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																			Pubblicata il: 20-05-2025
                              
										
 Detrazione spese impianto fotovoltaico sostenute da un genitore
 
 Il padre vorrebbe sostenere le spese di installazione dell’impianto fotovoltaico sull’abitazione di proprietà esclusiva del figlio, a seguito della divisione dell’eredità relativa al decesso della moglie / mamma, effettuata a fine 2024. È confermato che tale scelta non consente nè al figlio ma neppure al padre di usufruire della relativa detrazione nella propria dichiarazione dei redditi?
Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 – 10. Recupero patrimonio edilizio” l’installazione di un impianto fotovoltaico posto al servizio di un’abitazione rientra tra gli interventi per i quali è applicabile l’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, ai sensi del quale è possibile fruire della detrazione IRPEF prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio (50% - 36%) relative “alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle 
fonti rinnovabili di energia”. Va tuttavia considerato che, come previsto per la generalità degli interventi di cui al citato art. 16- bis, la detrazione spetta al soggetto che, oltre ad aver effettivamente sostenuto la spesa, risulta avere un titolo di possesso / detenzione dell’immobile oggetto dei lavori ovvero risulta familiare convivente del soggetto che possiede / detiene l’immobile. 
Nel caso di specie in cui il proprietario è il figlio e la spesa è sostenuta dal padre, che non vanta alcun titolo sull’immobile e non risulta essere convivente con il figlio / proprietario, né il figlio (non avendo sostenuto la spesa) nè il padre presentano i requisiti necessari per poter usufruire della 
detrazione IRPEF.
										
 Sostituzione infissi e Comunicazione ENEA
 
 Un privato nel 2025 sostituirà gli infissi del proprio appartamento (abitazione principale). I lavori saranno ultimati e la spesa sarà sostenuta entro il 31.12.2025. Al fine di poter detrarre la spesa è richiesta anche l’apposita comunicazione all’ENEA legata all’efficienza energetica?
Per l’intervento di sostituzione degli infissi effettuati nel 2025 è possibile usufruire di due tipologie di detrazione, il c.d. “recupero del patrimonio edilizio” di cui all’art. 16-bis, TUIR oppure la c.d. “riqualificazione energetica” di cui all’art. 14, DL n. 63/2013. La detrazione spettante per il 2025 è la medesima in entrambi i casi: 50% per gli interventi effettuati dal proprietario / titolare di un 
diritto reale di godimento sull’abitazione principale e 36% negli altri casi. Sono invece diversi i limiti di spesa massima agevolabile: € 96.000 per il “recupero del patrimonio edilizio”, € 120.000 / 166.666,67 per la “riqualificazione energetica” a seconda che si applichi il 50% ovvero il 36% (la 
norma di riferimento fissa l’importo massimo della detrazione a € 60.000).
Per quanto riguarda la Comunicazione da inviare all’ENEA, come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 – 10. Recupero patrimonio edilizio e 11. Riqualificazione energetica” e nelle istruzioni del mod. 730 / REDDITI:
– per beneficiare della detrazione per la “riqualificazione energetica” è necessario (a pena di decadenza) inviare all’ENEA la Comunicazione  relativa agli interventi eseguiti, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Fermo restando la possibilità di sanare l’omesso / tardivo 
invio della Comunicazione con la “remissione in bonis”, l’omesso invio della stessa comporta il venir meno del diritto alla detrazione;
– per la detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR, la sostituzione degli infissi esterni / serramenti con modifica del materiale o della tipologia di infisso rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per la quale, in linea generale, non è richiesto l’invio della Comunicazione all’ENEA. Tuttavia, se da tale intervento si consegue un risparmio energetico / miglioramento della trasmittanza termica, anche per tale intervento è richiesto l’invio della Comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In tal caso, però, il mancato / tardivo invio delle informazioni all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
										
 Contribuente forfetario e compenso a prestatore occasionale
 
 Nel mese di aprile 2025 un professionista forfetario dovrà pagare un compenso pari a € 800 ad un prestatore occasionale. Considerato che non si tratta di un compenso connesso all’esercizio abituale di un’attività professionale, dovrà essere operata la ritenuta a titolo di acconto del 20% da versare 
entro il 16.5.2025 con il codice tributo 1040?
I contribuenti in regime forfetario “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte … ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto [redditi lavoro dipendente e assimilati]; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.”
In base alla citata disposizione quindi il professionista forfetario non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20% sul compenso pagato.
Non assumendo la qualifica di sostituto d’imposta, l’esonero dall’operare / trattenere la ritenuta alla fonte trova applicazione non solo in caso di pagamento di prestazioni di lavoro autonomo abituali ma anche con riferimento alle prestazioni occasionali. 
Il professionista in esame dovrà evidenziare il codice fiscale del percipiente e l’ammontare della somma pagata nel 2025 a rigo RS371 del modello REDDITI 2026.
										
 Omaggio beni a cliente UE
 
 Una ditta italiana deve spedire dei beni in omaggio ad un cliente francese, di importo pari a € 600. La fattura va emessa in inversione contabile? Va compilato anche il modello Intra?
Costituiscono cessioni intraUE (non imponibili) “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal 
cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta”. 
La cessione di beni a titolo di omaggio ad un soggetto passivo UE, in quanto caratterizzata dall’assenza dell’onerosità, non rende possibile applicare il citato disposto normativo. 
L’operazione, non costituendo quindi una cessione intraUE, comporta l’applicabilità dell’ordinaria disciplina interna.
Di conseguenza, gli omaggi di beni la cui produzione / commercio rientra nell’attività propria 
dell’impresa (indipendentemente dal costo unitario degli stessi) costituiscono un’operazione imponibile IVA, con possibilità di non esercitare la rivalsa (addebito) dell’imposta al cliente. 
A tal fine, la ditta in esame potrà (in alternativa):
– emettere una fattura con applicazione dell’IVA con / senza rivalsa dell’imposta;
– emettere un’“autofattura per omaggi”;
– utilizzare il registro degli omaggi.
In merito ai modelli Intra nella Circolare 23.2.94, n. 13/E, il Ministero delle Finanze ha precisato che con riferimento ai campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente, “gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici”
										
 Notifica omesso versamento IRPEF socio e decadenza Concordato Preventivo Biennale società
 
 Una snc ha presentato l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e ha iniziato dal 31.3.2025 a versare la rate della sanatoria 2018-2022. Ad uno dei soci è stato notificato un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate (relativo al mod. REDDITI 2023 PF) che rileva un omesso versamento del saldo IRPEF / cedolare secca 2022 per un importo complessivo pari a circa € 5.600 (sanzioni e interessi compresi). La rilevazione del debito tributario superiore a € 5.000 comporta la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale per la società e il conseguente venir meno della sanatoria?
I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022. La sanatoria:
– richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– viene meno in caso di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.
In particolare, il Concordato Preventivo Biennale cessa di produrre effetto (per il biennio) al venir in presenza di debiti tributari / contributivi, non aver estinto tali debiti ad un importo complessivamente inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni). Sul punto, nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza di debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000, va verificata in capo alla società interessata al Concordato Preventivo Biennale (la verifica non si estende ai soci).
Nel caso di specie, posto che il debito tributario superiore a € 5.000 è stato rilevato in capo ad un socio, la società non decade dal Concordato Preventivo Biennale2024-2025 e di conseguenza dalla sanatoria 2018-2022.

