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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-11-2025

    Oggetto

    Trasformazione societaria e decadenza / adesione CPB

    Domanda

    Una società di persone ha aderito al CPB 2024-2025 e intende ora procedere alla trasformazione in srl. Tenuto conto che la società avrebbe l’interesse a “proseguire” anche per il biennio successivo con il CPB si chiede in quale anno è opportuno pianificare l’operazione straordinaria.

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 28.1.2025, confermato successivamente anche nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E, la trasformazione da società di persone a società di capitali (o viceversa) non comporta il venir meno dell’efficacia del concordato.
    Pertanto qualora l’operazione di trasformazione abbia effetto nel 2025, il CPB conserva la sua
    efficacia per tale anno. Tuttavia, considerato che la trasformazione, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E configura un’ipotesi di esclusione ISA per il periodo ante e post trasformazione, la trasformazione con effetto nel 2025 precluderebbe l’accesso al CPB
    2026-2027 poiché nell’anno precedente (2025) non può essere effettuato il calcolo ISA.
    Diversamente, qualora la trasformazione sia pianificata nel 2026, l’adesione al CPB 2026-2027 sarà possibile poiché per il 2025 sono applicati gli ISA e, come sopra accennato, l’esclusione da ISA nel 2026 non comporterà il venir meno dell’efficacia del CPB per tale anno.

    Pubblicata il: 05-11-2025

    Oggetto

    La Srl non iscritta al Vies applica il reverse charge sulla fattura del fornitore tedesco

    Domanda

    Una Srl non iscritta al Vies ha acquistato nel 2025 delle merci da un fornitore tedesco, il quale ha addebitato l’Iva del proprio Stato, trattando la società come un consumatore finale. A questo punto, la Srl vorrebbe registrare la fattura e si pone il dubbio se effettuare il reverse charge, calcolando l’Iva su tutto l`importo fatturato comprensivo di tributo tedesco, o invece se registrarla come acquisto fuori campo Iva (senza reverse). La registrazione in reverse charge con la causale TD18 sarebbe funzionale anche all’esterometro, il quale altrimenti non avrebbe altra via per compiersi. Qual è il comportamento corretto da tenere?

    Risposta

    Nel caso descritto, la Srl non iscritta al Vies ha ricevuto una fattura da un fornitore tedesco che ha addebitato l’Iva tedesca, trattando la società come un consumatore finale. In questa situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull`importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca. L’operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al meccanismo del reverse charge in Italia, in quanto la Srl è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia che acquista beni da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Pertanto, la Srl deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore tedesco, applicando l’Iva italiana sull’importo complessivo, utilizzando il codice N3.6 «Inversione contabile per le importazioni di beni nei soli casi previsti» e la relativa causale TD18 «Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, dpr 633/72».

    Questa registrazione con il reverse charge è funzionale anche ai fini dell’esterometro, in quanto l’operazione risulterà così correttamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Non è corretto, invece, registrare l’acquisto come fuori campo Iva, in quanto si tratta di un’operazione imponibile in Italia, soggetta al reverse charge.

    Pubblicata il: 28-10-2025

    Oggetto

    Detrazione spese frequenza Università telematica privata

    Domanda

    La figlia, a carico dei genitori, si è iscritta ad una Università telematica privata. Le spese sostenute nel 2025 danno diritto alla detrazione nel modello REDDITI 2026 analogamente a quanto riconosciuto per la frequenza di una Università statale? Se sì, qual è l’importo massimo di spesa agevolata?

    Risposta

    L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso Università statali e non statali, di perfezionamento / specializzazione universitaria, tenuti presso Università o Istituti universitari pubblici o privati. Le predette spese possono essere sostenute per la frequenza del contribuente che intende fruire della detrazione ovvero di un suo familiare a carico.
    Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 4. Spese di istruzione” la detrazione:
    – è riconosciuta anche per le spese di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche;
    – va determinata (come per la frequenza delle Università non statali) considerando l’importo massimo di spesa agevolata fissato annualmente da un apposito Decreto ministeriale, che individua limiti massimi di spesa differenziati in base all’area tematica e all’area geografica / Regione dell’Ateneo frequentato.
    Nel caso di specie, pertanto, il genitore può fruire della detrazione per le spese sostenute per la frequenza dell’Università telematica della figlia a carico.
    Per quanto riguarda l’importo massimo di spesa detraibile, trattandosi di spese sostenute nel 2025, è necessario attendere l’apposito Decreto che fissa annualmente tale limite in base all’area tematica dell’Università frequentata e alla zona geografica della stessa. Per tale ultimo parametro si evidenzia che, per le Università telematiche, l’Agenzia ha precisato che va fatto riferimento alla Regione in cui risulta essere la sede legale dell’Università.

    Pubblicata il: 28-10-2025

    Oggetto

    Detrazione 36% acquisto appartamento ristrutturato dall’impresa cedente

    Domanda

    Un privato sta concludendo l’acquisto di un nuovo appartamento in un edificio oggetto di ristrutturazione da parte dell’impresa di costruzioni cedente. La fine lavori e quindi il rogito è previsto per marzo 2026. Dovendo corrispondere un acconto entro il 30.11.2025, per poter fruire della detrazione del 36% il pagamento va effettuato tramite bonifico “parlante?

    Risposta

    La detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere usufruita anche da parte del soggetto che acquista un immobile
    facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente. In tal caso, l’ammontare della spesa agevolata è pari al 25% del prezzo di vendita (IVA compresa), nel limite massimo di € 96.000.
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 10. Recupero del patrimonio edilizio”:
    – è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto, a condizione che (almeno) il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli
    acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, è possibile scegliere di usufruire della detrazione per gli importi versati in acconto nell’anno in cui sono stati pagati gli acconti ovvero nell’anno in cui ha stipulato il rogito;
    – per i pagamenti in esame non è richiesto l’utilizzo del bonificoparlante”, considerazione che, per usufruire della detrazione, è necessario registrare l’atto di acquisto / preliminare di vendita, dal quale risulta, tra le altre cose, l’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto.

    Pubblicata il: 28-10-2025

    Oggetto

    Geometra socio di srl immobiliare e applicazione regime forfetario

    Domanda

    Un geometra (codice attività 71.12.30) in regime forfetario nel mese di febbraio 2024 ha costituito una srl della quale è socio di maggioranza e amministratore unico. La società ha come oggetto dell’attività la compravendita di immobili (codice 68.11.00) e la costruzione di immobili (codice
    41.00.00). La società non ha fatto alcuna operazione sia nel 2024 che nel 2025.
    Considerato che il professionista non ha emesso e non emetterà fatture nei confronti della srl e che lo stesso non percepisce nessun compenso amministratore, è corretto sostenere che non sussistono cause ostative all’applicazione del regime forfetario per il geometra?

    Risposta

    Non possono adottare il regime forfetario, ai sensi della Legge Finanziaria 2015, i contribuenti che “controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E con riferimento alla attività svolta ha precisato, in particolare, che “non saranno ritenute attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili”.
    Nel caso prospettato, quindi, il geometra può continuare ad adottare il regime forfetario.