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Pubblicata il: 26-05-2026
“Bonus arredo” e acquisto elettrodomestici a rate
Nel 2024 una persona fisica ha effettuato e pagato una manutenzione straordinaria dell’appartamento.
A fine anno ha acquistato anche alcuni elettrodomestici / mobili. Tra questi una lavastoviglie e un frigorifero con pagamento a rate.
Considerato che dalla documentazione in possesso del contribuente è stato rilevato che la società finanziaria ha pagato il rivenditore nei primi giorni del 2025, nel mod. REDDITI relativo al 2024, non ha potuto usufruire del c.d. “Bonus arredo”. Per tale pagamento è possibile inserire la detrazione nel mod. REDDITI 2026, relativo al 2025?
Le spese per mobili ed elettrodomestici destinati ad un immobile oggetto di interventi edilizi sono detraibili se questi ultimi sono iniziati dall’1.1 dell’anno precedente a quello di acquisto dei predetti beni e se per gli stessi il contribuente fruisce della relativa detrazione. A seguito della manutenzione straordinaria iniziata / effettuata nel 2024, pertanto, il contribuente può fruire del c.d. “Bonus arredo” sia per le spese di arredo sostenute nel 2024 che per quelle sostenute nel 2025, a condizione che le stesse siano pagate con strumenti tracciabili (bonifico / carta di credito o debito) e sia rispettato il limite massimo di spesa previsto (€ 5.000 sia nel 2024 che nel 2025).
Nel caso di specie, per la spesa relativa a lavastoviglie e frigorifero, per i quali il contribuente ha fatto ricorso ad un finanziamento con pagamento a rate, va considerato che:
–la data di sostenimento della spesa va individuata nella data in cui è stato effettuato il pagamento (con mezzi tracciabili) da parte della finanziaria. È pertanto corretto imputare la spesa al 2025;
–avendo sostenuto spese di arredo anche nel 2024, il contribuente può fruire della detrazione anche per le spese 2025 nel limite, unico e complessivo, di € 5.000. In altre parole, se per gli altri arredi acquistati nel 2024 ha sostenuto € 4.000 (indicati nel mod. REDDITI 2025), per le spese 2025 è possibile beneficiare della detrazione su una spesa massima di € 1.000.
Va infine evidenziato che, trattandosi di spesa sostenuta nel 2025, se il contribuente ha un reddito complessivo superiore a € 75.000, trova applicazione il c.d. “riordino” delle detrazioni.
Suocera convivente e detrazione “altri familiari” a carico
È possibile considerare la suocera convivente quale “altro familiare” e beneficiare della relativa detrazione IRPEF?
La Finanziaria 2025, dispone che le detrazioni per i familiari a carico spettano per i seguenti soggetti in presenza di specifiche condizioni: coniuge, figli
e ascendenti conviventi con il contribuente.
Ciò comporta che dal 2025 le detrazioni in esame per gli “altri familiari” non spettano più per tutti i soggetti di cui all’art. 433, C.c. conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non previsti da un Provvedimento giudiziario (coniuge separato / discendenti dei figli / genitori / generi
e nuore / suoceri / fratelli e sorelle / nonni) ma sono riconosciute soltanto gli ascendenti (genitori / nonni / bisnonni) a carico e conviventi con il contribuente.
Per la suocera, pertanto, ancorchè a carico e convivente, al contribuente non spetta più la detrazione IRPEF per carichi di famiglia.
Merita evidenziare che al ricorrere di tale fattispecie, permane in capo al dichiarante la possibilità di fruire delle detrazioni / deduzioni per gli oneri sostenuti per gli “altri familiari” a carico conviventi.
A tal fine, nel caso di specie, la suocera va indicata nel prospetto “Familiari a carico” del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025, barrando la casella con il nuovo codice “P”.
