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Pubblicata il: 04-08-2026
Detrazione interessi mutuo ristrutturazione appartamento
Nel 2025 due coniugi hanno ristrutturato un immobile in comproprietà, che a fine 2025 è stato destinato ad abitazione principale, stipulando un mutuo ipotecario. Gli interessi passivi pagati nel 2025 e imputabili alla moglie a carico, cointestataria del mutuo, possono essere detratti dal marito?
La risposta è negativa. Nell’ambito della Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Interessi passivi sui mutui”, con riferimento ai mutui contratti per la costruzione / ristrutturazione dell’abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate specifica che, in caso di contitolarità del mutuo, la detrazione IRPEF del 19% spetta nel limite massimo di € 2.582,28 dell’ammontare complessivo degli interessi e “a differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale ... la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge”.
Pubblicata il: 04-08-2026
Acquisto batteria accumulo impianto fotovoltaico
Una persona fisica, proprietaria di un immobile “prima casa”, intende acquistare le batterie di accumulo per l’impianto fotovoltaico già installato. Per tale spesa può usufruire nel modello REDDITI 2027 della detrazione IRPEF nella misura del 50%?
La risposta è affermativa. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 19.9.2018, n. 8, l’intervento in esame è riconducibile alla lett, h) del comma 1 dell’art. 16-bis, TUIR “esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità”
Pubblicata il: 21-07-2026
Cessione contratto di leasing autovettura con detrazione limitata al 40%
Una snc utilizza un’autovettura in leasing per la quale opera la detrazione dell’IVA dei relativi canoni nella misura del 40%. La stessa sta valutando di cedere il contratto di leasing ad una società.
Per tale cessione deve emettere una fattura assoggettata ad IVA. È corretto però applicare l’IVA soltanto sul 40% del corrispettivo pattuito, considerata la limitazione alla detrazione dei canoni?
La risposta è positiva. In base alla lett. c) del comma 1 dell’art. 19-bis, DPR n. 633/72 “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore … è ammessa nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ...”. La successiva lett. d) dispone che l’imposta relativa alle prestazioni di cui all’art. 16, comma 3, tra cui rientrano quelle dipendenti da contratti di leasing relativi ai veicoli stradali a motore, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto / importazione dei predetti beni. Per effetto di tale disposizione, quindi, l’acquisto di veicoli stradali a motore mediante leasing è equiparato, ai fini
della detrazione, all’acquisizione tramite compravendita.
Con riferimento alla fattispecie in esame, nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E dopo aver evidenziato che “poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi …) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione”, l’Agenzia delle Entrate specifica che la cessione del contratto “debba essere trattata … alla stregua di una cessione di beni. Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40 per cento dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40%” ai sensi dell’art. 13, comma 4, DPR n. 633/72, “ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva”.
Cessione ramo d’azienda nel 2025 e adesione al CPB 2026-2027
Una srl nel mese di marzo 2025 ha ceduto un ramo d’azienda. Nel modelo REDDITI 2026 SC rateizza la plusvalenza conseguita in 3 quote. Può la società elaborare e (eventualmente) accettare la proposta di CPB per il 2026-2027?
L’art. 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024 dispone che “il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale ... la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E ha precisato che “attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. La causa di esclusione / cessazione opera se la cessione del ramo di azienda è avvenuto durante le annualità di adesione al CPB. La cessione di ramo d’azienda nel 2025,
pertanto, non esclude l’accesso al CPB 2026-2027 e le rate di plusvalenza da tassare nel 2026 e 2027 rettificheranno, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito concordato.
Aliquota IVA riparazione protesi acustica
Una persona fisica deve riparare la propria protesi acustica, acquistata beneficiando dell’aliquota IVA del 4%. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alla riparazione?
La risposta è negativa. Il n. 30 della Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 prevede l’aliquota IVA ridotta del 4% agli “apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
Nella Risposta 15.7.2025, n. 8 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “riparazione di protesi acustiche configura una prestazione di servizio, soggetta al tributo nella misura ordinaria. La citata Tabella A, parte seconda ... non prevede alcuna voce nella quale sia possibile ricomprendere le riparazioni delle protesi in argomento”.
