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Pubblicata il: 22-04-2025
Notifica omesso versamento IRPEF socio e decadenza Concordato Preventivo Biennale società
Una snc ha presentato l’adesione al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 e ha iniziato dal 31.3.2025 a versare la rate della sanatoria 2018-2022. Ad uno dei soci è stato notificato un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate (relativo al mod. REDDITI 2023 PF) che rileva un omesso versamento del saldo IRPEF / cedolare secca 2022 per un importo complessivo pari a circa € 5.600 (sanzioni e interessi compresi). La rilevazione del debito tributario superiore a € 5.000 comporta la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale per la società e il conseguente venir meno della sanatoria?
I soggetti ISA che hanno aderito alla proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024-2025 possono usufruire della sanatoria 2018-2022. La sanatoria:
– richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– viene meno in caso di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.
In particolare, il Concordato Preventivo Biennale cessa di produrre effetto (per il biennio) al venir in presenza di debiti tributari / contributivi, non aver estinto tali debiti ad un importo complessivamente inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni). Sul punto, nella Circolare 17.9.2024, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza di debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000, va verificata in capo alla società interessata al Concordato Preventivo Biennale (la verifica non si estende ai soci).
Nel caso di specie, posto che il debito tributario superiore a € 5.000 è stato rilevato in capo ad un socio, la società non decade dal Concordato Preventivo Biennale2024-2025 e di conseguenza dalla sanatoria 2018-2022.
Detrazione spesa corso preparazione / contributo partecipazione test per accesso Università
Nel corso del 2024 un genitore, oltre alle spese di iscrizione all’Università del figlio, ha sostenuto anche una spesa per la partecipazione ad un corso di preparazione al test di accesso all’Università e il relativo contributo. Tali ultime spese sono detraibili nel mod. REDDITI 2025?
Al contribuente spetta la detrazione IRPEF del 19% per le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna Facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione da emanare entro il 31.12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle Università statali.
La detrazione spetta per le spese sostenute per le tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso) nonchè per il contributo pagato per la partecipazione al test di accesso al corso di laurea, considerato che “lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria”. Diversamente, quanto sostenuto per la partecipazione al corso di preparazione del
predetto test di accesso non rientra tra le spese detraibili in quanto non costituisce una spesa “per frequenza ai corsi di istruzione universitaria”.
Cessione autovettura usata a privato UE
Un rivenditore di auto ha ceduto un’autovettura usata ad un privato residente in Slovenia. Per le vendite in Italia applica il regime del margine.
La cessione al privato sloveno non potendo essere fatturata non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, va assoggettata interamente ad IVA applicando l’aliquota ordinaria del 22%?
Il regime del margine, ai sensi dell’art. 36, DL n. 41/95 è applicabile alle cessioni di beni usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, acquistati presso privati in Italia o in altro Stato UE. In particolare per le cessioni di veicoli usati l’imposta dovuta,è determinata applicando il c.d. “margine globale”, ossia considerando l’ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo di riferimento.
Con riguardo ai rapporti di scambio aventi a oggetto i beni in esame tra operatori residenti in Italia e soggetti passivi IVA residenti in altri Stati UE, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti UE non costituiscono cessioni intraUE.
Le cessioni dei beni in esame, effettuate nei confronti di soggetti privati residenti in altro Stato UE, come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 22.6.95, n. 177/E, sono in ogni caso soggette alla disciplina del margine in quanto assimilabili ad una cessione effettuata nei confronti di un soggetto nazionale. Di conseguenza per la cessione in esame il rivenditore emetterà una fattura senza indicazione dell’IVA in applicazione del regime del margine e la stessa concorrerà alla determinazione dell’imposta sulla base del “margine globale”.
Correzione liquidazione IVA di dicembre 2024 e mod. IVA 2025 correttivo
In data 19.2.2025 è stato inviato all’Agenzia delle Entrate il mod. IVA 2025 con i dati delle liquidazioni dei mesi ottobre-dicembre 2024 (quadro VP). A seguito del riscontro dell’errata detrazione dell’IVA a credito di una fattura d’acquisto del mese di dicembre è stato ricalcolato il saldo IVA del mese di dicembre (con riduzione del credito 2024 spettante). Ciò sarà comunicato all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio di un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini”. Considerato che al mod. IVA “correttivo nei termini” non è possibile allegare il quadro VP, è necessario compilare il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni del 2024?
E` possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2024 con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP, inviando il modello IVA 2025 entro il 28.2.2025.
Premesso che:
– in caso di omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (LIPE) è applicabile la sanzione da € 500 a € 2.000 come previsto dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97;
– per le violazioni commesse dall’1.9.2024 in caso di ravvedimento sono applicabili le (nuove) riduzioni nel caso di specie il contribuente può, in alternativa:
1. inviare entro il 30.4.2025 la LIPE sostitutiva del quarto trimestre 2024 versando la sanzione ridotta di € 55,56 (€ 500 x 1/9) e un mod. IVA 2025 “correttivo nei termini” (senza il quadro VH) evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024;
2. inviare entro il 30.4.2025 un modello IVA 2025 “correttivo nei termini” evidenziando il nuovo (ridotto) credito IVA 2024 e compilando il quadro VH con i saldi di tutte le liquidazioni mensili del 2024.
In tal caso è necessario versare comunque la sanzione ridotta di € 55,56 riferita all’errata LIPE del quarto trimestre 2024.
“Bonus verde” e spese sostenute nel 2024 e 2025
Una persona fisica nel mese di ottobre 2024 ha effettuato la “sistemazione” del proprio giardino pertinenziale, con l’installazione tra l’altro di un nuovo impianto di irrigazione. Il totale della spesa sostenuta ammonta a € 6.000. Considerato che entro il 31.12.2024 ha pagato € 4.000 è corretto
ritenere che per la somma residua (pagata a gennaio 2025) il contribuente non può beneficiare della detrazione né per il 2024 né per il 2025?.
La Finanziaria 2018 ha introdotto il c.d. “Bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi di:
– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare residenziale, da ripartire in 10 rate annuali.
La detrazione in esame è stata prorogata per il 2022, 2023 e 2024. Considerato che nell’ambito della Finanziaria 2025 non è stata prevista alcuna ulteriore proroga dell’agevolazione, il 2024 rappresenta l’ultimo anno per il quale è possibile usufruire della stessa.
Nel caso di specie, quindi, il contribuente:
– nel modello 730 / REDDITI 2025 potrà beneficiare della detrazione riferita alle spese pagate nel 2024 pari a € 1.440 (4.000 x 36%), da ripartire in 10 rate;
– per la somma pagata nel 2025 non potrà beneficiare ai alcuna detrazione.