Hai cercato: - trovate: 1137 faq
-
Pubblicata il: 22-09-2026
Decesso contribuente e deducibilità / detraibilità spese badante
A seguito del decesso del padre, avvenuto nel mese di agosto 2026, gli eredi hanno pagato il compenso spettante alla badante del genitore nonché i relativi contributi previdenziali dei mesi precedenti. Per le predette somme versate dagli eredi per l’assistenza del padre è concesso agli stessi detrarre / dedurre la spesa sostenuta nel modello REDDITI 2027?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Altre detrazioni e deduzioni” sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-septies), TUIR le spese sostenute (nel limite di € 2.100) per gli addetti all’assistenza personale in caso di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (certificata), se il reddito complessivo del contribuente è non superiore a € 40.000. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, utilizzando mezzi di pagamento tracciabili, anche se riferita all’assistenza di un familiare (anche non a carico). Non è possibile fruire della deduzione prevista dall’art. 10, comma 1, TUIR per le spese di “assistenza specifica per le persone con disabilità”, in quanto la stessa è riconosciuta soltanto per l’assistenza fornita da personale qualificato (abilitato a prestazioni mediche / paramediche, con qualifica professionale di addetto all’assistenza della persona, ecc.) che non ricomprende la figura della c.d. “badante”.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, nella parte della citata Guida riservata ai “Contributi Previdenziali e Assistenziali” l’Agenzia specifica che “in caso di decesso del datore di lavoro, la deduzione per i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare spetta agli eredi che sostengono la spesa per i contributi riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso”.
Da quanto sopra deriva pertanto che quanto versato dai figli per:
–il compenso spettante alla badante, può rappresentare un onere detraibile, al ricorrere delle specifiche condizioni e nel rispetto delle limitazioni previste;
–i contributi previdenziali della badante a carico dell’assistito / datore di lavoro per il trimestre in cui è avvenuto il decesso, rappresenta un onere deducibile.
Nuovo regime detrazioni fiscali e determinazione reddito complessivo di riferimento
Nei confronti di una persona fisica è stato riscontrato che il software per la redazione del modello REDDITI 2026 non ha applicato il nuovo regime di limitazione delle detrazioni fiscali in presenza di un reddito superiore a € 75.000. Al fine di determinare la soglia di € 75.000 è corretto non considerare l’importo di una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione detenuta in una srl assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%?
L’art. 16-ter, TUIR, contenente il c.d. “riordino delle detrazioni”, dispone una limitazione dell’ammontare delle detrazioni in presenza, tra l’altro, di un reddito complessivo superiore a € 75.000. In particolare, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Nell’ambito della Circolare 29.5.2026, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario … della quota di agevolazione ACE … e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.”
Le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%, non essendo richiamate, non concorrono pertanto al reddito complessivo di riferimento utilizzabile per determinare la soglia di € 75.000.
Cessione bene “Industria 4.0” e applicazione recapture agevolazione
Nel mese di maggio 2026 una srl ha ceduto un bene strumentale “Industria 4.0” acquistato nel 2023, interconnesso in tale anno, per il quale ha usufruito del relativo credito d’imposta (non ancora interamente utilizzato in compensazione). Non avendo sostituito tale bene, per la società si rende necessario procedere a rettificare il credito d’imposta tramite il meccanismo della recapture?
Con la Finanziaria 2021 il Legislatore ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate in Italia. In particolare in base all’art. 1, comma 1060 “se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione … i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto”.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E la citata disposizione “mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa”.
Nella fattispecie in esame l’interconnessione del bene è avvenuta nel 2023 e di conseguenza il periodo di “sorveglianza” per la recapture è scaduto il 31.12.2025. La cessione del bene effettuata a maggio 2026 non comporta, quindi, la rideterminazione del relativo credito d’imposta.
Omesso invio fatture intraUE all’Agenzia delle Entrate
Una ditta individuale, esercente l’attività di autofficina, nel mese di aprile 2026 ha effettuato due acquisti da fornitori UE, non provvedendo all’integrazione delle relative fatture.
Il mancato invio del tipo documento TD18 si ripercuote sul non corretto assolvimento dell’IVA tramite il reverse charge?
In linea generale, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” con riferimento al tipo documento TD18, “il cessionario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione”.
L’applicazione dell’IVA per un acquisto intraUE con il reverse charge può essere effettuata con l’integrazione della fattura estera sia in modalità cartacea che tramite uno specifico documento in formato elettronico da inviare a SdI. Pertanto, il mancato invio del tipo documento TD18 non si ripercuote sul non corretto assolvimento dell’IVA se è stata effettuata un’integrazione IVA cartacea e la relativa imposta è stata ricompresa nella liquidazione periodica. In tal caso, quindi, è configurabile (soltanto) il mancato invio a SdI dell’esterometro, per il quale, è prevista una sanzione di € 2.
Diversamente, ossia se l’IVA non è stata inclusa nella liquidazione periodica in quanto non è stata effettuata l’integrazione (nè cartacea nè elettronica), si configura il mancato assolvimento dell’imposta per omessa applicazione del reverse charge. Per tale fattispecie va fatto riferimento all’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 che prevede la sanzione in misura fissa da € 500 a € 10.000, se la fattura risulta annotata in contabilità ai fini delle imposte dirette, ovvero, in misura pari al 5% dell’imponibile con un minimo di € 1.000, se è stata omessa anche l’annotazione nelle scritture contabili. In ogni caso è possibile fruire del ravvedimento .
Detrazione spese assistenza in RSA
Ad un soggetto invalido, residente in una RSA, nel 2025 sono state addebitate dalla struttura spese per l’assistenza personale da parte di personale qualificato pari a € 8.000. In quale misura tali spese sono detraibili nel modello REDDITI 2026?
In base all’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR sono interamente deducibili le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dalle / per le persone con disabilità con necessità di sostegno elevato / molto elevato. A tal fine si rammenta che:
–sono tali i soggetti con il predetto stato di disabilità riconosciuto da una Commissione medica di cui all’art. 4, Legge n. 104/92 / Commissioni mediche che riconoscono l’invalidità civile / di guerra;
–in caso di disabilità ex Legge n. 104/92, per la grave e permanente invalidità o menomazione richiesta dalla citata lett. b) del comma 1 non è necessaria la disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, essendo sufficiente la disabilità di cui al comma 1 del citato art. 3;
–per gli invalidi civili va accertata la grave e permanente invalidità, fermo restando che la stessa sussiste sempre in caso di invalidità totale e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
–rientrano nell’assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (ad esempio, infermieri professionali) o autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, prelievi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, attività riabilitativa);
–le spese in esame sono deducibili dal soggetto disabile / invalido ovvero dal familiare che le ha sostenute, anche se il destinatario delle prestazioni non è a carico.
Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Spese sanitarie”, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili, indicando il relativo ammontare a rigo RP25 del modello REDDITI 2026, anche se sostenute
da / per un soggetto rientrante in uno dei predetti casi ricoverato in un istituto di assistenza o cura / RSA. Al ricorrere di tale fattispecie, la deduzione riguarda solo la parte di retta imputabile alle spese mediche e di assistenza specifica (non l’intera retta pagata), anche determinata forfetariamente, evidenziata distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto / RSA.
