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Pubblicata il: 09-06-2026
Plusvalenza cessione terreno edificabile donato
Nel 2023 un figlio ha ricevuto in donazione un terreno edificabile non lottizzato, acquistato dal padre come agricolo e diventato edificabile in un secondo momento. Entro la fine del mese di giugno il figlio intende cedere il terreno a un’impresa edile. Per il calcolo della plusvalenza quale costo può essere riconosciuto al figlio?
In base all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR sono fiscalmente rilevanti “le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.
In merito alla determinazione della plusvalenza, il comma 2 dell’art. 68, TUIR dispone che “per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente”.
La citata disposizione è stata così modificata (D.Lgs. n. 192/2024, c.d. Decreto “Revisione IRPEF - IRES” in precedenza rilevava il valore del terreno indicato nell’atto di donazione) ed è applicabile alle cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili effettuate dal 31.12.2024.
Dovendo calcolare la plusvalenza sulla base del costo sostenuto dal padre, per il figlio può essere conveniente effettuare la rivalutazione del terreno alla data dell’1.1.2026 (Finanziaria 2025).A tal fine si rammenta che entro il 30.11.2026 è necessario provvedere:
–alla redazione / asseverazione della perizia di stima del terreno;
–al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 18% (unica soluzione / 3 rate annuali).
Merita infine evidenziare che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.5.2015, n. 53/E, la rivalutazione è consentita anche per i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia; è comunque necessario che la stessa sia redatta prima del rogito considerato che in tale atto va indicato il valore periziato.
Detrazione spese sanitarie con opposizione
Una persona fisica nel 2025 ha pagato con bonifico bancario 2 fatture ad uno psicologo per prestazioni di psicoterapia. Avendo manifestato l’opposizione, il professionista ha inviato i dati a STS senza indicare il codice fiscale del paziente. Tali dati non sono quindi stati inclusi dall’Agenzia
nei dati precompilati. Tale situazione inibisce al contribuente la possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF direttamente nel proprio modello REDDITI 2026?
Il contribuente / paziente può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate le spese sanitarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata in 3 diverse modalità: al momento in cui la spesa è certificata; tramite il sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria (STS) oppure dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con riferimento alla prima modalità, in caso di emissione di fattura, va riportata sul documento la dicitura attestante la mancata indicazione / mancato invio del codice fiscale per opposizione del cliente ex DDMM 31.7.2015 e 19.10.2020.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 29.7.2016 “resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge”.
Pertanto, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E, per le spese sostenute per prestazioni rese da uno psicologo / psicoterapeuta per finalità terapeutiche, il contribuente può fruire della detrazione IRPEF del 19% includendo il relativo ammontare nelle spese sanitarie nel quadro RP del modello REDDITI 2026 PF.
Cessione diritto superficie terreno agricolo
Una persona fisica nel 2025 ha ceduto il diritto di superficie di due terreni agricoli di proprietà, di cui uno ricevuto per successione, concordando il pagamento del 60% nel 2025 e del restante 40% nel 2026. La somma ricevuta in quale rigo del modello REDDITI 2026 PF va dichiarata?
L’art. 9, comma 5, TUIR stabilisce che “laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”. Pertanto, per i predetti atti sono applicabili le disposizioni in materia di cessione a titolo oneroso (ex art. 67, comma 1, lett. b, TUIR) soltanto se norme specifiche non dispongono diversamente.
Ai sensi della lett. h) del comma 1 del citato art. 67, dopo le modifiche apportate (Finanziaria 2024) costituiscono redditi diversi “i redditi derivanti dalla
concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili”. Tra i citati diritti reali è incluso il diritto di superficie di cui all’art. 952, C.c..
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 19.11.2024, n. 224, a seguito delle nuove disposizioni, a decorrere dall’1.1.2024, “il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce, in ogni caso, reddito” ai sensi della citata lett. h). In base all’art. 71, comma 2, TUIR il reddito dell’operazione in esame è pari alla differenza tra quanto percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. A tal fine assume rilevanza il periodo di percezione del corrispettivo (principio di cassa). Il reddito derivante dalla parte di corrispettivo incassata nel 2025 va dichiarato a rigo RL10 del modello REDDITI 2026 PF.
