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																			Pubblicata il: 11-03-2025
                              
										
 Utilizzo sanatoria 2018-2022 e impresa familiare
 
 Il titolare di un’impresa familiare artigiana ha aderito al CPB 2024-2025. Lo stesso intende usufruire anche della sanatoria 2018-2020. L’imposta sostitutiva dovuta va ripartita pro quota anche con il collaboratore familiare? In tal caso nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 4074 per IRPEF / 
4076 per IRAP (escluso il 2022)?
I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022 . La sanatoria:
– può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi necessariamente riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
– richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
Effettuato il versamento dell’unica rata / regolare pagamento delle rate, le rettifiche del reddito d’impresa / lavoro autonomo  per le annualità definite non possono essere effettuate.
Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 5, TUIR (soggetti collettivi), il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società / associazione in luogo dei singoli soci o associati.
A tal fine con la Risoluzione 9.1.2025, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di compilazione del modello F24 in caso di:
– versamento (diretto) da parte dei singoli soci / associati;
– versamento da parte della società / associazione in luogo dei soci / associati.
Considerato che il reddito di un’impresa familiare può essere accertato soltanto nei confronti del titolare della ditta individuale, in capo ai collaboratori non sussiste la necessità di “definire” le annualità ricomprese in quanto non “interessati” dalle rettifiche del reddito d’impresa di cui all’art. 39, DPR n. 600/73.
										
 Ex amministratore di srl, pensionato, e adozione regime forfetario nel 2025
 
 L’amministratore unico di una srl ha cessato l’incarico in data 31.12.2024 (rimane nella società come socio con una quota del 60%). Dall’1.1.2025 la carica di amministratore è stata assunta dall’altro socio. La società esercita l’attività di commercio all’ingrosso di materiali edili. Ora l’ex amministratore vorrebbe iniziare l’attività di agente di commercio dei predetti materiali per un importante fornitore della società. Per tale attività potrà adottare il regime forfetario?
La Finanziaria 2015 prevede che non possono applicare il regime forfetario i soggetti che controllano direttamente / indirettamente srl, esercenti attività economiche direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore. Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: 
– controllo diretto / indiretto della società ex art. 2359, commi 1 e 2, C.c.;
– esercizio da parte della stessa di attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore.
Come precisato dall’Agenzia nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E per individuare la riconducibilità o meno all’attività svolta dalla società con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all’attività effettivamente esercitata (indipendentemente dal codice ATECO dichiarato). In presenza di due codici attività appartenenti alla medesima Sezione ATECO, la riconducibilità diretta / indiretta delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni / prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla srl direttamente / indirettamente controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito. Nel caso di specie, ancorché:
– l’ex amministratore (socio) controlli direttamente la società;
– l’attività svolta dall’ex amministratore sia riconducibile alla medesima Sezione ATECO di quella svolta dalla società (46 - Commercio all’ingrosso);
l’ex amministratore può iniziare l’attività di agente di commercio adottando il regime forfetario nel presupposto che non fatturi alla società.
										
 Adesione al CPB 2024-2025, sanatoria 2018-2022 e lettera di compliance
 
 Nel 2023 un contribuente ha ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate per una anomalia del mod. IVA 2019 con stato di lavorazione non iniziata. Il contribuente ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e vorrebbe beneficiare della nuova sanatoria versando l’imposta sostitutiva entro il 31.3.2025. La comunicazione di compliance può essere di impedimento alla definizione del 2018?
Le c.d. “lettera di compliance”, inviate ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate, non ostacolano il perfezionamento della specifica sanatoria collegata all’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 da parte dei soggetti ISA. Sul punto, si rammenta che: “il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto 
di accertamento … ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.”
										
 Incasso preavviso di parcella e termini di emissione fattura elettronica
 
 Un ingegnere ha inviato a fine novembre un preavviso di parcella al proprio cliente. Il cliente ha pagato il compenso a fine anno. L’accredito delle somme spettanti al professionista è avvenuto in data 2.1.2025. In base alle nuove regole di imputazione dei compensi per il professionista il compenso concorre a formare il reddito del 2024. Tali novità incidono sul termine di emissione della fattura elettronica?
Come previsto, in attuazione della Riforma fiscale, “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”. La nuova previsione applicabile per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal 2024. La citata disposizione risulta applicabile al caso di specie in quanto il cliente ha pagato il compenso entro il 31.12.2024, operando la prescritta ritenuta d’acconto, mentre l’ingegnere ha incassato le somme in data 2.1.2025 (il relativo compenso concorrerà quindi a determinare il reddito di lavoro autonomo da dichiarare per il 2024 nel mod. REDDITI 2025). Tale principio trova applicazione soltanto ai fini delle imposte sui redditi. 
Ai fini IVA continuano ad essere applicate le consuete / ordinarie regole contenute nel DPR n. 633/72. Di conseguenza:
– l’operazione si considera effettuata al pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3);
– la fattura (elettronica) va emessa (inviata a SdI) con riferimento al momento dell’incasso entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4).
Così, nel caso di specie, la fattura elettronica relativa al compenso incassato il 2.1.2025 va emessa / inviata a SdI (con data documento 2.1.2025) entro il 14.1.2025.
										
 Operazioni con IVA ad esigibilità differita e adozione regime forfetario
 
 Un architetto ha emesso nel mese di ottobre 2024 una fattura nei confronti di un Comune con “IVA ad esigibilità differita”. Avendo incassato nel 2024 un ammontare di compensi inferiore a € 85.000, dal 2025 ha deciso di applicare il regime forfetario. L’IVA della predetta fattura, che sarà incassata 
nel 2025, con quale periodicità va versata?
Per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici (tra i quali rientrano i Comuni) l’IVA “diviene esigibile” all’atto del pagamento del corrispettivo, salva la possibilità di applicare l’esigibilità “immediata”. In tale contesto, l’imposta concorre a determinare il saldo della liquidazione del mese / trimestre di incasso della fattura.
Avendo deciso di applicare dal 2025 il regime forfetario, l’architetto non è tenuto ad alcun adempimento ai fini IVA (ad eccezione dell’emissione della fattura elettronica). Nel modello IVA 2025, relativo al 2024, lo stesso dovrà barrare la specifica casella di rigo VA14 in quanto “si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA”.
In base alla Finanziaria 2015 “nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità”.
Di conseguenza, l’IVA relativa alla fattura in esame:
– doveva essere ricompresa nella liquidazione del mese di dicembre (se contribuente mensile) ovvero concorrerà al saldo 2024 risultante dal modello IVA 2025 (se contribuente trimestrale) da versare entro il 17.3.2025;
– va ricompresa nella LIPE relativa al quarto trimestre 2024 (ottobre/novembre/dicembre ovvero quarto trimestre) da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 28.2.2025.

