Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 02-09-2022

    Oggetto

    Fatturazione servizi a soggetto di San Marino e invio esterometro

    Domanda

    Una ditta individuale ha effettuato un servizio (generico) ad un operatore residente a San Marino. Per tale operazione è obbligata ad emettere fattura elettronica? Inoltre, va inviato l’esterometro?

    Risposta

    L’obbligo di emettere, a decorrere dall’1.7.2022, la fattura in formato elettronico, disposto dall’art. 2, DM 21.6.2021, interessa le cessioni di beni nei confronti di operatori economici in possesso del numero di identificazione attribuito da San Marino (salvo le specifiche esclusioni previste da
    disposizioni di legge).
    In base all’art. 20 del citato Decreto, per le prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori sammarinesi, la fattura può essere emessa in formato elettronico tramite SdI.
    L’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 prevede l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tra l’altro, i dati delle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa fattura elettronica. Per tali operazioni l’invio dei dati va effettuato entro i termini di emissione della fattura.
    Come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 13.7.2022, n. 26/E, se il prestatore italiano:
    emette fattura elettronica verso l’operatore estero tramite SdI, utilizzando il codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario / committente un valore diverso da IT, ciò assolve anche l’obbligo dell’esterometro;
    non intende emettere una fattura elettronica tramite SdI, è necessario adempiere all’obbligo di invio dell’esterometro, utilizzando il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario / committente diverso da IT. In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario / committente.

    Pubblicata il: 02-09-2022

    Oggetto

    Provvigioni agenti UE e invio esterometro

    Domanda

    Una srl operante con l’estero riceve fatture dai propri agenti che operano in vari Stati UE. La maggior parte delle fatture (senza IVA) sono di importo inferiore a € 5.000. Per tali fatture è possibile beneficiare dell’esonero dall’esterometro previsto dal c.d. “Decreto Semplificazioni”?

    Risposta

    Per effetto della novità introdotta dal DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, confermata in sede di conversione, l’invio dei dati delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi) con / da soggetti esteri non è dovuto, non solo in presenza di bolletta doganale ovvero in caso di emissione di fattura elettronica tramite SdI, ma anche per gli acquisti di beni / servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72.
    Le operazioni in esame (intermediazioni), non assoggettate ad IVA dall’agente nel proprio Stato, sono rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72. Per tali operazioni non può quindi trovare applicazione la nuova previsione di esonero di invio dell’esterometro. La srl dovrà pertanto adempiere all’applicazione dell’IVA mediante il reverse charge e all’invio dell’esterometro con le nuove modalità in vigore dall’1.7.2022.

    Pubblicata il: 02-09-2022

    Oggetto

    “Bonus arredo” per acquisti effettuati nel 2021 a seguito di lavori nel 2020

    Domanda

    Un soggetto privato nel 2020 ha ristrutturato il proprio appartamento beneficiando della detrazione IRPEF del 50%. Nello stesso anno ha acquistato mobili ed elettrodomestici beneficiando del c.d. “Bonus arredo”, ossia della detrazione IRPEF del 50%. Nel 2021 ha acquistato altri mobili sostenendo una spesa di € 3.000. Per tale spesa, nel mod. REDDITI 2022 PF, è possibile beneficiare ancora del c.d. “Bonus arredo”?

    Risposta

    Per le spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di mobili / elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (con alcune esclusioni) per i quali si fruisce della relativa detrazione, l’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 dispone che la detrazione del 50% per mobili / grandi elettrodomestici spetta nel limite massimo di spesa di € 16.000, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati dall’1.1.2020.
    Pertanto, se gli interventi sono iniziati nel 2020, come nel caso di specie, il contribuente può fruire del c.d. “Bonus arredo” sia per l’acquisto di mobili / elettrodomestici il cui pagamento è avvenuto nel 2020 (dopo l’inizio dei lavori di ristrutturazione) sia per l’acquisto di mobili / elettrodomestici il cui pagamento è avvenuto nel 2021.
    Al fine di rispettare il limite massimo di spesa agevolabile (€ 16.000 per il 2021), considerato che i diversi acquisti di mobili / elettrodomestici agevolabili hanno come “presupposto” il medesimo intervento edilizio, il contribuente deve considerare anche l’importo per il quale ha già fruito del c.d. Bonus arredo” nel 2020. Considerato che per il 2020 l’importo agevolabile era pari a € 10.000, la spesa (ancora) agevolabile per le spese 2021 sarà pari a € 16.000 meno la spesa “agevolata” nel 2020 (di fatto, l’importo minimo a disposizione per il 2021 risulta pari a € 6.000). Nel caso di specie, pertanto, il contribuente potrà fruire nel mod. REDDITI 2022 PF della seconda rata della detrazione spettante per la spesa sostenuta nel 2020 e della prima rata della detrazione spettante per la spesa sostenuta nel 2021 (3.000 / 10 x 50%).

