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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 31-03-2026

    Oggetto

    Detrazione “Bonus arredo” e lavori di suddivisione in due mini appartamenti

    Domanda

    Nel mese di febbraio 2026 una persona fisica ha iniziato i lavori di ristrutturazione di un appartamento, a seguito dei quali saranno ottenuti due mini appartamenti (classificati entrambe A/3).
    Per tale intervento spetta il c.d. “Bonus arredo” (in particolare, il contribuente intende acquistare la cucina per entrambi gli appartamenti)? Se sì, l’importo massimo della spesa agevolato risulta pari a € 10.000 (€ 5.000 per ogni appartamento)?

    Risposta

    La Finanziaria 2026, per le spese di acquisto della cucina sostenute successivamente all’inizio dei lavori di ristrutturazione dell’immobile (febbraio
    2026) il contribuente può usufruire del c.d. “Bonus arredo”, ossia della detrazione IRPEF del 50%, a condizione che:
    –le stesse siano pagate con bonifico bancario / postale ovvero con carta di credito / debito;
    –gli elettrodomestici ricompresi nella cucina rispettino la classe energetica minima richiesta (A per i forni / E per lavastoviglie / F per frigoriferi).
    Per quanto riguarda l’importo massimo di spesa agevolabile, l’Agenzia delle Entrate, nella Guida “Bonus Mobili ed Elettrodomestici” aggiornata a gennaio 2026, ribadisce che in presenza di un immobile suddiviso in più unità abitative, per determinare il limite di spesa “vanno considerate le
    unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.
    Nel caso di specie, pertanto, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione in esame nel limite massimo di spesa pari a € 5.000.

    Pubblicata il: 31-03-2026

    Oggetto

    Detrazione IRPEF sostituzione porta ingresso appartamento

    Domanda

    Una persona fisica nel 2025 ha sostituito la porta d’ingresso del proprio appartamento (abitazione principale) con una porta blindata. Avendo effettuato il pagamento con un bonifico parlante, nel mod. REDDITI 2026 può detrarre la spesa sostenuta al 50%?

    Risposta

    Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono ricompresi anche quelli “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
    compimento di atti illeciti da parte di terzi”. Come indicato nella Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiornata a febbraio 2026:
    –per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (furto, aggressione e ogni reato che comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti);
    –la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, quali, ad esempio, il rafforzamento / sostituzione / installazione di cancellate o recinzioni dell’edificio, apposizione di grate alle finestre o loro sostituzione, installazione di porte blindate o rinforzate / serrature / spioncini / rilevatori di apertura o effrazione sui serramenti / saracinesche / tapparelle metalliche con bloccaggi / vetri antisfondamento / ecc.
    Nel caso di specie, pertanto, l’installazione della porta blindata rientra tra gli interventi agevolabili per i quali è possibile fruire della detrazione.
    Per determinare la detrazione spettante, va considerato che la stessa è riconosciuta nella misura del 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale. Diversamente (ad esempio, se il soggetto che ha sostenuto la spesa non è il proprietario / titolare di un diritto reale di godimento) la detrazione spetta nella misura del 36%, fermo restando, in ogni caso, il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000.

    Pubblicata il: 31-03-2026

    Oggetto

    Detrazione IRPEF riparazione auto acquistata con benefici per disabili

    Domanda

    A seguito del guasto del cambio automatico dell’automobile acquistata ad aprile 2020 con le agevolazioni previste per i soggetti di cui alla Legge n. 104/92, nel mese di settembre 2025 è stata sostenuta una spesa di riparazione pari a € 4.000. Nel modello REDDITI 2026, il contribuente può fruire della detrazione IRPEF del 19% per tale spesa?

    Risposta

    La detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta per l’acquisto e la riparazione del veicolo acquistato da un soggetto disabile, nel limite di spesa di € 18.075,99.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Spese sanitarie”, le spese sostenute per la riparazione del veicolo sono detraibili se:
    –rientrano nella manutenzione straordinaria del veicolo;
    –sono sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo;
    rientrano nel limite massimo di € 18.075,99 considerando anche la spesa per l’acquisto;
    –sono pagate con modalità tracciate.
    Nel caso di specie, trattandosi della riparazione di un veicolo acquistato nel 2020 (aprile), la spesa sostenuta nel 2025 (settembre) non è detraibile in quanto sono trascorsi più di 4 anni dall’acquisto.

