Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 27-09-2022

    Oggetto

    Finanziamento soci infruttifero e ritenuta d’acconto 26%

    Domanda

    Una srl nel 2021 ha corrisposto ai soci (3 persone fisiche e 1 srl) gli interessi derivanti dal finanziamento concesso da questi ultimi alla società. All’atto del pagamento la società ha operato la ritenuta del 26%. La ritenuta è stata effettuata soltanto con riferimento ai soci persone fisiche. È corretto tale comportamento?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), TUIR gli interessi relativi a finanziamenti fruttiferi effettuati dai soci costituiscono redditi di capitale. In base all’art. 25, comma 5, DPR n. 600/73 la società deve operare la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto nella misura del 26%.
    Stante la qualifica di reddito di capitale la ritenuta del 26% va operata soltanto nei confronti di soci persone fisiche. Con riferimento agli interessi corrisposti a soci che hanno effettuato il finanziamento nell’esercizio dell’attività d’impresa la ritenuta non trova applicazione (tale comportamento è confermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9.8.2017, n. 19793).

    Pubblicata il: 13-09-2022

    Oggetto

    Cessione immobile e trasferimento detrazioni fiscali

    Domanda

    Nel 2019 una persona fisica ha ristrutturato la propria abitazione usufruendo della detrazione del 50%, del “Bonus arredo” e del “Bonus verde”. Ora, avendo intenzione di cedere l’immobile entro fine 2022, le predette detrazioni sono tutte trasferite all’acquirente?

    Risposta

    In caso di cessione dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi edilizi per i quali il contribuente ha beneficiato della detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo tra delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Con riferimento alle detrazioni del caso di specie, nella Circolare 25.7.2022, n. 28/E l’Agenzia delle Entrate evidenzia quanto segue:
    in mancanza del predetto accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio / altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito;
    – a differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione c.d. “Bonus arredo” non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente può, tuttavia, continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia è ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio;
    – in caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione c.d. “Bonus verde” non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

    Pubblicata il: 06-09-2022

    Oggetto

    Detrazione spese intermediazione immobiliare acquisto abitazione principale

    Domanda

    Nel mese di novembre 2021 una persona fisica ha pagato ad una agenzia immobiliare € 3.500 a titolo di provvigione per l’acquisto di un appartamento.
    Il rogito dell’acquisto dell’appartamento è stato effettuato a gennaio 2022. Per la spesa pagata all’agenzia spetta al contribuente la detrazione del 19%? In caso di risposta positiva, la detrazione va inserita del mod. REDDITI 2022 o 2023?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 15, comma 1, lett. b-bis), TUIR spetta la detrazione IRPEF del 19% per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a € 1.000 per ciascuna annualità.
    Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E e nella recente Circolare 7.7.2022, n. 24/E, ha specificato che la detrazione spetta a condizione che nell’atto di cessione dell’immobile sia riportata la commissione pagata, la modalità di pagamento ed i riferimenti dell’intermediario immobiliare.
    La detrazione si applica su un importo non superiore a € 1.000 e si esaurisce in un unico periodo d’imposta. La stessa spetta per intero in presenza di un reddito complessivo fino a € 120.000; in caso di superamento decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 240.000.
    Nella citata Circolare n. 24/E l’Agenzia evidenzia che “la detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto), a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.”

    Pubblicata il: 06-09-2022

    Oggetto

    Determinazione valore dei beni strumentali ai fini ISA

    Domanda

    Il valore dei beni strumentali da inserire a rigo 21, campo 1 del modello ISA va indicato al netto o al lordo delle rivalutazioni dei beni effettuate in precedenza?

    Risposta

    Nelle istruzioni del quadro F del mod. ISA l’Agenzia delle Entrate precisa che a rigo 21, campo 1 “valore dei beni strumentali” va riportato il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali ammortizzabili, ad esclusione dell’avviamento, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16, Legge n. 342/2020. Di conseguenza, al fine della determinazione del valore ai fini ISA dei beni d’impresa non vanno considerate le rivalutazioni avvenute successivamente al 10.12.2000.

    Pubblicata il: 02-09-2022

    Oggetto

    Acquisto auto usate da Stati UE ed invio esterometro

    Domanda

    Una concessionaria d’auto acquista auto d’occasione (usate) da commercianti UE. La cessione è soggetta al regime dei beni usati (nella fattura non è indicata l’IVA). Per tali acquisti la concessionaria, a decorrere dall’1.7.2022, deve inviare i dati all’Agenzia delle Entrate con le nuove modalità dell’esterometro?

    Risposta

    Va evidenziato che gli acquisti di beni usati, assoggettati al regime del margine nello Stato UE di provenienza, non sono considerati acquisti intraUE. Quindi per gli stessi non è richiesta l’integrazione della fattura emessa (senza IVA) dal cedente UE, al fine dell’applicazione dell’IVA in Italia.
    In base al comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs n. 127/2015, come “aggiornato” dall’art. 12, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni” non è richiesto l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi verso o da soggetti esteri per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale, emessa / ricevuta fattura elettronica tramite SdI, nonché degli acquisti di beni / prestazioni di servizi, di importo non superiore a € 5.000, non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ex artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72.
    Considerato che gli acquisti in esame sono assoggettati ad IVA dal cedente in applicazione del regime del margine nello Stato UE di provenienza e, quindi, non sono rilevanti ai fini IVA in Italia, si ritiene che per gli stessi possa trovare applicazione la citata fattispecie di esonero dall’invio dell’esterometro per importi fino a € 5.000.
    Per gli acquisti di importo superiore a tale limite, effettuati dall’1.7.2022, la concessionaria è tenuta all’invio all’Agenzia dei relativi dati utilizzando il Tipo documento TD19 e indicando quale natura dell’operazione il codice “N5” (regime del margine / IVA non esposta in fattura).