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Pubblicata il: 06-10-2026
Adesione al CPB 2026-2027 e cessione quota a nuovo socio
I soci di una snc stanno valutando l’adesione, o meglio il rinnovo, al CPB per il biennio 2026-2027. La società aveva infatti già aderito al CPB 2024-2025. Sussistono criticità se, dopo aver accettato la proposta anche per il biennio 2026-2027, nel mese di dicembre 2026 uno dei soci cede la sua
quota al figlio lavoratore dipendente presso un Ente pubblico?
Le cause di cessazione del CPB riguardano la società o l’ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione ex art. 5, TUIR “interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
Nel caso prospettato, in applicazione del citato disposto normativo, non verificandosi un aumento della compagine sociale nel primo anno di effetto del CPB non “scatta” alcuna causa di cessazione. Va evidenziato che, a seguito delle modifiche introdotte dal “Decreto Omnibus”, si dispone inoltre che, in caso di rinnovo del CPB “sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale … in caso di ingresso di soci o associati che
nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente … ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro”.
Quindi, la cessazione non scatterebbe, nell’ipotesi di rinnovo del CPB, nemmeno nel caso in cui a dicembre 2026 entrasse un nuovo socio, con aumento della compagine sociale, lavoratore dipendente nel 2025.
Adesione al CPB 2026-2027 e sanatoria annualità precedenti
Una srl è interessata all’adesione al CPB 2026-2027. Per il precedente biennio 2024-2025 non ha aderito in quanto “non interessante”. In caso di adesione alla proposta, è possibile utilizzare la sanatoria con riferimento agli anni fino al 2024?
Il “Decreto Omnibus”, dispone che “i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale … possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva …”.
In base alla nuova disposizione, la sanatoria delle annualità precedenti è prevista soltanto in caso di rinnovo del CPB. Nell’ipotesi, come nella fattispecie prospettata, di prima adesione al CPB non è previsto alcun beneficio finalizzato a “sanare” le annualità precedenti.
Rateizzazione plusvalenza 2025 e reddito rilevante per la proposta di CPB 2026-2027
Per una srl il reddito 2025 rilevante per la proposta di CPB 2026-2027 è stato calcolato incrementando il reddito effettivo della sola prima quota della plusvalenza rateizzata in tale anno. È corretto tale comportamento considerato che dal 2026 le plusvalenze non sono più rateizzabili?
Il comportamento tenuto è corretto. Il reddito d’impresa rilevante per l’elaborazione della proposta di concordato, da riportare a rigo P04 del mod. CPB, va rettificato di una serie di specifiche componenti straordinarie, tra cui le plusvalenze patrimoniali. Ancorchè dal 2026 sia venuta meno la rateizzazione, per determinare il reddito rilevante ai fini del CPB va considerata la plusvalenza nell’ammontare (nel caso prospettato la prima quota) che ha concorso a formare il reddito d’impresa 2025.
Pubblicata il: 22-09-2026
Decesso contribuente e deducibilità / detraibilità spese badante
A seguito del decesso del padre, avvenuto nel mese di agosto 2026, gli eredi hanno pagato il compenso spettante alla badante del genitore nonché i relativi contributi previdenziali dei mesi precedenti. Per le predette somme versate dagli eredi per l’assistenza del padre è concesso agli stessi detrarre / dedurre la spesa sostenuta nel modello REDDITI 2027?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Altre detrazioni e deduzioni” sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-septies), TUIR le spese sostenute (nel limite di € 2.100) per gli addetti all’assistenza personale in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (certificata), se il reddito complessivo del contribuente è non superiore a € 40.000. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, anche se riferita all’assistenza di un familiare (anche non a carico). Non è possibile fruire della deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, TUIR per le spese di “assistenza specifica per le persone con disabilità”, in quanto la stessa è riconosciuta soltanto per l’assistenza fornita da personale qualificato (abilitato a prestazioni mediche / paramediche, con qualifica professionale di addetto all’assistenza della persona, ecc.) che non ricomprende la figura della c.d. “badante”.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, nella parte della citata Guida riservata ai “Contributi Previdenziali e Assistenziali” l’Agenzia specifica che “in caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso”.
Da quanto sopra deriva pertanto che quanto versato dai figli per:
–il compenso spettante alla badante, può rappresentare un onere detraibile, al ricorrere delle specifiche condizioni e nel rispetto delle limitazioni previste;
–i contributi previdenziali della badante a carico dell’assistito / datore di lavoro per il trimestre in cui è avvenuto il decesso, rappresenta un onere deducibile.
Nuovo regime detrazioni fiscali e determinazione reddito complessivo di riferimento
Nei confronti di una persona fisica è stato riscontrato che il software per la redazione del modello REDDITI 2026 non ha applicato il nuovo regime di limitazione delle detrazioni fiscali in presenza di un reddito superiore a € 75.000. Al fine di determinare la soglia di € 75.000 è corretto non considerare l’importo di una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione detenuta in una srl assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%?
L’art. 16-ter, TUIR, contenente il c.d. “riordino delle detrazioni”, dispone una limitazione dell’ammontare delle detrazioni in presenza, tra l’altro, di un reddito complessivo superiore a € 75.000. In particolare, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Nell’ambito della Circolare 29.5.2026, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario … della quota di agevolazione ACE … e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.”
Le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%, non essendo richiamate, non concorrono pertanto al reddito complessivo di riferimento utilizzabile per determinare la soglia di € 75.000.
