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Pubblicata il: 21-07-2026
Cessione ramo d’azienda nel 2025 e adesione al CPB 2026-2027
Una srl nel mese di marzo 2025 ha ceduto un ramo d’azienda. Nel modelo REDDITI 2026 SC rateizza la plusvalenza conseguita in 3 quote. Può la società elaborare e (eventualmente) accettare la proposta di CPB per il 2026-2027?
L’art. 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024 dispone che “il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale ... la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E ha precisato che “attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. La causa di esclusione / cessazione opera se la cessione del ramo di azienda è avvenuto durante le annualità di adesione al CPB. La cessione di ramo d’azienda nel 2025,
pertanto, non esclude l’accesso al CPB 2026-2027 e le rate di plusvalenza da tassare nel 2026 e 2027 rettificheranno, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito concordato.
Aliquota IVA riparazione protesi acustica
Una persona fisica deve riparare la propria protesi acustica, acquistata beneficiando dell’aliquota IVA del 4%. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alla riparazione?
La risposta è negativa. Il n. 30 della Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 prevede l’aliquota IVA ridotta del 4% agli “apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
Nella Risposta 15.7.2025, n. 8 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “riparazione di protesi acustiche configura una prestazione di servizio, soggetta al tributo nella misura ordinaria. La citata Tabella A, parte seconda ... non prevede alcuna voce nella quale sia possibile ricomprendere le riparazioni delle protesi in argomento”.
Interessi passivi mutuo ex coniuge assegnatario abitazione principale
In sede di separazione l’abitazione principale è stata assegnata ad un coniuge. L’immobile era stato acquistato dall’altro coniuge che per tale acquisto aveva stipulato un mutuo ipotecario. La sentenza prevede anche che il coniuge assegnatario si assuma l’onere di pagare le rate residue del mutuo contratto dell’altro coniuge.
In tal caso la detrazione relativa agli interessi passivi spetta al coniuge assegnatario ancorché non intestatario del mutuo ipotecario?
L’art. 15, comma 2, lett. b), TUIR dispone che beneficiano della detrazione nella misura del 19% “gli interessi passivi, e relativi oneri accessori … pagati … in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro”.
Ancorchè, nella generalità dei casi, per fruire della detrazione in esame è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di intestazione del mutuo, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Interessi passivi su mutui” specifica che, nel particolare caso in cui, con la sentenza di separazione, l’unità immobiliare è assegnata al coniuge non proprietario con l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione dall’altro coniuge proprietario, l’ex coniuge assegnatario dell’immobile tenuto a pagare le rate del relativo mutuo può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in
un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale “proprietario” / assegnatario.
Incasso dividendi di srl e condizione familiare “a carico”
Una persona fisica, socio di una srl con una partecipazione pari al 20%, nel 2025 ha incassato una parte delle riserve di utili con la ritenuta del 26%. Considerato che tale reddito (superiore a € 2.841) è stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, la signora può continuare ad essere a carico del marito (non avendo altri redditi da dichiarare)?
La risposta è positiva. Con riferimento agli utili (dividendi) distribuiti dalla società in esame, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, va considerato infatti che in base all’art. 3, comma 3, TUIR “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”. Ciò comporta pertanto che, nel 2025, non avendo altri redditi, la moglie continua ad essere a carico del marito.
Tassazione indennità maternità socio di srl
Una persona fisica, socio di srl (con una partecipazione pari al 25%), nel 2025 ha percepito dall’INPS l’indennità di maternità. Non avendo redditi di capitale, come va tassata tale indennità nel modello REDDITI 2026 (la signora possiede soltanto redditi da locazione immobiliare)?
In merito all’indennità di maternità, l’art. 6, comma 2, TUIR dispone che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Tali somme, come precisato nelle istruzioni del modello REDDITI, vanno
quindi dichiarate negli stessi quadri che sarebbero stati utilizzati per i redditi “sostituiti”. Con riferimento all’indennità in esame, non è disponibile alcun specifico chiarimento.
In mancanza del “reddito sostituito” (reddito di capitale soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 26%) si ritiene che l’indennità incassata nel 2025 vada dichiarata nella Sezione II del quadro RC.
