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Pubblicata il: 03-06-2025
Esenzione IMU “immobili-merce”
Una srl operante nel settore edile è proprietaria di alcuni appartamenti (invenduti) derivanti dalla costruzione di due edifici. La stessa è proprietaria anche di due appartamenti derivanti dalla ristrutturazione di un edificio acquistato nel 2023. L’esenzione prevista dalla disciplina IMU per gli “immobili-merce” può essere usufruita anche per tali ultimi immobili?
La Finanziaria 2020 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”. In merito:
– nella Risoluzione 11.12.2013, n. 11/DF, con riferimento alla normativa previgente, fornendo un’interpretazione “ampia” della nozione di “fabbricati costruiti”, il MEF ha ricompreso tra questi anche quelli acquistati da un’impresa costruttrice ed oggetto di “incisivi” interventi di recupero edilizio, quali quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001;
– con la recente sentenza 21.4.2025, n. 10392, la Corte di Cassazione ha sancito che l’esenzione IMU “deve essere riconosciuta soltanto ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita ... e non può essere estesa ... anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati ... per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita”. Ciò in considerazione del fatto che l’esenzione rappresenta un’eccezione agevolativa e come tale va
interpretata in maniera letterale e restrittiva. In altre parole, gli immobili “acquistati e ristrutturati per la successiva vendita” non possono essere assimilati agli “immobili costruiti e destinati ... alla vendita” contemplati dalla norma e quindi ai primi non può essere applicata la disposizione
riservata ai secondi.
Nel caso di specie, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, l’impresa può fruire dell’esenzione IMU soltanto per gli appartamenti facenti parte degli edifici costruiti, sempreché non siano locati, mentre non può fruire dell’esenzione IMU per i due appartamenti facenti parte
dell’edificio che la stessa ha acquistato e ristrutturato prima di destinarli alla vendita.
Cessione immobile ristrutturato e trasferimento detrazioni all’acquirente
Nel 2021 una persona fisica ha ristrutturato un appartamento di sua proprietà usufruendo della detrazione del 50%. Nello stesso anno ha beneficiato anche del c.d. “Bonus arredo” per il predetto immobile. Volendo cedere l’immobile, all’acquirente possono essere trasferite le rate di entrambe le detrazioni o solo quelle relative alla ristrutturazione?
Nel caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis, la detrazione non utilizzata
è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E, la quota di detrazione relativa ad un anno spetta al soggetto che possedeva l’immobile al 31.12 di quell’anno. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile tra l’acquirente e il cedente che la detrazione rimanga in capo a quest’ultimo, le residue rate della detrazione connessa all’intervento di ristrutturazione “passano” all’acquirente.
Diversamente, considerato che la detrazione c.d. “Bonus arredo”, ancorché collegata con l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, non è richiamata nell’ambito del predetto comma 1, la stessa continua ad essere usufruita da parte del cedente.
Detrazione spese impianto fotovoltaico sostenute da un genitore
Il padre vorrebbe sostenere le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico sull’abitazione di proprietà esclusiva del figlio, a seguito della divisione dell’eredità relativa al decesso della moglie / mamma, effettuata a fine 2024. È confermato che tale scelta non consente nè al figlio ma neppure al padre di usufruire della relativa detrazione nella propria dichiarazione dei redditi?
Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 – 10. Recupero patrimonio edilizio” l’installazione di un impianto fotovoltaico posto al servizio di un’abitazione rientra tra gli interventi per i quali è applicabile l’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ai sensi del quale è possibile fruire della detrazione IRPEF prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio (50% - 36%) relative “alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia”. Va tuttavia considerato che, come previsto per la generalità degli interventi di cui al citato art. 16- bis, la detrazione spetta al soggetto che, oltre ad aver effettivamente sostenuto la spesa, risulta avere un titolo di possesso / detenzione dell’immobile oggetto dei lavori ovvero risulta familiare convivente del soggetto che possiede / detiene l’immobile.
Nel caso di specie in cui il proprietario è il figlio e la spesa è sostenuta dal padre, che non vanta alcun titolo sull’immobile e non risulta essere convivente con il figlio / proprietario, né il figlio (non avendo sostenuto la spesa) nè il padre presentano i requisiti necessari per poter usufruire della
detrazione IRPEF.
Sostituzione infissi e Comunicazione ENEA
Un privato nel 2025 sostituirà gli infissi del proprio appartamento (abitazione principale). I lavori saranno ultimati e la spesa sarà sostenuta entro il 31.12.2025. Al fine di poter detrarre la spesa è richiesta anche l’apposita comunicazione all’ENEA legata all’efficienza energetica?
Per l’intervento di sostituzione degli infissi effettuati nel 2025 è possibile usufruire di due tipologie di detrazione, il c.d. “recupero del patrimonio edilizio” di cui all’art. 16-bis, TUIR oppure la c.d. “riqualificazione energetica” di cui all’art. 14, DL n. 63/2013. La detrazione spettante per il 2025 è la medesima in entrambi i casi: 50% per gli interventi effettuati dal proprietario / titolare di un
diritto reale di godimento sull’abitazione principale e 36% negli altri casi. Sono invece diversi i limiti di spesa massima agevolabile: € 96.000 per il “recupero del patrimonio edilizio”, € 120.000 / 166.666,67 per la “riqualificazione energetica” a seconda che si applichi il 50% ovvero il 36% (la
norma di riferimento fissa l’importo massimo della detrazione a € 60.000).
Per quanto riguarda la Comunicazione da inviare all’ENEA, come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 – 10. Recupero patrimonio edilizio e 11. Riqualificazione energetica” e nelle istruzioni del mod. 730 / REDDITI:
– per beneficiare della detrazione per la “riqualificazione energetica” è necessario (a pena di decadenza) inviare all’ENEA la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Fermo restando la possibilità di sanare l’omesso / tardivo
invio della Comunicazione con la “remissione in bonis”, l’omesso invio della stessa comporta il venir meno del diritto alla detrazione;
– per la detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR, la sostituzione degli infissi esterni / serramenti con modifica del materiale o della tipologia di infisso rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per la quale, in linea generale, non è richiesto l’invio della Comunicazione all’ENEA. Tuttavia, se da tale intervento si consegue un risparmio energetico / miglioramento della trasmittanza termica, anche per tale intervento è richiesto l’invio della Comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In tal caso, però, il mancato / tardivo invio delle informazioni all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Contribuente forfetario e compenso a prestatore occasionale
Nel mese di aprile 2025 un professionista forfetario dovrà pagare un compenso pari a € 800 ad un prestatore occasionale. Considerato che non si tratta di un compenso connesso all’esercizio abituale di un’attività professionale, dovrà essere operata la ritenuta a titolo di acconto del 20% da versare
entro il 16.5.2025 con il codice tributo 1040?
I contribuenti in regime forfetario “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte … ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto [redditi lavoro dipendente e assimilati]; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.”
In base alla citata disposizione quindi il professionista forfetario non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20% sul compenso pagato.
Non assumendo la qualifica di sostituto d’imposta, l’esonero dall’operare / trattenere la ritenuta alla fonte trova applicazione non solo in caso di pagamento di prestazioni di lavoro autonomo abituali ma anche con riferimento alle prestazioni occasionali.
Il professionista in esame dovrà evidenziare il codice fiscale del percipiente e l’ammontare della somma pagata nel 2025 a rigo RS371 del modello REDDITI 2026.