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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-05-2026

    Oggetto

    Contribuente forfetario e incasso indennità maternità Enasarco

    Domanda

    Un agente di commercio, in regime forfetario, ha incassato nel 2025 l’indennità di maternità dall’Enasarco. Tale somma va ricompresa nei ricavi da indicare nel quadro LM oppure tassata quale reddito di lavoro dipendente assimilato nel quadro RC?

    Risposta

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi ..., esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
    Con riferimento al regime dei minimi, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2022, n. 17/E ha precisato che “rientrano tra tali proventi anche le indennità sostitutive del reddito di impresa, tra cui l’indennità per maternità. I contribuenti in parola devono, pertanto, dichiarare tali proventi … facendoli confluire tra i componenti positivi di reddito”.
    Con riferimento ai contribuenti in regime forfetario, le istruzioni del mod. REDDITI 2026 PF precisano che a campo 7Casi particolari” dei righi da LM22 a LM27 va indicato il codice1” in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità che, pur concorrendo alla base imponibile dell’imposta sostitutiva, non rilevano ai fini del calcolo del limite dei ricavi, pari a € 85.000.
    Di conseguenza, l’indennità di maternità Enasarco percepita nel 2025 dall’agente di commercio in regime forfetario, va dichiarata nel quadro LM del mod. REDDITI 2026 PF con la predetta modalità.
    I contribuenti forfetari, ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 non subiscono ritenute alla fonte sui compensi / provvigioni. Qualora l’Enasarco abbia operato una ritenuta d’acconto sull’indennità di maternità erogata, la stessa va scomputata nel quadro LM a rigo LM41Ritenute consorzio” e indicata a rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari

    Pubblicata il: 12-05-2026

    Oggetto

    Decesso donante e trasferimento al donatario residue quote detrazione 50%

    Domanda

    Nel 2022 un genitore (padre) ha donato al figlio un appartamento oggetto di un intervento di ristrutturazione (ultimato nel corso dello stesso anno), le cui spese sono state sostenute dal padre prima della donazione in qualità di proprietario. Effettuata la donazione, il genitore ha mantenuto l’utilizzo delle quote della detrazione IRPEF 50%. Il padre è deceduto a fine 2025.
    Le residue quote non detratte dal de cuius possono essere usufruite dal figlio in quanto erede possessore dell’appartamento?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 8, ultimo periodo, TUIR dispone che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito molteplici volte (tra
    le altre, nella Risposta 20.9.2021, n. 621, nelle Circolari 10.6.2004, n. 24/E e 25.6.2021, n. 7/E nonchè nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione - Recupero patrimonio edilizio”) che “in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
    Va tuttavia considerato che, nella fattispecie in esame, al momento del decesso del padre, il figlio era già proprietario dell’immobile a seguito della donazione avvenuta nel 2022. L’immobile non si è, pertanto, trasferito al figlio per successione e pertanto non è applicabile quanto previsto dal citato
    comma 8. Di conseguenza, le quote residue della detrazione IRPEF non usufruite dal padre non si trasferiscono al figlio. Le stesse risultano quindi perse.

    Pubblicata il: 12-05-2026

    Oggetto

    Ex coniuge e detrazione quote residue spese ristrutturazione immobile

    Domanda

    Un coniuge convivente ha pagato nel 2021 spese di ristrutturazione edilizia per l’appartamento di proprietà della moglie (incapiente). Nel 2025 a seguito di divorzio, l’immobile è rimasto di proprietà della moglie che lo utilizza come abitazione principale. L’ex marito può ora continuare a detrarre
    nel proprio modello REDDITI le quote residue della detrazione?

    Risposta

    Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 11.5.98, n. 121 “la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese … A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono ... il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere un «familiare» … convivente con il possessore intestatario dell’immobile”.
    Nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero Patrimonio Edilizio” l’Agenzia
    delle Entrate precisa chelo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa”.
    Quindi, poiché nel 2021 il contribuente (ora “ex marito”) risultava convivente con la moglie (proprietaria dell’immobile) ed aveva sostenuto le relative spese di ristrutturazione, può continuare a detrarre nel proprio modello REDDITI le quote residue della detrazione.

    Pubblicata il: 28-04-2026

    Oggetto

    Detrazioni immobile ricevuto per successione e concesso in comodato ad un figlio

    Domanda

    Una persona fisica ha ereditato alcuni immobili a seguito del decesso della madre, uno dei quali oggetto nel 2022 di un intervento di manutenzione straordinaria per il quale la madre nel proprio modello REDDITI ha usufruito della relativa detrazione. Tale immobile, dopo alcuni lavori di sistemazione (manutenzione ordinaria), sarà concesso in comodato ad un figlio dell’erede con un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate. In tale fattispecie, si chiede:
    –le quote di detrazione residue della madre passano al figlio erede?
    –lo stesso può fruire anche della detrazione per le spese sostenute per gli ultimi lavori di sistemazione dell’appartamento?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che, per le spese sostenute per un intervento edile per il quale spetta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
    Nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio” l’Agenzia delle Entrate evidenzia che “in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. In particolare, la condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione”.
    Nel caso di specie, pertanto, le quote residue della detrazione collegata alle spese sostenute dalla madre (de cuius) non passano all’erede (figlio) se quest’ultimo concede l’immobile in comodato.
    Con riferimento alla spesa effettuata / sostenuta dall’erede per l’appartamento che intende concedere in comodato al proprio figlio, merita sottolineare che la manutenzione ordinaria della singola unità immobiliare non consente di usufruire della detrazione in esame.

    Pubblicata il: 28-04-2026

    Oggetto

    Trasporto di persone in Italia per committente non residente

    Domanda

    Una srl esercente l’attività di NCC in Liguria ha effettuato una serie di servizi di trasporto a favore dei dipendenti di una società francese, non solo all’interno della regione ma anche in regioni confinanti (Lombardia e Piemonte).
    Tali prestazioni sono da assoggettare ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%?

    Risposta

    In deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, DPR n. 633/72, le prestazioni di trasporto passeggeri, ai sensi della lett. b) del comma 1 dall’art. 7-quater, si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa. Ai fini della territorialità IVA, pertanto, il servizio è rilevante in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa.
    Nella fattispecie in esame, considerato che il trasporto passeggeri è avvenuto interamente nel territorio nazionale, ancorché in diverse regioni e a favore di un soggetto passivo estero, la territorialità IVA e quindi l’assoggettamento all’imposta è interamente in Italia.
    Per quanto riguarda l’aliquota IVA, è applicabile la misura ridotta del 10% ai sensi del n. 127-novies), Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72, relativo alle “prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8”.