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Pubblicata il: 19-11-2024
Detrazione IRPEF sistemi di sicurezza per videocitofono
Una persona fisica intende installare entro il 31.12.2024 un impianto di videocitofono per l’accesso alla propria abitazione (villino unifamiliare). É possibile usufruire della detrazione collegata con il “Bonus sicurezza”? Se sì, è richiesto anche l’invio di una specifica comunicazione all’ENEA?
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida alle agevolazioni fiscali 2024 - 10. Recupero Patrimonio Edilizio”, l’intervento in esame non rientra tra quelli volti a prevenire il compimento di atti illeciti ma, in caso di nuova installazione / sostituzione con le relative opere murarie, tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali è usufruibile la detrazione IRPEF del 50%. A tal fine va rispettato l’obbligo di pagamento con il c.d. “bonifico dedicato” mentre non è necessario presentare alcuna comunicazione all’ENEA.
Pubblicata il: 05-11-2024
Detrazione IRPEF riparazione autovettura soggetto disabile
Una persona fisica con disabilità motoria ha acquistato nel 2022 un’autovettura. Ora, a seguito di un incidente, deve riparare il veicolo sostenendo una spesa di circa € 8.000. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% e beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione IRPEF come all’atto dell’acquisto?
L’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR prevede la detrazione IRPEF del 19% per le spese di acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità, su una spesa massima di € 18.075,99. In merito l’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento espresso in passato:
– nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie”, precisa che tale detrazione è fruibile anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture;
– nella Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, specifica che la detrazione, oltre che per le spese di acquisto, spetta anche per le spese di riparazione del mezzo classificabili di manutenzione straordinaria (sono escluse le spese di manutenzione ordinaria / utilizzo). Tale orientamento è confermato anche nelle Istruzioni del mod. REDDITI.
Inoltre le spese in esame concorrono, con il costo di acquisto del veicolo, al limite massimo di spesa agevolata (€ 18.075,99), devono essere sostenute nei 4 anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (vanno indicate interamente nel mod. REDDITI dell’anno di sostenimento).
L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%, prevista dal n. 31, Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, è riservata alle cessioni di autoveicoli, compresi i relativi accessori / strumenti per l’adattamento, e alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli. Sul punto la stessa Agenzia:
– nella citata Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” precisa che l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile anche alla riparazione degli adattamenti e alla cessione dei ricambi relativi a tali adattamenti;
– nella Risoluzione 17.9.2002, n. 306/E, come già nella Circolare 11.5.2001, n. 46/E, ha ribadito che l’aliquota IVA ridotta del 4% non spetta per le manutenzioni e riparazioni in genere, ma solo per gli adattamenti del veicolo e le cessioni di parti staccate utilizzate per l’adattamento.
Bonus agevolativi e accesso al Concordato Preventivo Biennale
Una srl nel 2023 ha usufruito di alcuni bonus relativi ad acquisti (effettuati anche in anni precedenti) di beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, non tassati ai fini IRES / IRAP. Tali bonus devono essere considerati per il calcolo del 40% di reddito escluso da tassazione, previsto quale causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale?
Secondo quanto disposto dalla lett. b-bis) dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, introdotta ad opera del D.Lgs. n. 108/2024, non possono accedere al Concordato Preventivo Biennale i soggetti che, “con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta”, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, “redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito” derivante dall’esercizio dell’attività.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 8 dell’8.10.2024, la ratio della previsione di cui alla citata lett. b-bis) “risiede nell’esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto”.
In merito la stessa Agenzia richiama quali regimi agevolativi da considerare ai fini della determinazione del 40% del reddito esente / escluso / non concorrente alla base imponibile:
– il regime di esenzione del 90% riservato ai docenti / ricercatori ex art. 44, DL n. 78/2010;
– il regime riservato alle imprese esercenti la pesca costiera ex art. 2, comma 2, Legge n. 203/2008 (non concorrenza del reddito alla base imponibile nella misura del 64%).
Stante il riferimento della predetta disposizione ai “redditi o quote di redditi” non dovrebbe rilevare, ai fini della verifica della causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale in esame, la sussistenza di singole componenti positive di reddito non tassate, quali i crediti d’imposta “Industria 4.0”.
Impresa familiare con effetto dal 2024 e esclusione dal Concordato Preventivo Biennale
Nel mese di dicembre 2023 è stata enunciata un’impresa familiare per una ditta individuale già esistente dal 2019. Gli effetti fiscali di tale operazione si producono dall’1.1.2024.
Nella FAQ n. 10 dell’8.10.2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la modifica della compagine di un’impresa familiare non costituisce causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale. È possibile applicare tale chiarimento anche al caso prospettato?
La risposta è positiva. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 10 dell’8.10.2024, la causa di esclusione prevista dall’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024 (modifica della compagine sociale) non è applicabile alle imprese familiari, in quanto hanno “natura individuale e non collettiva (associativa)”.
Tale chiarimento dovrebbe trovare applicazione non solo in caso di modifica di un’impresa familiare già esistente ma anche in caso di rilevanza fiscale dell’impresa familiare a decorrere dal 2024.
Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario e accesso al Concordato Preventivo Biennale
Un contribuente forfetario 2023 con ricavi pari a € 60.000 che nel 2024 ha optato per la semplificata per cassa può accedere al concordato? In caso di risposta affermativa applica il concordato soltanto per il 2024?
La risposta è positiva. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 1 del 15.10.2024, l’unica condizione ostativa all’accesso al concordato per i forfetari è rappresentata dal superamento del limite di ricavi / compensi (€ 85.000) prevista espressamente dall’art. 2, comma 1, DM 15.7.2024.
Di conseguenza, possono accedere al concordato i contribuenti forfetari che hanno adottato dal 2024 il regime ordinario per un “motivo” diverso dal superamento del predetto limite.