Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1091 faq

    Pubblicata il: 29-07-2025

    Oggetto

    Contribuente forfetario che ha aderito al concordato 2024 e acconto 2025

    Domanda

    Un professionista in regime forfetario ha accettato il concordato per il 2024. Nel quadro LM del mod. REDDITI 2025 ha quindi determinato l’imposta sostitutiva su tale importo ancorché il reddito 2024 effettivamente conseguito è risultato superiore. Per il calcolo dell’acconto 2025 è corretto
    considerare il reddito concordato o è necessario determinarlo sulla base del reddito effettivo?

    Risposta

    In merito alla modalità di determinazione degli acconti dei contribuenti forfetari, l’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 (in vigore fino al 13.6.2025) prevedeva che l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato (2024) doveva essere determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto del reddito concordato. Inoltre, in base al comma 2 del citato art. 31 per il 2024:
    – se l’acconto era determinato sulla base dell’imposta relativa al 2023 (metodo storico), era dovuta una maggiorazione pari al 10% (3% in caso di regime forfetario “start up”) della differenza tra il reddito concordato e quello di lavoro autonomo 2023, che andava versata entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto;
    – se l’acconto era determinato sulla base dell’imposta relativa al 2024 (metodo previsionale), la seconda rata dell’acconto era calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata in base alle regole ordinarie.
    Essendo ora abrogate le norme sul concordato relative ai contribuenti forfetari, l’acconto 2025 dell’imposta sostitutiva va calcolata in base alle regole ordinarie ossia con riferimento al rigo LM42Differenza” del modello REDDITI 2025 PF e quindi considerando l’imposta determinata sul reddito concordato (al netto della quota di reddito assoggettata alla c.d. “Flat-Tax incrementale”). Ciò comporta la determinazione di un acconto 2025 inferiore rispetto a quello calcolato in assenza del concordato.

    Pubblicata il: 29-07-2025

    Oggetto

    Ex forfetario e indicazione acconti 2024 e credito imposta sostitutiva 2023

    Domanda

    Un artigiano forfetario fino al 2023, nel 2024 ha tenuto la contabilità semplificata. Dal quadro LM del modello REDDITI 2024 risultava un credito d’imposta sostitutiva (compensato nel mod. F24).
    Nel 2024 ha versato l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla base dell’imposta 2023. È necessario compilare nel modello REDDITI 2025 anche il quadro LM al fine di riportare il credito 2023 e gli acconti versati per il 2024?

    Risposta

    In caso di passaggio nel 2024 dal regime forfetario al regime di contabilità semplificata, nel modello REDDITI 2025 non può essere compilato il quadro LM, riservato ai contribuenti che nel 2024 hanno adottato il regime forfetario.
    Le somme in oggetto devono essere così esposte nel modello REDDITI 2025:
    credito imposta sostitutiva 2023: nel quadro RX, Sezione II, a rigo RX54 (campo 2 “Eccedenza o credito precedente” e campo 3 “Importo compensato nel Modello F24”);
    acconto imposta sostitutiva 2024: a campo 6 e campo 4 (quale “di cui”) di rigo RN38. Di fatto, quanto versato a titolo di imposta sostitutiva è scomputato dall’IRPEF 2024.

    Pubblicata il: 15-07-2025

    Oggetto

    Omesso versamento maggiorazione acconto 2024 adesione CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

    Domanda

    Un’impresa individuale in contabilità ordinaria ha aderito al CPB 2024-2025. Non ha versato entro il 2.12.2024 la maggiorazione dell’acconto prevista a carico dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato.
    Tale violazione preclude l’applicazione del Concordato Preventivo Biennale nei predetti anni? È possibile la regolarizzazione tramite il ravvedimento?

    Risposta

    In caso di determinazione dell’acconto IRPEF 2024 con il metodo storico (imposta relativa al 2023), in sede di seconda / unica rata i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale dovevano versare una maggiorazione del 10% della differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023, rettificato . Quanto versato a titolo di maggiorazione va scomputato nel quadro RN del modello REDDITI 2025 dall’IRPEF dovuta per il 2024.
    L’omesso versamento delle somme dovute derivanti dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale, a seguito dell’attività di controllo automatico della dichiarazione ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 “non rilevano ai fini della decadenza, nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento”. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E, ha evidenziato che non si verifica la decadenza dal concordato nel caso in cui il pagamento delle predette somme avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo di cui al citato art. 36-bis.
    Pertanto, nel caso di specie, l’omesso versamento della maggiorazione dell’acconto IRPEF 2024 non comporta automaticamente la decadenza dal CPB 2024-2025, considerato che quanto dovuto è “ricompreso” nel versamento a saldo 2024.
    Resta ferma comunque la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento della maggiorazione dell’acconto IRPEF 2024, tramite il ravvedimento, scomputando tale somma dal saldo 2024.

    Pubblicata il: 15-07-2025

    Oggetto

    Adesione al Concordato Preventivo Biennale e rilevanza indennità di maternità

    Domanda

    Una parrucchiera (artigiana) ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025. Nel mese di aprile 2024 ha incassato l’indennità di maternità dall’INPS. Tale provento, evidenziato nel quadro RG del modello REDDITI 2025 al fine di determinare il reddito “effettivo” del 2024, deve essere portato in aumento del reddito d’impresa concordato per tale anno?

    Risposta

    In caso di accettazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
    Il reddito d’impresa proposto è individuato senza considerare:
    – plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti;
    – utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR o in società di capitali trasparenti, o utili         distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.).
    Il saldo netto tra le predette poste straordinarie determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Considerato che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 25.10.2024, n. 10, le citate variazioni in aumento / diminuzione sono tassative”, l’indennità di maternità evidenziata a rigo RG10 (codice “6”) denominato “Altri componenti positivi” del modello REDDITI 2025 PF non risulta ricompresa nelle predette variabili. La stessa pertanto non va portata ad aumento del reddito d’impresa concordato 2024.

    Pubblicata il: 15-07-2025

    Oggetto

    Detrazione spese acquisto farmaci all’estero

    Domanda

    Una persona fisica nel 2024, in aggiunta alle ordinarie spese mediche sostenute in Italia, ha delle fatture per farmaci acquistati in Austria. Tali spese possono essere detratte nel quadro RP del modello REDDITI 2025?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 – 2. Spese sanitarie”, le spese mediche “sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.” In presenza di un documento (estero) di spesa da cui non risultino le prescritte indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportatoa mano” sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco devono risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.
    La stessa Agenzia evidenzia che se la documentazione è redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta se la documentazione è scritta in francese, e quelli residenti a Bolzano se la documentazione è scritta in tedesco. Se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle sopra indicate è necessaria una traduzione giurata. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana se il contribuente è residente in Friuli-Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.