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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-08-2026

    Oggetto

    Plusvalenza 2025 rateizzata e determinazione acconto 2026

    Domanda

    Una srl immobiliare ha conseguito nel 2025 un’importante plusvalenza (circa € 130.000) derivante dalla cessione di un immobile. La plusvalenza è stata rateizzata in 5 quote.
    La società, dopo aver ricalcolato l’acconto 2026 come previsto dalle nuove disposizioni, ha versato un minor acconto ragguagliato al reddito previsto per il 2026. Tale comportamento potrà essere oggetto di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate?

    Risposta

    La Finanziaria 2026 ha soppresso la possibilità di rateizzazione (fino a 5 quote) delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali.
    La decorrenza della nuova disposizione è disposta a decorrere dal 2026 ed ha stabilito che “nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42”.
    Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP sussiste l’obbligo di versamento dell’acconto in misura pari all’imposta dovuta per il periodo precedente (metodo storico). Il citato comma 43 impone quindi ai soggetti interessati di ricalcolare l’acconto 2026 sulla base dell’imposta ottenuta senza applicare la rateizzazione delle plusvalenze realizzate nel 2025.
    È tuttavia sempre facoltà del contribuente calcolare l’acconto in misura inferiore sulla base delle previsioni di reddito / VAP del periodo per il quale è dovuto l’acconto (metodo previsionale).
    L’Agenzia delle Entrate, nell’effettuare i controlli, verificherà, nella fattispecie in esame, che l’acconto versato (generalmente in 2 rate) per il 2026 sia almeno pari al 100% dell’imposta dovuta nel modello REDDITI 2027 SC e IRAP 2027 relativi al 2026, irrogando la sanzione solo per l’eventuale
    differenza tra imposta dovuta per il 2026 e acconto versato con il metodo previsionale.

    Pubblicata il: 04-08-2026

    Oggetto

    Partecipazione in snc per successione e regime forfetario

    Domanda

    Un avvocato, in regime forfetario dal 2021, nel 2026 ha ricevuto per successione una partecipazione del 15% in una snc esercente l’attività di farmacia. Il possesso di tale partecipazione, ancorché non collegata all’attività esercitata come professionista, comporta la fuoriuscita dal regime forfetario?

    Risposta

    Come disposto dalla Finanziaria 2015, il possesso di una partecipazione in una società di persone, costituendo una causa ostativa, inibisce l’ingresso o la permanenza nel regime forfetario, indipendentemente dall’attività svolta dalla società e dal socio.
    Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E, la causa ostativa non opera a condizione che il contribuente provveda a rimuoverla nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Con riferimento al caso in cui la causa ostativa in esame
    sopraggiunga in corso d’anno a seguito dell’acquisizione per successione di una partecipazione, nella citata Circolare n. 9/E è specificato che, qualora la causa ostativa non sia rimossa entro il 31.12, il contribuente esce dal regime forfetario dall’anno successivo.

    Pubblicata il: 04-08-2026

    Oggetto

    Detrazione interessi mutuo ristrutturazione appartamento

    Domanda

    Nel 2025 due coniugi hanno ristrutturato un immobile in comproprietà, che a fine 2025 è stato destinato ad abitazione principale, stipulando un mutuo ipotecario. Gli interessi passivi pagati nel 2025 e imputabili alla moglie a carico, cointestataria del mutuo, possono essere detratti dal marito?

    Risposta

    La risposta è negativa. Nell’ambito della Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Interessi passivi sui mutui”, con riferimento ai mutui contratti per la costruzione / ristrutturazione dell’abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate specifica che, in caso di contitolarità del mutuo, la detrazione IRPEF del 19% spetta nel limite massimo di € 2.582,28 dell’ammontare complessivo degli interessi e “a differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale ... la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge”.

    Pubblicata il: 04-08-2026

    Oggetto

    Acquisto batteria accumulo impianto fotovoltaico

    Domanda

    Una persona fisica, proprietaria di un immobile “prima casa”, intende acquistare le batterie di accumulo per l’impianto fotovoltaico già installato. Per tale spesa può usufruire nel modello REDDITI 2027 della detrazione IRPEF nella misura del 50%?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 19.9.2018, n. 8, l’intervento in esame è riconducibile alla lett, h) del comma 1 dell’art. 16-bis, TUIR “esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità

    Pubblicata il: 21-07-2026

    Oggetto

    Cessione contratto di leasing autovettura con detrazione limitata al 40%

    Domanda

    Una snc utilizza un’autovettura in leasing per la quale opera la detrazione dell’IVA dei relativi canoni nella misura del 40%. La stessa sta valutando di cedere il contratto di leasing ad una società.
    Per tale cessione deve emettere una fattura assoggettata ad IVA. È corretto però applicare l’IVA soltanto sul 40% del corrispettivo pattuito, considerata la limitazione alla detrazione dei canoni?

    Risposta

    La risposta è positiva. In base alla lett. c) del comma 1 dell’art. 19-bis, DPR n. 633/72 “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore … è ammessa nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ...”. La successiva lett. d) dispone che l’imposta relativa alle prestazioni di cui all’art. 16, comma 3, tra cui rientrano quelle dipendenti da contratti di leasing relativi ai veicoli stradali a motore, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto / importazione dei predetti beni. Per effetto di tale disposizione, quindi, l’acquisto di veicoli stradali a motore mediante leasing è equiparato, ai fini
    della detrazione, all’acquisizione tramite compravendita.
    Con riferimento alla fattispecie in esame, nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E dopo aver evidenziato che “poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi …) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione”, l’Agenzia delle Entrate specifica che la cessione del contrattodebba essere trattata … alla stregua di una cessione di beni. Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40 per cento dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40%” ai sensi dell’art. 13, comma 4, DPR n. 633/72, “ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva”.