Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-02-2025

    Oggetto

    Operazioni con IVA ad esigibilità differita e adozione regime forfetario

    Domanda

    Un architetto ha emesso nel mese di ottobre 2024 una fattura nei confronti di un Comune con “IVA ad esigibilità differita”. Avendo incassato nel 2024 un ammontare di compensi inferiore a € 85.000, dal 2025 ha deciso di applicare il regime forfetario. L’IVA della predetta fattura, che sarà incassata
    nel 2025, con quale periodicità va versata?

    Risposta

    Per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici (tra i quali rientrano i Comuni) l’IVA “diviene esigibile” all’atto del pagamento del corrispettivo, salva la possibilità di applicare l’esigibilità “immediata”. In tale contesto, l’imposta concorre a determinare il saldo della liquidazione del mese / trimestre di incasso della fattura.
    Avendo deciso di applicare dal 2025 il regime forfetario, l’architetto non è tenuto ad alcun adempimento ai fini IVA (ad eccezione dell’emissione della fattura elettronica). Nel modello IVA 2025, relativo al 2024, lo stesso dovrà barrare la specifica casella di rigo VA14 in quanto “si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA”.
    In base alla Finanziaria 2015 “nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’imposta sul valore aggiunto è computata anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità”.
    Di conseguenza, l’IVA relativa alla fattura in esame:
    – doveva essere ricompresa nella liquidazione del mese di dicembre (se contribuente mensile) ovvero concorrerà al saldo 2024 risultante dal modello IVA 2025 (se contribuente trimestrale) da versare entro il 17.3.2025;
    – va ricompresa nella LIPE relativa al quarto trimestre 2024 (ottobre/novembre/dicembre ovvero quarto trimestre) da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 28.2.2025.

    Pubblicata il: 20-02-2025

    Oggetto

    Pagamento IRPEF a rate e omesso versamento

    Domanda

    Una persona fisica ha scelto il pagamento rateale del primo acconto IRPEF 2025 risultante dal modello REDDITI 2024 Persone Fisiche. Avendo omesso il versamento della rata scadente il 16.10.2024, intende a breve provvedere alla relativa regolarizzazione. Considerate le nuove misure delle sanzioni
    applicabili dall’1.9.2024, qual è, nel caso specifico, la misura della sanzione dovuta (30% o 25%)?

    Risposta

    In attuazione della Riforma fiscale, sono state riviste le sanzioni applicabili, tra l’altro, agli omessi / tardivi versamenti delle imposte. In particolare, la sanzione relativa al mancato versamento in acconto / periodico / conguaglio o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione, è passata dal 30% al 25% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni è applicabile la sanzione ridotta alla metà (15% - 12,5%). Le nuove misure interessano le violazioni commesse dall’1.9.2024.
    Di conseguenza, nel caso di specie, la regolarizzazione va effettuata applicando all’importo della rata non versata la sanzione del 25%, ridotta nella misura di 1/8 (essendo il ravvedimento effettuato oltre 90 giorni dalla scadenza). Sono inoltre dovuti gli interessi, determinati a giorni, nelle seguenti misure:
    – 2,5% dal 17.10 al 31.12.2024;
    – 2% dall’1.1.2025 alla data di effettuazione del ravvedimento.

    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Detrazione IRPEF spese gita scolastica

    Domanda

    Un genitore ha sostenuto nel 2024 le spese della gita scolastica (in Italia) del proprio figlio (iscritto ad un Liceo scientifico statale), per un importo pari a circa € 600. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario.
    Nel mod. REDDITI 2025 è prevista la possibilità di usufruire della detrazione del 19% riferita alle spese scolastiche?

    Risposta

    Per il 2024 non risultano modifiche alla detraibilità dell’onere in esame rispetto al passato e pertanto anche la spesa sostenuta nel 2024 per la gita scolastica / viaggio d’istruzione del figlio rientra tra gli oneri per i quali è possibile fruire della detrazione nell’ambito del modello REDDITI 2025 PF relativo al 2024 da parte del genitore che ha sostenuto la spesa. La stessa rientra infatti tra le spese di istruzione detraibili nel rispetto del limite massimo di spesa € 800 per alunno / studente.
    A tal fine si rammenta che se la spesa è stata pagata alla scuola, non è necessaria la copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento, mentre, se la spesa è stata pagata a soggetti terzi (ad esempio, ad un’agenzia viaggi) la predetta delibera scolastica rappresenta un presupposto necessario per il riconoscimento della detrazione.
    Va inoltre rammentato che la detrazione in esame spetta:
    – a condizione che la spesa sia sostenuta utilizzando sistemi di pagamento tracciabili;
    per intero (fermo restando il rispetto del predetto limite di € 800), in presenza di un reddito complessivo non superiore a € 120.000. Al superamento di tale soglia l’ammontare della detrazione fruibile dal contribuente decresce progressivamente, fino ad azzerarsi se il reddito complessivo risulta pari o superiore a € 240.000.

    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Modalità di sostenimento delle spese acquisto occhiali

    Domanda

    L’acquisto di occhiali presso un negozio di ottica, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, deve essere effettuato utilizzando una modalità di pagamento tracciata?

    Risposta

    Come previsto dalla Legge Finanziaria 2020 e come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida alle agevolazioni fiscali 2024 - 2. Spese sanitarie”, dal 2020 la detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, fatta eccezione per le spese relative a:
    – acquisto di medicinali e dispositivi medici;
    – prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
    Considerato che gli occhiali da vista e le lenti a contatto, così come il liquido indispensabile per l’utilizzo delle stesse, rientrano tra i dispositivi medici, per le spese di acquisto degli occhiali (con esclusione di quelle riferite a montature realizzate con metalli preziosi quali oro / argento / platino nella montatura) la detrazione è riconosciuta anche se il pagamento è effettuato in contanti.

    Pubblicata il: 19-02-2025

    Oggetto

    Fattura a esportatore abituale e applicazione imposta di bollo

    Domanda

    Un cliente ha ricevuto a dicembre 2024 una dichiarazione d’intento, da un suo nuovo cliente, utilizzabile dall’1.1.2025. Considerato che la fattura sarà emessa in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72 è corretto NON applicare l’imposta di bollo di € 2 come previsto per le esportazioni?

    Risposta

    La risposta è negativa. Le fatture relative a cessioni ad esportatori abituali, non imponibili IVA per utilizzo del plafond ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, rientrano tra quelle per le quali è dovuta l’imposta di bollo quando l’importo non imponibile è superiore a € 77,47.
    Ciò trova conferma nelle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, da ultimo aggiornata a novembre 2024, in cui è specificato che tra le operazioni per le quali è dovuta l’imposta di bollo sono ricomprese quelle identificate con il codice natura “N3.5”, riservato alle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento.