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Pubblicata il: 03-02-2026
Rimborso assicurativo tetto condominiale e detrazione spese condomini
A seguito di un evento meteorologico eccezionale è stata rifatta la copertura di un condominio. Parte delle spese sono state rimborsate da una compagnia assicurativa. La detrazione spettante ai singoli condomini va calcolata sulla spesa sostenuta al netto del rimborso ottenuto?
Il principio generale prevede che la detrazione spetta per le spese effettivamente rimaste a carico / sostenute dal contribuente. Va tuttavia considerato che, con specifico riferimento agli indennizzi assicurativi riconosciuti a seguito di eventi calamitosi che hanno causato danni all’edificio oggetto dei conseguenti lavori di ripristino, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio” specifica che, al ricorrere di tali fattispecie, l’indennizzo assicurativo riconosciuto a seguito dell’evento calamitoso “non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico del contribuente”.
Pubblicata il: 20-01-2026
Passaggio da contabilità semplificata a ordinaria e fatture 2025 ricevute nel 2026
Una snc a decorrere dal 2026 è passata dalla contabilità semplificata a quella ordinaria. Avendo ricevuto nel 2026 alcune fatture d’acquisto datate 2025, fermo restando la detrazione dell’IVA nel 2026, il relativo costo risulterà “non deducibile” nel 2026 in quanto non di competenza di tale anno?
Con la Finanziaria 2017 il Legislatore ha modificato le regole di determinazione del reddito / VAP applicabili alle imprese in contabilità semplificata
disciplinate dall’art. 66, TUIR. In particolare sono ste modificate le specifiche disposizioni inerenti il passaggio da un regime di competenza a un regime “improntato” alla cassa in modo da evitare che lo stesso possa determinare una doppia ovvero nessuna tassazione / deduzione delle componenti di reddito.
Sul punto, per le imprese che passano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa:
* i ricavi / compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base al regime già adottato (regime “di provenienza”), non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi per i quali si adotta il nuovo regime (regime “di destinazione”);
* componenti reddituali che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime “di provenienza” concorreranno alla formazione del reddito degli anni successivi ancorché non siano soddisfatti i presupposti di imponibilità / deducibilità previsti dal regime “di destinazione”.
In linea generale, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E al fine di individuare la corretta imputazione temporale delle componenti reddituali va fatto riferimento alle regole previste dal regime “di provenienza”.
Nel caso di specie, pertanto, il costo relativo alle fatture ricevute nel 2026 (relative ad acquisti effettuati nel 2025) va imputato / dedotto in tale anno ancorché non di competenza.
Indennità di fine mandato e calcolo proposta CPB 2025-2026
Un agente di commercio nel corso del 2024 ha cambiato casa mandante, incassando l’indennità di fine mandato. Nel mod. REDDITI 2025 ha aderito alla proposta di CPB 2025-2026 calcolata sulla base del reddito d’impresa 2024. Tale reddito doveva essere maggiorato dell’indennità di fine mandato in quanto sopravvenienza attiva?
L’art. 56, comma 3, lett. a), TUIR dispone che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa “le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone”. Sono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), TUIR “le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”.
Considerate le predette disposizioni, l’indennità di fine mandato, in quanto reddito di lavoro autonomo, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e quindi del reddito rilevante ai fini della proposta di CPB. A rigo P04 pertanto il reddito d’impresa non doveva essere maggiorato dell’indennità in esame.
Adesione CPB 2025-2026, sanatoria 2019-2023 e annualità non più accertabili
Un artigiano ha aderito al CPB 2025-2026. Vorrebbe usufruire della possibilità di sanare le annualità 2019-2023. Considerato che il punteggio ISA relativo al 2019 è superiore a 9 e quindi beneficia della riduzione di 1 anno dei termini di accertamento, è possibile escludere dalla definizione il 2019 in quanto annualità non più accertabile?
In base all’art. 12-ter, DL n. 84/2025 i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono aderire alla sanatoria delle annualità dal 2019 al 2023. A tal fine è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione tra l’1.1 e il 15.3.2026 o in forma rateale (massimo 10 rate mensili, maggiorate degli interessi del 1,6% con decorrenza dal 15.3.2026).
Per i soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026 i termini di decadenza dell’accertamento, in scadenza al 31.12.2025, sono prorogati di 1 anno, quindi, al 31.12.2026.
In tale contesto va considerato che l’art. 9-bis, comma 11, lett. e), DL n. 50/2017, disciplinando il regime premiale ISA, riconosce la riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ai soggetti con punteggio da 8 a 10.
Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e alla sanatoria 2018-2022 va evidenziato che, nella risposta all’Interrogazione parlamentare 27.11.2024, n. 5-03163, è stato precisato che “per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga”.
Considerato quanto sopra, quindi, se il contribuente ha ottenuto per il 2019 un punteggio ISA da 8 a 10, i termini di accertamento relativi a tale anno sono scaduti il 31.12.2024 e di conseguenza viene meno la necessità / utilità di definire tale annualità.
Donazione quota appartamento ristrutturato e trasferimento detrazione IRPEF
Un genitore ha donato al figlio, nel mese di dicembre 2025, il 50% di un appartamento, oggetto di un intervento di ristrutturazione nel 2022.
A seguito di tale operazione, passa al figlio una parte delle rate residue della detrazione IRPEF di cui il genitore beneficia nel proprio quadro RP del modello REDDITI?
L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
In merito, nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio”, l’Agenzia delle Entrate specifica che “benché il legislatore abbia utilizzato il termine «vendita», la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi di una cessione dell’immobile e, quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione”.
Ai fini in esame va tuttavia considerato che la stessa l’Agenzia nella citata Guida precisa anche che “il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore”.
Nel caso di specie, pertanto, non essendo stata trasferita l’intera unità immobiliare, ma solo una quota della stessa, le quote residue della detrazione IRPEF correlata ai lavori effettuati rimangono interamente in capo al genitore (donante) e non sono trasferite / trasferibili al figlio (donatario).
