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Pubblicata il: 07-01-2026
Donazione quota appartamento ristrutturato e trasferimento detrazione IRPEF
Un genitore ha donato al figlio, nel mese di dicembre 2025, il 50% di un appartamento, oggetto di un intervento di ristrutturazione nel 2022.
A seguito di tale operazione, passa al figlio una parte delle rate residue della detrazione IRPEF di cui il genitore beneficia nel proprio quadro RP del modello REDDITI?
L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che “in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
In merito, nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio”, l’Agenzia delle Entrate specifica che “benché il legislatore abbia utilizzato il termine «vendita», la disposizione trova applicazione in tutte le ipotesi di una cessione dell’immobile e, quindi, anche per le cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione”.
Ai fini in esame va tuttavia considerato che la stessa l’Agenzia nella citata Guida precisa anche che “il trasferimento di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che avviene solo in presenza della cessione dell’intero immobile. Pertanto, qualora la vendita sia solo di una quota dell’immobile e non del 100 per cento, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore”.
Nel caso di specie, pertanto, non essendo stata trasferita l’intera unità immobiliare, ma solo una quota della stessa, le quote residue della detrazione IRPEF correlata ai lavori effettuati rimangono interamente in capo al genitore (donante) e non sono trasferite / trasferibili al figlio (donatario).
Detrazione IVA acquisto contratto di leasing autovettura
Nel mese di dicembre 2025 una srl ha acquisito un contratto di leasing di un’autovettura. L’impresa cedente ha applicato l’IVA sul 40% del corrispettivo. In quale misura la società può detrarre l’IVA di tale operazione?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E, ancorché la cessione del contratto di leasing (relativo a veicoli stradali a motore) costituisca ai fini IVA una prestazione di servizi, la stessa va “trattata … alla stregua di una cessione di beni” (tramite la cessione del contratto infatti “si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione”). Di conseguenza l’Agenzia conclude sostenendo, che, nel caso in cui la cessione (del contratto) riguardi veicoli ad uso promiscuo per i quali è prevista la limitazione della detrazione dell’IVA a credito di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72, la base imponibile va ridotta al 40% come previsto dall’art. 13, comma 4, DPR n. 633/72. La stessa Agenzia evidenzia
che l’acquirente del contratto di leasing in esame “potrà detrarre solo nella misura del 40% l’imposta a lui addebitata dal cedente e quella relativa ai canoni che pagherà successivamente all’acquisto”.
Detrazione per recupero edilizio e “bonus mobili” e trasferimento mortis causa
Nel 2021 una persona fisica ha sostenuto spese di manutenzione straordinaria del proprio appartamento. Nello stesso anno ha sostituito alcuni mobili beneficiando della relativa detrazione. A seguito del decesso, avvenuto a settembre 2025, le quote residue di detrazione possono essere trasferite alla moglie e/o al figlio, eredi del de cuius?
In caso di decesso dell’avente diritto le quote di detrazione spettante e non ancora fruite dal de cuius per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al medesimo art. 16-bis si trasferiscono esclusivamente agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori.
Il “trasferimento” del diritto alla detrazione non è invece previsto per il c.d. “bonus mobili”. Ciò è confermato dall’Agenzia delle Entrate che, nella Guida
“Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Bonus mobili ed elettrodomestici”, per tale detrazione specifica che “a differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio ... ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio”.
Nel caso in esame, pertanto, la moglie e/o il figlio, eredi del de cuius, potranno fruire delle quote di detrazione residue (dal 2025 al 2030) per gli interventi di manutenzione straordinaria soltanto se l’una o l’altro ovvero entrambi mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 5.3.2003, n. 15/E, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi (nel caso di specie, moglie e figlio), la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. Le quote di detrazione residue relative al “bonus mobili” sono invece perse.
Detrazione erogazione liberale alla parrocchia
Una persona fisica ha versato € 400 alla propria parrocchia a titolo di erogazione liberale tramite bonifico bancario. Per tale somma è prevista la possibilità di usufruire nel modello REDDITI 2026 di una detrazione IRPEF?
Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate alle parrocchie non si riscontra alcuna disposizione che riconosce al contribuente una detrazione IRPEF. In tale contesto, va evidenziato che il TUIR (art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), prevede per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti / istituzioni pubbliche, comitati organizzatori istituiti con Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, una detrazione IRPEF del 19%.
Sul punto nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Erogazioni liberali” l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “la detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di
chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati (Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E, e Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E).” La stessa Agenzia evidenzia che “la detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.”
Con riferimento al caso di specie, quindi, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 19% soltanto se l’erogazione effettuata alla parrocchia risulti collegata a sostenere specifici interventi edili di restauro e risanamento conservativo effettuati sui predetti beni culturali tutelati.
Trasformazione societaria e decadenza / adesione CPB
Una società di persone ha aderito al CPB 2024-2025 e intende ora procedere alla trasformazione in srl. Tenuto conto che la società avrebbe l’interesse a “proseguire” anche per il biennio successivo con il CPB si chiede in quale anno è opportuno pianificare l’operazione straordinaria.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 28.1.2025, confermato successivamente anche nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E, la trasformazione da società di persone a società di capitali (o viceversa) non comporta il venir meno dell’efficacia del concordato.
Pertanto qualora l’operazione di trasformazione abbia effetto nel 2025, il CPB conserva la sua
efficacia per tale anno. Tuttavia, considerato che la trasformazione, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E configura un’ipotesi di esclusione ISA per il periodo ante e post trasformazione, la trasformazione con effetto nel 2025 precluderebbe l’accesso al CPB
2026-2027 poiché nell’anno precedente (2025) non può essere effettuato il calcolo ISA.
Diversamente, qualora la trasformazione sia pianificata nel 2026, l’adesione al CPB 2026-2027 sarà possibile poiché per il 2025 sono applicati gli ISA e, come sopra accennato, l’esclusione da ISA nel 2026 non comporterà il venir meno dell’efficacia del CPB per tale anno.
