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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-10-2026

    Oggetto

    Adesione al CPB e presenza di debiti del collaboratore dell’impresa familiare

    Domanda

    Il titolare di una ditta individuale in forma di impresa familiare intende aderire al CPB 2026-2027. Il figlio, collaboratore dell’impresa, non ha versato il saldo / acconto delle proprie imposte relative al 2025 / 2026 di importo complessivo superiore a € 5.000. La presenza di tali debiti preclude al titolare di accettare la proposta di concordato?

    Risposta

    Possono accedere al CPB i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi. A tal fine rilevano i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che entro il termine previsto per l’adesione hanno estinto i predetti debiti a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di € 5.000.
    Nella risposta alla Domanda C.32 riportata nell’allegato alla Circolare 6.10.2026, n. 8/E in merito alla condizione dell’assenza di debiti in capo ai soci di una società interessata ad accedere al CPB, l’Agenzia delle Entrate ha specificato, come già nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E (quesito 6.11), che la citata disposizione “non prevede l’estensione del rispetto di tale condizione ai soci delle società eventualmente interessate al CPB.” Nella citata Circolare n. 8/E è inoltre rammentato che:
    –assumono rilevanza i debiti derivanti dalla notifica di atti impositivi a seguito dell’attività di controllo e di liquidazione dell’Ufficio, di cartelle di pagamento derivanti dall’attività di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
    –per i contribuenti interessati all’adesione al CPB per il biennio 2026-2027 la predetta verifica va effettuata con riferimento al 31.12.2025 con riguardo ai debiti scaturenti dalla notifica dei predetti atti divenuti definitivi al 31.12.2025 in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili.
    Tenendo presente quanto sopra, nel caso di specie, il mancato versamento del saldo 2025 / acconto 2026 da parte del collaboratore familiare non preclude al titolare di aderire al CPB 2026-2027.

    Pubblicata il: 20-10-2026

    Oggetto

    Soggetto non residente e applicazione cedolare secca

    Domanda

    Da novembre 2025 una signora si è trasferita in Belgio, dove è stata assunta da una ditta. Da gennaio 2026 si è cancellata dall’Anagrafe locale e iscritta all’AIRE. In Italia possiede due appartamenti, di cui uno sarà locato dal mese di ottobre. Per tale contratto potrà beneficiare della cedolare secca?

    Risposta

    La c.d. “cedolare secca” è riservata alle persone fisiche che concedono in locazione un immobile abitativo, con le eventuali pertinenze, al di fuori dell’attività d’impresa / lavoro autonomo. La normativa di riferimento (D.Lgs. n. 23/2011) non richiede che il locatore sia residente in Italia e pertanto, anche il soggetto residente all’estero che affitta un immobile abitativo ubicato in Italia può applicare la cedolare secca al canone di locazione, che rappresenta un reddito fondiario imponibile in Italia da dichiarare nel mod. REDDITI PF. È opportuno verificare la Convenzione Italia - Belgio al fine di individuare le modalità con cui evitare la doppia imposizione del reddito fondiario conseguito.

    Pubblicata il: 20-10-2026

    Oggetto

    Cessazione CPB 2024-2025 e elaborazione proposta CPB 2026-2027

    Domanda

    Il titolare di una ditta individuale ha aderito al CPB 2024-2025. A seguito della modifica, nel 2025, dell’attività con una appartenente a un ISA diverso rispetto a quello del 2023, il contribuente ha dichiarato una causa di cessazione del CPB e compila il mod. ISA afferente la nuova attività. È
    possibile rinnovare il CPB per il biennio 2026-2027?

    Risposta

    In presenza di una causa di cessazione del CPB 2024-2025, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 1 del 13.10.2026, viene meno il requisito della “continuità” e pertanto la possibilità di accedere al “rinnovo” del concordato. Il contribuente può comunque aderire al CPB 2026-2027, considerando tale operazione una prima adesione e non un rinnovo. Nel caso di specie, tuttavia, per il 2025, la modifica dell’attività rientrante in un diverso ISA rappresenta una causa di esclusione ISA da indicare nel mod. REDDITI 2026 con il codice esclusione “4”. Non trovando applicazione gli ISA per il 2025, al contribuente è pertanto precluso l’accesso al CPB 2026-2027.

    Pubblicata il: 06-10-2026

    Oggetto

    Adesione al CPB 2026-2027 e cessione quota a nuovo socio

    Domanda

    I soci di una snc stanno valutando l’adesione, o meglio il rinnovo, al CPB per il biennio 2026-2027. La società aveva infatti già aderito al CPB 2024-2025. Sussistono criticità se, dopo aver accettato la proposta anche per il biennio 2026-2027, nel mese di dicembre 2026 uno dei soci cede la sua
    quota al figlio lavoratore dipendente presso un Ente pubblico?

    Risposta

    Le cause di cessazione del CPB riguardano la società o l’ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione ex art. 5, TUIR “interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
    Nel caso prospettato, in applicazione del citato disposto normativo, non verificandosi un aumento della compagine sociale nel primo anno di effetto del CPB non “scatta” alcuna causa di cessazione. Va evidenziato che, a seguito delle modifiche introdotte dal “Decreto Omnibus”, si dispone inoltre che, in caso di rinnovo del CPB “sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale … in caso di ingresso di soci o associati che
    nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente … ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro”.
    Quindi, la cessazione non scatterebbe, nell’ipotesi di rinnovo del CPB, nemmeno nel caso in cui a dicembre 2026 entrasse un nuovo socio, con aumento della compagine sociale, lavoratore dipendente nel 2025.

    Pubblicata il: 06-10-2026

    Oggetto

    Adesione al CPB 2026-2027 e sanatoria annualità precedenti

    Domanda

    Una srl è interessata all’adesione al CPB 2026-2027. Per il precedente biennio 2024-2025 non ha aderito in quanto “non interessante”. In caso di adesione alla proposta, è possibile utilizzare la sanatoria con riferimento agli anni fino al 2024?

    Risposta

    Il “Decreto Omnibus”, dispone che “i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale … possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva …”.
    In base alla nuova disposizione, la sanatoria delle annualità precedenti è prevista soltanto in caso di rinnovo del CPB. Nell’ipotesi, come nella fattispecie prospettata, di prima adesione al CPB non è previsto alcun beneficio finalizzato a “sanare” le annualità precedenti.