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Fisco e Tributi    Notizia generale

ISTANZE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - ERRORE NELLA DETERMINAZIONE DELL`IMPORTO SPETTANTE
Come procedere alla correzione delle istanze già presentate

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una istanza per il Contributo a Fondo Perduto per un importo non corretto la procedura informatica permette la correzione della stessa solo in casi limitati.

E’ del tutto evidente, però, che, costituendo l’istanza una dichiarazione di scienza, deve esserne ammessa l’emendabilità. In assenza di tale possibilità si limita il diritto soggettivo del contribuente a ricevere il legittimo contributo. Pertanto, fino al 13 agosto 2020 il contribuente, deve poter modificare l’istanza, presentandone una sostitutiva con l’indicazione del contributo corretto. In tal senso si è intervenuti nei confronti dell’Agenzia delle entrate richiedendo una implementazione delle procedure.

In particolare, le istruzioni all’istanza e la circolare n. 22 del 2020 hanno chiarito:

  1. a) in caso di errore è possibile presentare istanze sostitutive delle precedenti entro il termine di presentazione dell’istanza (13 agosto 2020);
  2. b) non è ammessa la possibilità di cui al punto a) nel caso in cui l’Agenzia abbia già notificato la seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero eseguito il mandato di pagamento;
  3. c) nell’ipotesi b), il contribuente può solo rinunciare all’intero contributo presentando apposita istanza di rinuncia e restituire quanto percepito.

L’Agenzia, nell’ipotesi in cui non sia più possibile inviare un’ulteriore istanza per le ragioni indicate al punto b), ha disciplinato unicamente il caso in cui il contributo richiesto sia superiore a quello spettante.

  1. Contributo richiesto superiore a quello spettante, errore rilevato dopo la notifica della seconda ricevuta o dopo l’emissione del mandato di pagamento

In tale ipotesi, il contribuente secondo l’Agenzia potrebbe presentare unicamente una istanza di rinuncia al contributo, restituendo in toto quanto ricevuto maggiorato di interessi e con possibilità di ravvedimento delle sanzioni irrogabili.

Nel caso in cui il contributo richiesto risulti in parte spettante, in assenza di chiarimenti ufficiali, si consiglia di restituire la sola parte di contributo non spettante, maggiorata di interessi e di regolarizzare le sanzioni applicabili. Inoltre, a dimostrazione dell’importo spettante, si suggerisce di presentare, tramite PEC, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, l’istanza corretta descrivendo nel corpo della mail stessa il comportamento tenuto.

  1. Contributo richiesto inferiore a quello spettante, errore rilevato dopo la notifica della seconda ricevuta o dopo l’emissione del mandato di pagamento

Tale ipotesi non è stata considerata nelle istruzioni e nei documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate.

In assenza di chiarimenti ufficiali, si consiglia di inviare, tramite PEC, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente, l’istanza corretta, inserendo nel corpo della mail stessa la richiesta di pagamento della differenza fra quanto richiesto nella prima istanza presentata e quella integrativa allegata alla PEC e spiegando le ragioni della richiesta.

E’ del tutto evidente che in assenza di risposta sarà necessario attivare il contenzioso limitatamente alla parte di contributo non liquidata.


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