Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-12-2025

    Oggetto

    Detrazione per recupero edilizio e “bonus mobili” e trasferimento mortis causa

    Domanda

    Nel 2021 una persona fisica ha sostenuto spese di manutenzione straordinaria del proprio appartamento. Nello stesso anno ha sostituito alcuni mobili beneficiando della relativa detrazione. A seguito del decesso, avvenuto a settembre 2025, le quote residue di detrazione possono essere trasferite alla moglie e/o al figlio, eredi del de cuius?

    Risposta

    In caso di decesso dell’avente diritto le quote di detrazione spettante e non ancora fruite dal de cuius per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al medesimo art. 16-bis si trasferiscono esclusivamente agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori.
    Il “trasferimento” del diritto alla detrazione non è invece previsto per il c.d.bonus mobili”. Ciò è confermato dall’Agenzia delle Entrate che, nella Guida
    Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Bonus mobili ed elettrodomestici”, per tale detrazione specifica che “a differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio ... ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio”.
    Nel caso in esame, pertanto, la moglie e/o il figlio, eredi del de cuius, potranno fruire delle quote di detrazione residue (dal 2025 al 2030) per gli interventi di manutenzione straordinaria soltanto se l’una o l’altro ovvero entrambi mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 5.3.2003, n. 15/E, se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi (nel caso di specie, moglie e figlio), la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. Le quote di detrazione residue relative al “bonus mobilisono invece perse.

    Pubblicata il: 11-11-2025

    Oggetto

    Detrazione erogazione liberale alla parrocchia

    Domanda

    Una persona fisica ha versato € 400 alla propria parrocchia a titolo di erogazione liberale tramite bonifico bancario. Per tale somma è prevista la possibilità di usufruire nel modello REDDITI 2026 di una detrazione IRPEF?

    Risposta

    Con riferimento alle erogazioni liberali effettuate alle parrocchie non si riscontra alcuna disposizione che riconosce al contribuente una detrazione IRPEF. In tale contesto, va evidenziato che il TUIR (art. 15, comma 1, lett. h) e h-bis), prevede per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti / istituzioni pubbliche, comitati organizzatori istituiti con Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, una detrazione IRPEF del 19%.
    Sul punto nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Erogazioni liberalil’Agenzia delle Entrate ha specificato chela detrazione spetta anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle parrocchie al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di
    chiese e relative pertinenze a condizione che tali interventi vengano eseguiti su beni culturali tutelati (Risoluzione 14.06.2007 n. 133/E, e Risoluzione 05.04.2005 n. 42/E).La stessa Agenzia evidenzia chela detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.
    Con riferimento al caso di specie, quindi, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF del 19% soltanto se l’erogazione effettuata alla parrocchia risulti collegata a sostenere specifici interventi edili di restauro e risanamento conservativo effettuati sui predetti beni culturali tutelati.

    Pubblicata il: 11-11-2025

    Oggetto

    Trasformazione societaria e decadenza / adesione CPB

    Domanda

    Una società di persone ha aderito al CPB 2024-2025 e intende ora procedere alla trasformazione in srl. Tenuto conto che la società avrebbe l’interesse a “proseguire” anche per il biennio successivo con il CPB si chiede in quale anno è opportuno pianificare l’operazione straordinaria.

    Risposta

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ 28.1.2025, confermato successivamente anche nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E, la trasformazione da società di persone a società di capitali (o viceversa) non comporta il venir meno dell’efficacia del concordato.
    Pertanto qualora l’operazione di trasformazione abbia effetto nel 2025, il CPB conserva la sua
    efficacia per tale anno. Tuttavia, considerato che la trasformazione, come specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E configura un’ipotesi di esclusione ISA per il periodo ante e post trasformazione, la trasformazione con effetto nel 2025 precluderebbe l’accesso al CPB
    2026-2027 poiché nell’anno precedente (2025) non può essere effettuato il calcolo ISA.
    Diversamente, qualora la trasformazione sia pianificata nel 2026, l’adesione al CPB 2026-2027 sarà possibile poiché per il 2025 sono applicati gli ISA e, come sopra accennato, l’esclusione da ISA nel 2026 non comporterà il venir meno dell’efficacia del CPB per tale anno.

