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																			Pubblicata il: 19-02-2025
                              
										
 Collaboratore impresa familiare / lavoratore dipendente a tempo pieno
 
 Il collaboratore di un’impresa familiare nel mese di ottobre 2024 è stato assunto quale lavoratore dipendente a tempo pieno. Avendo una copertura previdenziale potrebbe chiedere all’INPS la cancellazione dalla Gestione IVS. 
Ai fini fiscali ci sono problemi considerando che la partecipazione nell’impresa familiare deve avere carattere di continuità e prevalenza?
L’imputazione del reddito al collaboratore, in base al principio di “trasparenza”, richiede che:
– il collaboratore risulti da atto pubblico / scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. Non è necessario specificare nell’atto le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, considerato che le stesse sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente);
– nel modello REDDITI il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta;
– ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. REDDITI, di aver prestato l’attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Considerato quanto sopra, per il 2024 può ritenersi soddisfatta la condizione prevista (continuità e prevalenza dell’attività nell’impresa) e pertanto il titolare potrà attribuire al collaboratore una quota di reddito proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Dal 2025 non sussisterebbe più la predetta condizione, continuità e prevalenza dell’attività nell’impresa, con conseguente impossibilità di attribuzione da parte del titolare di una quota di reddito al collaboratore.
										
 Calzolaio in regime forfetario ed esonero emissione documento commerciale
 
 Per un calzolaio in regime forfetario continua a sussistere anche nel 2025 l’esonero dall’emissione del documento commerciale (scontrino) oppure lo stesso dovrà emettere fattura elettronica nel formato semplificato?
Il MEF, individuando le fattispecie esonerate dall’obbligo generalizzato di emissione del documento commerciale tramite RT richiama le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dei DDMM 13.2.2015 e 27.10.2015 nonché dell’art. 2, DPR n. 696/96. In particolare, in base alla lett. u) del citato art. 2, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti. 
Il citato DM 10.5.2019 limita il riconoscimento dei predetti esoneri alla “fase di prima applicazione” dell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi e dispone che l’esonero potrà venir meno dalle date individuate da appositi Decreti. Ad oggi non si riscontra alcun intervento di 
modifica della citata disposizione. 
Il calzolaio, senza collaboratori / dipendenti, può pertanto fruire ancora dell’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e quindi dall’emissione del documento commerciale tramite Registratore Telematico.
Con riferimento all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è venuto meno l’esonero precedentemente previsto per i contribuenti forfetari. Va tuttavia considerato che l’obbligo di emissione della fattura (prima cartacea / analogica) non riguarda(va) comunque i soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (a meno che non sia richiesta dal cliente). 
Quanto sopra porta a concludere che, trovando ancora applicazione l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi di cui alla citata lett. u), per il calzolaio privo di collaboratori / dipendenti (sia in regime “ordinario” che in regime "forfetario") non è ancora scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica, fermo restando che la stessa dovrà essere emessa se richiesta dal cliente.
										
 Soggetto multiattività e adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 
 
 SNC esercente l’attività falegnameria (codice 16.23.10) e di commercio al minuto di mobili (codice 47.59.10) ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 in quanto nel 2023 l’attività secondaria (commercio mobili) non ha superato il 30% dei ricavi. La società intende beneficiare anche della sanatoria 2018-2022 versando le imposte sostitutive dovute entro il 31.3.2025. 
Se nel 2024 o nel 2025 l’attività secondaria supera il 30% dei ricavi decade dal concordato, ancorchè l’attività di falegnameria continui a risultare prevalente (non inferiore al 51%)? In caso di risposta positiva, la sanatoria rimane valida?
Potevano accedere al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 i soggetti che per il 2023 hanno applicato gli ISA. Le imprese multiattività con ricavi 2023 delle attività non prevalenti pari o inferiori al 30% dei ricavi 2023 complessivi, a seguito dell’applicazione degli ISA potevano aderire al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025. I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024- 2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022. In particolare, la sanatoria:
– può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente;
– richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
– viene meno in caso di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.
Con riferimento ai soggetti esercenti più attività, nella FAQ 25.10.2024, n. 6 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non costituisce causa di cessazione del Concordato Preventivo Biennale, l’aggiunta di nuove attività / modifica della loro composizione nel 2024 - 2025, a condizione che 
rientrino nel medesimo ISA. Ciò anche in presenza di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, a condizione che l’attività prevalente per il 2023 rimanga tale anche per il 2024-2025.
Nel caso di specie il superamento del 30% dell’attività di commercio di mobili, con il mantenimento della prevalenza dell’attività di falegnameria, nel 2024 o nel 2025 si traduce nell’operatività della causa di esclusione ISA (identificata dal codice “7”). Come specificato dalla stessa Agenzia (Risposta 6.2 Circolare 17.9.2024, n. 18/E) in presenza di “una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al Concordato Preventivo Biennale, detto regime continuerebbe ad avere efficacia”. La sanatoria rimane quindi valida non verificandosi una causa di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.
										
 Imposta sostitutiva sanatoria 2018-2022 e utilizzo compensazione crediti
 
 Una srl ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e intende usufruire della sanatoria 2018-2022. Avendo a disposizione un credito tributario (credito IVA 2024) può utilizzarlo per il pagamento delle imposte sostitutive dovute da effettuare entro il 31.3.2025?
La risposta è positiva. Nella norma che disciplina la sanatoria 2018-2022 non si rinviene un espresso divieto di utilizzo dei crediti a disposizione in compensazione nel modello F24 per il versamento delle imposte sostitutive dovute. 
La società pertanto può utilizzare il credito IVA 2024 a disposizione per il versamento delle imposte sostitutive IRES / IRAP dovute per la sanatoria 2018-2022.
										
 Adesione al Concordato Preventivo Biennale ed enunciazione nel 2024 dell’impresa familiare
 
 Il titolare di una ditta individuale ha aderito, con l’invio del modello REDDITI 2024 entro il 31.10.2024, al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025. Ora, a metà dicembre 2024, il titolare intende costituire con il figlio un’impresa familiare. Considerato che l’effetto fiscale dell’enunciazione dell’impresa familiare è dal 2025, tale operazione straordinaria si riflette sulla cessazione del CPB per il 2025?

