Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1072 faq

    Pubblicata il: 06-05-2025

    Oggetto

    Omaggio beni a cliente UE

    Domanda

    Una ditta italiana deve spedire dei beni in omaggio ad un cliente francese, di importo pari a € 600. La fattura va emessa in inversione contabile? Va compilato anche il modello Intra?

    Risposta

    Costituiscono cessioni intraUE (non imponibili) “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal
    cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta”.
    La cessione di beni a titolo di omaggio ad un soggetto passivo UE, in quanto caratterizzata dall’assenza dell’onerosità, non rende possibile applicare il citato disposto normativo.
    L’operazione, non costituendo quindi una cessione intraUE, comporta l’applicabilità dell’ordinaria disciplina interna.
    Di conseguenza, gli omaggi di beni la cui produzione / commercio rientra nell’attività propria
    dell’impresa (indipendentemente dal costo unitario degli stessi) costituiscono un’operazione imponibile IVA, con possibilità di non esercitare la rivalsa (addebito) dell’imposta al cliente. 
    A tal fine, la ditta in esame potrà (in alternativa):
    – emettere una fattura con applicazione dell’IVA con / senza rivalsa dell’imposta;
    – emettere un’“autofattura per omaggi”;
    – utilizzare il registro degli omaggi.
    In merito ai modelli Intra nella Circolare 23.2.94, n. 13/E, il Ministero delle Finanze ha precisato che con riferimento ai campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente, “gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici

    Pubblicata il: 22-04-2025

    Oggetto

    Notifica omesso versamento IRPEF socio e decadenza Concordato Preventivo Biennale società

    Domanda

    Una snc ha presentato l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e ha iniziato dal 31.3.2025 a versare la rate della sanatoria 2018-2022. Ad uno dei soci è stato notificato un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate (relativo al mod. REDDITI 2023 PF) che rileva un omesso versamento del saldo IRPEF / cedolare secca 2022 per un importo complessivo pari a circa € 5.600 (sanzioni e interessi compresi). La rilevazione del debito tributario superiore a € 5.000 comporta la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale per la società e il conseguente venir meno della sanatoria?

    Risposta

    I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022. La sanatoria:
    – richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
    – viene meno in caso di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.

    In particolare, il Concordato Preventivo Biennale cessa di produrre effetto (per il biennio) al venir in presenza di debiti tributari / contributivi, non aver estinto tali debiti ad un importo complessivamente inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni). Sul punto, nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza di debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000, va verificata in capo alla società interessata al Concordato Preventivo Biennale (la verifica non si estende ai soci).
    Nel caso di specie, posto che il debito tributario superiore a € 5.000 è stato rilevato in capo ad un socio, la società non decade dal Concordato Preventivo Biennale2024-2025 e di conseguenza dalla sanatoria 2018-2022.

    Pubblicata il: 22-04-2025

    Oggetto

    Detrazione spesa corso preparazione / contributo partecipazione test per accesso Università

    Domanda

    Nel corso del 2024 un genitore, oltre alle spese di iscrizione all’Università del figlio, ha sostenuto anche una spesa per la partecipazione ad un corso di preparazione al test di accesso all’Università e il relativo contributo. Tali ultime spese sono detraibili nel mod. REDDITI 2025?

    Risposta

    Al contribuente spetta la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna Facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione da emanare entro il 31.12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle Università statali.
    La detrazione spetta per le spese sostenute per le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso) nonchè per il contributo pagato per la partecipazione al test di accesso al corso di laurea, considerato che “lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria”. Diversamente, quanto sostenuto per la partecipazione al corso di preparazione del 
    predetto test di accesso non rientra tra le spese detraibili in quanto non costituisce una spesaper frequenza ai corsi di istruzione universitaria”.

    Pubblicata il: 08-04-2025

    Oggetto

    Cessione autovettura usata a privato UE

    Domanda

    Un rivenditore di auto ha ceduto un’autovettura usata ad un privato residente in Slovenia. Per le vendite in Italia applica il regime del margine.
    La cessione al privato sloveno non potendo essere fatturata non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, va assoggettata interamente ad IVA applicando l’aliquota ordinaria del 22%?

    Risposta

    Il regime del margine, ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95 è applicabile alle cessioni di beni usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, acquistati presso privati in Italia o in altro Stato UE. In particolare per le cessioni di veicoli usati l’imposta dovuta,è determinata applicando il c.d. “margine globale”, ossia considerando l’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo di riferimento.
    Con riguardo ai rapporti di scambio aventi a oggetto i beni in esame tra operatori residenti in Italia e soggetti passivi IVA residenti in altri Stati UE, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti UE non costituiscono cessioni intraUE.
    Le cessioni dei beni in esame, effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato UE, come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, sono in ogni caso soggette alla disciplina del margine in quanto assimilabili ad una cessione effettuata nei confronti di un soggetto nazionale. Di conseguenza per la cessione in esame il rivenditore emetterà una fattura senza indicazione dell’IVA in applicazione del regime del margine e la stessa concorrerà alla determinazione dell’imposta sulla base del “margine globale”.

    Pubblicata il: 25-03-2025

    Oggetto

    Correzione liquidazione IVA di dicembre 2024 e mod. IVA 2025 correttivo

    Domanda

    In data 19.2.2025 è stato inviato all’Agenzia delle Entrate il mod. IVA 2025 con i dati delle liquidazioni dei mesi ottobre-dicembre 2024 (quadro VP). A seguito del riscontro dell’errata detrazione dell’IVA a credito di una fattura d’acquisto del mese di dicembre è stato ricalcolato il saldo IVA del mese di dicembre (con riduzione del credito 2024 spettante). Ciò sarà comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio di un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini”. Considerato che al mod. IVA “correttivo nei termini” non è possibile allegare il quadro VP, è necessario compilare il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni del 2024?

    Risposta

    E` possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2024 con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP, inviando il modello IVA 2025 entro il 28.2.2025.
    Premesso che:
    in caso di omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE) è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.000 come previsto dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97;
    per le violazioni commesse dall’1.9.2024 in caso di ravvedimento sono applicabili le (nuove) riduzioni nel caso di specie il contribuente può, in alternativa:
    1. inviare entro il 30.4.2025 la LIPE sostitutiva del quarto trimestre 2024 versando la sanzione ridotta di € 55,56 (€ 500 x 1/9) e un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini” (senza il quadro VH) evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024;
    2. inviare entro il 30.4.2025 un modello IVA 2025correttivo nei termini” evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024 e compilando il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni mensili del 2024.
    In tal caso è necessario versare comunque la sanzione ridotta di € 55,56 riferita all’errata LIPE del quarto trimestre 2024.