Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-12-2023

    Oggetto

    Servizio di traduzione reso da professionista svizzero

    Domanda

    Una srl italiana si è avvalsa di un professionista svizzero per un servizio di traduzione dall’italiano all’inglese di una proposta commerciale, per il quale il professionista ha emesso una fattura senza IVA. Considerato che il servizio è stato effettuato in Svizzera, come va rilevata tale operazione ai
    fini IVA? È necessario comunque inviare l’esterometro?

    Risposta

    Con riguardo alla prestazione di servizi in esame, nell’ambito delle disposizioni contenute nel DPR n. 633/72 in materia di territorialità ai fini IVA, non si rinviene alcuna previsione specifica (deroga).
    Pertanto, il servizio reso alla società italiana va inquadrato quale “servizio generico” ex art. 7-ter ai sensi del quale, ai fini della territorialità IVA, va fatto riferimento allo Stato di stabilimento del committente (Italia).
    Nel caso di specie la società italiana dovrà quindi assoggettare ad IVA il servizio di traduzione in Italia previa emissione di un’autofattura, da annotare nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. Per tale operazione dovrà anche inviare all’Agenzia delle Entrate il c.d. “esterometro”.
    A tal fine tramite il tipo documentoTD17” è possibile assolvere con un unico invio sia l’obbligo di assolvimento dell’IVA che quello di comunicazione delle operazioni con l’estero (c.d. “esterometro”).
    In merito alla compilazione del tipo documento “TD17” la stessa Agenzia nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” specifica che:
    – nel campocedente / prestatore” va indicato il prestatore estero con il relativo Stato di residenza;
    – nel campocessionario / committente” va indicato il committente che emette l’autofattura;
    – nel campoData” va riportata la data di effettuazione dell’operazione.

    Pubblicata il: 05-12-2023

    Oggetto

    Regolarizzazione saldo IMU 2022

    Domanda

    Un contribuente non ha pagato il saldo IMU 2022. Intendendo regolarizzare la violazione entro il prossimo 18.12.2023 (termine per il versamento del saldo 2023) è corretto applicare la riduzione della sanzione pari a 1/8, considerando il termine di un anno dall’omissione?

    Risposta

    Per individuare la misura della riduzione applicabile, in caso di ravvedimento, alla sanzione del 30% per l’omesso versamento IMU rileva, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.4.2013, n. 1/DF, il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30.6). Quest’ultima, infatti, ancorché presentata soltanto al sussistere di variazioni rilevanti ai fini dell’imposta è considerata, ai fini della regolarizzazione, quale “dichiarazione periodica”.
    Pertanto, con riferimento al ravvedimento dell’omesso versamento del saldo IMU 2022, se lo stesso è effettuato:
    entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU dell’anno nel corso del quale è commessa la violazione (ossia, 30.6.2023 con riferimento al 2022), è applicabile la riduzione pari a 1/8 e pertanto la sanzione risulta dovuta nella misura del 3,75%;
    entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU dell’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione (ossia, dall’1.7.2023 al 30.6.2024 con riferimento al 2022), è applicabile la riduzione pari a 1/7 e pertanto la sanzione risulta dovuta nella misura del 4,29%.
    Nel caso di specie, posto che la regolarizzazione sarà effettuata entro il 18.12.2023, opera la riduzione della sanzione pari a 1/7.

    Pubblicata il: 21-11-2023

    Oggetto

    “Bonus caro gasolio” e compilazione rigo RS401 del mod. REDDITI 2023

    Domanda

    Una srl esercente l’attività di autotrasporto nel 2022 ha beneficiato dell’agevolazione c.d. “Bonus caro petrolio”. Per tale aiuto non è previsto uno specifico codice da indicare a rigo RS401. Va quindi utilizzato il codice “999”?

