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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 28-04-2026

    Oggetto

    Detrazioni immobile ricevuto per successione e concesso in comodato ad un figlio

    Domanda

    Una persona fisica ha ereditato alcuni immobili a seguito del decesso della madre, uno dei quali oggetto nel 2022 di un intervento di manutenzione straordinaria per il quale la madre nel proprio modello REDDITI ha usufruito della relativa detrazione. Tale immobile, dopo alcuni lavori di sistemazione (manutenzione ordinaria), sarà concesso in comodato ad un figlio dell’erede con un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate. In tale fattispecie, si chiede:
    –le quote di detrazione residue della madre passano al figlio erede?
    –lo stesso può fruire anche della detrazione per le spese sostenute per gli ultimi lavori di sistemazione dell’appartamento?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che, per le spese sostenute per un intervento edile per il quale spetta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
    Nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio” l’Agenzia delle Entrate evidenzia che “in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. In particolare, la condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione”.
    Nel caso di specie, pertanto, le quote residue della detrazione collegata alle spese sostenute dalla madre (de cuius) non passano all’erede (figlio) se quest’ultimo concede l’immobile in comodato.
    Con riferimento alla spesa effettuata / sostenuta dall’erede per l’appartamento che intende concedere in comodato al proprio figlio, merita sottolineare che la manutenzione ordinaria della singola unità immobiliare non consente di usufruire della detrazione in esame.

    Pubblicata il: 28-04-2026

    Oggetto

    Trasporto di persone in Italia per committente non residente

    Domanda

    Una srl esercente l’attività di NCC in Liguria ha effettuato una serie di servizi di trasporto a favore dei dipendenti di una società francese, non solo all’interno della regione ma anche in regioni confinanti (Lombardia e Piemonte).
    Tali prestazioni sono da assoggettare ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%?

    Risposta

    In deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, DPR n. 633/72, le prestazioni di trasporto passeggeri, ai sensi della lett. b) del comma 1 dall’art. 7-quater, si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa. Ai fini della territorialità IVA, pertanto, il servizio è rilevante in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa.
    Nella fattispecie in esame, considerato che il trasporto passeggeri è avvenuto interamente nel territorio nazionale, ancorché in diverse regioni e a favore di un soggetto passivo estero, la territorialità IVA e quindi l’assoggettamento all’imposta è interamente in Italia.
    Per quanto riguarda l’aliquota IVA, è applicabile la misura ridotta del 10% ai sensi del n. 127-novies), Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72, relativo alle “prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8”.

    Pubblicata il: 28-04-2026

    Oggetto

    Detrazione lavori adeguamento antincendio garages

    Domanda

    Una persona fisica è proprietaria di due garages in un condominio nel quale possiede anche un appartamento. Nel 2026 il condominio deve sostenere dei lavori di adeguamento al rischio incendio per i garages.
    Per le spese di competenza del proprietario è possibile usufruire nel modello REDDITI 2027 della detrazione IRPEF del 50%?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR dispone che, usufruiscono della detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio gli interventi effettuati sulle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”.
    Nel caso di specie, pertanto, per poter usufruire della detrazione in esame, è innanzitutto necessario che sussista il vincolo pertinenziale tra i garages e l’appartamento / unità abitativa. Ipotizzando la sussistenza del predetto vincolo, il proprietario può fruire della detrazione, per la quota di spesa allo stesso imputata, in quanto i lavori in esame rientrano tra gli interventi per la “messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia” previsti dal comma 2 del citato art. 16-bis. Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione spettante, va rammentato che a seguito delle modifiche apportate ad opera Finanziaria 2025, fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale e nella misura del 36% negli altri casi.
    Nel caso di specie, pertanto, il contribuente potrà fruire della detrazione del 50% solo se, oltre ad esserne proprietario, utilizza l’appartamento, di cui i garages sono pertinenza, quale propria abitazione principale. Diversamente, al contribuente spetta la detrazione nella misura del 36%.

    Pubblicata il: 14-04-2026

    Oggetto

    Impresa familiare e adesione CPB 2026-2027

    Domanda

    Nel corso del 2025 il collaboratore di un’impresa familiare ha ridotto l’attività a seguito di malattia. Nel modello REDDITI 2026 il titolare attribuirà una quota di reddito inferiore rispetto a quella del 2024.
    La situazione ritornerà nella normalità entro il mese di giugno 2026. Tali modifiche della partecipazione del collaboratore possono risultare di ostacolo all’adesione al CPB per il 2026-2027?

    Risposta

    Nell’ambito della disciplina del CPBsono previste una serie di cause di esclusione dal concordato. In particolare non è possibile accedere al CPB sela società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 [TUIR] è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
    Ancorché in base all’art. 5, comma 4, TUIRi redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
    attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”, l’impresa familiare risulta comunque un’impresa individuale e pertanto alla stessa non risulta applicabile la disposizione citata lett. b-quater).
    Nel caso di specie, quindi, l’attribuzione al familiare di una quota di reddito 2025 inferiore rispetto a quella del 2024 (così come una diversa attribuzione del reddito 2026) non rappresenta una causa che inibisce l’accesso al concordato. Il titolare potrà pertanto accedere al CPB 2026-2027.

    Pubblicata il: 14-04-2026

    Oggetto

    Detrazione manutenzione straordinaria e cessazione contratto di comodato

    Domanda

    Il figlio, in qualità di comodatario dell’appartamento del genitore, nel 2020 ha sostenuto spese di manutenzione straordinaria beneficiando della detrazione IRPEF del 50%. Ora, a seguito dell’acquisto di un appartamento e del trasferimento nello stesso della residenza, il comodato verrà cessato con effetto dal 30.4.2026. Il figlio può continuare a detrarre le quote residue?

    Risposta

    In merito alla fruizione delle quote residue di detrazione al verificarsi della variazione della titolarità dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizioribadisce
    che le quote residue di detrazione non si trasferiscono quando la detrazione spetta al detentore dell’immobile (inquilino / comodatario) ovvero al familiare convivente del proprietario dell’immobile. Il diritto alla detrazione rimane quindi in capo ai predetti soggetti anche se la detenzione dell’immobile cessa. Nel caso di specie, quindi, il figlio può continuare a fruire delle quote residue.