Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1000 faq

    Pubblicata il: 03-08-2023

    Oggetto

    Passaggio da contabilità semplificata 2021 a contabilità ordinaria 2022 e rilevanza delle esistenze iniziali / rimanenze finali

    Domanda

    Una snc in contabilità semplificata con opzione per il “registrato IVA”, per effetto del superamento del limite dei ricavi 2021, ha dovuto tenere la contabilità ordinaria dal 2022.
    Si chiede di confermare la rilevanza ovvero l’irrilevanza delle rimanenze di magazzino derivanti dalla contabilità semplificata tenuta fino al 2021 e di quelle rilevate al 31.12.2022.

    Risposta

    Come disposto dall’art. 66, TUIR le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio “improntato” al criterio di cassa in luogo di quello per competenza. Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti che adottano tale regime va evidenziato che:
    non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale / ultrannuale e titoli;
    – il reddito del (primo) periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
    In caso di passaggio alla contabilità ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, le rimanenze di merci:
    il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto in base al principio di cassa non rilevano come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dalla contabilità semplificata;
    il cui pagamento non è stato effettuato, rilevano come esistenze iniziali e trova applicazione il principio di competenza.
    Quanto sopra va adattato in caso di opzione per il c.d. “registrato = pagato”. Di conseguenza, nel caso di specie, nel 2022 (primo anno di tenuta della contabilità ordinaria) non assumono rilevanza fiscale le esistenze iniziali all’1.1.2022, per la parte “pagata ossia per le quali sono state annotate le fatture di acquisto merce, mentre assumono rilevanza fiscale le rimanenze finali al 31.12.2022. Ciò si traduce in un aumento del reddito (lordo) da dichiarare per tale anno, a seguito della variazione in aumento da effettuare nel quadro RF del mod. REDDITI 2023 (è possibile comunque abbattere il reddito delle eventuali perdite maturate nel 2021 e/o anni precedenti in contabilità semplificata).

    Pubblicata il: 04-07-2023

    Oggetto

    Terreni edificabili e assegnazione agevolata beni ai soci

    Domanda

    Una srl esercente l’attività di costruzioni edili è proprietaria di un capannone utilizzato per l’esercizio dell’attività e di 2 terreni edificabili (non ancora oggetto di edificazione, iscritti nelle rimanenze finali d’esercizio). È possibile procedere con l’assegnazione agevolata ai soci soltanto di uno dei due terreni?

    Risposta

    L’assegnazione agevolata dei beni ai soci può avere ad oggetto:
    beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (ossia, immobili strumentali per natura, se non utilizzati direttamente nell’attività, immobili merce ed immobili “patrimonio”);
    beni mobili iscritti in Pubblici registri.
    Pertanto la stessa può interessare anche i terreni edificabili, se non utilizzati per l’esercizio dell’attività. Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione.
    Nel caso di specie, la società:
    – non può usufruire dell’assegnazione agevolata con riferimento al capannone;
    può usufruire dell’assegnazione agevolata con riferimento ai due terreni edificabili.
    Va considerato che l’assegnazione non deve necessariamente riguardare entrambi i terreni edificabili potendo avere ad oggetto anche uno solo di essi.
    Dovendo rispettare il principio della par condicio tra i soci, il terreno può essere assegnato in comunione ovvero è possibile assegnare lo stesso ad uno solo dei soci, con corresponsione agli altri soci di una somma di denaro (che rappresenta una distribuzione di utili / restituzione di capitale).

    Pubblicata il: 04-07-2023

    Oggetto

    Detrazione figlio a carico diventato 21enne nel 2022

    Domanda

    A seguito delle nuove regole utilizzabili per la quantificazione delle detrazioni per i figli a carico, come va compilato il Prospetto del mod. REDDITI 2023 PF per un figlio nato il 9.7.2001, a carico dei due genitori al 50% ciascuno?

    Risposta

    A fini della compilazione del Prospetto “Familiari a carico” del mod. REDDITI 2023 PF va considerato quanto segue:
    – la “vecchia” disciplina è applicabile ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ai quali è riservata la colonna 9 del Prospetto;
    – come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.2.2022, n. 4/E le detrazioni per figli a carico “competono dal mese in cui si sono verificate” le condizioni richieste e pertanto, nel caso di specie, per i mesi da luglio a dicembre 2022 per il figlio 21enne spettano le detrazioni per figli a carico con 21 anni o più, ai quali è riservata la colonna 10 del Prospetto.
    In particolare poiché il figlio è a carico dei genitori per tutto l’anno:
    – a colonna 5 “Mesi a carico” va indicato “12”;
    – a colonna 7 “%” ogni genitore indica “50%”;
    – a colonna 9 “N. mesi detrazione figli - gennaio febbraio” va indicato “2”;
    – a colonna 10 “N. mesi detrazione figli - da marzo 2022 se 21 anni o più” va riportato “6”.

    Pubblicata il: 06-06-2023

    Oggetto

    Sostituzione porta basculante garage motorizzata

    Domanda

    Nel 2022 una persona fisica ha sostituito la porta basculantemanuale” del garage (pertinenza dell’abitazione principale) con una nuova porta motorizzata. L’impresa esecutrice dei lavori ha emesso fattura con applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%. Per l’intera spesa sostenuta (nuova porta + motorizzazione) spetta la detrazione del 50%?

    Risposta

    In base all’art. 16-bis, TUIR la detrazione IRPEF del 50% spetta, tra l’altro, per le spese relative agli interventi di cui alle lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 (in particolare la lett. b riguarda le manutenzioni straordinarie). Come desumibile dalla “Guida Ristrutturazioni edilizie” (aggiornamento ottobre 2022) predisposta dall’Agenzia delle Entrate “sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso”.
    Con riferimento ai garages la detrazione spetta per le “riparazioni varie e sostituzioni di porte con caratteristiche diverse da quelle preesistenti”. Nel caso di specie, quindi, per l’intera spesa sostenuta al contribuente spetta la detrazione IRPEF del 50%, da ripartire in 10 rate.
    Il beneficio è subordinato al pagamento della fattura con bonifico bancario / postale “parlante” (all’atto dell’accredito la banca / Poste deve operare al prestatore la ritenuta d’acconto nella misura dell’8%).

    Pubblicata il: 06-06-2023

    Oggetto

    Credito IRAP 2022 ditta individuale e esonero dichiarazione

    Domanda

    Una ditta individuale presenta un credito IRAP 2021 richiesto in compensazione risultante dal modello IRAP 2022. Considerato che dal 2022 per tale soggetto l’IRAP non è più dovuta, con conseguente insussistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione, dove va indicato tale credito?

    Risposta

    Dal 2022, come stabilito dalla Finanziaria 2022, sono escluse dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali (ditte individuali / imprese familiari e aziende coniugali) e di lavoro autonomo. Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29.7.2011, n. 79/E tali soggetti, non essendo più tenuti alla presentazione del mod. IRAP, devono riportare il credito IRAP 2021, richiesto in compensazione, nella Sezione II del quadro RX del modello REDDITI 2023 con l’indicazione del codice tributo3800” a campo 1 dei righi “Altre imposte”.