    Pubblicata il: 17-03-2026

    Oggetto

    Dichiarazione redditi integrativa e benefici premiali ISA

    Domanda

    Nel mese di febbraio 2026 è stato presentato un modello REDDITI / IRAP 2025 integrativo al fine di dichiarare maggiori ricavi 2024 (le dichiarazioni sono state regolarizzate con il ravvedimento). A seguito dell’integrazione il punteggio ISA è risultato superiore a 8. La società può ora usufruire dei benefici premiali ed in particolare dell’esonero del visto di conformità per il credito IVA 2025?

    Risposta

    Merita innanzitutto rammentare che:
    –l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025, risultante dal mod. IVA 2026, fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”, mentre per importi superiori a € 5.000, è necessario presentare la dichiarazione annuale con apposizione del visto di conformità (la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione);
    –i soggetti che hanno conseguito un punteggio ISA:
    almeno pari a 9 per il 2024 (modello REDDITI 2025) / quale media 2023-2024 (modello REDDITI 2024-2025) beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 70.000;
    –inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2024 (modello REDDITI 2025) / 8,5 quale media 2023-2024 (modello REDDITI 2024-2025) beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 50.000.
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.6.2020, n. 16/E, l’accesso alle premialità è possibile solo al raggiungimento di un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell’esito dell’applicazione degli ISA risultante dall’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari. Le eventuali dichiarazioni presentate successivamente al termine ordinario che modificano il precedente punteggio ISA migliorandolo, sono considerate non rilevanti ai fini delle premialità.
    Diversamente, se con una dichiarazione successiva a quella inviata nei termini ordinari, la modifica dei dati per l’applicazione degli ISA determini una riduzione del punteggio di affidabilità, tale variazione rileva ai fini della riduzione / perdita dei benefici premiali.
    Nel caso di specie, quindi, il maggior punteggio ISA 2024 ottenuto dalla società dal modello REDDITI 2025 SC integrativo non rileva per l’operatività dei benefici premiali.

    Pubblicata il: 17-03-2026

    Oggetto

    Acquisto auto da parte di genitore di figlio disabile

    Domanda

    Il genitore di un figlio disabile può fruire dell’aliquota IVA ridotta del 4% prevista per l’acquisto dell’auto da parte dei soggetti con disabilità?

    Risposta

    Tra le diverse agevolazioni riconosciute per l’acquisto di un’automobile da parte di un soggetto con disabilità, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%. A tal fine, come per la generalità delle agevolazioni in esame, è necessario che:
    l’acquisto riguardi persone non vedenti / sorde / con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento / con grave limitazione della capacità di deambulazione permanente o con pluriamputazioni / con ridotte o impedite capacità motorie (questi ultimi, a condizione che il veicolo sia adattato), con relative certificazioni / attestazioni;
    il veicolo sia utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità;
    la spesa sia sostenuta dal soggetto disabile ovvero dal familiare di cui la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico.
    Con particolare riferimento all’applicazione dell’IVA ridotta va inoltre considerato che l’agevolazione è riconosciuta per le autovetture, nuove o usate, di cilindrata fino a 2.000 cc, se a benzina / ibrida, fino a 2.800 cc, se diesel / ibrida, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
    Nel caso di specie, quindi, se l’automobile rispetta i citati parametri, il figlio rientra in una delle predette categorie di disabilità ed è a carico del padre, quest’ultimo può fruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto dell’auto da utilizzare (prevalentemente) per il trasporto del figlio.
    A tal fine si evidenzia inoltre che l’aliquota IVA del 4% è applicabile senza limiti di valore e per una sola volta nel corso di 4 anni (a meno che non si verifichi la demolizione / furto del veicolo precedentemente acquistato nel quadriennio ovvero si renda necessario acquistare un nuovo veicolo con diversi adattamenti a seguito delle mutate necessità del soggetto disabile).