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Pubblicata il: 06-05-2025
Contribuente forfetario e compenso a prestatore occasionale
Nel mese di aprile 2025 un professionista forfetario dovrà pagare un compenso pari a € 800 ad un prestatore occasionale. Considerato che non si tratta di un compenso connesso all’esercizio abituale di un’attività professionale, dovrà essere operata la ritenuta a titolo di acconto del 20% da versare
entro il 16.5.2025 con il codice tributo 1040?
I contribuenti in regime forfetario “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte … ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto [redditi lavoro dipendente e assimilati]; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.”
In base alla citata disposizione quindi il professionista forfetario non è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20% sul compenso pagato.
Non assumendo la qualifica di sostituto d’imposta, l’esonero dall’operare / trattenere la ritenuta alla fonte trova applicazione non solo in caso di pagamento di prestazioni di lavoro autonomo abituali ma anche con riferimento alle prestazioni occasionali.
Il professionista in esame dovrà evidenziare il codice fiscale del percipiente e l’ammontare della somma pagata nel 2025 a rigo RS371 del modello REDDITI 2026.
Omaggio beni a cliente UE
Una ditta italiana deve spedire dei beni in omaggio ad un cliente francese, di importo pari a € 600. La fattura va emessa in inversione contabile? Va compilato anche il modello Intra?
Costituiscono cessioni intraUE (non imponibili) “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal
cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta”.
La cessione di beni a titolo di omaggio ad un soggetto passivo UE, in quanto caratterizzata dall’assenza dell’onerosità, non rende possibile applicare il citato disposto normativo.
L’operazione, non costituendo quindi una cessione intraUE, comporta l’applicabilità dell’ordinaria disciplina interna.
Di conseguenza, gli omaggi di beni la cui produzione / commercio rientra nell’attività propria
dell’impresa (indipendentemente dal costo unitario degli stessi) costituiscono un’operazione imponibile IVA, con possibilità di non esercitare la rivalsa (addebito) dell’imposta al cliente.
A tal fine, la ditta in esame potrà (in alternativa):
– emettere una fattura con applicazione dell’IVA con / senza rivalsa dell’imposta;
– emettere un’“autofattura per omaggi”;
– utilizzare il registro degli omaggi.
In merito ai modelli Intra nella Circolare 23.2.94, n. 13/E, il Ministero delle Finanze ha precisato che con riferimento ai campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente, “gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici”
Notifica omesso versamento IRPEF socio e decadenza Concordato Preventivo Biennale società
Una snc ha presentato l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e ha iniziato dal 31.3.2025 a versare la rate della sanatoria 2018-2022. Ad uno dei soci è stato notificato un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate (relativo al mod. REDDITI 2023 PF) che rileva un omesso versamento del saldo IRPEF / cedolare secca 2022 per un importo complessivo pari a circa € 5.600 (sanzioni e interessi compresi). La rilevazione del debito tributario superiore a € 5.000 comporta la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale per la società e il conseguente venir meno della sanatoria?
I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022. La sanatoria:
– richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– viene meno in caso di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.
In particolare, il Concordato Preventivo Biennale cessa di produrre effetto (per il biennio) al venir in presenza di debiti tributari / contributivi, non aver estinto tali debiti ad un importo complessivamente inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni). Sul punto, nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza di debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000, va verificata in capo alla società interessata al Concordato Preventivo Biennale (la verifica non si estende ai soci).
Nel caso di specie, posto che il debito tributario superiore a € 5.000 è stato rilevato in capo ad un socio, la società non decade dal Concordato Preventivo Biennale2024-2025 e di conseguenza dalla sanatoria 2018-2022.
Detrazione spesa corso preparazione / contributo partecipazione test per accesso Università
Nel corso del 2024 un genitore, oltre alle spese di iscrizione all’Università del figlio, ha sostenuto anche una spesa per la partecipazione ad un corso di preparazione al test di accesso all’Università e il relativo contributo. Tali ultime spese sono detraibili nel mod. REDDITI 2025?
Al contribuente spetta la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna Facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione da emanare entro il 31.12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle Università statali.
La detrazione spetta per le spese sostenute per le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso) nonchè per il contributo pagato per la partecipazione al test di accesso al corso di laurea, considerato che “lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria”. Diversamente, quanto sostenuto per la partecipazione al corso di preparazione del
predetto test di accesso non rientra tra le spese detraibili in quanto non costituisce una spesa “per frequenza ai corsi di istruzione universitaria”.
Cessione autovettura usata a privato UE
Un rivenditore di auto ha ceduto un’autovettura usata ad un privato residente in Slovenia. Per le vendite in Italia applica il regime del margine.
La cessione al privato sloveno non potendo essere fatturata non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, va assoggettata interamente ad IVA applicando l’aliquota ordinaria del 22%?
Il regime del margine, ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95 è applicabile alle cessioni di beni usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, acquistati presso privati in Italia o in altro Stato UE. In particolare per le cessioni di veicoli usati l’imposta dovuta,è determinata applicando il c.d. “margine globale”, ossia considerando l’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo di riferimento.
Con riguardo ai rapporti di scambio aventi a oggetto i beni in esame tra operatori residenti in Italia e soggetti passivi IVA residenti in altri Stati UE, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti UE non costituiscono cessioni intraUE.
Le cessioni dei beni in esame, effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato UE, come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, sono in ogni caso soggette alla disciplina del margine in quanto assimilabili ad una cessione effettuata nei confronti di un soggetto nazionale. Di conseguenza per la cessione in esame il rivenditore emetterà una fattura senza indicazione dell’IVA in applicazione del regime del margine e la stessa concorrerà alla determinazione dell’imposta sulla base del “margine globale”.