Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-02-2026

    Oggetto

    Cessione quota srl unipersonale in trasparenza e decadenza dal CPB

    Domanda

    Il socio di una srl unipersonale in regime di trasparenza fiscale (scadenza triennio 2025) che ha optato per il CPB 2024-2025, nel mese di dicembre 2025 ha ceduto l’1% della propria quota ad un nuovo socio persona fisica. Si chiede conferma del fatto che la società decade dal CPB dal 2025. Si chiede inoltre se la stessa possa nel 2026 trasformarsi in sas.

    Risposta

    il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 [TUIR] è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
    Con riferimento alla causa di esclusione dal CPB nella FAQ 17.10.2024, n. 3 l’Agenzia delle Entrate ha precisato checonsiderato il tenore letterale della disposizione appena richiamata, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR … per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell’esclusione dal CPB”. Si ritiene quindi che, nel caso di specie, per la srl unipersonale il CPB conservi piena efficacia anche per il 2025.
    Si conferma, inoltre, che la società nel 2026 può trasformarsi in sas. Tale operazione non si ripercuote sulla (eventuale) scelta di accettare la proposta di CPB 2026-2027.
    Come specificato dalla stessa Agenzia nella FAQ 28.10.2024, n. 1 in caso di trasformazione di società omogenea e successivamente confermato nella FAQ 28.1.2025, in presenza di trasformazione eterogenea, non si configura una causa di esclusione / cessazione / decadenza dal concordato.

    Pubblicata il: 03-02-2026

    Oggetto

    Rimborso assicurativo tetto condominiale e detrazione spese condomini

    Domanda

    A seguito di un evento meteorologico eccezionale è stata rifatta la copertura di un condominio. Parte delle spese sono state rimborsate da una compagnia assicurativa. La detrazione spettante ai singoli condomini va calcolata sulla spesa sostenuta al netto del rimborso ottenuto?

    Risposta

    Il principio generale prevede che la detrazione spetta per le spese effettivamente rimaste a carico / sostenute dal contribuente. Va tuttavia considerato che, con specifico riferimento agli indennizzi assicurativi riconosciuti a seguito di eventi calamitosi che hanno causato danni all’edificio oggetto dei conseguenti lavori di ripristino, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio ediliziospecifica che, al ricorrere di tali fattispecie, l’indennizzo assicurativo riconosciuto a seguito dell’evento calamitosonon deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico del contribuente”.

    Pubblicata il: 20-01-2026

    Oggetto

    Passaggio da contabilità semplificata a ordinaria e fatture 2025 ricevute nel 2026

    Domanda

    Una snc a decorrere dal 2026 è passata dalla contabilità semplificata a quella ordinaria. Avendo ricevuto nel 2026 alcune fatture d’acquisto datate 2025, fermo restando la detrazione dell’IVA nel 2026, il relativo costo risulterà “non deducibile” nel 2026 in quanto non di competenza di tale anno?

    Risposta

    Con la  Finanziaria 2017 il Legislatore ha modificato le regole di determinazione del reddito / VAP applicabili alle imprese in contabilità semplificata
    disciplinate dall’art. 66, TUIR. In particolare sono ste modificate le specifiche disposizioni inerenti il passaggio da un regime di competenza a un regime “improntato” alla cassa in modo da evitare che lo stesso possa determinare una doppia ovvero nessuna tassazione / deduzione delle componenti di reddito.
    Sul punto, per le imprese che passano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa:
    * i ricavi / compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base al regime già adottato (regime “di provenienza”), non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi per i quali si adotta il nuovo regime (regime “di destinazione”);
    * componenti reddituali che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime “di provenienza” concorreranno alla formazione del reddito degli anni successivi ancorché non siano soddisfatti i presupposti di imponibilità / deducibilità previsti dal regime “di destinazione”.
    In linea generale, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E al fine di individuare la corretta imputazione temporale delle componenti reddituali va fatto riferimento alle regole previste dal regime “di provenienza”.
    Nel caso di specie, pertanto, il costo relativo alle fatture ricevute nel 2026 (relative ad acquisti effettuati nel 2025) va imputato / dedotto in tale anno ancorché non di competenza.

    Pubblicata il: 20-01-2026

    Oggetto

    Indennità di fine mandato e calcolo proposta CPB 2025-2026

    Domanda

    Un agente di commercio nel corso del 2024 ha cambiato casa mandante, incassando l’indennità di fine mandato. Nel mod. REDDITI 2025 ha aderito alla proposta di CPB 2025-2026 calcolata sulla base del reddito d’impresa 2024. Tale reddito doveva essere maggiorato dell’indennità di fine mandato in quanto sopravvenienza attiva?

    Risposta

    L’art. 56, comma 3, lett. a), TUIR dispone che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa “le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone”. Sono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e), TUIR “le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia”.
    Considerate le predette disposizioni, l’indennità di fine mandato, in quanto reddito di lavoro autonomo, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e quindi del reddito rilevante ai fini della proposta di CPB. A rigo P04 pertanto il reddito d’impresa non doveva essere maggiorato dell’indennità in esame.

    Pubblicata il: 20-01-2026

    Oggetto

    Adesione CPB 2025-2026, sanatoria 2019-2023 e annualità non più accertabili

    Domanda

    Un artigiano ha aderito al CPB 2025-2026. Vorrebbe usufruire della possibilità di sanare le annualità 2019-2023. Considerato che il punteggio ISA relativo al 2019 è superiore a 9 e quindi beneficia della riduzione di 1 anno dei termini di accertamento, è possibile escludere dalla definizione il 2019 in quanto annualità non più accertabile?

    Risposta

    In base all’art. 12-ter, DL n. 84/2025 i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono aderire alla sanatoria delle annualità dal 2019 al 2023. A tal fine è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione tra l’1.1 e il 15.3.2026 o in forma rateale (massimo 10 rate mensili, maggiorate degli interessi del 1,6% con decorrenza dal 15.3.2026).
    Per i soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026 i termini di decadenza dell’accertamento, in scadenza al 31.12.2025, sono prorogati di 1 anno, quindi, al 31.12.2026.
    In tale contesto va considerato che l’art. 9-bis, comma 11, lett. e), DL n. 50/2017, disciplinando il regime premiale ISA, riconosce la riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ai soggetti con punteggio da 8 a 10.
    Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e alla sanatoria 2018-2022 va evidenziato che, nella risposta all’Interrogazione parlamentare 27.11.2024, n. 5-03163, è stato precisato che “per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga”.
    Considerato quanto sopra, quindi, se il contribuente ha ottenuto per il 2019 un punteggio ISA da 8 a 10, i termini di accertamento relativi a tale anno sono scaduti il 31.12.2024 e di conseguenza viene meno la necessità / utilità di definire tale annualità.