Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Modalità di sostenimento delle spese acquisto occhiali

    Domanda

    L’acquisto di occhiali presso un negozio di ottica, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, deve essere effettuato utilizzando una modalità di pagamento tracciata?

    Risposta

    Come previsto dalla Legge Finanziaria 2020 e come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida alle agevolazioni fiscali 2024 - 2. Spese sanitarie”, dal 2020 la detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, fatta eccezione per le spese relative a:
    – acquisto di medicinali e dispositivi medici;
    – prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
    Considerato che gli occhiali da vista e le lenti a contatto, così come il liquido indispensabile per l’utilizzo delle stesse, rientrano tra i dispositivi medici, per le spese di acquisto degli occhiali (con esclusione di quelle riferite a montature realizzate con metalli preziosi quali oro / argento / platino nella montatura) la detrazione è riconosciuta anche se il pagamento è effettuato in contanti.

    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Fattura a esportatore abituale e applicazione imposta di bollo

    Domanda

    Un cliente ha ricevuto a dicembre 2024 una dichiarazione d’intento, da un suo nuovo cliente, utilizzabile dall’1.1.2025. Considerato che la fattura sarà emessa in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72 è corretto NON applicare l’imposta di bollo di € 2 come previsto per le esportazioni?

    Risposta

    La risposta è negativa. Le fatture relative a cessioni ad esportatori abituali, non imponibili IVA per utilizzo del plafond ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, rientrano tra quelle per le quali è dovuta l’imposta di bollo quando l’importo non imponibile è superiore a € 77,47.
    Ciò trova conferma nelle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, da ultimo aggiornata a novembre 2024, in cui è specificato che tra le operazioni per le quali è dovuta l’imposta di bollo sono ricomprese quelle identificate con il codice natura “N3.5”, riservato alle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento.

    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Versamento somme sanatoria Concordato Preventivo Biennale da parte della società per i soci

    Domanda

    Una SNC ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025. La stessa intende definire le annualità 2018-2022 tramite la sanatoria provvedendo al versamento anche delle somme dovute dai soci. Nel modello F24 quali codici tributo devono essere utilizzati?

    Risposta

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale2024-2025 possono  beneficiare della sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022. A tal fine è necessario effettuare il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
    Come disposto dall’Agenzia delle Entrate l’opzione per l’adesione alla sanatoria va esercitata, per ogni “annualità”, tramite l’invio del modello F24, entro il 31.3.2025, relativo al versamento della prima rata / unica soluzione delle predette imposte sostitutive. La stessa Agenzia con la Risoluzione 17.10.2024, n. 50/E ha istituito i seguenti codici tributo:
    4074, CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali;
    4075, CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali;
    4076, CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP.
    Si rammenta che in caso di pagamento rateale l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata (società di persone / associazioni professionali e società di capitali trasparenti), imputati ai singoli soci / associati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi / addizionali può essere effettuato dalla società / associazione in luogo dei singoli soci / associati.
    Considerato quanto sopra, si ritiene che, nel caso di specie, nel modello F24 predisposto dalla SNC deve essere utilizzato il codice tributo 4076 per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP dovuta dalla società e il codice 4074 per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta dai soci.

    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Collaboratore impresa familiare / lavoratore dipendente a tempo pieno

    Domanda

    Il collaboratore di un’impresa familiare nel mese di ottobre 2024 è stato assunto quale lavoratore dipendente a tempo pieno. Avendo una copertura previdenziale potrebbe chiedere all’INPS la cancellazione dalla Gestione IVS.
    Ai fini fiscali ci sono problemi considerando che la partecipazione nell’impresa familiare deve avere carattere di continuità e prevalenza?

    Risposta

    L’imputazione del reddito al collaboratore, in base al principio di “trasparenza”, richiede che:
    – il collaboratore risulti da atto pubblico / scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. Non è necessario specificare nell’atto le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, considerato che le stesse sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente);
    – nel modello REDDITI il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta;
    – ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. REDDITI, di aver prestato l’attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
    Considerato quanto sopra, per il 2024 può ritenersi soddisfatta la condizione prevista (continuità e prevalenza dell’attività nell’impresa) e pertanto il titolare potrà attribuire al collaboratore una quota di reddito proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Dal 2025 non sussisterebbe più la predetta condizione, continuità e prevalenza dell’attività nell’impresa, con conseguente impossibilità di attribuzione da parte del titolare di una quota di reddito al collaboratore.

    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Calzolaio in regime forfetario ed esonero emissione documento commerciale

    Domanda

    Per un calzolaio in regime forfetario continua a sussistere anche nel 2025 l’esonero dall’emissione del documento commerciale (scontrino) oppure lo stesso dovrà emettere fattura elettronica nel formato semplificato?

    Risposta

    Il MEF, individuando le fattispecie esonerate dall’obbligo generalizzato di emissione del documento commerciale tramite RT richiama le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dei DDMM 13.2.2015 e 27.10.2015 nonché dell’art. 2, DPR n. 696/96. In particolare, in base alla lett. u) del citato art. 2, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti.
    Il citato DM 10.5.2019 limita il riconoscimento dei predetti esoneri alla “fase di prima applicazione” dell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi e dispone che l’esonero potrà venir meno dalle date individuate da appositi Decreti. Ad oggi non si riscontra alcun intervento di
    modifica della citata disposizione.
    Il calzolaio, senza collaboratori / dipendenti, può pertanto fruire ancora dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e quindi dall’emissione del documento commerciale tramite Registratore Telematico.
    Con riferimento all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è venuto meno l’esonero precedentemente previsto per i contribuenti forfetari. Va tuttavia considerato che l’obbligo di emissione della fattura (prima cartacea / analogica) non riguarda(va) comunque i soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (a meno che non sia richiesta dal cliente).
    Quanto sopra porta a concludere che, trovando ancora applicazione l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi di cui alla citata lett. u), per il calzolaio privo di collaboratori / dipendenti (sia in regime “ordinario” che in regime "forfetario") non è ancora scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica, fermo restando che la stessa dovrà essere emessa se richiesta dal cliente.