    Risposta

    Nell’ambito del mod. REDDITI 2023 è presente il prospetto “Aiuti di Stato” (rigo RS401) riservato ai soggetti che nel 2022 hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, il cui importo non è determinabile nei predetti Provvedimenti ma solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati.
    In particolare a campo 1 di rigo RS401 va indicato il codice identificativo dell’aiuto, desumibile dalla specifica Tabella predisposta dall’Agenzia delle Entrate presente nelle istruzioni del mod. REDDITI 2023.
    Dalla lettura di tale Tabella non si riscontra alcuno specifico codice che identifica l’agevolazione in esame. Le stesse istruzioni specificano che il codice residuale “999” non va utilizzato, tra l’altro, “per gli aiuti fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza ... ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate”.
    Considerato che l’agevolazione in esame è stata:
    – oggetto di attuazione da parte del Ministero delle Infrastrutture (Mims);
    – richiesta tramite un’apposita istanza utilizzando una piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane;
    si ritiene che il c.d. “Bonus caro gasolio” non sia da indicare nel prospetto “Aiuti di Stato”.

    Pubblicata il: 21-11-2023

    Oggetto

    Commercio moto usate e adozione regime forfetario

    Domanda

    Una persona fisica intende avviare un’attività di compravendita di moto usate. Gli acquisti saranno effettuati prevalentemente da soggetti privati. È possibile adottare il regime forfetario pur dovendo applicare l’IVA in base al regime del margine (beni usati)?

    Risposta

    Come previsto dalla Finanziaria 2015, non possono adottare il regime forfetario i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA ossia, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E, “ogniqualvolta il regime speciale IVA ... sia un regime obbligatorio ex lege”. Non è compatibile con il regime forfetario, tra l’altro, l’attività di rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione ex art. 36, DL n. 41/95. Come chiarito nella citata Circolare n. 9/E “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
    In tale contesto la stessa Agenzia fa riferimento ad un imprenditore “che applica il regime del margine con il metodo analitico o forfetario ... al quale sarà consentito, previa opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari in riferimento all’esercizio dell’intera attività e non alle singole operazioni, di applicare il regime forfetario”.
    Con riferimento al socio superstite che prosegue, come ditta individuale, l’attività svolta in regime del margine dalla società, nella Risposta 28.6.2019, n. 215 la stessa Agenzia, dopo aver specificato che “la ditta individuale è un nuovo soggetto che può applicare il regime forfetario ... a condizione che ... non abbia applicato il regime del margine”, evidenzia che l’adesione al regime forfetario va comunicata in sede di mod. AA9/12 (inizio attività) e confermata nell’ambito del quadro LM del modello REDDITI attestando (barratura rigo LM21) tutti i requisiti necessari per l’applicazione del regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative. Non è richiesta, per il nuovo soggetto, l’opzione per il regime ordinario “atteso che quanto affermato in tal senso nella circolare n. 9/E ... deve intendersi riferito ai soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine”.

    Pubblicata il: 07-11-2023

    Oggetto

    Applicazione “Flat tax incrementale” e rideterminazione acconto IRPEF 2023

    Domanda

    Un ingegnere, in regime ordinario, nel 2023 potrà applicare la c.d. “Flat tax incrementale” avendo soddisfatto le condizioni previste dalla Finanziaria 2023.
    Per tale soggetto è possibile versare un minor acconto IRPEF (applicando il metodo previsionale)?

    Risposta

    L’applicazione della c.d. “Flat tax incrementale”, introdotta dalla Finanziaria 2023 a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro
    autonomo, prevede l’assoggettamento di una quota del reddito 2023 incrementale all’imposta sostitutiva del 15%.
    Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2023, n. 18/E ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / addizionali 2024 va assunta come base imponibilequella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF” (ciò comporta una riliquidazione dell’IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell’acconto 2024). Restano ferme le modalità ordinarie di determinazione degli acconti con riferimento al 2023.
    Di conseguenza, nel caso di specie, l’ingegnere può determinare l’acconto IRPEF 2023 utilizzando il metodo previsionale e versare quindi un minor importo rispetto a quanto dovuto in base al metodo storico.