Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 17-01-2023

    Oggetto

    Omesso versamento acconto IVA 2022 e “ravvedimento speciale

    Domanda

    Un professionista non ha versato l’acconto IVA 2022 in scadenza il 27.12.2022. É possibile regolarizzare l’omesso versamento entro il 31.3.2023 con la riduzione della sanzione a 1/18, come previsto dal “ravvedimento speciale” introdotto dalla Finanziaria 2023?

    Risposta

    Il “ravvedimento speciale” introdotto dalla Finanziaria 2023, ossia la regolarizzazione tramite il versamento, entro il 31.3.2023 (unica soluzione /
    prima rata di 8 rate trimestrali), dell’imposta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/18 del minimo nonché la rimozione, entro la stessa data, dell’irregolarità / omissione, è applicabile alle violazioni, diverse da quelle risultanti dalle comunicazioni di irregolarità / violazioni formali, riferite
    alle dichiarazioni “validamente presentate” relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021) e periodi d’imposta precedenti.
    Nel caso di specie, poiché l’omissione si riferisce al 2022 non rientra nella regolarizzazione in esame. L’omesso versamento dell’acconto IVA 2022 è quindi regolarizzabile tramite il ravvedimento “ordinario” ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con applicazione della sanzione ridotta modulata a seconda del momento di effettuazione dello stesso (1/10 entro 30 giorni, 1/9 dal 31° al 90° giorno, ecc.).

    Pubblicata il: 17-01-2023

    Oggetto

    Regime forfetario “start up” e mera prosecuzione di attività

    Domanda

    Una persona fisica, collaboratrice familiare fino al 2022 nell’impresa artigiana del padre (elettricista), intende aprire partita IVA l’1.1.2023 per esercitare l’attività di estetista aderendo al regime forfetario. Può accedere al regime forfetario “start up” oppure l’attività configura mera prosecuzione di attività precedentemente svolta?

    Risposta

    Per poter applicare il regime forfetariostart up”, in base al quale l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 5% per i primi 5 anni, l’art. 1, comma 65, Legge n. 190/2014 prevede le seguenti condizioni:
    non aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E la causa ostativa all’accesso al regime forfetario “start up” non opera qualora i redditi
    percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva;
    l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non superi il limite di ricavi previsti per il regime forfetario, qualora venga proseguita un’attività svolta da un altro soggetto;
    l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra attività
    di lavoro dipendente / autonomo precedentemente svolta (con esclusione del caso di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione). Come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 10/E, il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto, nei confronti della stessa clientela e con le stesse competenze lavorative. La continuità sussiste pertanto se il contribuente esercita la medesima attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
    Nel caso di specie, quindi, l’ex collaboratrice non potrà applicare il regime forfetariostart up” (imposta sostitutiva del 5%) poiché nel triennio precedente haesercitato” l’attività nell’impresa familiare del padre.

    Pubblicata il: 10-01-2023

    Oggetto

    Immobile uso promiscuo e detrazione 110%

    Domanda

    Una ditta artigiana (imbianchino) ha la sede dell’attività presso l’abitazione di residenza. L’immobile, facente parte di un mini condominio, è in comproprietà al 50% con il padre.
    Nel mese di novembre 2022 sono iniziati dei lavori, che saranno ultimati a fine febbraio 2023, per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 110%. Le spese saranno sostenute in parte dal padre e in parte dal figlio (titolare della ditta individuale). La detrazione spettante è ridotta del 50% a causa dell’uso promiscuo dell’abitazione?

