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Pubblicata il: 28-04-2026
Detrazione lavori adeguamento antincendio garages
Una persona fisica è proprietaria di due garages in un condominio nel quale possiede anche un appartamento. Nel 2026 il condominio deve sostenere dei lavori di adeguamento al rischio incendio per i garages.
Per le spese di competenza del proprietario è possibile usufruire nel modello REDDITI 2027 della detrazione IRPEF del 50%?
L’art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR dispone che, usufruiscono della detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio gli interventi effettuati sulle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”.
Nel caso di specie, pertanto, per poter usufruire della detrazione in esame, è innanzitutto necessario che sussista il vincolo pertinenziale tra i garages e l’appartamento / unità abitativa. Ipotizzando la sussistenza del predetto vincolo, il proprietario può fruire della detrazione, per la quota di spesa allo stesso imputata, in quanto i lavori in esame rientrano tra gli interventi per la “messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia” previsti dal comma 2 del citato art. 16-bis. Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione spettante, va rammentato che a seguito delle modifiche apportate ad opera Finanziaria 2025, fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale e nella misura del 36% negli altri casi.
Nel caso di specie, pertanto, il contribuente potrà fruire della detrazione del 50% solo se, oltre ad esserne proprietario, utilizza l’appartamento, di cui i garages sono pertinenza, quale propria abitazione principale. Diversamente, al contribuente spetta la detrazione nella misura del 36%.
Impresa familiare e adesione CPB 2026-2027
Nel corso del 2025 il collaboratore di un’impresa familiare ha ridotto l’attività a seguito di malattia. Nel modello REDDITI 2026 il titolare attribuirà una quota di reddito inferiore rispetto a quella del 2024.
La situazione ritornerà nella normalità entro il mese di giugno 2026. Tali modifiche della partecipazione del collaboratore possono risultare di ostacolo all’adesione al CPB per il 2026-2027?
Nell’ambito della disciplina del CPBsono previste una serie di cause di esclusione dal concordato. In particolare non è possibile accedere al CPB se “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 [TUIR] è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
Ancorché in base all’art. 5, comma 4, TUIR “i redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”, l’impresa familiare risulta comunque un’impresa individuale e pertanto alla stessa non risulta applicabile la disposizione citata lett. b-quater).
Nel caso di specie, quindi, l’attribuzione al familiare di una quota di reddito 2025 inferiore rispetto a quella del 2024 (così come una diversa attribuzione del reddito 2026) non rappresenta una causa che inibisce l’accesso al concordato. Il titolare potrà pertanto accedere al CPB 2026-2027.
Detrazione manutenzione straordinaria e cessazione contratto di comodato
Il figlio, in qualità di comodatario dell’appartamento del genitore, nel 2020 ha sostenuto spese di manutenzione straordinaria beneficiando della detrazione IRPEF del 50%. Ora, a seguito dell’acquisto di un appartamento e del trasferimento nello stesso della residenza, il comodato verrà cessato con effetto dal 30.4.2026. Il figlio può continuare a detrarre le quote residue?
In merito alla fruizione delle quote residue di detrazione al verificarsi della variazione della titolarità dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio” ribadisce
che le quote residue di detrazione non si trasferiscono quando la detrazione spetta al detentore dell’immobile (inquilino / comodatario) ovvero al familiare convivente del proprietario dell’immobile. Il diritto alla detrazione rimane quindi in capo ai predetti soggetti anche se la detenzione dell’immobile cessa. Nel caso di specie, quindi, il figlio può continuare a fruire delle quote residue.
Detrazione “Bonus arredo” e lavori di suddivisione in due mini appartamenti
Nel mese di febbraio 2026 una persona fisica ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un appartamento, a seguito dei quali saranno ottenuti due mini appartamenti (classificati entrambe A/3).
Per tale intervento spetta il c.d. “Bonus arredo” (in particolare, il contribuente intende acquistare la cucina per entrambi gli appartamenti)? Se sì, l’importo massimo della spesa agevolato risulta pari a € 10.000 (€ 5.000 per ogni appartamento)?
La Finanziaria 2026, per le spese di acquisto della cucina sostenute successivamente all’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile (febbraio
2026) il contribuente può usufruire del c.d. “Bonus arredo”, ossia della detrazione IRPEF del 50%, a condizione che:
–le stesse siano pagate con bonifico bancario / postale ovvero con carta di credito / debito;
–gli elettrodomestici ricompresi nella cucina rispettino la classe energetica minima richiesta (A per i forni / E per lavastoviglie / F per frigoriferi).
Per quanto riguarda l’importo massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia delle Entrate, nella Guida “Bonus Mobili ed Elettrodomestici” aggiornata a gennaio 2026, ribadisce che in presenza di un immobile suddiviso in più unità abitative, per determinare il limite di spesa “vanno considerate le
unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.
Nel caso di specie, pertanto, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione in esame nel limite massimo di spesa pari a € 5.000.
Detrazione IRPEF sostituzione porta ingresso appartamento
Una persona fisica nel 2025 ha sostituito la porta d’ingresso del proprio appartamento (abitazione principale) con una porta blindata. Avendo effettuato il pagamento con un bonifico parlante, nel mod. REDDITI 2026 può detrarre la spesa sostenuta al 50%?
Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono ricompresi anche quelli “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Come indicato nella Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiornata a febbraio 2026:
–per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (furto, aggressione e ogni reato che comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti);
–la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, quali, ad esempio, il rafforzamento / sostituzione / installazione di cancellate o recinzioni dell’edificio, apposizione di grate alle finestre o loro sostituzione, installazione di porte blindate o rinforzate / serrature / spioncini / rilevatori di apertura o effrazione sui serramenti / saracinesche / tapparelle metalliche con bloccaggi / vetri antisfondamento / ecc.
Nel caso di specie, pertanto, l’installazione della porta blindata rientra tra gli interventi agevolabili per i quali è possibile fruire della detrazione.
Per determinare la detrazione spettante, va considerato che la stessa è riconosciuta nella misura del 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale. Diversamente (ad esempio, se il soggetto che ha sostenuto la spesa non è il proprietario / titolare di un diritto reale di godimento) la detrazione spetta nella misura del 36%, fermo restando, in ogni caso, il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000.
