Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-04-2025

    Oggetto

    Cessione autovettura usata a privato UE

    Domanda

    Un rivenditore di auto ha ceduto un’autovettura usata ad un privato residente in Slovenia. Per le vendite in Italia applica il regime del margine.
    La cessione al privato sloveno non potendo essere fatturata non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, va assoggettata interamente ad IVA applicando l’aliquota ordinaria del 22%?

    Risposta

    Il regime del margine, ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95 è applicabile alle cessioni di beni usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, acquistati presso privati in Italia o in altro Stato UE. In particolare per le cessioni di veicoli usati l’imposta dovuta,è determinata applicando il c.d. “margine globale”, ossia considerando l’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo di riferimento.
    Con riguardo ai rapporti di scambio aventi a oggetto i beni in esame tra operatori residenti in Italia e soggetti passivi IVA residenti in altri Stati UE, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti UE non costituiscono cessioni intraUE.
    Le cessioni dei beni in esame, effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato UE, come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, sono in ogni caso soggette alla disciplina del margine in quanto assimilabili ad una cessione effettuata nei confronti di un soggetto nazionale. Di conseguenza per la cessione in esame il rivenditore emetterà una fattura senza indicazione dell’IVA in applicazione del regime del margine e la stessa concorrerà alla determinazione dell’imposta sulla base del “margine globale”.

    Pubblicata il: 25-03-2025

    Oggetto

    Correzione liquidazione IVA di dicembre 2024 e mod. IVA 2025 correttivo

    Domanda

    In data 19.2.2025 è stato inviato all’Agenzia delle Entrate il mod. IVA 2025 con i dati delle liquidazioni dei mesi ottobre-dicembre 2024 (quadro VP). A seguito del riscontro dell’errata detrazione dell’IVA a credito di una fattura d’acquisto del mese di dicembre è stato ricalcolato il saldo IVA del mese di dicembre (con riduzione del credito 2024 spettante). Ciò sarà comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio di un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini”. Considerato che al mod. IVA “correttivo nei termini” non è possibile allegare il quadro VP, è necessario compilare il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni del 2024?

    Risposta

    E` possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2024 con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP, inviando il modello IVA 2025 entro il 28.2.2025.
    Premesso che:
    in caso di omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE) è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.000 come previsto dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97;
    per le violazioni commesse dall’1.9.2024 in caso di ravvedimento sono applicabili le (nuove) riduzioni nel caso di specie il contribuente può, in alternativa:
    1. inviare entro il 30.4.2025 la LIPE sostitutiva del quarto trimestre 2024 versando la sanzione ridotta di € 55,56 (€ 500 x 1/9) e un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini” (senza il quadro VH) evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024;
    2. inviare entro il 30.4.2025 un modello IVA 2025correttivo nei termini” evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024 e compilando il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni mensili del 2024.
    In tal caso è necessario versare comunque la sanzione ridotta di € 55,56 riferita all’errata LIPE del quarto trimestre 2024.

    Pubblicata il: 25-03-2025

    Oggetto

    Bonus verdee spese sostenute nel 2024 e 2025

    Domanda

    Una persona fisica nel mese di ottobre 2024 ha effettuato la “sistemazione” del proprio giardino pertinenziale, con l’installazione tra l’altro di un nuovo impianto di irrigazione. Il totale della spesa sostenuta ammonta a € 6.000. Considerato che entro il 31.12.2024 ha pagato € 4.000 è corretto 
    ritenere che per la somma residua (pagata a gennaio 2025) il contribuente non può beneficiare della detrazione né per il 2024 né per il 2025?.

    Risposta

    La Finanziaria 2018 ha introdotto il c.d. “Bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi di:
    – “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
    – realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
    nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare residenziale, da ripartire in 10 rate annuali.
    La detrazione in esame è stata prorogata per il 2022, 2023 e 2024. Considerato che nell’ambito della Finanziaria 2025 non è stata prevista alcuna ulteriore proroga dell’agevolazione, il 2024 rappresenta l’ultimo anno per il quale è possibile usufruire della stessa.
    Nel caso di specie, quindi, il contribuente:
    nel modello 730 / REDDITI 2025 potrà beneficiare della detrazione riferita alle spese pagate nel 2024 pari a € 1.440 (4.000 x 36%), da ripartire in 10 rate;
    per la somma pagata nel 2025 non potrà beneficiare ai alcuna detrazione.

    Pubblicata il: 25-03-2025

    Oggetto

    Regolarizzazione imposta di registro annuale e misura della sanzione ridotta

    Domanda

    Il proprietario di un appartamento locato (non in cedolare secca) non ha versato l’imposta di registro dovuta per l’annualità 1.10.2024 - 30.9.2025.
    Al fine di regolarizzare la violazione (che si intende effettuare entro il mese di marzo 2025), la misura della sanzione dovuta e la riduzione della stessa sono interessate dalle novità previste per gli omessi versamenti IRPEF in vigore dall’1.9.2024?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Infatti, l’omesso / tardivo versamento dell’imposta di registro (Circolare 23.7.98, n. 192/E), rientra nella fattispecie che interessa “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”, cui è applicabile la sanzione prevista pari:
    - al 30% dell’importo non versato, per le violazioni commesse fino al 31.8.2024;
    - al 25% dell’importo non versato, per le violazioni commesse dall’1.9.2024.
    Conseguentemente, al fine di regolarizzare l’omissione, sono applicabili le riduzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
    Nel caso di specie, posto che la regolarizzazione viene effettuata oltre 90 giorni dalla violazione ed entro 1 anno dalla stessa, è applicabile la riduzione a 1/8 del minimo, ossia pari al 3,125%.

    Pubblicata il: 11-03-2025

    Oggetto

    Utilizzo sanatoria 2018-2022 e impresa familiare

    Domanda

    Il titolare di un’impresa familiare artigiana ha aderito al CPB 2024-2025. Lo stesso intende usufruire anche della sanatoria 2018-2020. L’imposta sostitutiva dovuta va ripartita pro quota anche con il collaboratore familiare? In tal caso nel modello F24 vanno indicati i codici tributo 4074 per IRPEF /
    4076 per IRAP (escluso il 2022)?

    Risposta

    I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022 . La sanatoria:
    può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi necessariamente riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
    richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
    Effettuato il versamento dell’unica rata / regolare pagamento delle rate, le rettifiche del reddito d’impresa / lavoro autonomo  per le annualità definite non possono essere effettuate.
    Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 5, TUIR (soggetti collettivi), il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società / associazione in luogo dei singoli soci o associati.
    A tal fine con la Risoluzione 9.1.2025, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di compilazione del modello F24 in caso di:
    versamento (diretto) da parte dei singoli soci / associati;
    versamento da parte della società / associazione in luogo dei soci / associati.
    Considerato che il reddito di un’impresa familiare può essere accertato soltanto nei confronti del titolare della ditta individuale, in capo ai collaboratori non sussiste la necessità di “definire” le annualità ricomprese in quanto noninteressati” dalle rettifiche del reddito d’impresa di cui all’art. 39, DPR n. 600/73.