“Bonus arredo” e acquisto elettrodomestici a rate
Nel 2024 una persona fisica ha effettuato e pagato una manutenzione straordinaria dell’appartamento.
A fine anno ha acquistato anche alcuni elettrodomestici / mobili. Tra questi una lavastoviglie e un frigorifero con pagamento a rate.
Considerato che dalla documentazione in possesso del contribuente è stato rilevato che la società finanziaria ha pagato il rivenditore nei primi giorni del 2025, nel mod. REDDITI relativo al 2024, non ha potuto usufruire del c.d. “Bonus arredo”. Per tale pagamento è possibile inserire la detrazione nel mod. REDDITI 2026, relativo al 2025?
Le spese per mobili ed elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di interventi edilizi sono detraibili se questi ultimi sono iniziati dall’1.1 dell’anno precedente a quello di acquisto dei predetti beni e se per gli stessi il contribuente fruisce della relativa detrazione. A seguito della manutenzione straordinaria iniziata / effettuata nel 2024, pertanto, il contribuente può fruire del c.d. “Bonus arredo” sia per le spese di arredo sostenute nel 2024 che per quelle sostenute nel 2025, a condizione che le stesse siano pagate con strumenti tracciabili (bonifico / carta di credito o debito) e sia rispettato il limite massimo di spesa previsto (€ 5.000 sia nel 2024 che nel 2025).
Nel caso di specie, per la spesa relativa a lavastoviglie e frigorifero, per i quali il contribuente ha fatto ricorso ad un finanziamento con pagamento a rate, va considerato che:
–la data di sostenimento della spesa va individuata nella data in cui è stato effettuato il pagamento (con mezzi tracciabili) da parte della finanziaria. È pertanto corretto imputare la spesa al 2025;
–avendo sostenuto spese di arredo anche nel 2024, il contribuente può fruire della detrazione anche per le spese 2025 nel limite, unico e complessivo, di € 5.000. In altre parole, se per gli altri arredi acquistati nel 2024 ha sostenuto € 4.000 (indicati nel mod. REDDITI 2025), per le spese 2025 è possibile beneficiare della detrazione su una spesa massima di € 1.000.
Va infine evidenziato che, trattandosi di spesa sostenuta nel 2025, se il contribuente ha un reddito complessivo superiore a € 75.000, trova applicazione il c.d. “riordino” delle detrazioni.
Suocera convivente e detrazione “altri familiari” a carico
È possibile considerare la suocera convivente quale “altro familiare” e beneficiare della relativa detrazione IRPEF?
La Finanziaria 2025, dispone che le detrazioni per i familiari a carico spettano per i seguenti soggetti in presenza di specifiche condizioni: coniuge, figli
e ascendenti conviventi con il contribuente.
Ciò comporta che dal 2025 le detrazioni in esame per gli “altri familiari” non spettano più per tutti i soggetti di cui all’art. 433, C.c. conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non previsti da un Provvedimento giudiziario (coniuge separato / discendenti dei figli / genitori / generi
e nuore / suoceri / fratelli e sorelle / nonni) ma sono riconosciute soltanto gli ascendenti (genitori / nonni / bisnonni) a carico e conviventi con il contribuente.
Per la suocera, pertanto, ancorchè a carico e convivente, al contribuente non spetta più la detrazione IRPEF per carichi di famiglia.
Merita evidenziare che al ricorrere di tale fattispecie, permane in capo al dichiarante la possibilità di fruire delle detrazioni / deduzioni per gli oneri sostenuti per gli “altri familiari” a carico conviventi.
A tal fine, nel caso di specie, la suocera va indicata nel prospetto “Familiari a carico” del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025, barrando la casella con il nuovo codice “P”.
