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Pubblicata il: 17-06-2025
Figlio età 31 anni e detrazione spese mediche
Per i figli di età superiore a 30 anni non spetta la detrazione per i figli a carico. Il genitore può comunque detrarre le spese mediche sostenute per il figlio?
Le spese mediche sono detraibili anche se sostenute a favore dei familiari fiscalmente a carico, considerando tali:
– i membri della famiglia con un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;
– i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo pari o inferiore a € 4.000, al lordo degli oneri deducibili.
I figli (compresi i figli adottivi / affidati / affiliati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto) possono essere considerati familiari a carico anche se non conviventi con il contribuente, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Quanto sopra comporta che, a prescindere dal fatto che il genitore fruisca dell’Assegno Unico, della detrazione IRPEF per i figli a carico ovvero né dell’uno né dell’altra, le spese mediche sostenute per il figlio sono detraibili se lo stesso risulta “fiscalmente a carico”, ossia se sono rispettati i predetti limiti reddituali. A tal fine si rammenta inoltre che, se il documento che certifica la spesa sostenuta per il figlio è intestato:
– al genitore, la detrazione spetta allo stesso;
– al figlio, la spesa va ripartita tra i due genitori nella proporzione in cui l’hanno effettivamente sostenuta. Se la spesa è ripartita in misura diversa dal 50%, nel documento va annotata la percentuale di ripartizione.
Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare.
Costruzione garage pertinenziale con spese "a cavallo" anno
Una persona fisica a fine 2024 ha iniziato la realizzazione (in appalto) del secondo garage (pertinenza della propria abitazione principale). Nel 2024 ha pagato una fattura di acconto tramite un "bonifico parlante". I lavori si sono conclusi nel mese di aprile 2025, con l`accatastamento della nuova unità immobiliare. In tale mese è stato pagato il saldo dei lavori sempre con un "bonifico parlante". Nel modello REDDITI 2025 il contribuente può beneficiare della detrazione del 50% sulle spese pagate nel 2024 oppure è necessario attendere il modello REDDITI 2026 e calcolare la detrazione su tutte le spese sostenute per la realizzazione del garage?
Per fruire della detrazione / deduzione delle spese sostenute nell`ambito del modello REDDITI, le persone fisiche ("privati") applicano il principio di cassa e pertanto assume rilevanza la data di sostenimento della spesa. Nel caso di specie, pertanto, il contribuente può indicare nel modello REDDITI 2025 PF, relativo al 2024, la spesa sostenuta in tale anno (bonifico per fattura d`acconto) e nel modello REDDITI 2026 PF, relativo al 2025, la spesa attestata dal bonifico per la fattura di saldo, fermo restando che, in ogni caso, la fruizione della detrazione in esame è subordinata all`attestazione / sussistenza del vincolo pertinenziale del garage con l`abitazione.
Pubblicata il: 03-06-2025
Esenzione IMU “immobili-merce”
Una srl operante nel settore edile è proprietaria di alcuni appartamenti (invenduti) derivanti dalla costruzione di due edifici. La stessa è proprietaria anche di due appartamenti derivanti dalla ristrutturazione di un edificio acquistato nel 2023. L’esenzione prevista dalla disciplina IMU per gli “immobili-merce” può essere usufruita anche per tali ultimi immobili?
La Finanziaria 2020 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”. In merito:
– nella Risoluzione 11.12.2013, n. 11/DF, con riferimento alla normativa previgente, fornendo un’interpretazione “ampia” della nozione di “fabbricati costruiti”, il MEF ha ricompreso tra questi anche quelli acquistati da un’impresa costruttrice ed oggetto di “incisivi” interventi di recupero edilizio, quali quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001;
– con la recente sentenza 21.4.2025, n. 10392, la Corte di Cassazione ha sancito che l’esenzione IMU “deve essere riconosciuta soltanto ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita ... e non può essere estesa ... anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati ... per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita”. Ciò in considerazione del fatto che l’esenzione rappresenta un’eccezione agevolativa e come tale va
interpretata in maniera letterale e restrittiva. In altre parole, gli immobili “acquistati e ristrutturati per la successiva vendita” non possono essere assimilati agli “immobili costruiti e destinati ... alla vendita” contemplati dalla norma e quindi ai primi non può essere applicata la disposizione
riservata ai secondi.
Nel caso di specie, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, l’impresa può fruire dell’esenzione IMU soltanto per gli appartamenti facenti parte degli edifici costruiti, sempreché non siano locati, mentre non può fruire dell’esenzione IMU per i due appartamenti facenti parte
dell’edificio che la stessa ha acquistato e ristrutturato prima di destinarli alla vendita.
Cessione immobile ristrutturato e trasferimento detrazioni all’acquirente
Nel 2021 una persona fisica ha ristrutturato un appartamento di sua proprietà usufruendo della detrazione del 50%. Nello stesso anno ha beneficiato anche del c.d. “Bonus arredo” per il predetto immobile. Volendo cedere l’immobile, all’acquirente possono essere trasferite le rate di entrambe le detrazioni o solo quelle relative alla ristrutturazione?
Nel caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis, la detrazione non utilizzata
è trasferita per i rimanenti periodi d’imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E, la quota di detrazione relativa ad un anno spetta al soggetto che possedeva l’immobile al 31.12 di quell’anno. Di conseguenza, in mancanza di uno specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile tra l’acquirente e il cedente che la detrazione rimanga in capo a quest’ultimo, le residue rate della detrazione connessa all’intervento di ristrutturazione “passano” all’acquirente.
Diversamente, considerato che la detrazione c.d. “Bonus arredo”, ancorché collegata con l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, non è richiamata nell’ambito del predetto comma 1, la stessa continua ad essere usufruita da parte del cedente.
Detrazione spese impianto fotovoltaico sostenute da un genitore
Il padre vorrebbe sostenere le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico sull’abitazione di proprietà esclusiva del figlio, a seguito della divisione dell’eredità relativa al decesso della moglie / mamma, effettuata a fine 2024. È confermato che tale scelta non consente nè al figlio ma neppure al padre di usufruire della relativa detrazione nella propria dichiarazione dei redditi?
Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 – 10. Recupero patrimonio edilizio” l’installazione di un impianto fotovoltaico posto al servizio di un’abitazione rientra tra gli interventi per i quali è applicabile l’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ai sensi del quale è possibile fruire della detrazione IRPEF prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio (50% - 36%) relative “alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia”. Va tuttavia considerato che, come previsto per la generalità degli interventi di cui al citato art. 16- bis, la detrazione spetta al soggetto che, oltre ad aver effettivamente sostenuto la spesa, risulta avere un titolo di possesso / detenzione dell’immobile oggetto dei lavori ovvero risulta familiare convivente del soggetto che possiede / detiene l’immobile.
Nel caso di specie in cui il proprietario è il figlio e la spesa è sostenuta dal padre, che non vanta alcun titolo sull’immobile e non risulta essere convivente con il figlio / proprietario, né il figlio (non avendo sostenuto la spesa) nè il padre presentano i requisiti necessari per poter usufruire della
detrazione IRPEF.
