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Pubblicata il: 03-12-2024
Adesione Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 e modello REDDITI 2024 integrativo
Un agente di commercio non ha aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 entro il 31.10.2024. Rivedendo la propria situazione potrebbe essere interessato alla riapertura dei termini al 12.12.2024 prevista dal DL n. 167/2024. Dalla verifica del modello REDDITI 2024 PF, inviato
correttamente, si riscontra un errore nelle ritenute in acconto scomputate in misura inferiore a quanto certificato. Ciò si riflette in un minor credito IRPEF (pari a circa € 200) risultante dal modello REDDITI 2024.
Si chiede conferma che tale errore, non incidendo sul reddito impresa 2023 collegato alla proposta di concordato (quadro P), non pregiudica la possibilità di presentare il modello REDDITI 2024 integrativo entro il 12.12.2024 con adesione al Concordato Preventivo Biennale.
Per poter beneficiare della riapertura dei termini al 12.12.2024 per aderire al Concordato Preventivo Biennale, è necessario presentare un modello REDDITI 2024 integrativo.
Viene previsto espressamente, quale ulteriore condizione, che nella dichiarazione integrativa non possono essere indicati:
– un minor imponibile;
– una minor imposta a debito / maggior credito;
rispetto a quanto riportato nel modello REDDITI presentato entro il 31.10.2024.
Di conseguenza, nel caso di specie, considerato che dal modello REDDITI 2024 integrativo emerge un maggior credito IRPEF 2023, il contribuente non può usufruire della riapertura dei termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025.
Adesione Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 e omesso versamento secondo acconto 2024
Impresa che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 entro il 31.10.2024. Per carenza di liquidità non ha versato entro il 2.12.2024 il secondo acconto IRPEF 2024, mentre, considerato il non rilevante importo, ha versato la maggiorazione collegata con l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. È verosimile che il versamento omesso sia regolarizzato entro il mese di febbraio 2025. Tale omissione può incidere sugli effetti del concordato?
Aderire al Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 richiede al contribuente di rispettare le specifiche modalità di determinazione unica / seconda rata acconto 2024 con:
– utilizzo del metodo storico, applicando la maggiorazione IRPEF / IRES 10% - IRAP 3%;
ovvero
– utilizzo del metodo previsionale, considerando il reddito / VAP concordato per il 2024 al netto di quanto già versato a titolo di prima rata acconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.
Nel D.Lgs. n. 13/2024, contenente la disciplina del Concordato Preventivo Biennale, non è prevista alcuna fattispecie di decadenza collegata ad omesso versamento degli acconti d’imposta. La decadenza, è collegata ad omesso versamento delle somme dovute sui redditi / VAP concordati. Di conseguenza, nel caso di specie, non viene meno efficacia adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025. Il mancato versamento del secondo acconto dovuto entro il 2.12.2024 potrà comunque essere oggetto di regolarizzazione tramite il ravvedimento.
Reddito concordato 2024 inferiore al reddito 2023 e versamento acconto 2024
Un lavoratore autonomo ha aderito alla proposta di CPB 2024 - 2025. Il reddito 2024 elaborato dall’Agenzia delle Entrate (accettato dal contribuente) è risultato inferiore a quello del 2023. Come va determinata la maggiorazione dell’acconto IRPEF in caso di utilizzo del metodo storico?
Il Legislatore ha previsto una specifica modalità di determinazione dell’acconto dovuto dai soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale.
In particolare, se l’acconto IRPEF è determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il reddito concordato e quello d’impresa / lavoro autonomo 2023, rettificato in base agli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024 (senza considerare le componenti straordinarie di reddito, quali plus/minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.), ossia della differenza tra rigo P06 e rigo P04 del modello Concordato Preventivo Biennale.
Nel caso di specie, la predetta differenza (base imponibile della maggiorazione dell’acconto) è negativa e pertanto non risulta dovuta la maggiorazione dell’acconto IRPEF 2024.
Al fine di tener conto del minor reddito di lavoro autonomo concordato per il 2024, si potrebbe prospettare la determinazione dell’acconto IRPEF 2024 utilizzando il metodo previsionale. In tal caso, come previsto dal citato comma 2, la seconda rata dell’acconto va calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato 2024 e quanto già versato a titolo di prima rata dell’acconto 2024, calcolata in base alle regole ordinarie.
Spese motorizzazione tapparelle e detrazione IRPEF 50%
È possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per la motorizzazione delle tapparelle di un’abitazione principale (senza procedere alla sostituzione delle stesse)?
Si ritiene che l’intervento di “motorizzazione” delle tapparelle senza la sostituzione di quelle esistenti possa essere inquadrato come manutenzione straordinaria. Tale intervento, pertanto, se eseguito su un immobile ad uso abitativo, consente di usufruire della detrazione IRPEF del 50% prevista per
gli interventi di “recupero del patrimonio edilizio” di cui all’art. 16-bis, TUIR. Per la fruizione della detrazione è pertanto necessario rispettare le condizioni / adempimenti ordinariamente previsti per la stessa, tra i quali si rammenta il pagamento con il c.d. “bonifico dedicato”.
Sostituzione infissi e comunicazione ENEA
Nel modello REDDITI 2024 è stata riportata, a rigo RP41 della Sezione I del quadro RP, la spesa sostenuta nel 2023 per la sostituzione degli infissi di un appartamento, per fruire della detrazione IRPEF del 50%. Ad oggi non risulta inviata all’ENEA la comunicazione relativa all’intervento eseguito. Tale omissione pregiudica il diritto alla detrazione indicata nel modello REDDITI?
In caso di interventi che comportano un risparmio energetico per i quali il contribuente intende usufruire della detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16-bis, TUIR, analogamente a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione energetica, è richiesto l’invio, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dell’apposita comunicazione all’ENEA. In merito a tale adempimento va evidenziato che, diversamente da quanto previsto per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (Sezione IV del quadro RP), per le spese degli interventi in esame rientranti nel recupero del patrimonio edilizio di cui al citato art. 16-bis, l’Agenzia delle Entrate, sia nella “Guida alle agevolazioni fiscali 2024” che nelle istruzioni del modello REDDITI, specifica che “la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione”.