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Pubblicata il: 11-11-2025
Detrazione erogazione liberale alla parrocchia
Una persona fisica ha versato € 400 alla propria parrocchia a titolo di erogazione liberale tramite bonifico bancario. Per tale somma è prevista la possibilità di usufruire nel modello REDDITI 2026 di una detrazione IRPEF?
Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate alle parrocchie non si riscontra alcuna disposizione che riconosce al contribuente una detrazione IRPEF. In tale contesto, va evidenziato che il TUIR (art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), prevede per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti / istituzioni pubbliche, comitati organizzatori istituiti con Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, una detrazione IRPEF del 19%.
Sul punto nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Erogazioni liberali” l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “la detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di
chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati (Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E, e Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E).” La stessa Agenzia evidenzia che “la detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.”
Con riferimento al caso di specie, quindi, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 19% soltanto se l’erogazione effettuata alla parrocchia risulti collegata a sostenere specifici interventi edili di restauro e risanamento conservativo effettuati sui predetti beni culturali tutelati.
Trasformazione societaria e decadenza / adesione CPB
Una società di persone ha aderito al CPB 2024-2025 e intende ora procedere alla trasformazione in srl. Tenuto conto che la società avrebbe l’interesse a “proseguire” anche per il biennio successivo con il CPB si chiede in quale anno è opportuno pianificare l’operazione straordinaria.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 28.1.2025, confermato successivamente anche nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E, la trasformazione da società di persone a società di capitali (o viceversa) non comporta il venir meno dell’efficacia del concordato.
Pertanto qualora l’operazione di trasformazione abbia effetto nel 2025, il CPB conserva la sua
efficacia per tale anno. Tuttavia, considerato che la trasformazione, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E configura un’ipotesi di esclusione ISA per il periodo ante e post trasformazione, la trasformazione con effetto nel 2025 precluderebbe l’accesso al CPB
2026-2027 poiché nell’anno precedente (2025) non può essere effettuato il calcolo ISA.
Diversamente, qualora la trasformazione sia pianificata nel 2026, l’adesione al CPB 2026-2027 sarà possibile poiché per il 2025 sono applicati gli ISA e, come sopra accennato, l’esclusione da ISA nel 2026 non comporterà il venir meno dell’efficacia del CPB per tale anno.
La Srl non iscritta al Vies applica il reverse charge sulla fattura del fornitore tedesco
Una Srl non iscritta al Vies ha acquistato nel 2025 delle merci da un fornitore tedesco, il quale ha addebitato l’Iva del proprio Stato, trattando la società come un consumatore finale. A questo punto, la Srl vorrebbe registrare la fattura e si pone il dubbio se effettuare il reverse charge, calcolando l’Iva su tutto l`importo fatturato comprensivo di tributo tedesco, o invece se registrarla come acquisto fuori campo Iva (senza reverse). La registrazione in reverse charge con la causale TD18 sarebbe funzionale anche all’esterometro, il quale altrimenti non avrebbe altra via per compiersi. Qual è il comportamento corretto da tenere?
Nel caso descritto, la Srl non iscritta al Vies ha ricevuto una fattura da un fornitore tedesco che ha addebitato l’Iva tedesca, trattando la società come un consumatore finale. In questa situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull`importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca. L’operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al meccanismo del reverse charge in Italia, in quanto la Srl è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia che acquista beni da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Pertanto, la Srl deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore tedesco, applicando l’Iva italiana sull’importo complessivo, utilizzando il codice N3.6 «Inversione contabile per le importazioni di beni nei soli casi previsti» e la relativa causale TD18 «Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, dpr 633/72».
Questa registrazione con il reverse charge è funzionale anche ai fini dell’esterometro, in quanto l’operazione risulterà così correttamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Non è corretto, invece, registrare l’acquisto come fuori campo Iva, in quanto si tratta di un’operazione imponibile in Italia, soggetta al reverse charge.
Pubblicata il: 28-10-2025
Detrazione spese frequenza Università telematica privata
La figlia, a carico dei genitori, si è iscritta ad una Università telematica privata. Le spese sostenute nel 2025 danno diritto alla detrazione nel modello REDDITI 2026 analogamente a quanto riconosciuto per la frequenza di una Università statale? Se sì, qual è l’importo massimo di spesa agevolata?
L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso Università statali e non statali, di perfezionamento / specializzazione universitaria, tenuti presso Università o Istituti universitari pubblici o privati. Le predette spese possono essere sostenute per la frequenza del contribuente che intende fruire della detrazione ovvero di un suo familiare a carico.
Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 4. Spese di istruzione” la detrazione:
– è riconosciuta anche per le spese di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche;
– va determinata (come per la frequenza delle Università non statali) considerando l’importo massimo di spesa agevolata fissato annualmente da un apposito Decreto ministeriale, che individua limiti massimi di spesa differenziati in base all’area tematica e all’area geografica / Regione dell’Ateneo frequentato.
Nel caso di specie, pertanto, il genitore può fruire della detrazione per le spese sostenute per la frequenza dell’Università telematica della figlia a carico.
Per quanto riguarda l’importo massimo di spesa detraibile, trattandosi di spese sostenute nel 2025, è necessario attendere l’apposito Decreto che fissa annualmente tale limite in base all’area tematica dell’Università frequentata e alla zona geografica della stessa. Per tale ultimo parametro si evidenzia che, per le Università telematiche, l’Agenzia ha precisato che va fatto riferimento alla Regione in cui risulta essere la sede legale dell’Università.
Detrazione 36% acquisto appartamento ristrutturato dall’impresa cedente
Un privato sta concludendo l’acquisto di un nuovo appartamento in un edificio oggetto di ristrutturazione da parte dell’impresa di costruzioni cedente. La fine lavori e quindi il rogito è previsto per marzo 2026. Dovendo corrispondere un acconto entro il 30.11.2025, per poter fruire della detrazione del 36% il pagamento va effettuato tramite bonifico “parlante”?
La detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio può essere usufruita anche da parte del soggetto che acquista un immobile
facente parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione / ristrutturazione cedente. In tal caso, l’ammontare della spesa agevolata è pari al 25% del prezzo di vendita (IVA compresa), nel limite massimo di € 96.000.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 10. Recupero del patrimonio edilizio”:
– è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto, a condizione che (almeno) il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli
acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, è possibile scegliere di usufruire della detrazione per gli importi versati in acconto nell’anno in cui sono stati pagati gli acconti ovvero nell’anno in cui ha stipulato il rogito;
– per i pagamenti in esame non è richiesto l’utilizzo del bonifico “parlante”, considerazione che, per usufruire della detrazione, è necessario registrare l’atto di acquisto / preliminare di vendita, dal quale risulta, tra le altre cose, l’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto.
