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Pubblicata il: 05-11-2025
La Srl non iscritta al Vies applica il reverse charge sulla fattura del fornitore tedesco
Una Srl non iscritta al Vies ha acquistato nel 2025 delle merci da un fornitore tedesco, il quale ha addebitato l’Iva del proprio Stato, trattando la società come un consumatore finale. A questo punto, la Srl vorrebbe registrare la fattura e si pone il dubbio se effettuare il reverse charge, calcolando l’Iva su tutto l`importo fatturato comprensivo di tributo tedesco, o invece se registrarla come acquisto fuori campo Iva (senza reverse). La registrazione in reverse charge con la causale TD18 sarebbe funzionale anche all’esterometro, il quale altrimenti non avrebbe altra via per compiersi. Qual è il comportamento corretto da tenere?
Nel caso descritto, la Srl non iscritta al Vies ha ricevuto una fattura da un fornitore tedesco che ha addebitato l’Iva tedesca, trattando la società come un consumatore finale. In questa situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull`importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca. L’operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al meccanismo del reverse charge in Italia, in quanto la Srl è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia che acquista beni da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Pertanto, la Srl deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore tedesco, applicando l’Iva italiana sull’importo complessivo, utilizzando il codice N3.6 «Inversione contabile per le importazioni di beni nei soli casi previsti» e la relativa causale TD18 «Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, dpr 633/72».
Questa registrazione con il reverse charge è funzionale anche ai fini dell’esterometro, in quanto l’operazione risulterà così correttamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Non è corretto, invece, registrare l’acquisto come fuori campo Iva, in quanto si tratta di un’operazione imponibile in Italia, soggetta al reverse charge.
Pubblicata il: 28-10-2025
Detrazione spese frequenza Università telematica privata
La figlia, a carico dei genitori, si è iscritta ad una Università telematica privata. Le spese sostenute nel 2025 danno diritto alla detrazione nel modello REDDITI 2026 analogamente a quanto riconosciuto per la frequenza di una Università statale? Se sì, qual è l’importo massimo di spesa agevolata?
L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso Università statali e non statali, di perfezionamento / specializzazione universitaria, tenuti presso Università o Istituti universitari pubblici o privati. Le predette spese possono essere sostenute per la frequenza del contribuente che intende fruire della detrazione ovvero di un suo familiare a carico.
Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 4. Spese di istruzione” la detrazione:
– è riconosciuta anche per le spese di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche;
– va determinata (come per la frequenza delle Università non statali) considerando l’importo massimo di spesa agevolata fissato annualmente da un apposito Decreto ministeriale, che individua limiti massimi di spesa differenziati in base all’area tematica e all’area geografica / Regione dell’Ateneo frequentato.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore può fruire della detrazione per le spese sostenute per la frequenza dell’Università telematica della figlia a carico.
Per quanto riguarda l’importo massimo di spesa detraibile, trattandosi di spese sostenute nel 2025, è necessario attendere l’apposito Decreto che fissa annualmente tale limite in base all’area tematica dell’Università frequentata e alla zona geografica della stessa. Per tale ultimo parametro si evidenzia che, per le Università telematiche, l’Agenzia ha precisato che va fatto riferimento alla Regione in cui risulta essere la sede legale dell’Università.
Detrazione 36% acquisto appartamento ristrutturato dall’impresa cedente
Un privato sta concludendo l’acquisto di un nuovo appartamento in un edificio oggetto di ristrutturazione da parte dell’impresa di costruzioni cedente. La fine lavori e quindi il rogito è previsto per marzo 2026. Dovendo corrispondere un acconto entro il 30.11.2025, per poter fruire della detrazione del 36% il pagamento va effettuato tramite bonifico “parlante”?
La detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere usufruita anche da parte del soggetto che acquista un immobile
facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente. In tal caso, l’ammontare della spesa agevolata è pari al 25% del prezzo di vendita (IVA compresa), nel limite massimo di € 96.000.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 10. Recupero del patrimonio edilizio”:
– è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto, a condizione che (almeno) il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli
acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, è possibile scegliere di usufruire della detrazione per gli importi versati in acconto nell’anno in cui sono stati pagati gli acconti ovvero nell’anno in cui ha stipulato il rogito;
– per i pagamenti in esame non è richiesto l’utilizzo del bonifico “parlante”, considerazione che, per usufruire della detrazione, è necessario registrare l’atto di acquisto / preliminare di vendita, dal quale risulta, tra le altre cose, l’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto.
Geometra socio di srl immobiliare e applicazione regime forfetario
Un geometra (codice attività 71.12.30) in regime forfetario nel mese di febbraio 2024 ha costituito una srl della quale è socio di maggioranza e amministratore unico. La società ha come oggetto dell’attività la compravendita di immobili (codice 68.11.00) e la costruzione di immobili (codice
41.00.00). La società non ha fatto alcuna operazione sia nel 2024 che nel 2025.
Considerato che il professionista non ha emesso e non emetterà fatture nei confronti della srl e che lo stesso non percepisce nessun compenso amministratore, è corretto sostenere che non sussistono cause ostative all’applicazione del regime forfetario per il geometra?
Non possono adottare il regime forfetario, ai sensi della Legge Finanziaria 2015, i contribuenti che “controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E con riferimento alla attività svolta ha precisato, in particolare, che “non saranno ritenute attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili tutte le attività autonomamente esercitate dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili”.
Nel caso prospettato, quindi, il geometra può continuare ad adottare il regime forfetario.
Acquisto immobile in comproprietà e detrazione interessi passivi mutuo
Due coniugi, in comunione legale dei beni, hanno acquistato un nuovo appartamento in comproprietà al 50%. Soltanto uno dei due ha stipulato un mutuo ipotecario per il pagamento di una parte della quota a suo carico. Nel modello REDDITI il coniuge può detrarre gli interessi passivi relativi al predetto mutuo essendo collegato all’abitazione principale?
Per gli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale il contribuente, come previsto dall’art. 15, TUIR, può fruire della detrazione IRPEF del 19% al ricorrere di specifiche condizioni. In particolare, è richiesto che il contribuente che intende fruire della detrazione degli interessi passivi debba risultare contemporaneamente sia proprietario dell’immobile sia titolare del mutuo.
In merito, nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 3. Interessi passivi sui mutui” l’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento ormai consolidato, ribadisce tra l’altro che:
– non è necessaria la corrispondenza tra la quota di proprietà dell’immobile acquistato e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi;
– l’importo degli interessi passivi e relativi oneri accessori sul quale calcolare la detrazione, nel limite massimo di € 4.000, va ripartito in base alla quota di titolarità del mutuo (ossia in presenza di più contraenti dello stesso) e non in base alla percentuale di possesso dell’abitazione principale acquistata, fermo restando che quest’ultimo deve sussistere, almeno per una quota.
Nel caso in esame, pertanto:
– soltanto il coniuge che ha stipulato il contratto di mutuo può fruire della detrazione in esame;
– l’importo detraibile va determinato considerando l’intero ammontare degli interessi passivi e oneri accessori corrisposti nell’anno, nel limite di € 4.000, essendo il contribuente l’unico intestatario del mutuo ed essendo irrilevante il fatto che lo stesso risulti proprietario del 50% dell’abitazione principale acquistata.
