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																			Pubblicata il: 25-09-2025
                              
										
 Decadenza da CPB 2024-2025 e proposta CPB 2025-2026
 
 Una srl ha aderito al CPB 2024-2025. In sede di compilazione del mod. REDDITI 2025 è stata riscontrata la sussistenza di una causa di decadenza e pertanto è stato compilato il rigo CP11, campo 2 “Decadenza”. Considerato che per il 2024 la società applica gli ISA può elaborare ed accettare la proposta di CPB 2025-2026?
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta al verificarsi di specifiche fattispecie (c.d. cause di decadenza). Nella fattispecie 
prospettata il CPB è quindi venuto meno per il 2024 e il 2025.
In caso di decadenza restano dovute le imposte (e i contributi) riferiti al reddito / VAP concordati se maggiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta. 
Si ritiene che il rispetto (operatività) della disposizione contenuta nel citato comma 3-bis non consente l’adesione al CPB 2025-2026 in quanto le imposte, per il 2025, potrebbero essere dovute sul reddito / VAP concordato derivante dall’adesione relativa al 2024-2025.
										
 Adesione al CPB società e esonero visto di conformità per i soci
 
 Una snc ha aderito al CPB 2024-2025. Per tali anni beneficia dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Non potendo beneficiare di tale esonero (la società non ha un credito IVA / IRAP) lo stesso può essere trasferito ai singoli soci per i propri crediti IRPEF?
La risposta è negativa. Come noto, per la compensazione nel mod. F24 di crediti tributari per un importo superiore a € 5.000 è richiesto l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dei redditi / IRAP.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 9-bis, comma 11, lett. a), DL n. 50/2017 dispone, quale effetto premiale, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità a favore dei contribuenti che presentano specifici “livelli di affidabilità” ISA. L’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 estende ai contribuenti che hanno aderito al CPB il beneficio di tale esonero a prescindere dal punteggio ISA conseguito.
Sul punto va evidenziato che l’Agenza delle Entrate nella Risposta 11.10.2019, n. 411 ha affermato che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità spettante alla società non è trasferibile ai soci. 
Dopo aver evidenziato che “il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione «orizzontale» oltre le soglie normativamente fissate” la stessa Agenzia specifica che il singolo socio che chiude la propria dichiarazione dei redditi con un credito IRPEF (nel caso di specie, derivante dallo scomputo delle ritenute trasferite dalla società) deve richiedere l’apposizione del visto di conformità “a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).” Si ritiene che tale chiarimento trova applicazione anche nel caso prospettato per il quale l’esonero dal visto di conformità per la società è collegato all’adesione al CPB. 
										
 Accettazione CPB 2025-2026 e cessione quote partecipazione srl
 
 Una srl potrebbe accettare la proposta di CPB 2025-2026. La società è composta da 2 soci (fratelli) nella misura del 60% e 40%. Il socio con la partecipazione del 40% è intenzionato a donare nel 2026 il 30% al figlio (che lavora già in società come dipendente). Tale modifica societaria si riflette sulla possibilità di continuare ad applicare il CPB anche per il 2026?
L’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 individua alla lett. b-ter) quale causa di cessazione dal CPB il fatto che “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
Il citato art. 21 circoscrive quindi l’applicazione della causa di esclusione relativa alla cessione di partecipazioni esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 5, TUIR (società di persone / associazioni professionali).
Come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 15.4.2025, n. 102 “essendo l’Istante una società a responsabilità limitata [di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917], il conferimento/la cessione delle sue quote non integrano la causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024.”
Si rammenta, infine, che l’adesione al CPB 2025-2026 può essere comunicata inviando il modello CPB congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del modello REDDITI 2025 o in forma autonoma utilizzando il (solo) Frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice “1” nella casella “Comunicazione CPB”.
										
 Avvenuta presentazione mod. REDDITI 2025 e adesione al CPB 2025-2026
 
 Una srl ha presentato il mod. REDDITI 2025 il 2.7.2025 al fine di utilizzare in compensazione il credito IRES 2024. Considerata l’introduzione della sanatoria 2019-2023, la società intenderebbe valutare di aderire al CPB 2025-2026. L’avvenuta presentazione del mod. REDDITI 2025 preclude alla società l’accesso al concordato? Se no, come dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla proposta di concordato per tali annualità?
Il termine per l’adesione al CPB 2025-2026, che consente anche l’accesso alla sanatoria per gli anni 2019-2023, introdotta in sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. “Decreto Fiscale”, è stabilito al 30.9.2025. 
L’adesione al CPB 2025-2026 avviene compilando / inviando il quadro P nel mod. ISA con il mod. REDDITI 2025. La società potrà quindi comunicare l’adesione presentando un mod. REDDITI 2025 “correttivo nei termini” entro il prossimo 30.9.2025.
Si ritiene comunque possibile utilizzare, in alternativa, la modalità (disponibile da quest’anno) consistente nell’invio del quadro P in via autonoma, allegando lo stesso al Frontespizio del mod. REDDITI 2025 nel quale va barrata la casella “Comunicazione CPB”; in tal caso non è necessario presentare la dichiarazione correttiva.
										
 Contribuente forfetario che ha aderito al concordato 2024 e acconto 2025
 
 Un professionista in regime forfetario ha accettato il concordato per il 2024. Nel quadro LM del mod. REDDITI 2025 ha quindi determinato l’imposta sostitutiva su tale importo ancorché il reddito 2024 effettivamente conseguito è risultato superiore. Per il calcolo dell’acconto 2025 è corretto 
considerare il reddito concordato o è necessario determinarlo sulla base del reddito effettivo?
In merito alla modalità di determinazione degli acconti dei contribuenti forfetari, l’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 (in vigore fino al 13.6.2025) prevedeva che l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato (2024) doveva essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto del reddito concordato. Inoltre, in base al comma 2 del citato art. 31 per il 2024:
– se l’acconto era determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), era dovuta una maggiorazione pari al 10% (3% in caso di regime forfetario “start up”) della differenza tra il reddito concordato e quello di lavoro autonomo 2023, che andava versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto;
– se l’acconto era determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto era calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata in base alle regole ordinarie.
Essendo ora abrogate le norme sul concordato relative ai contribuenti forfetari, l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva va calcolata in base alle regole ordinarie ossia con riferimento al rigo LM42 “Differenza” del modello REDDITI 2025 PF e quindi considerando l’imposta determinata sul reddito concordato (al netto della quota di reddito assoggettata alla c.d. “Flat-Tax incrementale”). Ciò comporta la determinazione di un acconto 2025 inferiore rispetto a quello calcolato in assenza del concordato.

