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Pubblicata il: 25-09-2025
Presenza di debiti tributari / contributivi e accesso al CPB 2025-2026
Al fine di valutare la possibilità di accedere al CPB 2025-2026 va verificata la presenza di debiti tributari / contributivi non superiori a € 5.000 alla data del 31.12.2024. Tale condizione rappresenta un motivo di decadenza qualora la soglia venga superata nel corso del biennio concordatario?
L’accesso al CPB 2025-2026 è precluso in presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi alla data del 31.12.2024.
Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (30.9.2025), hanno estinto i predetti debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo risulta inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
Non rilevano, comunque, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale / amministrativa o di rateazione (in corso di regolare pagamento, per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) prima dell’accettazione della proposta.
Va evidenziato che, successivamente all’adesione, il venir meno del requisito in esame (debiti inferiori a € 5.000) integra una causa di decadenza dal CPB. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E “stante il tenore letterale della norma, si ritiene non rilevino gli eventuali debiti non presenti a seguito della verifica della situazione debitoria effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2024.”
Dopo aver accettato la proposta di CPB 2025-2026 (avendo rispettato il predetto requisito) il contribuente dovrà continuare a monitorare la propria situazione debitoria al 31.12.2024 (per i debiti oggetto di rateazione è quindi necessario verificare che la stessa non sia venuta meno anche in un anno successivo a quelli di vigenza del CPB).
Decadenza da CPB 2024-2025 e proposta CPB 2025-2026
Una srl ha aderito al CPB 2024-2025. In sede di compilazione del mod. REDDITI 2025 è stata riscontrata la sussistenza di una causa di decadenza e pertanto è stato compilato il rigo CP11, campo 2 “Decadenza”. Considerato che per il 2024 la società applica gli ISA può elaborare ed accettare la proposta di CPB 2025-2026?
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta al verificarsi di specifiche fattispecie (c.d. cause di decadenza). Nella fattispecie
prospettata il CPB è quindi venuto meno per il 2024 e il 2025.
In caso di decadenza restano dovute le imposte (e i contributi) riferiti al reddito / VAP concordati se maggiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta.
Si ritiene che il rispetto (operatività) della disposizione contenuta nel citato comma 3-bis non consente l’adesione al CPB 2025-2026 in quanto le imposte, per il 2025, potrebbero essere dovute sul reddito / VAP concordato derivante dall’adesione relativa al 2024-2025.
Adesione al CPB società e esonero visto di conformità per i soci
Una snc ha aderito al CPB 2024-2025. Per tali anni beneficia dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Non potendo beneficiare di tale esonero (la società non ha un credito IVA / IRAP) lo stesso può essere trasferito ai singoli soci per i propri crediti IRPEF?
La risposta è negativa. Come noto, per la compensazione nel mod. F24 di crediti tributari per un importo superiore a € 5.000 è richiesto l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dei redditi / IRAP.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 9-bis, comma 11, lett. a), DL n. 50/2017 dispone, quale effetto premiale, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità a favore dei contribuenti che presentano specifici “livelli di affidabilità” ISA. L’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 estende ai contribuenti che hanno aderito al CPB il beneficio di tale esonero a prescindere dal punteggio ISA conseguito.
Sul punto va evidenziato che l’Agenza delle Entrate nella Risposta 11.10.2019, n. 411 ha affermato che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità spettante alla società non è trasferibile ai soci.
Dopo aver evidenziato che “il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione «orizzontale» oltre le soglie normativamente fissate” la stessa Agenzia specifica che il singolo socio che chiude la propria dichiarazione dei redditi con un credito IRPEF (nel caso di specie, derivante dallo scomputo delle ritenute trasferite dalla società) deve richiedere l’apposizione del visto di conformità “a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).” Si ritiene che tale chiarimento trova applicazione anche nel caso prospettato per il quale l’esonero dal visto di conformità per la società è collegato all’adesione al CPB.
Accettazione CPB 2025-2026 e cessione quote partecipazione srl
Una srl potrebbe accettare la proposta di CPB 2025-2026. La società è composta da 2 soci (fratelli) nella misura del 60% e 40%. Il socio con la partecipazione del 40% è intenzionato a donare nel 2026 il 30% al figlio (che lavora già in società come dipendente). Tale modifica societaria si riflette sulla possibilità di continuare ad applicare il CPB anche per il 2026?
L’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 individua alla lett. b-ter) quale causa di cessazione dal CPB il fatto che “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
Il citato art. 21 circoscrive quindi l’applicazione della causa di esclusione relativa alla cessione di partecipazioni esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 5, TUIR (società di persone / associazioni professionali).
Come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 15.4.2025, n. 102 “essendo l’Istante una società a responsabilità limitata [di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917], il conferimento/la cessione delle sue quote non integrano la causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”
Si rammenta, infine, che l’adesione al CPB 2025-2026 può essere comunicata inviando il modello CPB congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del modello REDDITI 2025 o in forma autonoma utilizzando il (solo) Frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice “1” nella casella “Comunicazione CPB”.
Avvenuta presentazione mod. REDDITI 2025 e adesione al CPB 2025-2026
Una srl ha presentato il mod. REDDITI 2025 il 2.7.2025 al fine di utilizzare in compensazione il credito IRES 2024. Considerata l’introduzione della sanatoria 2019-2023, la società intenderebbe valutare di aderire al CPB 2025-2026. L’avvenuta presentazione del mod. REDDITI 2025 preclude alla società l’accesso al concordato? Se no, come dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla proposta di concordato per tali annualità?
Il termine per l’adesione al CPB 2025-2026, che consente anche l’accesso alla sanatoria per gli anni 2019-2023, introdotta in sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. “Decreto Fiscale”, è stabilito al 30.9.2025.
L’adesione al CPB 2025-2026 avviene compilando / inviando il quadro P nel mod. ISA con il mod. REDDITI 2025. La società potrà quindi comunicare l’adesione presentando un mod. REDDITI 2025 “correttivo nei termini” entro il prossimo 30.9.2025.
Si ritiene comunque possibile utilizzare, in alternativa, la modalità (disponibile da quest’anno) consistente nell’invio del quadro P in via autonoma, allegando lo stesso al Frontespizio del mod. REDDITI 2025 nel quale va barrata la casella “Comunicazione CPB”; in tal caso non è necessario presentare la dichiarazione correttiva.
