Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-10-2025

    Oggetto

    Acquisto immobile in comproprietà e detrazione interessi passivi mutuo

    Domanda

    Due coniugi, in comunione legale dei beni, hanno acquistato un nuovo appartamento in comproprietà al 50%. Soltanto uno dei due ha stipulato un mutuo ipotecario per il pagamento di una parte della quota a suo carico. Nel modello REDDITI il coniuge può detrarre gli interessi passivi relativi al predetto mutuo essendo collegato all’abitazione principale?

    Risposta

    Per gli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale il contribuente, come previsto dall’art. 15, TUIR, può fruire della detrazione IRPEF del 19% al ricorrere di specifiche condizioni. In particolare, è richiesto che il contribuente che intende fruire della detrazione degli interessi passivi debba risultare contemporaneamente sia proprietario dell’immobile sia titolare del mutuo.
    In merito, nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 3. Interessi passivi sui mutuil’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento ormai consolidato, ribadisce tra l’altro che:
    non è necessaria la corrispondenza tra la quota di proprietà dell’immobile acquistato e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi;
    – l’importo degli interessi passivi e relativi oneri accessori sul quale calcolare la detrazione, nel limite massimo di € 4.000, va ripartito in base alla quota di titolarità del mutuo (ossia in presenza di più contraenti dello stesso) e non in base alla percentuale di possesso dell’abitazione principale acquistata, fermo restando che quest’ultimo deve sussistere, almeno per una quota.
    Nel caso in esame, pertanto:
    soltanto il coniuge che ha stipulato il contratto di mutuo può fruire della detrazione in esame;
    l’importo detraibile va determinato considerando l’intero ammontare degli interessi passivi e oneri accessori corrisposti nell’anno, nel limite di € 4.000, essendo il contribuente l’unico intestatario del mutuo ed essendo irrilevante il fatto che lo stesso risulti proprietario del 50% dell’abitazione principale acquistata.

    Pubblicata il: 14-10-2025

    Oggetto

    Cessione autovettura acquistata con detrazione IVA 40%

    Domanda

    Una snc deve vendere un’autovettura ad un’altra società, acquistata nel 2017, per la quale è stato detratto il 40% dell’IVA a credito. Nella fattura di cessione, quindi, applica l’IVA sul 40% del corrispettivo. Per la parte del corrispettivo senza IVA, non avendo trovato un codice “Natura” dell’operazione abbinato all’art. 13, DPR n. 633/72, cosa va indicato nella fattura?

    Risposta

    Per le cessioni che hanno per oggetto beni per i quali l’IVA è stata detratta in misura ridotta ex art. 19-bis.1, DPR n. 633/72, il comma 5 dell’art. 13, DPR n. 633/72 dispone che la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo pattuito per la percentuale detraibile.
    In mancanza di uno specifico codice “Natura” da indicare in fattura con riferimento alla quota di corrispettivo fuori campo di applicazione dell’IVA ai sensi del citato art. 13, comma 5, si ritiene utilizzabile il codiceN2.2” relativo alle “Operazioni non soggette – altri casi”.

    Pubblicata il: 14-10-2025

    Oggetto

    Cessione auto usata a soggetto passivo UE

    Domanda

    Una concessionaria deve vendere ad una società UE un’auto ritirata usata da un privato. È possibile continuare ad applicare il regime del margine oppure va emessa una fattura non imponibile IVA ex art. 41? Va inoltre compilato il mod. Intra?

    Risposta

    Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/Ele cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie”.
    Inoltre, lo stesso Ministero ha specificato che, “in relazione agli scambi di beni soggetti al particolare regime in argomento effettuati tra soggetti passivi di imposta di diversi stati membri, ancorché, come detto, essi non costituiscano operazioni intracomunitarie, sussiste l’obbligo di presentazione, ai soli fini statistici, degli elenchi riepilogativi previsti dall’art. 50”, DL n. 331/93.
    Di conseguenza, per la cessione dell’autovettura usata, la concessionaria:
    – emette fattura in regime del margine ex art. 36, DL n. 41/95;
    – presenta, ai fini statistici, il mod. Intra-1 bis.

    Pubblicata il: 30-09-2025

    Oggetto

    Affrancamento straordinario riserve in sospensione d’imposta e Prospetto del capitale e delle riserve del modello REDDITI

    Domanda

    Una srl ha usufruito dell’affrancamento straordinario, previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, di una riserva in sospensione d’imposta costituita a seguito di una rivalutazione di beni d’impresa effettuata in passato, provvedendo il 20.8.2025 al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta.
    Considerato che l’affrancamento si perfeziona con l’indicazione della stessa nel quadro RQ del modello REDDITI 2025, nel Prospetto del capitale e delle riserve va indicata ancora quale riserva in sospensione o va “spostata” tra le riserve di utili “ordinarie” (ossia, prive dello status di sospensione)?

    Risposta

    L’affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d’imposta previsto dal D.Lgs. n. 192/2024, Decreto c.d. “Revisione IRPEF - IRES”:
    – richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRES e dell’IRAP nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2024 (ossia entro il 30.6 / 30.7.2025 per i soggetti “no ISA” ovvero 21.7 / 20.8.2025 per i soggetti ISA);
    – si perfeziona con l’indicazione nella Sezione VII-B del quadro RQ (rigo RQ29) del modello REDDITI 2025 relativo al 2024.
    Con l’affrancamento la riserva in sospensione diviene riserva “libera”, con la conseguenza che in caso di distribuzione ai soci non si determina alcuna tassazione in capo alla società.
    Ai fini della compilazione del “Prospetto del capitale e delle riserve” presente nel quadro RS del modello REDDITI (righi da RS130 a RS142), si ritiene che, posto che il perfezionamento dell’affrancamento si determina con la presentazione del mod. REDDITI 2025 e che, come precisato nelle relative istruzioni, nel Prospetto vanno indicate le variazioni “verificatesi nell’esercizio”, in quest’ultimo la riserva vada ancora indicata a rigo RS140 “Riserve in sospensione d’imposta”.
    Nel modello REDDITI 2026 relativo al 2025 la stessa sarà riportata nel rigo riservato alle riserve di utili (a tal fine il relativo importo dovrà essere indicato quale decremento delle riserve in sospensione e quale incremento delle riserve di utili). 

    Pubblicata il: 30-09-2025

    Oggetto

    Detrazione assicurazione immobile in comodato

    Domanda

    Un genitore ha concesso un immobile di sua proprietà in comodato (gratuito) alla figlia a decorrere da marzo 2025. Nel mese di luglio la figlia ha stipulato una polizza assicurativa con oggetto il rischio di eventi calamitosi per tale unità immobiliare. Nel modello REDDITI 2026 potrà fruire della detrazione del 19% ancorché non sia proprietaria dell’immobile?

    Risposta

    La risposta è positiva. Va infatti considerato che l’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR prevede la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per i premi relativi all’assicurazione avente per oggetto il rischio di eventi calamitosi per unità immobiliari residenziali, senza porre ulteriori requisiti.
    Ciò è confermato anche dall’Agenzia delle Entrate che nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 6. Premi di assicurazione” specifica che “la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona”.