Hai cercato: - trovate: 1104 faq
-
Pubblicata il: 17-03-2026
Dichiarazione redditi integrativa e benefici premiali ISA
Nel mese di febbraio 2026 è stato presentato un modello REDDITI / IRAP 2025 integrativo al fine di dichiarare maggiori ricavi 2024 (le dichiarazioni sono state regolarizzate con il ravvedimento). A seguito dell’integrazione il punteggio ISA è risultato superiore a 8. La società può ora usufruire dei benefici premiali ed in particolare dell’esonero del visto di conformità per il credito IVA 2025?
Merita innanzitutto rammentare che:
–l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025, risultante dal mod. IVA 2026, fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento “preventivo”, mentre per importi superiori a € 5.000, è necessario presentare la dichiarazione annuale con apposizione del visto di conformità (la compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione);
–i soggetti che hanno conseguito un punteggio ISA:
–almeno pari a 9 per il 2024 (modello REDDITI 2025) / quale media 2023-2024 (modello REDDITI 2024-2025) beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 70.000;
–inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2024 (modello REDDITI 2025) / 8,5 quale media 2023-2024 (modello REDDITI 2024-2025) beneficiano dell’esonero dal visto per un importo fino a € 50.000.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 16.6.2020, n. 16/E, l’accesso alle premialità è possibile solo al raggiungimento di un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell’esito dell’applicazione degli ISA risultante dall’ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari. Le eventuali dichiarazioni presentate successivamente al termine ordinario che modificano il precedente punteggio ISA migliorandolo, sono considerate non rilevanti ai fini delle premialità.
Diversamente, se con una dichiarazione successiva a quella inviata nei termini ordinari, la modifica dei dati per l’applicazione degli ISA determini una riduzione del punteggio di affidabilità, tale variazione rileva ai fini della riduzione / perdita dei benefici premiali.
Nel caso di specie, quindi, il maggior punteggio ISA 2024 ottenuto dalla società dal modello REDDITI 2025 SC integrativo non rileva per l’operatività dei benefici premiali.
Acquisto auto da parte di genitore di figlio disabile
Il genitore di un figlio disabile può fruire dell’aliquota IVA ridotta del 4% prevista per l’acquisto dell’auto da parte dei soggetti con disabilità?
Tra le diverse agevolazioni riconosciute per l’acquisto di un’automobile da parte di un soggetto con disabilità, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%. A tal fine, come per la generalità delle agevolazioni in esame, è necessario che:
–l’acquisto riguardi persone non vedenti / sorde / con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento / con grave limitazione della capacità di deambulazione permanente o con pluriamputazioni / con ridotte o impedite capacità motorie (questi ultimi, a condizione che il veicolo sia adattato), con relative certificazioni / attestazioni;
–il veicolo sia utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità;
–la spesa sia sostenuta dal soggetto disabile ovvero dal familiare di cui la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico.
Con particolare riferimento all’applicazione dell’IVA ridotta va inoltre considerato che l’agevolazione è riconosciuta per le autovetture, nuove o usate, di cilindrata fino a 2.000 cc, se a benzina / ibrida, fino a 2.800 cc, se diesel / ibrida, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
Nel caso di specie, quindi, se l’automobile rispetta i citati parametri, il figlio rientra in una delle predette categorie di disabilità ed è a carico del padre, quest’ultimo può fruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto dell’auto da utilizzare (prevalentemente) per il trasporto del figlio.
A tal fine si evidenzia inoltre che l’aliquota IVA del 4% è applicabile senza limiti di valore e per una sola volta nel corso di 4 anni (a meno che non si verifichi la demolizione / furto del veicolo precedentemente acquistato nel quadriennio ovvero si renda necessario acquistare un nuovo veicolo con diversi adattamenti a seguito delle mutate necessità del soggetto disabile).
Adesione CPB 2026-2027 e cessione quote srl
Una srl ha come soci due persone fisiche (quota 40% cadauna) e una srl (quota 20%). La stessa intende valutare la proposta di CPB per il 2026-2027. Considerato che a fine 2026 / inizio 2027 è prevista l’uscita del socio srl che cederà la quota agli altri soci in parti uguali, tale operazione societaria si riflette sulla cessazione degli effetti del concordato?
Il concordato cessa di avere efficacia se la società o l’associazione di cui all’art. 5, TUIR “è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
Nel caso di specie non si verifica un aumento della compagine sociale (i soci passano da tre a due).
Non solo, la fattispecie in esame riguarda una srl e pertanto non si configura la causa di cessazione del concordato, considerato che la fattispecie individuata interessa (soltanto) le società di persone / associazioni professionali ex art. 5, TUIR. L’operatività della predetta causa di cessazione nei confronti dei soggetti richiamati dal citato art. 5 è stata confermata anche dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 28.10.2024, n. 2 e nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E
Srl in liquidazione e presentazione dichiarazione periodo ante liquidazione
Una srl è stata messa in liquidazione volontaria in data 4.7.2025. Per la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione 1.1-3.7.2025, quale modello REDDITI SC va utilizzato? Il modello REDDITI 2025 relativo al 2024 o il modello REDDITI 2026 relativo al 2025?
Come desumibile dalle istruzioni “Parte generale 2026” dei modello REDDITI SC / ENC / SP, relativi al 2025, “ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2025, anche se iniziati nel corso del 2024 (ad es. periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2025 approvato nel corso del 2025. Qualora il modello REDDITI 2025 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2026, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dall’art. 5, comma 1, DPR n. 322/98, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante liquidazione va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di messa in liquidazione.
Nel caso di specie, pertanto, entro il 30.4.2026 va inviata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione (1.1-3.7.2025) utilizzando il modello “vecchio”, ossia il modello REDDITI 2025 SC relativo al 2024.
Uscita dal regime forfetario in corso d’anno e deducibilità beni strumentali acquistati in tale anno
Un artigiano in regime forfetario a fine 2025 ha superato il limite di € 100.000 di ricavi ed ha, quindi, iniziato ad applicare il regime ordinario. Nel mese di marzo 2025 aveva acquistato un bene strumentale.
Dovendo determinare il reddito 2025 con le ordinarie modalità (ricavi – costi), è possibile dedurre la (prima) quota di ammortamento relativa a tale bene? Se si, è necessario calcolare la quota deducibile in base ai mesi del superamento del limite di € 100.000?
La Finanziaria 2015 dispone che “il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.12.2023, n. 32/E ha precisato, in particolare, che “il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno … comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo”. Il reddito dell’intero 2025 dovrà quindi essere determinato applicando le regole previste per le imprese in contabilità semplificata (quadro RG del modello REDDITI 2026 PF).
Con riferimento al caso di specie, la (prima) quota di ammortamento (ridotta alla metà) del bene strumentale acquistato a marzo 2025 risulta interamente deducibile, in quanto tale anno risulta essere un periodo d’imposta assoggettato alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa.
