Hai cercato: - trovate: 1085 faq
- 
																			Pubblicata il: 29-07-2025
                              
										
 Ex forfetario e indicazione acconti 2024 e credito imposta sostitutiva 2023
 
 Un artigiano forfetario fino al 2023, nel 2024 ha tenuto la contabilità semplificata. Dal quadro LM del modello REDDITI 2024 risultava un credito d’imposta sostitutiva (compensato nel mod. F24). 
Nel 2024 ha versato l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base dell’imposta 2023. È necessario compilare nel modello REDDITI 2025 anche il quadro LM al fine di riportare il credito 2023 e gli acconti versati per il 2024?
In caso di passaggio nel 2024 dal regime forfetario al regime di contabilità semplificata, nel modello REDDITI 2025 non può essere compilato il quadro LM, riservato ai contribuenti che nel 2024 hanno adottato il regime forfetario.
Le somme in oggetto devono essere così esposte nel modello REDDITI 2025:
– credito imposta sostitutiva 2023: nel quadro RX, Sezione II, a rigo RX54 (campo 2 “Eccedenza o credito precedente” e campo 3 “Importo compensato nel Modello F24”);
– acconto imposta sostitutiva 2024: a campo 6 e campo 4 (quale “di cui”) di rigo RN38. Di fatto, quanto versato a titolo di imposta sostitutiva è scomputato dall’IRPEF 2024.
										
 Omesso versamento maggiorazione acconto 2024 adesione CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
 
 Un’impresa individuale in contabilità ordinaria ha aderito al CPB 2024-2025. Non ha versato entro il 2.12.2024 la maggiorazione dell’acconto prevista a carico dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato. 
Tale violazione preclude l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale nei predetti anni? È possibile la regolarizzazione tramite il ravvedimento?
In caso di determinazione dell’acconto IRPEF 2024 con il metodo storico (imposta relativa al 2023), in sede di seconda / unica rata i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale dovevano versare una maggiorazione del 10% della differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato . Quanto versato a titolo di maggiorazione va scomputato nel quadro RN del modello REDDITI 2025 dall’IRPEF dovuta per il 2024.
L’omesso versamento delle somme dovute derivanti dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale, a seguito dell’attività di controllo automatico della dichiarazione ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 “non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E, ha evidenziato che non si verifica la decadenza dal concordato nel caso in cui il pagamento delle predette somme avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo di cui al citato art. 36-bis.
Pertanto, nel caso di specie, l’omesso versamento della maggiorazione dell’acconto IRPEF 2024 non comporta automaticamente la decadenza dal CPB 2024-2025, considerato che quanto dovuto è “ricompreso” nel versamento a saldo 2024. 
Resta ferma comunque la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento della maggiorazione dell’acconto IRPEF 2024, tramite il ravvedimento, scomputando tale somma dal saldo 2024.
										
 Adesione al Concordato Preventivo Biennale e rilevanza indennità di maternità
 
 Una parrucchiera (artigiana) ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025. Nel mese di aprile 2024 ha incassato l’indennità di maternità dall’INPS. Tale provento, evidenziato nel quadro RG del modello REDDITI 2025 al fine di determinare il reddito “effettivo” del 2024, deve essere portato in aumento del reddito d’impresa concordato per tale anno?
In caso di accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
Il reddito d’impresa proposto è individuato senza considerare:
– plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti;
– utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR o in società di capitali trasparenti, o utili         distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). 
Il saldo netto tra le predette poste straordinarie determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Considerato che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 25.10.2024, n. 10, le citate variazioni in aumento / diminuzione “sono tassative”, l’indennità di maternità evidenziata a rigo RG10 (codice “6”) denominato “Altri componenti positivi” del modello REDDITI 2025 PF non risulta ricompresa nelle predette variabili. La stessa pertanto non va portata ad aumento del reddito d’impresa concordato 2024.
										
 Detrazione spese acquisto farmaci all’estero
 
 Una persona fisica nel 2024, in aggiunta alle ordinarie spese mediche sostenute in Italia, ha delle fatture per farmaci acquistati in Austria. Tali spese possono essere detratte nel quadro RP del modello REDDITI 2025?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – 2. Spese sanitarie”, le spese mediche “sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.” In presenza di un documento (estero) di spesa da cui non risultino le prescritte indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato “a mano” sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco devono risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.
La stessa Agenzia evidenzia che se la documentazione è redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco. Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana se il contribuente è residente in Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
										
 Società di comodo e utilizzo in compensazione del credito IRES 2024
 
 Una srl immobiliare, di comodo anche per il 2024, a seguito della riduzione dei coefficienti utilizzabili per la determinazione del reddito minimo chiude il mod. REDDITI 2025 con un credito IRES per effetto di un maggior acconto versato nel 2024. Tale credito può essere utilizzato in compensazione con il modello F24?
Nel modello REDDITI 2025 l’Agenzia delle Entrate ha recepito le novità, emanate in attuazione della Riforma fiscale, relative alla riduzione dei coefficienti 
applicabili agli aggregati dell’attivo patrimoniale utilizzabili per l’individuazione delle società non operative (c.d. “di comodo”) e del reddito minimo, in caso di non superamento del “test di operatività”. 
La società in esame anche per il 2024 è risultata non operativa e quindi ha determinato il reddito minimo da dichiarare per tale anno. Quest’ultimo è risultato inferiore a quello del 2023 sulla base del quale ha versato l’acconto 2024. Di conseguenza dal quadro RN del modello REDDITI 2025 emerge un credito IRES.
Per tale credito, così come per l’eventuale credito IRAP, non trovano applicazione le limitazioni previste per la compensazione / rimborso del credito IVA (per le quali peraltro la Corte di Giustizia UE con la sentenza 7.3.2024, relativa alla causa C-341/22 ha sancito l’incompatibilità con i principi comunitari). Di conseguenza non sono ravvisabili preclusioni all’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito IRES 2024 risultante dal modello REDDITI 2025 SC, salvo le limitazioni ordinariamente previste per importi superiori a € 5.000.

