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FORMAZIONE-TRASPORTI: LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI CHIARISCE L`OBBLIGATORIETA` CQC PER TUTTI I TITOLARI DI PATENTI SUPERIORE

Confartigianato Trasporti informa che il Ministero dell’Interno con circolare n.6220 del 4 settembre 2020 ha chiarito definitivamente gli ambiti di applicazione inerenti l’obbligatorietà della Carta di qualificazione del conducente (CQC), le deroghe previste e le sanzioni per l’assenza di CQC o mancato aggiornamento.
1) Ambiti di applicazione dell’obbligo
La circolare non lascia più dubbi in merito: tutti i titolari di patente superiore, che guidano un autobus oppure un mezzo superiore alle 3,5 t, sia esso un veicolo merci o un veicolo per uso speciale, trasporto specifico o macchina operatrice eccezionale, devono conseguire la CQC.
L’obbligo è imposto a tutti i cittadini italiani ed europei e anche ai cittadini extracomunitari dipendenti presso un’azienda europea.
L’obbligo della CQC è previsto per:
• qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone
• svolto da un conducente impiegato per la guida di veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e D
• anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (ovvero, guida più del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo)
L’assolvimento dell’obbligo può essere dimostrato:
• attraverso il possesso di una carta di qualificazione del conducente
• attraverso il codice 95 apposto sulla patente card (chiamata anche patente CQC)
• attraverso l’attestato di conducente – per i cittadini extracomunitari

2) Deroghe dall’obbligo della CQC
I conducenti che guidano i seguenti veicoli sono dispensati dall’obbligo della CQC:
– ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia; nella nuova norma sono stati aggiunti quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza, nonché, i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate (ad esempio, anche veicoli che sono immatricolati a nome di imprese di trasporto ma sono utilizzati in regime di appalto oppure oggetto di comodato o di requisizione, sempre in attività di trasporto di emergenza, soccorso, ecc. )
– utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio
– utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali (rispetto a prima, sono stati eliminati i fini privati. Vuol dire che una ONLUS che trasporta i suoi associati senza scopo di lucro, continua a non avere l’obbligo di CQC, mentre ad esempio un albergo che ha un autobus per trasportare i suoi ospiti, adesso ha l’obbligo di CQC)
– che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente
Questa deroga è uguale a quella precedente, ma il Ministero precisa che ad esempio riguarda i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Tuttavia, per essere esente dagli obblighi, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale, ed il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (ad esempio, il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia). Sono esclusi i trasporti in conto proprio in cui le cose trasportate non servono per lo svolgimento dell’attività del conducente, sempre che si tratti di attività non commerciale (ad esempio, il commerciante di prodotti alimentari che usa il proprio veicolo per consegnare i generi di cui commercia, adesso deve avere la CQC).
– per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione

Le nuove deroghe introdotte nell’art. 16 D.lgs. 286/2005 riguardano inoltre i seguenti casi:
• conducenti di veicoli che operano in zone rurali (per zona rurale, si intende un’estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa densità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, tipicamente insediata in borgate o case sparse per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende)
• conducenti che non offrono servizi di trasporto. In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto (ad esempio, gli autisti delle concessionarie di vendita, gli autisti che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo ad un altro dove iniziano il servizio, gli autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o dai traghetti, ecc.)
• trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (non deve essere eccezionale). Rispetto alla normativa previgente, quindi, per essere esonerati non è sufficiente svolgere l’attività di guida occasionalmente perché non si ha la qualifica professionale di autisti, ma occorre, altresì che il trasporto delle merci o delle persone non costituisca la fonte principale di reddito.
• veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
• conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti

3) Sanzioni per i conducenti che non hanno la CQC o non l’hanno aggiornata
La CQC va rinnovata ogni 5 anni, seguendo un corso di formazione periodica.
I conducenti che non hanno la CQC anche se obbligatoria, sono sottoposti alle sanzioni previste dall’art. 116 comma 16, ovvero una sanzione minima di 409 euro e fermo amministrativo del veicolo. La persona che ha consegnato il veicolo a conducente privo di CQC è accusato di “incauto affidamento” e deve sottostare al comma 14 dell’art. 116 (si parte da un minimo di 398 euro).La guida con una CQC non rinnovata attraverso la formazione periodica è punita con le sanzioni amministrative previste dall’art. 126, comma 11, vale a dire minimo 158 euro di multa e ritiro della CQC.

 

ALLEGATO: Circolare n.6220 del 4 settembre 2020 del Ministero dell’Interno


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