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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-07-2026

    Oggetto

    Omesso versamento imposta sostitutiva estromissione immobile

    Domanda

    Il titolare di una ditta individuale ha estromesso l’immobile strumentale con effetto 1.1.2025, effettuando gli adempimenti previsti (annotazione libro cespiti / emissione autofattura / versamento della prima rata entro il 30.11.2025). Non avendo versato, entro il 30.6.2026, la seconda rata è
    possibile effettuare il versamento successivamente con il ravvedimento?

    Risposta

    Gli imprenditori individuali che entro il 31.5.2025 hanno escluso dal patrimonio dell’impresa l’immobile strumentale posseduto alla 31.10.2024, devono compilare la Sezione XXII del quadro RQ del modello REDDITI 2026 PF. Come specificato nelle istruzioni della citata Sezione, l’opzione è perfezionata
    con l’indicazione nella stessa dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva dovuta. L’omesso / tardivo versamento dell’imposta dovuta non ha effetto sul perfezionamento dell’agevolazione e la seconda rata non versata sarà oggetto di iscrizione a ruolo, con possibilità di regolarizzare l’omesso versamento con il ravvedimento.

    Pubblicata il: 23-06-2026

    Oggetto

    Detrazione spese mediche rimborsate

    Domanda

    Una persona fisica è titolare di una polizza sanitaria per la quale non spetta la detrazione IRPEF. Nel 2025 l’assicurazione ha rimborsato parzialmente una spesa medica. Nel modello REDDITI 2026 il contribuente può comunque portare in detrazione il totale della spesa sostenuta nel 2025?

    Risposta

    La risposta è positiva. Per le spese mediche spetta una detrazione IRPEF nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11. La citata lett. c) dispone, in particolare, che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo”.
    Nella Risposta 15.2.2014, n. 43 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di contributi versati ad un Fondo non deducibili dal reddito complessivole spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di «cassa» nell’anno in cui le stesse sono pagate dal
    Fondo alla struttura sanitaria”. Considerato quanto sopra, nel caso di specie, quindi, il contribuente può portare in detrazione nel quadro RP del modello REDDITI 2026 il totale della spesa sostenuta nel 2025, inclusa la quota rimborsata parzialmente dall’assicurazione.

    Pubblicata il: 09-06-2026

    Oggetto

    Plusvalenza cessione terreno edificabile donato

    Domanda

    Nel 2023 un figlio ha ricevuto in donazione un terreno edificabile non lottizzato, acquistato dal padre come agricolo e diventato edificabile in un secondo momento. Entro la fine del mese di giugno il figlio intende cedere il terreno a un’impresa edile. Per il calcolo della plusvalenza quale costo può essere riconosciuto al figlio?

    Risposta

    In base all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR sono fiscalmente rilevantile plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.
    In merito alla determinazione della plusvalenza, il comma 2 dell’art. 68, TUIR dispone che “per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente”.
    La citata disposizione è stata così modificata (D.Lgs. n. 192/2024, c.d. Decreto “Revisione IRPEF - IRES” in precedenza rilevava il valore del terreno indicato nell’atto di donazione) ed è applicabile alle cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili effettuate dal 31.12.2024.
    Dovendo calcolare la plusvalenza sulla base del costo sostenuto dal padre, per il figlio può essere conveniente effettuare la rivalutazione del terreno alla data dell’1.1.2026 (Finanziaria 2025).A tal fine si rammenta che entro il 30.11.2026 è necessario provvedere:
    –alla redazione / asseverazione della perizia di stima del terreno;
    –al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18% (unica soluzione / 3 rate annuali).
    Merita infine evidenziare che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.5.2015, n. 53/E, la rivalutazione è consentita anche per i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia; è comunque necessario che la stessa sia redatta prima del rogito considerato che in tale atto va indicato il valore periziato.

    Pubblicata il: 09-06-2026

    Oggetto

    Detrazione spese sanitarie con opposizione

    Domanda

    Una persona fisica nel 2025 ha pagato con bonifico bancario 2 fatture ad uno psicologo per prestazioni di psicoterapia. Avendo manifestato l’opposizione, il professionista ha inviato i dati a STS senza indicare il codice fiscale del paziente. Tali dati non sono quindi stati inclusi dall’Agenzia
    nei dati precompilati. Tale situazione inibisce al contribuente la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF direttamente nel proprio modello REDDITI 2026?

    Risposta

    Il contribuente / paziente può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata in 3 diverse modalità: al momento in cui la spesa è certificata; tramite il sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria (STS) oppure dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con riferimento alla prima modalità, in caso di emissione di fattura, va riportata sul documento la dicitura attestante la mancata indicazione / mancato invio del codice fiscale per opposizione del cliente ex DDMM 31.7.2015 e 19.10.2020.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 29.7.2016 “resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge”.
    Pertanto, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E, per le spese sostenute per prestazioni rese da uno psicologo / psicoterapeuta per finalità terapeutiche, il contribuente può fruire della detrazione IRPEF del 19% includendo il relativo ammontare nelle spese sanitarie nel quadro RP del modello REDDITI 2026 PF.

    Pubblicata il: 09-06-2026

    Oggetto

    Cessione diritto superficie terreno agricolo

    Domanda

    Una persona fisica nel 2025 ha ceduto il diritto di superficie di due terreni agricoli di proprietà, di cui uno ricevuto per successione, concordando il pagamento del 60% nel 2025 e del restante 40% nel 2026. La somma ricevuta in quale rigo del modello REDDITI 2026 PF va dichiarata?

    Risposta

    L’art. 9, comma 5, TUIR stabilisce che “laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Pertanto, per i predetti atti sono applicabili le disposizioni in materia di cessione a titolo oneroso (ex art. 67, comma 1, lett. b, TUIR) soltanto se norme specifiche non dispongono diversamente.
    Ai sensi della lett. h) del comma 1 del citato art. 67, dopo le modifiche apportate (Finanziaria 2024) costituiscono redditi diversii redditi derivanti dalla
    concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili”. Tra i citati diritti reali è incluso il diritto di superficie di cui all’art. 952, C.c..
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 19.11.2024, n. 224, a seguito delle nuove disposizioni, a decorrere dall’1.1.2024, “il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce, in ogni caso, reddito” ai sensi della citata lett. h). In base all’art. 71, comma 2, TUIR il reddito dell’operazione in esame è pari alla differenza tra quanto percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. A tal fine assume rilevanza il periodo di percezione del corrispettivo (principio di cassa). Il reddito derivante dalla parte di corrispettivo incassata nel 2025 va dichiarato a rigo RL10 del modello REDDITI 2026 PF.