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Pubblicata il: 25-03-2025
Correzione liquidazione IVA di dicembre 2024 e mod. IVA 2025 correttivo
In data 19.2.2025 è stato inviato all’Agenzia delle Entrate il mod. IVA 2025 con i dati delle liquidazioni dei mesi ottobre-dicembre 2024 (quadro VP). A seguito del riscontro dell’errata detrazione dell’IVA a credito di una fattura d’acquisto del mese di dicembre è stato ricalcolato il saldo IVA del mese di dicembre (con riduzione del credito 2024 spettante). Ciò sarà comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio di un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini”. Considerato che al mod. IVA “correttivo nei termini” non è possibile allegare il quadro VP, è necessario compilare il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni del 2024?
E` possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2024 con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP, inviando il modello IVA 2025 entro il 28.2.2025.
Premesso che:
– in caso di omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE) è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.000 come previsto dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97;
– per le violazioni commesse dall’1.9.2024 in caso di ravvedimento sono applicabili le (nuove) riduzioni nel caso di specie il contribuente può, in alternativa:
1. inviare entro il 30.4.2025 la LIPE sostitutiva del quarto trimestre 2024 versando la sanzione ridotta di € 55,56 (€ 500 x 1/9) e un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini” (senza il quadro VH) evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024;
2. inviare entro il 30.4.2025 un modello IVA 2025 “correttivo nei termini” evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024 e compilando il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni mensili del 2024.
In tal caso è necessario versare comunque la sanzione ridotta di € 55,56 riferita all’errata LIPE del quarto trimestre 2024.
“Bonus verde” e spese sostenute nel 2024 e 2025
Una persona fisica nel mese di ottobre 2024 ha effettuato la “sistemazione” del proprio giardino pertinenziale, con l’installazione tra l’altro di un nuovo impianto di irrigazione. Il totale della spesa sostenuta ammonta a € 6.000. Considerato che entro il 31.12.2024 ha pagato € 4.000 è corretto
ritenere che per la somma residua (pagata a gennaio 2025) il contribuente non può beneficiare della detrazione né per il 2024 né per il 2025?.
La Finanziaria 2018 ha introdotto il c.d. “Bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi di:
– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare residenziale, da ripartire in 10 rate annuali.
La detrazione in esame è stata prorogata per il 2022, 2023 e 2024. Considerato che nell’ambito della Finanziaria 2025 non è stata prevista alcuna ulteriore proroga dell’agevolazione, il 2024 rappresenta l’ultimo anno per il quale è possibile usufruire della stessa.
Nel caso di specie, quindi, il contribuente:
– nel modello 730 / REDDITI 2025 potrà beneficiare della detrazione riferita alle spese pagate nel 2024 pari a € 1.440 (4.000 x 36%), da ripartire in 10 rate;
– per la somma pagata nel 2025 non potrà beneficiare ai alcuna detrazione.
Regolarizzazione imposta di registro annuale e misura della sanzione ridotta
Il proprietario di un appartamento locato (non in cedolare secca) non ha versato l’imposta di registro dovuta per l’annualità 1.10.2024 - 30.9.2025.
Al fine di regolarizzare la violazione (che si intende effettuare entro il mese di marzo 2025), la misura della sanzione dovuta e la riduzione della stessa sono interessate dalle novità previste per gli omessi versamenti IRPEF in vigore dall’1.9.2024?
La risposta è affermativa. Infatti, l’omesso / tardivo versamento dell’imposta di registro (Circolare 23.7.98, n. 192/E), rientra nella fattispecie che interessa “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”, cui è applicabile la sanzione prevista pari:
- al 30% dell’importo non versato, per le violazioni commesse fino al 31.8.2024;
- al 25% dell’importo non versato, per le violazioni commesse dall’1.9.2024.
Conseguentemente, al fine di regolarizzare l’omissione, sono applicabili le riduzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
Nel caso di specie, posto che la regolarizzazione viene effettuata oltre 90 giorni dalla violazione ed entro 1 anno dalla stessa, è applicabile la riduzione a 1/8 del minimo, ossia pari al 3,125%.
Utilizzo sanatoria 2018-2022 e impresa familiare
Il titolare di un’impresa familiare artigiana ha aderito al CPB 2024-2025. Lo stesso intende usufruire anche della sanatoria 2018-2020. L’imposta sostitutiva dovuta va ripartita pro quota anche con il collaboratore familiare? In tal caso nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 4074 per IRPEF /
4076 per IRAP (escluso il 2022)?
I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022 . La sanatoria:
– può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi necessariamente riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
– richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
Effettuato il versamento dell’unica rata / regolare pagamento delle rate, le rettifiche del reddito d’impresa / lavoro autonomo per le annualità definite non possono essere effettuate.
Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 5, TUIR (soggetti collettivi), il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società / associazione in luogo dei singoli soci o associati.
A tal fine con la Risoluzione 9.1.2025, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di compilazione del modello F24 in caso di:
– versamento (diretto) da parte dei singoli soci / associati;
– versamento da parte della società / associazione in luogo dei soci / associati.
Considerato che il reddito di un’impresa familiare può essere accertato soltanto nei confronti del titolare della ditta individuale, in capo ai collaboratori non sussiste la necessità di “definire” le annualità ricomprese in quanto non “interessati” dalle rettifiche del reddito d’impresa di cui all’art. 39, DPR n. 600/73.
Ex amministratore di srl, pensionato, e adozione regime forfetario nel 2025
L’amministratore unico di una srl ha cessato l’incarico in data 31.12.2024 (rimane nella società come socio con una quota del 60%). Dall’1.1.2025 la carica di amministratore è stata assunta dall’altro socio. La società esercita l’attività di commercio all’ingrosso di materiali edili. Ora l’ex amministratore vorrebbe iniziare l’attività di agente di commercio dei predetti materiali per un importante fornitore della società. Per tale attività potrà adottare il regime forfetario?
La Finanziaria 2015 prevede che non possono applicare il regime forfetario i soggetti che controllano direttamente / indirettamente srl, esercenti attività economiche direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore. Affinché operi la causa ostativa è necessario il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
– controllo diretto / indiretto della società ex art. 2359, commi 1 e 2, C.c.;
– esercizio da parte della stessa di attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore.
Come precisato dall’Agenzia nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E per individuare la riconducibilità o meno all’attività svolta dalla società con quella svolta dal soggetto forfetario, occorre avere riguardo all’attività effettivamente esercitata (indipendentemente dal codice ATECO dichiarato). In presenza di due codici attività appartenenti alla medesima Sezione ATECO, la riconducibilità diretta / indiretta delle due attività sussiste nel caso in cui il soggetto forfetario effettui cessioni di beni / prestazioni di servizi (assoggettati ad imposta sostitutiva) alla srl direttamente / indirettamente controllata, la quale deduce i relativi componenti negativi di reddito. Nel caso di specie, ancorché:
– l’ex amministratore (socio) controlli direttamente la società;
– l’attività svolta dall’ex amministratore sia riconducibile alla medesima Sezione ATECO di quella svolta dalla società (46 - Commercio all’ingrosso);
l’ex amministratore può iniziare l’attività di agente di commercio adottando il regime forfetario nel presupposto che non fatturi alla società.