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Pubblicata il: 17-02-2026
Trattamento IVA acconto acquisto di beni intraUE
È stata ricevuta una fattura (cartacea) senza applicazione dell’IVA relativa ad un acconto di una fornitura di beni (che sarà spedita a fine febbraio) da parte di un soggetto UE. Tale documento va contabilizzato soltanto ai fini finanziari o assoggettato anche ad IVA con il reverse charge?
Ai fini IVA (art. 39, comma 1, DL n. 331/93) gli acquisti di beni intraUE si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto / spedizione all’acquirente o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna.
Se anteriormente al verificarsi dell’inizio del trasporto (comma 2 art. 39) dei beni, è emessa una fattura di acconto, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato.
L’acquirente che effettua un acquisto di beni intraUE deve assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge (integrazione della fattura ricevuta con l’indicazione dell’imposta dovuta, annotazione nel registro fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti). L’integrazione della fattura può essere effettuata anche in modalità elettronica tramite il tipo documento TD18 da inviare a SdI. Utilizzando tale modalità si assolve anche l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate il c.d. “esterometro”.
Si rammenta, infine, che in merito alla presentazione dei mod. Intra, in base all’art. 50, comma 7, DL n. 331/93 le operazioni intraUE per le quali, anteriormente alla consegna / spedizione dei beni, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere ricomprese negli
elenchi riepilogativi con riferimento al periodo nel corso del quale è stata effettuata la consegna / spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle stesse.
Correzione saldo IVA periodico, invio quadro VP e compilazione quadro VH mod. IVA 2026
Una srl intende presentare il mod. IVA 2026 con i dati delle liquidazioni IVA dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (quadro VP).
Avendo riscontrato un errore nel saldo della liquidazione del mese di aprile vorrebbe compilare il quadro VH con i dati corretti. Considerato che i saldi del quarto trimestre 2025 sono comunicati con il quadro VP, nel quadro VH devono essere riportati fino al mese di settembre 2025?
Il quadro VP, come specificato nelle istruzioni del modello IVA è riservato ai contribuenti che intendono comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre presentando la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. Per il modello IVA 2026, relativo al 2025, l’invio va effettuato entro il 2.3.2026 (il 28.2 cade di sabato).
Le istruzioni precisano, inoltre, che nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati va compilato:
– il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro la predetta data (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
– il quadro VH, se la dichiarazione è presentata oltre la predetta data.
In caso di compilazione del quadro VH, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel quadro VP della presente dichiarazione.
Nel caso prospettato la società, in aggiunta al quadro VP contenente i dati delle liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, deve compilare il quadro VH riportando i saldi di tutte le liquidazioni periodiche del 2025, compresi quelli dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Acquisto cucina a rate e “Bonus arredo”
Una persona fisica nel mese di ottobre 2025 ha concluso e pagato la ristrutturazione di un appartamento di sua proprietà. Nel mese di dicembre 2025 ha acquistato una cucina sottoscrivendo un contratto di finanziamento con restituzione a rate mensili.
Nel modello REDDITI 2026 potrà beneficiare del c.d. “Bonus arredo”? Se sì, per la parte di finanziamento pagata entro il 31.12.2025?
Nella Circolare 21.05.2014, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrante nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Bonus mobili ed elettrodomestici” specifica che la detrazione in esame è riconosciuta anche in caso di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con un finanziamento a rate, a condizione che:
– la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità di pagamento ammesse per la fruizione della detrazione (bonifico / carta di credito o di debito);
– il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
In merito all’importo da considerare, ferma restando la spesa massima agevolabile pari a € 5.000, rileva il pagamento (importo e anno) effettuato da parte della finanziaria.
Cessione quota srl unipersonale in trasparenza e decadenza dal CPB
Il socio di una srl unipersonale in regime di trasparenza fiscale (scadenza triennio 2025) che ha optato per il CPB 2024-2025, nel mese di dicembre 2025 ha ceduto l’1% della propria quota ad un nuovo socio persona fisica. Si chiede conferma del fatto che la società decade dal CPB dal 2025. Si chiede inoltre se la stessa possa nel 2026 trasformarsi in sas.
il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale “la società o l’associazione di cui all’articolo 5 [TUIR] è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.
Con riferimento alla causa di esclusione dal CPB nella FAQ 17.10.2024, n. 3 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “considerato il tenore letterale della disposizione appena richiamata, che fa riferimento alle sole società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR … per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR non rilevino eventuali modifiche della compagine sociale ai fini dell’esclusione dal CPB”. Si ritiene quindi che, nel caso di specie, per la srl unipersonale il CPB conservi piena efficacia anche per il 2025.
Si conferma, inoltre, che la società nel 2026 può trasformarsi in sas. Tale operazione non si ripercuote sulla (eventuale) scelta di accettare la proposta di CPB 2026-2027.
Come specificato dalla stessa Agenzia nella FAQ 28.10.2024, n. 1 in caso di trasformazione di società omogenea e successivamente confermato nella FAQ 28.1.2025, in presenza di trasformazione eterogenea, non si configura una causa di esclusione / cessazione / decadenza dal concordato.
Rimborso assicurativo tetto condominiale e detrazione spese condomini
A seguito di un evento meteorologico eccezionale è stata rifatta la copertura di un condominio. Parte delle spese sono state rimborsate da una compagnia assicurativa. La detrazione spettante ai singoli condomini va calcolata sulla spesa sostenuta al netto del rimborso ottenuto?
Il principio generale prevede che la detrazione spetta per le spese effettivamente rimaste a carico / sostenute dal contribuente. Va tuttavia considerato che, con specifico riferimento agli indennizzi assicurativi riconosciuti a seguito di eventi calamitosi che hanno causato danni all’edificio oggetto dei conseguenti lavori di ripristino, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025 - Recupero patrimonio edilizio” specifica che, al ricorrere di tali fattispecie, l’indennizzo assicurativo riconosciuto a seguito dell’evento calamitoso “non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico del contribuente”.
