Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-02-2023

    Oggetto

    Definizione agevolata avvisi bonari e controllo formale ex art. 36-ter

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto, tramite avviso telematico messo a disposizione dell’intermediario nel mese di dicembre 2022, un avviso di irregolarità connesso al controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 del mod. REDDITI 2020 relativo al 2019. Per tale avviso il contribuente può avvalersi della definizione agevolata prevista dalla Finanziaria 2023, con il pagamento della sanzione ridotta del 3%?

    Risposta

    La Finanziaria 2023 prevede la definizione agevolata, con la sanzione ridotta al 3%, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle
    dichiarazioni e, in particolare, relative alle comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”):
    – riferite al 2019, 2020 e 2021:
    – per le quali il termine di pagamento (30 / 90 giorni in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto all’1.1.2023 (trattasi delle comunicazioni recapitate al contribuente dall’1.12.2022 / messe a disposizione dell’intermediario dal 2.10.2022);
    ovvero
    – recapitate successivamente all’1.1.2023;
    – riferite a qualunque periodo d’imposta per le quali all’1.1.2023 è ancora “regolarmente” in corso il pagamento rateale.
    La definizione, per espressa previsione di legge, riguarda esclusivamente gli avvisi bonari relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni disciplinato dagli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e non è pertanto applicabile agli avvisi relativi al controllo formale
    delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73.
    In caso di rateazione di quanto dovuto è comunque possibile usufruire, a prescindere dall’importo da pagare, dell’estensione da 8 a 20 del numero massimo di rate, come disposto (a regime) applicabile, oltre alle somme dovute a seguito dei controlli di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis anche a quelle
    dovute a seguito dei controlli ex art. 36-ter.

    Pubblicata il: 14-02-2023

    Oggetto

    Definizione agevolata avvisi bonari e rata pagata nel 2023

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto, nel 2022, un avviso bonario relativo al controllo automatizzato del modello REDDITI 2019 relativo al 2018, scegliendo il pagamento delle somme dovute in 8 rate trimestrali. Qualora il contribuente abbia versato la rata in scadenza a gennaio 2023 con la sanzione
    ordinariamente prevista, al fine di individuare l’importo residuo sul quale rideterminare la sanzione del 3% tale rata deve essere considerata quale versamento effettuato o anche sulla stessa è possibile rideterminare la sanzione e recuperare l’eccedenza corrisposta?

    Risposta

    La definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 riguarda anche le somme, riferite a qualunque periodo d’imposta, il cui pagamento rateale è ancora regolarmente in corso all’1.1.2023. In tal caso la
    rideterminazione della sanzione nella misura del 3% dell’imposta, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.1.2023, n. 1/E riguarda l’importo residuo individuato tenendo conto dei versamenti rateali effettuati entro il 31.12.2022.
    Nel caso di specie, la rata scadente nel mese di gennaio 2023 è stata versata senza considerare la sanzione ridotta del 3%. Poiché, come disposto dalla normativa (comma 157 articolo 1), “le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ... anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”, quanto dovuto va rideterminato considerando tra i pagamenti già effettuati anche la rata pagata a gennaio 2023. Di fatto sulla stessa la sanzione “ordinaria” corrisposta è divenuta definitiva e non può essere oggetto di rideterminazione.

    Pubblicata il: 14-02-2023

    Oggetto

    Cessione credito da detrazione 110%

    Domanda

    Una srl operante nel settore edile ha effettuato nel 2022 dei lavori per i quali i clienti potevano beneficiare della detrazione del 110%. Ad alcuni clienti la società ha concesso lo sconto in fattura, acquisendo il relativo credito d’imposta.
    Può la società cedere uno o più di detti crediti al proprio amministratore unico al fine di poterli utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2022 (modello REDDITI 2023)?

    Risposta

    Con riferimento ai fornitori che riconoscono il c.d. “sconto in fattura” la normativa dispone che gli stessi recuperano l’importo scontato “sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Pertanto, quando il soggetto che esegue gli interventi agevolati riconosce il c.d. “sconto in fattura”, il credito d’imposta pari alla detrazione spettante derivante da tale operazione “nasce” in capo al fornitore (non si tratta di un “acquisto” del credito).
    Ciò comporta che se il fornitore sceglie di cedere tale credito, per lo stesso si tratta diprima cessioneche, come tale, è libera, ossia può essere effettuata a favore di qualsiasi soggetto.
    Nel caso di specie, pertanto, la srl può scegliere di cedere uno o più dei crediti maturati al proprio amministratore unico. A tal fine la cessione va effettuata, entro il 16.3.2023, tramite l’apposita Piattaforma gestita dall’Agenzia delle Entrate. Completata la procedura della cessione, l’amministratore unico (cessionario) potrà utilizzare la prima quota del credito d’imposta tramite il modello F24 a compensazione dei debiti risultanti dal modello REDDITI 2023, relativo ai redditi 2022.