    Risposta

    In caso di interventi effettuati su immobili utilizzati promiscuamente, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.6.2022, n. 23/E ha specificato che anche ai fini della detrazione del 110% è applicabile quanto disposto dall’art. 16-bis, comma 5, TUIR con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e pertanto “per gli interventi agevolabili realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte e della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale (abituale o occasionale) la detrazione è ridotta al 50 per cento”.
    Ai fini in esame va tuttavia considerato che, contestualmente, la stessa Agenzia ha precisato che “l’abitazione nella quale è stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività tipicamente «in cantieri» (impiantisti, imbianchini, etc.) non può definirsi «strumentale per l’esercizio dell’attività» e neppure utilizzata promiscuamente ai sensi dell’articolo 64, comma 2, del TUIR nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professione”. Tale assunto, conclude l’Agenzia, comporta che, al ricorrere della fattispecie descritta, per gli interventi agevolabili non opera la riduzione del 50%.

    Pubblicata il: 20-12-2022

    Oggetto

    Fatturazione cartacea / elettronica contribuenti forfetari

    Domanda

    Un contribuente ha iniziato la propria attività a settembre 2022 aderendo al regime forfetario. Nel 2023 è tenuto ad emettere fatture elettroniche o può continuare ad emettere fatture cartacee?

    Risposta

    Con la modifica dell’art. 1, comma 3, D.Lgs n. 127/2015 ad opera dell’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, è stato soppresso, a decorrere dall’1.7.2022, l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti forfetari. Il comma 3 del citato art. 18 dispone che sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico:
    a decorrere dall’1.7.2022, i contribuenti forfetari che nel 2021 hanno conseguito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000;
    a decorrere dall’1.1.2024 i restanti soggetti.
    L’applicazione letterale della disposizione in esame porta a ritenere che l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico scatterà dall’1.1.2024 anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022 (gli stessi ricadono infatti tra i “soggetti diversi” da quelli con ricavi / compensi 2021 superiori a € 25.000).

    Pubblicata il: 20-12-2022

    Oggetto

    Utilizzo credito d’imposta “Industria 4.0” macchinario in leasing

    Domanda

    Una srl ha acquisito in leasing nel mese di settembre 2022 un macchinario “Industria 4.0”. Il bene è stato installato, collaudato e risulta interconnesso al sistema aziendale nei primi giorni del mese di dicembre 2022. Le fatture emesse dalla società di leasing risultano regolarmente saldate. È possibile utilizzare la prima quota del credito d’imposta spettante (40%) per il versamento dell’acconto IVA 2022?

    Risposta

    Va preliminarmente evidenziato che con riguardo al credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è necessario distinguere l’anno di “effettuazione” dell’investimento, rilevante per individuare il diritto alla fruizione / ammontare del beneficio spettante, dall’anno in cui interviene l’entrata in funzione (per i beni “generici”) ovvero l’interconnessione (per i beni “Industria 4.0”), rilevante per stabilire il momento dal quale è possibile utilizzare il credito d’imposta. Non assume alcuna rilevanza l’avvenuto pagamento delle fatture relative al bene acquistato.
    Con particolare riferimento agli investimenti “Industria 4.0” effettuati nel 2022 (o entro il 30.6.2023 in caso di “prenotazione” con il versamento di un acconto pari almeno al 20% entro il 31.12.2022), il credito, per gli investimenti fino a € 2,5 milioni, spetta nella misura del 40%.
    Per i beni in leasing il beneficio va determinato sul costo sostenuto dalla società concedente.
    L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, ai sensi del citato comma 1059, è consentito:
    in 3 quote annuali di pari importo;
    a decorrere dall’anno di intervenuta interconnessione.
    Nel caso di specie, pertanto, poiché l’interconnessione si è verificata nel mese di dicembre 2022, si conferma che la prima quota del credito può essere utilizzata per il versamento dell’acconto IVA 2022 in scadenza il prossimo 27.12.2022, riportando nel mod. F24 il codice tributo “6936” e, quale
    anno di riferimento, “2022” (anno dell’interconnessione). L’eventuale importo residuo della quota del credito non utilizzata nel 2022 può essere riportato “in
    avanti”, nel 2023, ed utilizzato in compensazione unitamente alla quota fruibile per tale anno.