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Pubblicata il: 14-10-2025
Cessione autovettura acquistata con detrazione IVA 40%
Una snc deve vendere un’autovettura ad un’altra società, acquistata nel 2017, per la quale è stato detratto il 40% dell’IVA a credito. Nella fattura di cessione, quindi, applica l’IVA sul 40% del corrispettivo. Per la parte del corrispettivo senza IVA, non avendo trovato un codice “Natura” dell’operazione abbinato all’art. 13, DPR n. 633/72, cosa va indicato nella fattura?
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per i quali l’IVA è stata detratta in misura ridotta ex art. 19-bis.1, DPR n. 633/72, il comma 5 dell’art. 13, DPR n. 633/72 dispone che la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo pattuito per la percentuale detraibile.
In mancanza di uno specifico codice “Natura” da indicare in fattura con riferimento alla quota di corrispettivo fuori campo di applicazione dell’IVA ai sensi del citato art. 13, comma 5, si ritiene utilizzabile il codice “N2.2” relativo alle “Operazioni non soggette – altri casi”.
Cessione auto usata a soggetto passivo UE
Una concessionaria deve vendere ad una società UE un’auto ritirata usata da un privato. È possibile continuare ad applicare il regime del margine oppure va emessa una fattura non imponibile IVA ex art. 41? Va inoltre compilato il mod. Intra?
Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E “le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie”.
Inoltre, lo stesso Ministero ha specificato che, “in relazione agli scambi di beni soggetti al particolare regime in argomento effettuati tra soggetti passivi di imposta di diversi stati membri, ancorché, come detto, essi non costituiscano operazioni intracomunitarie, sussiste l’obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, degli elenchi riepilogativi previsti dall’art. 50”, DL n. 331/93.
Di conseguenza, per la cessione dell’autovettura usata, la concessionaria:
– emette fattura in regime del margine ex art. 36, DL n. 41/95;
– presenta, ai fini statistici, il mod. Intra-1 bis.
Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta e Prospetto del capitale e delle riserve del modello REDDITI
Una srl ha usufruito dell’affrancamento straordinario, previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, di una riserva in sospensione d’imposta costituita a seguito di una rivalutazione di beni d’impresa effettuata in passato, provvedendo il 20.8.2025 al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta.
Considerato che l’affrancamento si perfeziona con l’indicazione della stessa nel quadro RQ del modello REDDITI 2025, nel Prospetto del capitale e delle riserve va indicata ancora quale riserva in sospensione o va “spostata” tra le riserve di utili “ordinarie” (ossia, prive dello status di sospensione)?
L’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, Decreto c.d. “Revisione IRPEF - IRES”:
– richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRES e dell’IRAP nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2024 (ossia entro il 30.6 / 30.7.2025 per i soggetti “no ISA” ovvero 21.7 / 20.8.2025 per i soggetti ISA);
– si perfeziona con l’indicazione nella Sezione VII-B del quadro RQ (rigo RQ29) del modello REDDITI 2025 relativo al 2024.
Con l’affrancamento la riserva in sospensione diviene riserva “libera”, con la conseguenza che in caso di distribuzione ai soci non si determina alcuna tassazione in capo alla società.
Ai fini della compilazione del “Prospetto del capitale e delle riserve” presente nel quadro RS del modello REDDITI (righi da RS130 a RS142), si ritiene che, posto che il perfezionamento dell’affrancamento si determina con la presentazione del mod. REDDITI 2025 e che, come precisato nelle relative istruzioni, nel Prospetto vanno indicate le variazioni “verificatesi nell’esercizio”, in quest’ultimo la riserva vada ancora indicata a rigo RS140 “Riserve in sospensione d’imposta”.
Nel modello REDDITI 2026 relativo al 2025 la stessa sarà riportata nel rigo riservato alle riserve di utili (a tal fine il relativo importo dovrà essere indicato quale decremento delle riserve in sospensione e quale incremento delle riserve di utili).
Detrazione assicurazione immobile in comodato
Un genitore ha concesso un immobile di sua proprietà in comodato (gratuito) alla figlia a decorrere da marzo 2025. Nel mese di luglio la figlia ha stipulato una polizza assicurativa con oggetto il rischio di eventi calamitosi per tale unità immobiliare. Nel modello REDDITI 2026 potrà fruire della detrazione del 19% ancorché non sia proprietaria dell’immobile?
La risposta è positiva. Va infatti considerato che l’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR prevede la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per i premi relativi all’assicurazione avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari residenziali, senza porre ulteriori requisiti.
Ciò è confermato anche dall’Agenzia delle Entrate che nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 6. Premi di assicurazione” specifica che “la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona”.
Deducibilità maggiorazione assegno ex-coniuge adeguamento ISTAT
Nel 2024 un contribuente ha pagato, in rate mensili, l’assegno di mantenimento dell’ex-coniuge che ha indicato nel modello REDDITI 2025 per fruire della relativa deduzione. Dal mese di settembre 2025 la somma è stata maggiorata della rivalutazione ISTAT maturata rispetto l’anno precedente.
Nel quadro RP del modello REDDITI 2026 potrà essere dedotto l’intero importo corrisposto, comprensivo di tale maggiorazione?
L’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR prevede che sono deducibili, fino a concorrenza del reddito complessivo, i versamenti periodici effettuati all’ex-coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva / scioglimento / annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel Provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero nell’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile di separazione / cessazione degli effetti civili / scioglimento del matrimonio / modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In merito l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 8. Altre detrazioni e deduzioni”, confermando l’orientamento già espresso in passato (ad esempio, nella Risoluzione 19.11.2008, n. 448/E), oltre a ribadire che la deduzione riguarda soltanto l’importo
riferito all’ex-coniuge (e non quello riferito ai figli), specifica che le maggiori somme corrisposte all’ex-coniuge a titolo di adeguamento ISTAT sono deducibili soltanto nel caso in cui la sentenza del Giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto.
È esclusa la possibilità di dedurre somme corrisposte volontariamente, tra le quali sono ricomprese quelle relative all’adeguamento ISTAT in mancanza dell’indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Nel caso in esame, pertanto, al fine di determinare la deducibilità o meno delle maggiori somme corrisposte, è necessario verificare la presenza o meno dell’obbligo di adeguamento monetario nell’accordo di separazione.
