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DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, L`INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI RELATIVI A BENZINE E GASOLIO

L’articolo 2, comma 1-bis del D.Lgs. n. 127/2015 prevede l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio demandando a Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore delle Dogane, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’attuazione della disposizione.

Con un primo provvedimento direttoriale 28 maggio 2018 (prot. 106701) sono state stabilite le modalità di invio ed è stata prevista una certa gradualità dell’obbligo, con decorrenza da determinarsi con specifici provvedimenti e comunque con termine ultimo di avvio fissato al 1° gennaio 2020.

Ad oggi, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore:

  • è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2018, in relazione a soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburanti (punto 2.1 provvedimento 28 maggio 2018);
  • diventerà obbligatoria alla data che sarà individuata da ulteriori provvedimenti. In assenza di specifici provvedimenti per tutti i soggetti IVA dal 1° gennaio 2020 diverrà obbligatorio l’invio dei citati dati.

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro fra i rappresentanti della categoria e Agenzia delle entrate e delle Dogane, nel corso del quale è emerso che è intenzione dell’Amministrazione finanziaria evitare l’avvio generalizzato dal 1° gennaio 2020, scaglionandone ulteriormente l’entrata in vigore.

A tal riguardo dovrebbe essere emanato, nei prossimi giorni, un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore delle Dogane, che dovrebbe prevedere che l’avvio interesserà:

  • dal 1° gennaio 2020 gli impianti con erogato superiore ai tre milioni di litri, consentendo comunque, in sede di prima applicazione, di trasmettere entro il mese di aprile gli incassi del primo trimestre;
  • dal 1° luglio 2020 gli impianti con erogato superiore a un milione e mezzo di litri;
  • dal 1° gennaio 2021 tutti i rimanenti soggetti.

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