Hai cercato: - trovate: 1114 faq
-
Pubblicata il: 12-05-2026
Decesso donante e trasferimento al donatario residue quote detrazione 50%
Nel 2022 un genitore (padre) ha donato al figlio un appartamento oggetto di un intervento di ristrutturazione (ultimato nel corso dello stesso anno), le cui spese sono state sostenute dal padre prima della donazione in qualità di proprietario. Effettuata la donazione, il genitore ha mantenuto l’utilizzo delle quote della detrazione IRPEF 50%. Il padre è deceduto a fine 2025.
Le residue quote non detratte dal de cuius possono essere usufruite dal figlio in quanto erede possessore dell’appartamento?
L’art. 16-bis, comma 8, ultimo periodo, TUIR dispone che “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito molteplici volte (tra
le altre, nella Risposta 20.9.2021, n. 621, nelle Circolari 10.6.2004, n. 24/E e 25.6.2021, n. 7/E nonchè nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione - Recupero patrimonio edilizio”) che “in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”.
Va tuttavia considerato che, nella fattispecie in esame, al momento del decesso del padre, il figlio era già proprietario dell’immobile a seguito della donazione avvenuta nel 2022. L’immobile non si è, pertanto, trasferito al figlio per successione e pertanto non è applicabile quanto previsto dal citato
comma 8. Di conseguenza, le quote residue della detrazione IRPEF non usufruite dal padre non si trasferiscono al figlio. Le stesse risultano quindi perse.
Ex coniuge e detrazione quote residue spese ristrutturazione immobile
Un coniuge convivente ha pagato nel 2021 spese di ristrutturazione edilizia per l’appartamento di proprietà della moglie (incapiente). Nel 2025 a seguito di divorzio, l’immobile è rimasto di proprietà della moglie che lo utilizza come abitazione principale. L’ex marito può ora continuare a detrarre
nel proprio modello REDDITI le quote residue della detrazione?
Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 11.5.98, n. 121 “la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese … A tale riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s’intendono ... il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall’essere un «familiare» … convivente con il possessore intestatario dell’immobile”.
Nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero Patrimonio Edilizio” l’Agenzia
delle Entrate precisa che “lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa”.
Quindi, poiché nel 2021 il contribuente (ora “ex marito”) risultava convivente con la moglie (proprietaria dell’immobile) ed aveva sostenuto le relative spese di ristrutturazione, può continuare a detrarre nel proprio modello REDDITI le quote residue della detrazione.
Detrazioni immobile ricevuto per successione e concesso in comodato ad un figlio
Una persona fisica ha ereditato alcuni immobili a seguito del decesso della madre, uno dei quali oggetto nel 2022 di un intervento di manutenzione straordinaria per il quale la madre nel proprio modello REDDITI ha usufruito della relativa detrazione. Tale immobile, dopo alcuni lavori di sistemazione (manutenzione ordinaria), sarà concesso in comodato ad un figlio dell’erede con un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate. In tale fattispecie, si chiede:
–le quote di detrazione residue della madre passano al figlio erede?
–lo stesso può fruire anche della detrazione per le spese sostenute per gli ultimi lavori di sistemazione dell’appartamento?
L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che, per le spese sostenute per un intervento edile per il quale spetta la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, “in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio” l’Agenzia delle Entrate evidenzia che “in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. In particolare, la condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione”.
Nel caso di specie, pertanto, le quote residue della detrazione collegata alle spese sostenute dalla madre (de cuius) non passano all’erede (figlio) se quest’ultimo concede l’immobile in comodato.
Con riferimento alla spesa effettuata / sostenuta dall’erede per l’appartamento che intende concedere in comodato al proprio figlio, merita sottolineare che la manutenzione ordinaria della singola unità immobiliare non consente di usufruire della detrazione in esame.
Trasporto di persone in Italia per committente non residente
Una srl esercente l’attività di NCC in Liguria ha effettuato una serie di servizi di trasporto a favore dei dipendenti di una società francese, non solo all’interno della regione ma anche in regioni confinanti (Lombardia e Piemonte).
Tali prestazioni sono da assoggettare ad IVA con applicazione dell’aliquota del 10%?
In deroga a quanto stabilito dall’art. 7-ter, comma 1, DPR n. 633/72, le prestazioni di trasporto passeggeri, ai sensi della lett. b) del comma 1 dall’art. 7-quater, si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa. Ai fini della territorialità IVA, pertanto, il servizio è rilevante in Italia in proporzione alla distanza ivi percorsa.
Nella fattispecie in esame, considerato che il trasporto passeggeri è avvenuto interamente nel territorio nazionale, ancorché in diverse regioni e a favore di un soggetto passivo estero, la territorialità IVA e quindi l’assoggettamento all’imposta è interamente in Italia.
Per quanto riguarda l’aliquota IVA, è applicabile la misura ridotta del 10% ai sensi del n. 127-novies), Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/72, relativo alle “prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8”.
Detrazione lavori adeguamento antincendio garages
Una persona fisica è proprietaria di due garages in un condominio nel quale possiede anche un appartamento. Nel 2026 il condominio deve sostenere dei lavori di adeguamento al rischio incendio per i garages.
Per le spese di competenza del proprietario è possibile usufruire nel modello REDDITI 2027 della detrazione IRPEF del 50%?
L’art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR dispone che, usufruiscono della detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio gli interventi effettuati sulle “singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze”.
Nel caso di specie, pertanto, per poter usufruire della detrazione in esame, è innanzitutto necessario che sussista il vincolo pertinenziale tra i garages e l’appartamento / unità abitativa. Ipotizzando la sussistenza del predetto vincolo, il proprietario può fruire della detrazione, per la quota di spesa allo stesso imputata, in quanto i lavori in esame rientrano tra gli interventi per la “messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia” previsti dal comma 2 del citato art. 16-bis. Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione spettante, va rammentato che a seguito delle modifiche apportate ad opera Finanziaria 2025, fermo restando il limite massimo di spesa agevolata di € 96.000, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 50% per le (sole) spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale e nella misura del 36% negli altri casi.
Nel caso di specie, pertanto, il contribuente potrà fruire della detrazione del 50% solo se, oltre ad esserne proprietario, utilizza l’appartamento, di cui i garages sono pertinenza, quale propria abitazione principale. Diversamente, al contribuente spetta la detrazione nella misura del 36%.
