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Pubblicata il: 03-03-2026
Srl in liquidazione e presentazione dichiarazione periodo ante liquidazione
Una srl è stata messa in liquidazione volontaria in data 4.7.2025. Per la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione 1.1-3.7.2025, quale modello REDDITI SC va utilizzato? Il modello REDDITI 2025 relativo al 2024 o il modello REDDITI 2026 relativo al 2025?
Come desumibile dalle istruzioni “Parte generale 2026” dei modello REDDITI SC / ENC / SP, relativi al 2025, “ai fini dell’IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2025, anche se iniziati nel corso del 2024 (ad es. periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2025 approvato nel corso del 2025. Qualora il modello REDDITI 2025 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2026, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dall’art. 5, comma 1, DPR n. 322/98, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante liquidazione va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di messa in liquidazione.
Nel caso di specie, pertanto, entro il 30.4.2026 va inviata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione (1.1-3.7.2025) utilizzando il modello “vecchio”, ossia il modello REDDITI 2025 SC relativo al 2024.
Uscita dal regime forfetario in corso d’anno e deducibilità beni strumentali acquistati in tale anno
Un artigiano in regime forfetario a fine 2025 ha superato il limite di € 100.000 di ricavi ed ha, quindi, iniziato ad applicare il regime ordinario. Nel mese di marzo 2025 aveva acquistato un bene strumentale.
Dovendo determinare il reddito 2025 con le ordinarie modalità (ricavi – costi), è possibile dedurre la (prima) quota di ammortamento relativa a tale bene? Se si, è necessario calcolare la quota deducibile in base ai mesi del superamento del limite di € 100.000?
La Finanziaria 2015 dispone che “il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.12.2023, n. 32/E ha precisato, in particolare, che “il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno … comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo”. Il reddito dell’intero 2025 dovrà quindi essere determinato applicando le regole previste per le imprese in contabilità semplificata (quadro RG del modello REDDITI 2026 PF).
Con riferimento al caso di specie, la (prima) quota di ammortamento (ridotta alla metà) del bene strumentale acquistato a marzo 2025 risulta interamente deducibile, in quanto tale anno risulta essere un periodo d’imposta assoggettato alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa.
Trattamento IVA acconto acquisto di beni intraUE
È stata ricevuta una fattura (cartacea) senza applicazione dell’IVA relativa ad un acconto di una fornitura di beni (che sarà spedita a fine febbraio) da parte di un soggetto UE. Tale documento va contabilizzato soltanto ai fini finanziari o assoggettato anche ad IVA con il reverse charge?
Ai fini IVA (art. 39, comma 1, DL n. 331/93) gli acquisti di beni intraUE si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto / spedizione all’acquirente o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
Se anteriormente al verificarsi dell’inizio del trasporto (comma 2 art. 39) dei beni, è emessa una fattura di acconto, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato.
L’acquirente che effettua un acquisto di beni intraUE deve assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge (integrazione della fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta dovuta, annotazione nel registro fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti). L’integrazione della fattura può essere effettuata anche in modalità elettronica tramite il tipo documento TD18 da inviare a SdI. Utilizzando tale modalità si assolve anche l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate il c.d. “esterometro”.
Si rammenta, infine, che in merito alla presentazione dei mod. Intra, in base all’art. 50, comma 7, DL n. 331/93 le operazioni intraUE per le quali, anteriormente alla consegna / spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere ricomprese negli
elenchi riepilogativi con riferimento al periodo nel corso del quale è stata effettuata la consegna / spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle stesse.
Correzione saldo IVA periodico, invio quadro VP e compilazione quadro VH mod. IVA 2026
Una srl intende presentare il mod. IVA 2026 con i dati delle liquidazioni IVA dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (quadro VP).
Avendo riscontrato un errore nel saldo della liquidazione del mese di aprile vorrebbe compilare il quadro VH con i dati corretti. Considerato che i saldi del quarto trimestre 2025 sono comunicati con il quadro VP, nel quadro VH devono essere riportati fino al mese di settembre 2025?
Il quadro VP, come specificato nelle istruzioni del modello IVA è riservato ai contribuenti che intendono comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre presentando la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. Per il modello IVA 2026, relativo al 2025, l’invio va effettuato entro il 2.3.2026 (il 28.2 cade di sabato).
Le istruzioni precisano, inoltre, che nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati va compilato:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro la predetta data (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH, se la dichiarazione è presentata oltre la predetta data.
In caso di compilazione del quadro VH, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione.
Nel caso prospettato la società, in aggiunta al quadro VP contenente i dati delle liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, deve compilare il quadro VH riportando i saldi di tutte le liquidazioni periodiche del 2025, compresi quelli dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Acquisto cucina a rate e “Bonus arredo”
Una persona fisica nel mese di ottobre 2025 ha concluso e pagato la ristrutturazione di un appartamento di sua proprietà. Nel mese di dicembre 2025 ha acquistato una cucina sottoscrivendo un contratto di finanziamento con restituzione a rate mensili.
Nel modello REDDITI 2026 potrà beneficiare del c.d. “Bonus arredo”? Se sì, per la parte di finanziamento pagata entro il 31.12.2025?
Nella Circolare 21.05.2014, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrante nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Bonus mobili ed elettrodomestici” specifica che la detrazione in esame è riconosciuta anche in caso di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un finanziamento a rate, a condizione che:
– la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità di pagamento ammesse per la fruizione della detrazione (bonifico / carta di credito o di debito);
– il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
In merito all’importo da considerare, ferma restando la spesa massima agevolabile pari a € 5.000, rileva il pagamento (importo e anno) effettuato da parte della finanziaria.
