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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-07-2026

    Oggetto

    Cessione contratto di leasing autovettura con detrazione limitata al 40%

    Domanda

    Una snc utilizza un’autovettura in leasing per la quale opera la detrazione dell’IVA dei relativi canoni nella misura del 40%. La stessa sta valutando di cedere il contratto di leasing ad una società.
    Per tale cessione deve emettere una fattura assoggettata ad IVA. È corretto però applicare l’IVA soltanto sul 40% del corrispettivo pattuito, considerata la limitazione alla detrazione dei canoni?

    Risposta

    La risposta è positiva. In base alla lett. c) del comma 1 dell’art. 19-bis, DPR n. 633/72 “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore … è ammessa nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ...”. La successiva lett. d) dispone che l’imposta relativa alle prestazioni di cui all’art. 16, comma 3, tra cui rientrano quelle dipendenti da contratti di leasing relativi ai veicoli stradali a motore, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto / importazione dei predetti beni. Per effetto di tale disposizione, quindi, l’acquisto di veicoli stradali a motore mediante leasing è equiparato, ai fini
    della detrazione, all’acquisizione tramite compravendita.
    Con riferimento alla fattispecie in esame, nella Circolare 13.3.2009, n. 8/E dopo aver evidenziato che “poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (che ai fini IVA costituisce una prestazione di servizi …) si consente al cessionario di acquisire il bene interessato dalle limitazioni della detrazione”, l’Agenzia delle Entrate specifica che la cessione del contrattodebba essere trattata … alla stregua di una cessione di beni. Ne consegue che, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è prevista la possibilità di portare in detrazione solo il 40 per cento dell’imposta relativa all’acquisto, la base imponibile sarà ridotta al 40%” ai sensi dell’art. 13, comma 4, DPR n. 633/72, “ancorché tale norma faccia letteralmente riferimento alle cessioni di beni per i quali la detrazione è stata ridotta in forza di previsioni normative di indetraibilità oggettiva”.

    Pubblicata il: 21-07-2026

    Oggetto

    Cessione ramo d’azienda nel 2025 e adesione al CPB 2026-2027

    Domanda

    Una srl nel mese di marzo 2025 ha ceduto un ramo d’azienda. Nel modelo REDDITI 2026 SC rateizza la plusvalenza conseguita in 3 quote. Può la società elaborare e (eventualmente) accettare la proposta di CPB per il 2026-2027?

    Risposta

    L’art. 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024 dispone che “il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale ... la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E ha precisato che “attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. La causa di esclusione / cessazione opera se la cessione del ramo di azienda è avvenuto durante le annualità di adesione al CPB. La cessione di ramo d’azienda nel 2025,
    pertanto, non esclude l’accesso al CPB 2026-2027 e le rate di plusvalenza da tassare nel 2026 e 2027 rettificheranno, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito concordato.

    Pubblicata il: 21-07-2026

    Oggetto

    Aliquota IVA riparazione protesi acustica

    Domanda

    Una persona fisica deve riparare la propria protesi acustica, acquistata beneficiando dell’aliquota IVA del 4%. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alla riparazione?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il n. 30 della Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 prevede l’aliquota IVA ridotta del 4% agli “apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”.
    Nella Risposta 15.7.2025, n. 8 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “riparazione di protesi acustiche configura una prestazione di servizio, soggetta al tributo nella misura ordinaria. La citata Tabella A, parte seconda ... non prevede alcuna voce nella quale sia possibile ricomprendere le riparazioni delle protesi in argomento”.

    Pubblicata il: 07-07-2026

    Oggetto

    Interessi passivi mutuo ex coniuge assegnatario abitazione principale

    Domanda

    In sede di separazione l’abitazione principale è stata assegnata ad un coniuge. L’immobile era stato acquistato dall’altro coniuge che per tale acquisto aveva stipulato un mutuo ipotecario. La sentenza prevede anche che il coniuge assegnatario si assuma l’onere di pagare le rate residue del mutuo contratto dell’altro coniuge.
    In tal caso la detrazione relativa agli interessi passivi spetta al coniuge assegnatario ancorché non intestatario del mutuo ipotecario?

    Risposta

    L’art. 15, comma 2, lett. b), TUIR dispone che beneficiano della detrazione nella misura del 19% “gli interessi passivi, e relativi oneri accessori … pagati … in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro”.
    Ancorchè, nella generalità dei casi, per fruire della detrazione in esame è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di intestazione del mutuo, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Interessi passivi su mutui” specifica che, nel particolare caso in cui, con la sentenza di separazione, l’unità immobiliare è assegnata al coniuge non proprietario con l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione dall’altro coniuge proprietario, l’ex coniuge assegnatario dell’immobile tenuto a pagare le rate del relativo mutuo può detrarre gli interessi, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge. Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in
    un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata e le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge attuale “proprietario” / assegnatario.

    Pubblicata il: 07-07-2026

    Oggetto

    Incasso dividendi di srl e condizione familiare “a carico

    Domanda

    Una persona fisica, socio di una srl con una partecipazione pari al 20%, nel 2025 ha incassato una parte delle riserve di utili con la ritenuta del 26%. Considerato che tale reddito (superiore a € 2.841) è stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, la signora può continuare ad essere a carico del marito (non avendo altri redditi da dichiarare)?

    Risposta

    La risposta è positiva. Con riferimento agli utili (dividendi) distribuiti dalla società in esame, assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, va considerato infatti che in base all’art. 3, comma 3, TUIR “sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta
    e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”. Ciò comporta pertanto che, nel 2025, non avendo altri redditi, la moglie continua ad essere a carico del marito.