    Pubblicata il: 05-11-2025

    Oggetto

    La Srl non iscritta al Vies applica il reverse charge sulla fattura del fornitore tedesco

    Domanda

    Una Srl non iscritta al Vies ha acquistato nel 2025 delle merci da un fornitore tedesco, il quale ha addebitato l’Iva del proprio Stato, trattando la società come un consumatore finale. A questo punto, la Srl vorrebbe registrare la fattura e si pone il dubbio se effettuare il reverse charge, calcolando l’Iva su tutto l`importo fatturato comprensivo di tributo tedesco, o invece se registrarla come acquisto fuori campo Iva (senza reverse). La registrazione in reverse charge con la causale TD18 sarebbe funzionale anche all’esterometro, il quale altrimenti non avrebbe altra via per compiersi. Qual è il comportamento corretto da tenere?

    Risposta

    Nel caso descritto, la Srl non iscritta al Vies ha ricevuto una fattura da un fornitore tedesco che ha addebitato l’Iva tedesca, trattando la società come un consumatore finale. In questa situazione, la Srl deve procedere con l’applicazione del reverse charge, calcolando l’Iva italiana sull`importo totale fatturato, comprensivo dell’Iva tedesca. L’operazione si configura come un acquisto intracomunitario di beni, soggetto al meccanismo del reverse charge in Italia, in quanto la Srl è un soggetto passivo Iva stabilito in Italia che acquista beni da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Pertanto, la Srl deve integrare la fattura ricevuta dal fornitore tedesco, applicando l’Iva italiana sull’importo complessivo, utilizzando il codice N3.6 «Inversione contabile per le importazioni di beni nei soli casi previsti» e la relativa causale TD18 «Integrazione per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, dpr 633/72».

    Questa registrazione con il reverse charge è funzionale anche ai fini dell’esterometro, in quanto l’operazione risulterà così correttamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. Non è corretto, invece, registrare l’acquisto come fuori campo Iva, in quanto si tratta di un’operazione imponibile in Italia, soggetta al reverse charge.

    Pubblicata il: 28-10-2025

    Oggetto

    Detrazione spese frequenza Università telematica privata

    Domanda

    La figlia, a carico dei genitori, si è iscritta ad una Università telematica privata. Le spese sostenute nel 2025 danno diritto alla detrazione nel modello REDDITI 2026 analogamente a quanto riconosciuto per la frequenza di una Università statale? Se sì, qual è l’importo massimo di spesa agevolata?

    Risposta

    L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR prevede il riconoscimento della detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso Università statali e non statali, di perfezionamento / specializzazione universitaria, tenuti presso Università o Istituti universitari pubblici o privati. Le predette spese possono essere sostenute per la frequenza del contribuente che intende fruire della detrazione ovvero di un suo familiare a carico.
    Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - 4. Spese di istruzione” la detrazione:
    – è riconosciuta anche per le spese di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche;
    – va determinata (come per la frequenza delle Università non statali) considerando l’importo massimo di spesa agevolata fissato annualmente da un apposito Decreto ministeriale, che individua limiti massimi di spesa differenziati in base all’area tematica e all’area geografica / Regione dell’Ateneo frequentato.
    Nel caso di specie, pertanto, il genitore può fruire della detrazione per le spese sostenute per la frequenza dell’Università telematica della figlia a carico.
    Per quanto riguarda l’importo massimo di spesa detraibile, trattandosi di spese sostenute nel 2025, è necessario attendere l’apposito Decreto che fissa annualmente tale limite in base all’area tematica dell’Università frequentata e alla zona geografica della stessa. Per tale ultimo parametro si evidenzia che, per le Università telematiche, l’Agenzia ha precisato che va fatto riferimento alla Regione in cui risulta essere la sede legale dell’Università.