    Pubblicata il: 31-01-2023

    Oggetto

    Nuova soglia regime forfetario e impresa semplificata “per cassa” nel 2022

    Domanda

    Una ditta individuale nel 2022 ha tenuto la contabilità semplificata “per cassa” optando per il metodo della c.d. “registrazione IVA”. Nel 2022 ha emesso e registrato fatture per un importo di € 80.000. Quanto incassato nel 2022 risulta pari a € 88.000 (considerando anche 2 fatture datate 2021 incassate nel 2022). Può accedere al regime forfetario in quanto i ricavi incassati in base alla presunzione “registrato = incassato” sono inferiori al nuovo limite di € 85.000?

    Risposta

    La Finanziaria 2023, ha aumentato da € 65.000 a € 85.000 il limite dei ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario. Considerato che il limite va verificato per l’anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di € 85.000 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall’1.1.2023.
    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E la contabilità semplificata “per cassa” è il regime naturale dei soggetti esercenti un’attività d’impresa in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 18, DPR n. 600/73. Possono applicare il regime semplificato “per cassa” anche i soggetti naturalmente forfetari (esercitando la specifica opzione di cui al comma 70 del citato art. 1, Legge n. 190/2014).
    In linea generale l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola per un triennio, trascorso il quale si rinnova (tacitamente) annualmente, fino alla concreta applicazione del regime scelto. Tuttavia, come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 14.9.2018, n. 64/E, il soggetto,
    che pur possedendo i requisiti per applicare il regime forfetario, abbia tenuto la contabilità semplificata, può transitare al regime forfetario senza dover attendere il decorso del triennio, anche qualora abbia scelto di applicare la modalità di cui al comma 5 del citato art. 18 (c.d.
    registrato = incassato / pagato”), poiché trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
    Nell’ambito della Circolare 9.4.2019, n. 9/E la stessa Agenzia con riferimento ad un soggetto che nel 2018 ha tenuto la contabilità semplificata, optando per il metodo del c.d. “registrato”, e che dall’1.1.2019 intende(va) applicare il regime forfetario, ha specificato che deve registrare entro il 31.12.2018 tutti i componenti positivi e negativi di reddito per i quali, al 31.12.2018, non è ancora intervenuta la registrazione, affinché gli stessi concorrano alla tassazione nel 2018.
    Ai fini del calcolo del limite di ricavi per l’adozione del regime forfetario rilevano i soli componenti positivi effettivamente incassati nel 2018, mentre quelli non ancora percepiti concorrono nel periodo d’imposta in cui si realizza l’effettiva percezione.
    Di conseguenza, nel caso di specie il contribuente per il 2023 non può applicare il regime forfetario poichè nel 2022 ha incassato un ammontare di ricavi (€ 88.000) superiori alla nuova soglia (€ 85.000) introdotta dalla Finanziaria 2023.

    Pubblicata il: 17-01-2023

    Oggetto

    Immobile in comodato e detrazione spese di ristrutturazione

    Domanda

    Un soggetto (figlio) utilizza quale “abitazione principale” un appartamento di proprietà del genitore (padre). Nel mese di dicembre 2022 ha iniziato un intervento di ristrutturazione dell’immobile, prevedendo di sostenere una spesa di circa € 40.000, IVA compresa. È stato rilevato che il contratto di comodato tra padre e figlio non è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
    È possibile provvedere alla registrazione del comodato entro il pagamento della prima fattura che sarà emessa dall’impresa, al fine di non perdere la detrazione del 50%?

    Risposta

    La detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere usufruita anche dal detentore dell’immobile oggetto dei lavori, a condizione che il proprietario dia il consenso all’esecuzione degli stessi e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione
    o di comodato) registrato presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
    Confermando quanto già specificato in passato, nella Circolare 25.7.2022, n. 28/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la registrazione del contratto di locazione / comodato deve risultare “al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione
    se antecedente il predetto avvio”. In merito la stessa Agenzia specifica altresì che la detrazione non spetta se il detentore è sprovvisto del titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al predetto momento, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.
    Nel caso in esame, pertanto, il figlio non ha la possibilità di usufruire della detrazione in quanto alla data di inizio lavori il contratto di comodato dell’appartamento non risulta registrato.