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Pubblicata il: 01-07-2025
Società di comodo e utilizzo in compensazione del credito IRES 2024
Una srl immobiliare, di comodo anche per il 2024, a seguito della riduzione dei coefficienti utilizzabili per la determinazione del reddito minimo chiude il mod. REDDITI 2025 con un credito IRES per effetto di un maggior acconto versato nel 2024. Tale credito può essere utilizzato in compensazione con il modello F24?
Nel modello REDDITI 2025 l’Agenzia delle Entrate ha recepito le novità, emanate in attuazione della Riforma fiscale, relative alla riduzione dei coefficienti
applicabili agli aggregati dell’attivo patrimoniale utilizzabili per l’individuazione delle società non operative (c.d. “di comodo”) e del reddito minimo, in caso di non superamento del “test di operatività”.
La società in esame anche per il 2024 è risultata non operativa e quindi ha determinato il reddito minimo da dichiarare per tale anno. Quest’ultimo è risultato inferiore a quello del 2023 sulla base del quale ha versato l’acconto 2024. Di conseguenza dal quadro RN del modello REDDITI 2025 emerge un credito IRES.
Per tale credito, così come per l’eventuale credito IRAP, non trovano applicazione le limitazioni previste per la compensazione / rimborso del credito IVA (per le quali peraltro la Corte di Giustizia UE con la sentenza 7.3.2024, relativa alla causa C-341/22 ha sancito l’incompatibilità con i principi comunitari). Di conseguenza non sono ravvisabili preclusioni all’utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito IRES 2024 risultante dal modello REDDITI 2025 SC, salvo le limitazioni ordinariamente previste per importi superiori a € 5.000.
Artigiano edile forfetario e applicazione reverse charge
Un artigiano edile in regime forfetario deve fatturare un servizio ad un’impresa per il quale trova applicazione il reverse charge previsto dalla lett. a-ter) del comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72 (con assolvimento dell’imposta da parte del committente). In tal caso in fattura è sufficiente riportare
l’annotazione che l’operazione va assoggettata a reverse charge (in particolare, identificando l’operazione con il codice Natura N6.7)?
I soggetti che adottano il regime forfetario, come espressamente previsto dalla Finanziaria 2015 sono, tra l’altro, esonerati dall’applicazione e dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione / conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Gli stessi, ai sensi del comma 58 del citato art. 1, emettono fatture (elettroniche) senza addebito dell’IVA (a tal fine l’operazione va identificata con il codice Natura N2.2) in quanto esonerati dal versamento dell’imposta.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, richiamando i chiarimenti forniti nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E in merito al regime dei minimi, i soggetti in regime forfetario non applicano il reverse charge alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rientranti in tale particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA.
Di conseguenza, nel caso di specie, l’artigiano emetterà una “normale” fattura (elettronica) senza rivalsa dell’IVA in applicazione del regime forfetario (codice Natura N2.2).
Figlio età 31 anni e detrazione spese mediche
Per i figli di età superiore a 30 anni non spetta la detrazione per i figli a carico. Il genitore può comunque detrarre le spese mediche sostenute per il figlio?
Le spese mediche sono detraibili anche se sostenute a favore dei familiari fiscalmente a carico, considerando tali:
– i membri della famiglia con un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;
– i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo pari o inferiore a € 4.000, al lordo degli oneri deducibili.
I figli (compresi i figli adottivi / affidati / affiliati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto) possono essere considerati familiari a carico anche se non conviventi con il contribuente, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Quanto sopra comporta che, a prescindere dal fatto che il genitore fruisca dell’Assegno Unico, della detrazione IRPEF per i figli a carico ovvero né dell’uno né dell’altra, le spese mediche sostenute per il figlio sono detraibili se lo stesso risulta “fiscalmente a carico”, ossia se sono rispettati i predetti limiti reddituali. A tal fine si rammenta inoltre che, se il documento che certifica la spesa sostenuta per il figlio è intestato:
– al genitore, la detrazione spetta allo stesso;
– al figlio, la spesa va ripartita tra i due genitori nella proporzione in cui l’hanno effettivamente sostenuta. Se la spesa è ripartita in misura diversa dal 50%, nel documento va annotata la percentuale di ripartizione.
Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare.
Costruzione garage pertinenziale con spese "a cavallo" anno
Una persona fisica a fine 2024 ha iniziato la realizzazione (in appalto) del secondo garage (pertinenza della propria abitazione principale). Nel 2024 ha pagato una fattura di acconto tramite un "bonifico parlante". I lavori si sono conclusi nel mese di aprile 2025, con l`accatastamento della nuova unità immobiliare. In tale mese è stato pagato il saldo dei lavori sempre con un "bonifico parlante". Nel modello REDDITI 2025 il contribuente può beneficiare della detrazione del 50% sulle spese pagate nel 2024 oppure è necessario attendere il modello REDDITI 2026 e calcolare la detrazione su tutte le spese sostenute per la realizzazione del garage?
Per fruire della detrazione / deduzione delle spese sostenute nell`ambito del modello REDDITI, le persone fisiche ("privati") applicano il principio di cassa e pertanto assume rilevanza la data di sostenimento della spesa. Nel caso di specie, pertanto, il contribuente può indicare nel modello REDDITI 2025 PF, relativo al 2024, la spesa sostenuta in tale anno (bonifico per fattura d`acconto) e nel modello REDDITI 2026 PF, relativo al 2025, la spesa attestata dal bonifico per la fattura di saldo, fermo restando che, in ogni caso, la fruizione della detrazione in esame è subordinata all`attestazione / sussistenza del vincolo pertinenziale del garage con l`abitazione.
Pubblicata il: 03-06-2025
Esenzione IMU “immobili-merce”
Una srl operante nel settore edile è proprietaria di alcuni appartamenti (invenduti) derivanti dalla costruzione di due edifici. La stessa è proprietaria anche di due appartamenti derivanti dalla ristrutturazione di un edificio acquistato nel 2023. L’esenzione prevista dalla disciplina IMU per gli “immobili-merce” può essere usufruita anche per tali ultimi immobili?
La Finanziaria 2020 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU”. In merito:
– nella Risoluzione 11.12.2013, n. 11/DF, con riferimento alla normativa previgente, fornendo un’interpretazione “ampia” della nozione di “fabbricati costruiti”, il MEF ha ricompreso tra questi anche quelli acquistati da un’impresa costruttrice ed oggetto di “incisivi” interventi di recupero edilizio, quali quelli di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001;
– con la recente sentenza 21.4.2025, n. 10392, la Corte di Cassazione ha sancito che l’esenzione IMU “deve essere riconosciuta soltanto ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita ... e non può essere estesa ... anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati ... per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita”. Ciò in considerazione del fatto che l’esenzione rappresenta un’eccezione agevolativa e come tale va
interpretata in maniera letterale e restrittiva. In altre parole, gli immobili “acquistati e ristrutturati per la successiva vendita” non possono essere assimilati agli “immobili costruiti e destinati ... alla vendita” contemplati dalla norma e quindi ai primi non può essere applicata la disposizione
riservata ai secondi.
Nel caso di specie, alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, l’impresa può fruire dell’esenzione IMU soltanto per gli appartamenti facenti parte degli edifici costruiti, sempreché non siano locati, mentre non può fruire dell’esenzione IMU per i due appartamenti facenti parte
dell’edificio che la stessa ha acquistato e ristrutturato prima di destinarli alla vendita.