Contribuente forfetario e incasso indennità maternità Enasarco
Un agente di commercio, in regime forfetario, ha incassato nel 2025 l’indennità di maternità dall’Enasarco. Tale somma va ricompresa nei ricavi da indicare nel quadro LM oppure tassata quale reddito di lavoro dipendente assimilato nel quadro RC?
“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi ..., esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
Con riferimento al regime dei minimi, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2022, n. 17/E ha precisato che “rientrano tra tali proventi anche le indennità sostitutive del reddito di impresa, tra cui l’indennità per maternità. I contribuenti in parola devono, pertanto, dichiarare tali proventi … facendoli confluire tra i componenti positivi di reddito”.
Con riferimento ai contribuenti in regime forfetario, le istruzioni del mod. REDDITI 2026 PF precisano che a campo 7 “Casi particolari” dei righi da LM22 a LM27 va indicato il codice “1” in caso di componenti positivi, quali le indennità di maternità che, pur concorrendo alla base imponibile dell’imposta sostitutiva, non rilevano ai fini del calcolo del limite dei ricavi, pari a € 85.000.
Di conseguenza, l’indennità di maternità Enasarco percepita nel 2025 dall’agente di commercio in regime forfetario, va dichiarata nel quadro LM del mod. REDDITI 2026 PF con la predetta modalità.
I contribuenti forfetari, ai sensi dell’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 non subiscono ritenute alla fonte sui compensi / provvigioni. Qualora l’Enasarco abbia operato una ritenuta d’acconto sull’indennità di maternità erogata, la stessa va scomputata nel quadro LM a rigo LM41 “Ritenute consorzio” e indicata a rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari”
Decesso donante e trasferimento al donatario residue quote detrazione 50%
Nel 2022 un genitore (padre) ha donato al figlio un appartamento oggetto di un intervento di ristrutturazione (ultimato nel corso dello stesso anno), le cui spese sono state sostenute dal padre prima della donazione in qualità di proprietario. Effettuata la donazione, il genitore ha mantenuto l’utilizzo delle quote della detrazione IRPEF 50%. Il padre è deceduto a fine 2025.
Le residue quote non detratte dal de cuius possono essere usufruite dal figlio in quanto erede possessore dell’appartamento?
L’art. 16-bis, comma 8, ultimo periodo, TUIR dispone che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito molteplici volte (tra
le altre, nella Risposta 20.9.2021, n. 621, nelle Circolari 10.6.2004, n. 24/E e 25.6.2021, n. 7/E nonchè nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione - Recupero patrimonio edilizio”) che “in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
Va tuttavia considerato che, nella fattispecie in esame, al momento del decesso del padre, il figlio era già proprietario dell’immobile a seguito della donazione avvenuta nel 2022. L’immobile non si è, pertanto, trasferito al figlio per successione e pertanto non è applicabile quanto previsto dal citato
comma 8. Di conseguenza, le quote residue della detrazione IRPEF non usufruite dal padre non si trasferiscono al figlio. Le stesse risultano quindi perse.
Ex coniuge e detrazione quote residue spese ristrutturazione immobile
Un coniuge convivente ha pagato nel 2021 spese di ristrutturazione edilizia per l’appartamento di proprietà della moglie (incapiente). Nel 2025 a seguito di divorzio, l’immobile è rimasto di proprietà della moglie che lo utilizza come abitazione principale. L’ex marito può ora continuare a detrarre
nel proprio modello REDDITI le quote residue della detrazione?
Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 11.5.98, n. 121 “la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese … A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono ... il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere un «familiare» … convivente con il possessore intestatario dell’immobile”.
Nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero Patrimonio Edilizio” l’Agenzia
delle Entrate precisa che “lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa”.
Quindi, poiché nel 2021 il contribuente (ora “ex marito”) risultava convivente con la moglie (proprietaria dell’immobile) ed aveva sostenuto le relative spese di ristrutturazione, può continuare a detrarre nel proprio modello REDDITI le quote residue della detrazione.
