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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-07-2026

    Oggetto

    Interessi passivi mutuo ex coniuge assegnatario abitazione principale

    Domanda

    In sede di separazione l’abitazione principale è stata assegnata ad un coniuge. L’immobile era stato acquistato dall’altro coniuge che per tale acquisto aveva stipulato un mutuo ipotecario. La sentenza prevede anche che il coniuge assegnatario si assuma l’onere di pagare le rate residue del mutuo contratto dell’altro coniuge.
    In tal caso la detrazione relativa agli interessi passivi spetta al coniuge assegnatario ancorché non intestatario del mutuo ipotecario?

    Risposta

    L’art. 15, comma 2, lett. b), TUIR dispone che beneficiano della detrazione nella misura del 19% “gli interessi passivi, e relativi oneri accessori … pagati … in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro”.
    Ancorchè, nella generalità dei casi, per fruire della detrazione in esame è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di intestazione del mutuo, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Interessi passivi su mutui” specifica che, nel particolare caso in cui, con la sentenza di separazione, l’unità immobiliare è assegnata al coniuge non proprietario con l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione dall’altro coniuge proprietario, l’ex coniuge assegnatario dell’immobile tenuto a pagare le rate del relativo mutuo può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in
    un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale “proprietario” / assegnatario.

    Pubblicata il: 07-07-2026

    Oggetto

    Incasso dividendi di srl e condizione familiare “a carico

    Domanda

    Una persona fisica, socio di una srl con una partecipazione pari al 20%, nel 2025 ha incassato una parte delle riserve di utili con la ritenuta del 26%. Considerato che tale reddito (superiore a € 2.841) è stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, la signora può continuare ad essere a carico del marito (non avendo altri redditi da dichiarare)?

    Risposta

    La risposta è positiva. Con riferimento agli utili (dividendi) distribuiti dalla società in esame, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, va considerato infatti che in base all’art. 3, comma 3, TUIR “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta
    e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”. Ciò comporta pertanto che, nel 2025, non avendo altri redditi, la moglie continua ad essere a carico del marito.

    Pubblicata il: 07-07-2026

    Oggetto

    Tassazione indennità maternità socio di srl

    Domanda

    Una persona fisica, socio di srl (con una partecipazione pari al 25%), nel 2025 ha percepito dall’INPS l’indennità di maternità. Non avendo redditi di capitale, come va tassata tale indennità nel modello REDDITI 2026 (la signora possiede soltanto redditi da locazione immobiliare)?

    Risposta

    In merito all’indennità di maternità, l’art. 6, comma 2, TUIR dispone che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Tali somme, come precisato nelle istruzioni del modello REDDITI, vanno
    quindi dichiarate negli stessi quadri che sarebbero stati utilizzati per i redditisostituiti”. Con riferimento all’indennità in esame, non è disponibile alcun specifico chiarimento.
    In mancanza del “reddito sostituito” (reddito di capitale soggetto a ritenuta a titolo d’imposta del 26%) si ritiene che l’indennità incassata nel 2025 vada dichiarata nella Sezione II del quadro RC.

    Pubblicata il: 07-07-2026

    Oggetto

    Omesso versamento imposta sostitutiva estromissione immobile

    Domanda

    Il titolare di una ditta individuale ha estromesso l’immobile strumentale con effetto 1.1.2025, effettuando gli adempimenti previsti (annotazione libro cespiti / emissione autofattura / versamento della prima rata entro il 30.11.2025). Non avendo versato, entro il 30.6.2026, la seconda rata è
    possibile effettuare il versamento successivamente con il ravvedimento?

    Risposta

    Gli imprenditori individuali che entro il 31.5.2025 hanno escluso dal patrimonio dell’impresa l’immobile strumentale posseduto alla 31.10.2024, devono compilare la Sezione XXII del quadro RQ del modello REDDITI 2026 PF. Come specificato nelle istruzioni della citata Sezione, l’opzione è perfezionata
    con l’indicazione nella stessa dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva dovuta. L’omesso / tardivo versamento dell’imposta dovuta non ha effetto sul perfezionamento dell’agevolazione e la seconda rata non versata sarà oggetto di iscrizione a ruolo, con possibilità di regolarizzare l’omesso versamento con il ravvedimento.

    Pubblicata il: 23-06-2026

    Oggetto

    Detrazione spese mediche rimborsate

    Domanda

    Una persona fisica è titolare di una polizza sanitaria per la quale non spetta la detrazione IRPEF. Nel 2025 l’assicurazione ha rimborsato parzialmente una spesa medica. Nel modello REDDITI 2026 il contribuente può comunque portare in detrazione il totale della spesa sostenuta nel 2025?

    Risposta

    La risposta è positiva. Per le spese mediche spetta una detrazione IRPEF nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11. La citata lett. c) dispone, in particolare, che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo”.
    Nella Risposta 15.2.2014, n. 43 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di contributi versati ad un Fondo non deducibili dal reddito complessivole spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di «cassa» nell’anno in cui le stesse sono pagate dal
    Fondo alla struttura sanitaria”. Considerato quanto sopra, nel caso di specie, quindi, il contribuente può portare in detrazione nel quadro RP del modello REDDITI 2026 il totale della spesa sostenuta nel 2025, inclusa la quota rimborsata parzialmente dall’assicurazione.