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Pubblicata il: 20-01-2026
Adesione CPB 2025-2026, sanatoria 2019-2023 e annualità non più accertabili
Un artigiano ha aderito al CPB 2025-2026. Vorrebbe usufruire della possibilità di sanare le annualità 2019-2023. Considerato che il punteggio ISA relativo al 2019 è superiore a 9 e quindi beneficia della riduzione di 1 anno dei termini di accertamento, è possibile escludere dalla definizione il 2019 in quanto annualità non più accertabile?
In base all’art. 12-ter, DL n. 84/2025 i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono aderire alla sanatoria delle annualità dal 2019 al 2023. A tal fine è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione tra l’1.1 e il 15.3.2026 o in forma rateale (massimo 10 rate mensili, maggiorate degli interessi del 1,6% con decorrenza dal 15.3.2026).
Per i soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026 i termini di decadenza dell’accertamento, in scadenza al 31.12.2025, sono prorogati di 1 anno, quindi, al 31.12.2026.
In tale contesto va considerato che l’art. 9-bis, comma 11, lett. e), DL n. 50/2017, disciplinando il regime premiale ISA, riconosce la riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ai soggetti con punteggio da 8 a 10.
Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e alla sanatoria 2018-2022 va evidenziato che, nella risposta all’Interrogazione parlamentare 27.11.2024, n. 5-03163, è stato precisato che “per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga”.
Considerato quanto sopra, quindi, se il contribuente ha ottenuto per il 2019 un punteggio ISA da 8 a 10, i termini di accertamento relativi a tale anno sono scaduti il 31.12.2024 e di conseguenza viene meno la necessità / utilità di definire tale annualità.
Donazione quota appartamento ristrutturato e trasferimento detrazione IRPEF
Un genitore ha donato al figlio, nel mese di dicembre 2025, il 50% di un appartamento, oggetto di un intervento di ristrutturazione nel 2022.
A seguito di tale operazione, passa al figlio una parte delle rate residue della detrazione IRPEF di cui il genitore beneficia nel proprio quadro RP del modello REDDITI?
L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
In merito, nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio”, l’Agenzia delle Entrate specifica che “benché il legislatore abbia utilizzato il termine «vendita», la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi di una cessione dell’immobile e, quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione”.
Ai fini in esame va tuttavia considerato che la stessa l’Agenzia nella citata Guida precisa anche che “il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore”.
Nel caso di specie, pertanto, non essendo stata trasferita l’intera unità immobiliare, ma solo una quota della stessa, le quote residue della detrazione IRPEF correlata ai lavori effettuati rimangono interamente in capo al genitore (donante) e non sono trasferite / trasferibili al figlio (donatario).
Detrazione IVA acquisto contratto di leasing autovettura
Nel mese di dicembre 2025 una srl ha acquisito un contratto di leasing di un’autovettura. L’impresa cedente ha applicato l’IVA sul 40% del corrispettivo. In quale misura la società può detrarre l’IVA di tale operazione?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E, ancorché la cessione del contratto di leasing (relativo a veicoli stradali a motore) costituisca ai fini IVA una prestazione di servizi, la stessa va “trattata … alla stregua di una cessione di beni” (tramite la cessione del contratto infatti “si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione”). Di conseguenza l’Agenzia conclude sostenendo, che, nel caso in cui la cessione (del contratto) riguardi veicoli ad uso promiscuo per i quali è prevista la limitazione della detrazione dell’IVA a credito di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72, la base imponibile va ridotta al 40% come previsto dall’art. 13, comma 4, DPR n. 633/72. La stessa Agenzia evidenzia
che l’acquirente del contratto di leasing in esame “potrà detrarre solo nella misura del 40% l’imposta a lui addebitata dal cedente e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all’acquisto”.
Detrazione per recupero edilizio e “bonus mobili” e trasferimento mortis causa
Nel 2021 una persona fisica ha sostenuto spese di manutenzione straordinaria del proprio appartamento. Nello stesso anno ha sostituito alcuni mobili beneficiando della relativa detrazione. A seguito del decesso, avvenuto a settembre 2025, le quote residue di detrazione possono essere trasferite alla moglie e/o al figlio, eredi del de cuius?
In caso di decesso dell’avente diritto le quote di detrazione spettante e non ancora fruite dal de cuius per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al medesimo art. 16-bis si trasferiscono esclusivamente agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori.
Il “trasferimento” del diritto alla detrazione non è invece previsto per il c.d. “bonus mobili”. Ciò è confermato dall’Agenzia delle Entrate che, nella Guida
“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Bonus mobili ed elettrodomestici”, per tale detrazione specifica che “a differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio ... ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio”.
Nel caso in esame, pertanto, la moglie e/o il figlio, eredi del de cuius, potranno fruire delle quote di detrazione residue (dal 2025 al 2030) per gli interventi di manutenzione straordinaria soltanto se l’una o l’altro ovvero entrambi mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 5.3.2003, n. 15/E, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi (nel caso di specie, moglie e figlio), la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. Le quote di detrazione residue relative al “bonus mobili” sono invece perse.
Detrazione erogazione liberale alla parrocchia
Una persona fisica ha versato € 400 alla propria parrocchia a titolo di erogazione liberale tramite bonifico bancario. Per tale somma è prevista la possibilità di usufruire nel modello REDDITI 2026 di una detrazione IRPEF?
Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate alle parrocchie non si riscontra alcuna disposizione che riconosce al contribuente una detrazione IRPEF. In tale contesto, va evidenziato che il TUIR (art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), prevede per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti / istituzioni pubbliche, comitati organizzatori istituiti con Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, una detrazione IRPEF del 19%.
Sul punto nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Erogazioni liberali” l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “la detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di
chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati (Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E, e Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E).” La stessa Agenzia evidenzia che “la detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.”
Con riferimento al caso di specie, quindi, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 19% soltanto se l’erogazione effettuata alla parrocchia risulti collegata a sostenere specifici interventi edili di restauro e risanamento conservativo effettuati sui predetti beni culturali tutelati.
