Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-11-2023

    Oggetto

    “Bonus caro gasolio” e compilazione rigo RS401 del mod. REDDITI 2023

    Domanda

    Una srl esercente l’attività di autotrasporto nel 2022 ha beneficiato dell’agevolazione c.d. “Bonus caro petrolio”. Per tale aiuto non è previsto uno specifico codice da indicare a rigo RS401. Va quindi utilizzato il codice “999”?

    Risposta

    Nell’ambito del mod. REDDITI 2023 è presente il prospetto “Aiuti di Stato” (rigo RS401) riservato ai soggetti che nel 2022 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.
    In particolare a campo 1 di rigo RS401 va indicato il codice identificativo dell’aiuto, desumibile dalla specifica Tabella predisposta dall’Agenzia delle Entrate presente nelle istruzioni del mod. REDDITI 2023.
    Dalla lettura di tale Tabella non si riscontra alcuno specifico codice che identifica l’agevolazione in esame. Le stesse istruzioni specificano che il codice residuale “999” non va utilizzato, tra l’altro, “per gli aiuti fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza ... ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate”.
    Considerato che l’agevolazione in esame è stata:
    – oggetto di attuazione da parte del Ministero delle Infrastrutture (Mims);
    – richiesta tramite un’apposita istanza utilizzando una piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane;
    si ritiene che il c.d. “Bonus caro gasolio” non sia da indicare nel prospetto “Aiuti di Stato”.

    Pubblicata il: 21-11-2023

    Oggetto

    Commercio moto usate e adozione regime forfetario

    Domanda

    Una persona fisica intende avviare un’attività di compravendita di moto usate. Gli acquisti saranno effettuati prevalentemente da soggetti privati. È possibile adottare il regime forfetario pur dovendo applicare l’IVA in base al regime del margine (beni usati)?

    Risposta

    Come previsto dalla Finanziaria 2015, non possono adottare il regime forfetario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA ossia, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E, “ogniqualvolta il regime speciale IVA ... sia un regime obbligatorio ex lege”. Non è compatibile con il regime forfetario, tra l’altro, l’attività di rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione ex art. 36, DL n. 41/95. Come chiarito nella citata Circolare n. 9/E “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
    In tale contesto la stessa Agenzia fa riferimento ad un imprenditore “che applica il regime del margine con il metodo analitico o forfetario ... al quale sarà consentito, previa opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari in riferimento all’esercizio dell’intera attività e non alle singole operazioni, di applicare il regime forfetario”.
    Con riferimento al socio superstite che prosegue, come ditta individuale, l’attività svolta in regime del margine dalla società, nella Risposta 28.6.2019, n. 215 la stessa Agenzia, dopo aver specificato che “la ditta individuale è un nuovo soggetto che può applicare il regime forfetario ... a condizione che ... non abbia applicato il regime del margine”, evidenzia che l’adesione al regime forfetario va comunicata in sede di mod. AA9/12 (inizio attività) e confermata nell’ambito del quadro LM del modello REDDITI attestando (barratura rigo LM21) tutti i requisiti necessari per l’applicazione del regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative. Non è richiesta, per il nuovo soggetto, l’opzione per il regime ordinario “atteso che quanto affermato in tal senso nella circolare n. 9/E ... deve intendersi riferito ai soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine”.

    Pubblicata il: 07-11-2023

    Oggetto

    Applicazione “Flat tax incrementale” e rideterminazione acconto IRPEF 2023

    Domanda

    Un ingegnere, in regime ordinario, nel 2023 potrà applicare la c.d. “Flat tax incrementale” avendo soddisfatto le condizioni previste dalla Finanziaria 2023.
    Per tale soggetto è possibile versare un minor acconto IRPEF (applicando il metodo previsionale)?

    Risposta

    L’applicazione della c.d. “Flat tax incrementale”, introdotta dalla Finanziaria 2023 a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro
    autonomo, prevede l’assoggettamento di una quota del reddito 2023 incrementale all’imposta sostitutiva del 15%.
    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2023, n. 18/E ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / addizionali 2024 va assunta come base imponibilequella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF” (ciò comporta una riliquidazione dell’IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell’acconto 2024). Restano ferme le modalità ordinarie di determinazione degli acconti con riferimento al 2023.
    Di conseguenza, nel caso di specie, l’ingegnere può determinare l’acconto IRPEF 2023 utilizzando il metodo previsionale e versare quindi un minor importo rispetto a quanto dovuto in base al metodo storico.

    Pubblicata il: 24-10-2023

    Oggetto

    Bonus mobili 2023 e comunicazione ENEA

    Domanda

    Una persona fisica ha ultimato nel mese di settembre 2023 la ristrutturazione del proprio appartamento. Ora intende sostituire gli elettrodomestici della cucina ed alcuni mobili dell’arredo dell’appartamento. Al fine di beneficiare del c.d. “Bonus mobili” deve inviare l’apposita Comunicazione all’ENEA?

    Risposta

    A seguito degli interventi di ristrutturazione eseguiti nel 2023 (iniziati in tale anno), per i quali il contribuente fruisce della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR ovvero del c.d. “Sisma bonus” / “Supersisma bonus” di cui agli artt. 16, DL n. 63/2013 e 119, comma 4, DL n. 119/2020, lo stesso può fruire anche del c.d. “Bonus mobili” (detrazione del 50%) per le spese sostenute (massimo € 8.000 nel 2023 / € 5.000 nel 2024), dalla data di inizio dei lavori edili ed entro il 31.12.2024, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’immobile oggetto dei lavori. A tal fine, per quanto riguarda gli elettrodomestici, è necessario che gli stessi abbiano una classe energetica non inferiore alla A per i forni, E per lavatrici / lavasciugatrici / lavastoviglie, F per frigoriferi e congelatori.
    Al fine di monitorare il risparmio energetico conseguito a seguito degli interventi agevolati, anche in caso di acquisto di elettrodomestici usufruendo del “Bonus mobili” è richiesto l’invio telematico all’ENEA dei dati relativi alle prestazioni energetiche dei beni acquistati entro 90 giorni dall’acquisto, 
    utilizzando la procedura disponibile all’indirizzo https://bonusfiscali.enea.it.
    Con riferimento a tale adempimento, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E (come già nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E) ha ribadito che la mancata / tardiva trasmissione della Comunicazione di tali informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

    Pubblicata il: 24-10-2023

    Oggetto

    Ex forfetario 2021 / 2022 e applicazione flat tax incrementale

    Domanda

    Un professionista ha adottato il regime forfetario fino al 2022. Dal 2023 ha applicato il regime ordinario. Può beneficiare della flat tax incrementale per il 2023 in presenza di un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato nel triennio 2020 - 2022?

    Risposta

    La Finanziaria 2023, ha introdotto a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo l’introduzione di un regime agevolato
    (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%, c.d. “Flat tax incrementale”.
    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2023, n. 18/E l’applicazione del regime in esame non è comunque preclusa nel caso in cui in uno / più degli anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario / dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio.
    Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:
    1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;
    2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
    3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.
    Al risultato della predetta operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, va assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.