    Pubblicata il: 02-09-2022

    Oggetto

    Utilizzo riserve di utili a copertura perdita d’esercizio

    Domanda

    Una srl che dispone di riserve di utili in sede di approvazione del bilancio 2021 ha deliberato di utilizzare le stesse a copertura della perdita d’esercizio.
    Posto che le riserve sono state formate con utili prodotti in annualità diverse, quali riserve devono essere considerate prioritariamente utilizzate?
    É applicabile la “regola” prevista in caso di distribuzione, con utilizzo prioritario delle riserve formate in annualità più remote?

    Risposta

    In presenza di utili prodotti in annualità diverse, stante la diversa tassazione applicabile ai possessori di partecipazioni qualificate a seconda dell’esercizio di formazione degli stessi, ossia partecipazione al reddito complessivo nelle seguenti misure:
    – 40% per gli utili prodotti fino al 2007;
    – 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016;
    – 58,14% per gli utili prodotti nel 2017;
    e assoggettamento alla ritenuta a titolo d’imposta per gli utili prodotti dal 2018, in caso di distribuzione ai soci delle riserve di utili opera la presunzione ex DM 2.4.2008 di prioritaria distribuzione delle riserve formate con gli utili dei periodi più remoti.
    Qualora le riserve di utili siano utilizzate per finalità diverse dalla distribuzione (ad esempio, copertura di perdite), l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E ha precisato che si considerano prioritariamente utilizzate le riserve più recenti.
    Ciò consente ai soci, in occasione delle distribuzioni successive, di subire prioritariamente la tassazione più favorevole (infatti, dopo la copertura della perdita con le riserve più recenti, residuano le riserve più remote che concorrono al reddito del socio in misura inferiore).

    Pubblicata il: 28-06-2022

    Oggetto

    Contribuente forfetario e indennità di maternità incassata nel 2021

    Domanda

    Un ingegnere in regime forfetario nel 2021 ha incassato dall’INARCASSA l’indennità di maternità. Tale somma va conteggiata per la verifica del superamento del limite dei compensi di € 65.000? La stessa concorre alla formazione del reddito forfetario? Se sì, va applicata la medesima percentuale
    prevista per i compensi professionali?

    Risposta

    Le indennità conseguite in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento danni per la perdita degli stessi costituiscono, come previsto dall’art. 6, comma 2, TUIR, redditi della stessa categoria di quelli sostituiti / perduti.
    L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.9.99, n. 189/E ha chiarito che “quando un’indennità va a sostituire un reddito o risarcisce un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell’indennità di maternità, l’artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d’impresa, che a causa della maternità non é stato possibile conseguire”.
    Alla luce di tale interpretazione, per un lavoratore autonomo l’indennità di maternità confluisce nel reddito professionale da determinare nel quadro RE del mod. REDDITI (in particolare tali somme vanno evidenziate a rigo RE3).
    Con riferimento ad un professionista in regime forfetario l’indennità incassata nel 2021 dovrà essere ricompresa tra i compensi di rigo LM22, campo 3 “Componenti positivi” del quadro LM del mod. REDDITI 2022 al fine di determinare il reddito di tale anno, scomputando a rigo LM41 l’eventuale ritenuta d’acconto subita. Quest’ultima va indicata anche a rigo RS40 del quadro RS. La stessa Agenzia nel corso dell’incontro di inizio 2020 ha precisato che l’indennità di maternità non rileva ai fini della verifica del superamento del limite di € 65.000 di ricavi / compensi dell’anno precedente per l’adozione del regime forfetario.