Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 16-09-2025

    Oggetto

    Adesione al CPB società e esonero visto di conformità per i soci

    Domanda

    Una snc ha aderito al CPB 2024-2025. Per tali anni beneficia dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. Non potendo beneficiare di tale esonero (la società non ha un credito IVA / IRAP) lo stesso può essere trasferito ai singoli soci per i propri crediti IRPEF?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come noto, per la compensazione nel mod. F24 di crediti tributari per un importo superiore a € 5.000 è richiesto l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dei redditi / IRAP.
    Si rammenta, inoltre, che l’art. 9-bis, comma 11, lett. a), DL n. 50/2017 dispone, quale effetto premiale, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità a favore dei contribuenti che presentano specifici “livelli di affidabilità” ISA. L’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024 estende ai contribuenti che hanno aderito al CPB il beneficio di tale esonero a prescindere dal punteggio ISA conseguito.
    Sul punto va evidenziato che l’Agenza delle Entrate nella Risposta 11.10.2019, n. 411 ha affermato che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità spettante alla società non è trasferibile ai soci.
    Dopo aver evidenziato che “il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione «orizzontale» oltre le soglie normativamente fissate” la stessa Agenzia specifica che il singolo socio che chiude la propria dichiarazione dei redditi con un credito IRPEF (nel caso di specie, derivante dallo scomputo delle ritenute trasferite dalla società) deve richiedere l’apposizione del visto di conformità “a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).” Si ritiene che tale chiarimento trova applicazione anche nel caso prospettato per il quale l’esonero dal visto di conformità per la società è collegato all’adesione al CPB. 

    Pubblicata il: 16-09-2025

    Oggetto

    Accettazione CPB 2025-2026 e cessione quote partecipazione srl

    Domanda

    Una srl potrebbe accettare la proposta di CPB 2025-2026. La società è composta da 2 soci (fratelli) nella misura del 60% e 40%. Il socio con la partecipazione del 40% è intenzionato a donare nel 2026 il 30% al figlio (che lavora già in società come dipendente). Tale modifica societaria si riflette sulla possibilità di continuare ad applicare il CPB anche per il 2026?

    Risposta

    L’art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 individua alla lett. b-ter) quale causa di cessazione dal CPB il fatto che “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
    Il citato art. 21 circoscrive quindi l’applicazione della causa di esclusione relativa alla cessione di partecipazioni esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 5, TUIR (società di persone / associazioni professionali).
    Come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 15.4.2025, n. 102 “essendo l’Istante una società a responsabilità limitata [di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917], il conferimento/la cessione delle sue quote non integrano la causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 13 del 2024.
    Si rammenta, infine, che l’adesione al CPB 2025-2026 può essere comunicata inviando il modello CPB congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del modello REDDITI 2025 o in forma autonoma utilizzando il (solo) Frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice “1” nella casella “Comunicazione CPB”.

    Pubblicata il: 03-09-2025

    Oggetto

    Avvenuta presentazione mod. REDDITI 2025 e adesione al CPB 2025-2026

    Domanda

    Una srl ha presentato il mod. REDDITI 2025 il 2.7.2025 al fine di utilizzare in compensazione il credito IRES 2024. Considerata l’introduzione della sanatoria 2019-2023, la società intenderebbe valutare di aderire al CPB 2025-2026. L’avvenuta presentazione del mod. REDDITI 2025 preclude alla società l’accesso al concordato? Se no, come dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate l’adesione alla proposta di concordato per tali annualità?

    Risposta

    Il termine per l’adesione al CPB 2025-2026, che consente anche l’accesso alla sanatoria per gli anni 2019-2023, introdotta in sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. “Decreto Fiscale”, è stabilito al 30.9.2025.
    L’adesione al CPB 2025-2026 avviene compilando / inviando il quadro P nel mod. ISA con il mod. REDDITI 2025. La società potrà quindi comunicare l’adesione presentando un mod. REDDITI 2025 “correttivo nei termini” entro il prossimo 30.9.2025.
    Si ritiene comunque possibile utilizzare, in alternativa, la modalità (disponibile da quest’anno) consistente nell’invio del quadro P in via autonoma, allegando lo stesso al Frontespizio del mod. REDDITI 2025 nel quale va barrata la casella “Comunicazione CPB”; in tal caso non è necessario presentare la dichiarazione correttiva.

    Pubblicata il: 29-07-2025

    Oggetto

    Contribuente forfetario che ha aderito al concordato 2024 e acconto 2025

    Domanda

    Un professionista in regime forfetario ha accettato il concordato per il 2024. Nel quadro LM del mod. REDDITI 2025 ha quindi determinato l’imposta sostitutiva su tale importo ancorché il reddito 2024 effettivamente conseguito è risultato superiore. Per il calcolo dell’acconto 2025 è corretto
    considerare il reddito concordato o è necessario determinarlo sulla base del reddito effettivo?

    Risposta

    In merito alla modalità di determinazione degli acconti dei contribuenti forfetari, l’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 (in vigore fino al 13.6.2025) prevedeva che l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato (2024) doveva essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto del reddito concordato. Inoltre, in base al comma 2 del citato art. 31 per il 2024:
    – se l’acconto era determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), era dovuta una maggiorazione pari al 10% (3% in caso di regime forfetario “start up”) della differenza tra il reddito concordato e quello di lavoro autonomo 2023, che andava versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto;
    – se l’acconto era determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto era calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata in base alle regole ordinarie.
    Essendo ora abrogate le norme sul concordato relative ai contribuenti forfetari, l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva va calcolata in base alle regole ordinarie ossia con riferimento al rigo LM42Differenza” del modello REDDITI 2025 PF e quindi considerando l’imposta determinata sul reddito concordato (al netto della quota di reddito assoggettata alla c.d. “Flat-Tax incrementale”). Ciò comporta la determinazione di un acconto 2025 inferiore rispetto a quello calcolato in assenza del concordato.

    Pubblicata il: 29-07-2025

    Oggetto

    Ex forfetario e indicazione acconti 2024 e credito imposta sostitutiva 2023

    Domanda

    Un artigiano forfetario fino al 2023, nel 2024 ha tenuto la contabilità semplificata. Dal quadro LM del modello REDDITI 2024 risultava un credito d’imposta sostitutiva (compensato nel mod. F24).
    Nel 2024 ha versato l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base dell’imposta 2023. È necessario compilare nel modello REDDITI 2025 anche il quadro LM al fine di riportare il credito 2023 e gli acconti versati per il 2024?

    Risposta

    In caso di passaggio nel 2024 dal regime forfetario al regime di contabilità semplificata, nel modello REDDITI 2025 non può essere compilato il quadro LM, riservato ai contribuenti che nel 2024 hanno adottato il regime forfetario.
    Le somme in oggetto devono essere così esposte nel modello REDDITI 2025:
    credito imposta sostitutiva 2023: nel quadro RX, Sezione II, a rigo RX54 (campo 2 “Eccedenza o credito precedente” e campo 3 “Importo compensato nel Modello F24”);
    acconto imposta sostitutiva 2024: a campo 6 e campo 4 (quale “di cui”) di rigo RN38. Di fatto, quanto versato a titolo di imposta sostitutiva è scomputato dall’IRPEF 2024.