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Pubblicata il: 08-10-2024
Passaggio dal regime dei minimi al regime forfetario e applicazione del concordato
Un contribuente minimo dal 2014 al 2022 ha iniziato nel 2023 ad adottare il regime forfetario. Può aderire al concordato per il 2024?
La risposta è positiva. Non sono previste preclusioni all’applicazione / adesione al concordato 2024 ai contribuenti forfetari 2023 che in precedenza hanno adottato il regime dei minimi.
Pubblicata il: 08-10-2024
Adesione Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 e tassazione soci di srl
Una srl (soggetto ISA) intende accettare la proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025. Nel caso in cui il reddito effettivo 2024 - 2025 sia superiore a quello concordato la società sull’eccedenza non paga IRES e beneficia della “Flat tax incrementale”. In caso di distribuzione dell’utile in capo ai soci la società deve ancora operare la ritenuta alla fonte del 26%?
La risposta è positiva. I benefici derivanti dall’adesione al CPB 2024 - 2025 da parte di società di capitali rimangono circoscritti alla tassazione dovuta dalla società. In capo ai soci trova applicazione l’ordinaria disciplina fiscale e pertanto all’atto della distribuzione (pagamento) dell’utile 2024 - 2025
la società dovrà operare e versare le ritenute alla fonte a titolo d’imposta del 26% (i soci percettori non dovranno dichiarare ulteriormente quanto incassato a titolo di dividendo).
Determinazione reddito 2023 rilevante ai fini del Concordato Preventivo Biennale e del reddito da dichiarare per il 2024 - 2025
Al fine di elaborare la proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 per una srl è necessario riportare nel quadro P il reddito d’impresa 2023 rettificato delle componenti straordinarie (ad esempio, plusvalenze). Tale rettifica dovrà essere effettuata anche per il 2024 - 2025 al fine di determinare il reddito d’impresa da tassare? Analogamente ai fini IRAP?
Il reddito d’impresa oggetto di concordato è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata) senza considerare:
– plusvalenze / sopravvenienze attive, nonchè minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti;
– utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all’art. 5, TUIR (spa, srl, ecc.).
Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonchè gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato (in ciascuna delle due annualità oggetto del concordato).
Così, ipotizzando, un reddito d’impresa 2023 pari a € 80.000 e la presenza di una plusvalenza di € 5.000 (non rateizzata) e della seconda rata di 5 di una plusvalenza conseguita nel 2022 di € 3.000, il reddito rilevante ai fini del Concordato Preventivo Biennale, da indicare a rigo P04, risulta pari a € 73.000 (80.000 - 5.000 - 3.000). Si ipotizzi inoltre che il reddito proposto per il 2024 - 2025 sia pari rispettivamente a € 86.000 e a € 94.000 e che:
– nel 2024 sia conseguita una plusvalenza pari a € 7.000 (non rateizzata);
– nel 2025 non saranno presenti componenti straordinari.
Sulla base dei predetti dati:
– il reddito d’impresa da dichiarare per il 2024 risulta pari a € 96.000 (86.000 + 7.000 + 3.000);
– il reddito d’impresa da dichiarare per il 2025 risulta pari a € 97.000 (94.000 + 3.000).
Le predette modalità trovano applicazione anche ai fini IRAP.
Trasferimento quote residue detrazione interventi edilizi
Nel 2020 un genitore ha sostenuto le spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della figlia e iniziato a detrarre le relative quote in qualità di familiare convivente. Nel mese di agosto 2024 il genitore è deceduto. Si chiede se le quote residue della detrazione possono essere usufruite dalla figlia ancorché non si verifichi il passaggio della proprietà dell’immobile dal padre alla figlia.
In merito alle possibili ipotesi di trasferimento dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio e del conseguente “trasferimento” delle quote di detrazione non ancora fruite, l’art. 16-bis, TUIR dispone che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non ancora fruita (tutta o in parte) si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori agevolati.
Con riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 10. Recupero patrimonio edilizio” disponibile sul proprio sito Internet, confermando l’orientamento espresso in passato, ribadisce che l’erede del de cuius può continuare a fruire delle rate residue della detrazione originariamente spettante al de cuius anche nell’ipotesi in cui il soggetto deceduto sia il familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà del familiare che ne diventa erede.
Pertanto, precisa l’Agenzia, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel patrimonio dell’erede, quest’ultimo, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), può fruire delle rate residue di detrazione non ancora fruite, ferma restando la necessità di soddisfare il requisito della detenzione materiale e diretta dell’immobile (requisito sempre richiesto agli eredi che fruiscono delle rate residue di detrazione del de cuius).
Concordato Preventivo Biennale e applicazione della c.d. “Flat tax incrementale”
La c.d. “Flat tax incrementale” (10% - 12% - 15%) applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023 ha rilevanza anche ai fini IRES e IRAP?
La c.d. “Flat tax incrementale” è applicabile dai soggetti ISA ed è sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese.
La stessa, quindi, può essere applicata anche dai soggetti IRES (srl, spa, ecc.). Essendo sostitutiva delle imposte sul reddito (IRES, IRPEF, addizionale regionale / comunale) non rileva ai fini IRAP.