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Pubblicata il: 03-08-2023
Acquisto box pertinenziale da privato e detrazione del 50%
Un soggetto privato nel mese di giugno 2023 ha acquistato un box che utilizzerà quale pertinenza della propria abitazione principale. Nel 2022 il box è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione da parte dell’impresa cedente. L’acquirente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% prevista per l’acquisto del box previdenziale?
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto del box auto pertinenziale è prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR ed è riconosciuta per i costi sostenuti per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”. In merito va evidenziato che:
– la detrazione va determinata, nel limite massimo di spesa (fino al 2024) di € 96.000, considerando le spese sostenute per la costruzione del box / posto auto pertinenziale all’unità immobiliare abitativa (non il costo di acquisto);
– in caso di acquisto del box / posto auto, per fruire della detrazione, l’acquirente deve richiedere all’impresa cedente che lo ha realizzato di attestare l’ammontare delle spese sostenute per la relativa costruzione;
– nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, confermando l’orientamento già espresso in passato, l’Agenzia specifica che, al fine in esame, per “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali”, si intendono solo gli interventi di “nuova costruzione”, con conseguente esclusione dalla detrazione in caso di acquisto del box dall’impresa che ha eseguito interventi di ristrutturazione sull’immobile ceduto (anche quando a seguito della ristrutturazione si è realizzato un cambio di destinazione d’uso).
Nel caso di specie, pertanto, il contribuente non può fruire della detrazione IRPEF del 50% in quanto l’acquisto del box auto è stato effettuato da un’impresa che lo ha ristrutturato (non costruito “ex novo”).
Limite reddituale per considerare “a carico” il coniuge in regime forfetario
Il coniuge di un lavoratore dipendente esercita un’attività di lavoro autonomo in regime forfetario. Per la verifica del limite reddituale per essere considerato fiscalmente a carico va fatto riferimento al reddito lordo (rigo LM34) o al reddito netto (rigo LM36)?
Nelle istruzioni del mod. REDDITI 2023 PF è specificato che per determinare la condizione di familiare a carico va fatto riferimento al reddito complessivo indicato a rigo RN1, col. 1, al quale concorre l’importo esposto a rigo LM38 “Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva”.
Nel caso di specie, pertanto, per determinare se il coniuge in regime forfetario è o meno “fiscalmente a carico” dell’altro coniuge, in assenza di altri redditi, va fatto riferimento all’importo esposto nel predetto rigo LM38 (reddito al netto anche delle eventuali perdite), che comunque risulterà anche nel citato rigo RN1, col. 1 e dovrà essere non superiore a € 2.840,51.
Passaggio da contabilità semplificata 2021 a contabilità ordinaria 2022 e rilevanza delle esistenze iniziali / rimanenze finali
Una snc in contabilità semplificata con opzione per il “registrato IVA”, per effetto del superamento del limite dei ricavi 2021, ha dovuto tenere la contabilità ordinaria dal 2022.
Si chiede di confermare la rilevanza ovvero l’irrilevanza delle rimanenze di magazzino derivanti dalla contabilità semplificata tenuta fino al 2021 e di quelle rilevate al 31.12.2022.
Come disposto dall’art. 66, TUIR le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio “improntato” al criterio di cassa in luogo di quello per competenza. Ai fini della determinazione del reddito dei soggetti che adottano tale regime va evidenziato che:
– non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale / ultrannuale e titoli;
– il reddito del (primo) periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.
In caso di passaggio alla contabilità ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, le rimanenze di merci:
– il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto in base al principio di cassa non rilevano come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dalla contabilità semplificata;
– il cui pagamento non è stato effettuato, rilevano come esistenze iniziali e trova applicazione il principio di competenza.
Quanto sopra va adattato in caso di opzione per il c.d. “registrato = pagato”. Di conseguenza, nel caso di specie, nel 2022 (primo anno di tenuta della contabilità ordinaria) non assumono rilevanza fiscale le esistenze iniziali all’1.1.2022, per la parte “pagata” ossia per le quali sono state annotate le fatture di acquisto merce, mentre assumono rilevanza fiscale le rimanenze finali al 31.12.2022. Ciò si traduce in un aumento del reddito (lordo) da dichiarare per tale anno, a seguito della variazione in aumento da effettuare nel quadro RF del mod. REDDITI 2023 (è possibile comunque abbattere il reddito delle eventuali perdite maturate nel 2021 e/o anni precedenti in contabilità semplificata).
Terreni edificabili e assegnazione agevolata beni ai soci
Una srl esercente l’attività di costruzioni edili è proprietaria di un capannone utilizzato per l’esercizio dell’attività e di 2 terreni edificabili (non ancora oggetto di edificazione, iscritti nelle rimanenze finali d’esercizio). È possibile procedere con l’assegnazione agevolata ai soci soltanto di uno dei due terreni?
L’assegnazione agevolata dei beni ai soci può avere ad oggetto:
– beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (ossia, immobili strumentali per natura, se non utilizzati direttamente nell’attività, immobili merce ed immobili “patrimonio”);
– beni mobili iscritti in Pubblici registri.
Pertanto la stessa può interessare anche i terreni edificabili, se non utilizzati per l’esercizio dell’attività. Le caratteristiche del bene devono essere verificate all’atto dell’assegnazione, a prescindere dalla data di acquisizione.
Nel caso di specie, la società:
– non può usufruire dell’assegnazione agevolata con riferimento al capannone;
– può usufruire dell’assegnazione agevolata con riferimento ai due terreni edificabili.
Va considerato che l’assegnazione non deve necessariamente riguardare entrambi i terreni edificabili potendo avere ad oggetto anche uno solo di essi.
Dovendo rispettare il principio della par condicio tra i soci, il terreno può essere assegnato in comunione ovvero è possibile assegnare lo stesso ad uno solo dei soci, con corresponsione agli altri soci di una somma di denaro (che rappresenta una distribuzione di utili / restituzione di capitale).
Detrazione figlio a carico diventato 21enne nel 2022
A seguito delle nuove regole utilizzabili per la quantificazione delle detrazioni per i figli a carico, come va compilato il Prospetto del mod. REDDITI 2023 PF per un figlio nato il 9.7.2001, a carico dei due genitori al 50% ciascuno?
A fini della compilazione del Prospetto “Familiari a carico” del mod. REDDITI 2023 PF va considerato quanto segue:
– la “vecchia” disciplina è applicabile ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ai quali è riservata la colonna 9 del Prospetto;
– come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.2.2022, n. 4/E le detrazioni per figli a carico “competono dal mese in cui si sono verificate” le condizioni richieste e pertanto, nel caso di specie, per i mesi da luglio a dicembre 2022 per il figlio 21enne spettano le detrazioni per figli a carico con 21 anni o più, ai quali è riservata la colonna 10 del Prospetto.
In particolare poiché il figlio è a carico dei genitori per tutto l’anno:
– a colonna 5 “Mesi a carico” va indicato “12”;
– a colonna 7 “%” ogni genitore indica “50%”;
– a colonna 9 “N. mesi detrazione figli - gennaio febbraio” va indicato “2”;
– a colonna 10 “N. mesi detrazione figli - da marzo 2022 se 21 anni o più” va riportato “6”.