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Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-09-2026

    Oggetto

    Nuovo regime detrazioni fiscali e determinazione reddito complessivo di riferimento

    Domanda

    Nei confronti di una persona fisica è stato riscontrato che il software per la redazione del modello REDDITI 2026 non ha applicato il nuovo regime di limitazione delle detrazioni fiscali in presenza di un reddito superiore a € 75.000. Al fine di determinare la soglia di € 75.000 è corretto non considerare l’importo di una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione detenuta in una srl assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%?

    Risposta

    L’art. 16-ter, TUIR, contenente il c.d. “riordino delle detrazioni”, dispone una limitazione dell’ammontare delle detrazioni in presenza, tra l’altro, di un reddito complessivo superiore a € 75.000. In particolare, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Nell’ambito della Circolare 29.5.2026, n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato chenel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario … della quota di agevolazione ACE … e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva.
    Le plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%, non essendo richiamate, non concorrono pertanto al reddito complessivo di riferimento utilizzabile per determinare la soglia di € 75.000.

    Pubblicata il: 08-09-2026

    Oggetto

    Cessione bene “Industria 4.0” e applicazione recapture agevolazione

    Domanda

    Nel mese di maggio 2026 una srl ha ceduto un bene strumentale “Industria 4.0acquistato nel 2023, interconnesso in tale anno, per il quale ha usufruito del relativo credito d’imposta (non ancora interamente utilizzato in compensazione). Non avendo sostituito tale bene, per la società si rende necessario procedere a rettificare il credito d’imposta tramite il meccanismo della recapture?

    Risposta

    Con la Finanziaria 2021 il Legislatore ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate in Italia. In particolare in base all’art. 1, comma 1060 “se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione … i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto”.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E la citata disposizione “mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati per un periodo minimo nell’economia dell’impresa”.
    Nella fattispecie in esame l’interconnessione del bene è avvenuta nel 2023 e di conseguenza il periodo di “sorveglianza” per la recapture è scaduto il 31.12.2025. La cessione del bene effettuata a maggio 2026 non comporta, quindi, la rideterminazione del relativo credito d’imposta.

    Pubblicata il: 02-09-2026

    Oggetto

    Omesso invio fatture intraUE all’Agenzia delle Entrate

    Domanda

    Una ditta individuale, esercente l’attività di autofficina, nel mese di aprile 2026 ha effettuato due acquisti da fornitori UE, non provvedendo all’integrazione delle relative fatture.
    Il mancato invio del tipo documento TD18 si ripercuote sul non corretto assolvimento dell’IVA tramite il reverse charge?

    Risposta

    In linea generale, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” con riferimento al tipo documento TD18, “il cessionario, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione”.
    L’applicazione dell’IVA per un acquisto intraUE con il reverse charge può essere effettuata con l’integrazione della fattura estera sia in modalità cartacea che tramite uno specifico documento in formato elettronico da inviare a SdI. Pertanto, il mancato invio del tipo documento TD18 non si ripercuote sul non corretto assolvimento dell’IVA se è stata effettuata un’integrazione IVA cartacea e la relativa imposta è stata ricompresa nella liquidazione periodica. In tal caso, quindi, è configurabile (soltanto) il mancato invio a SdI dell’esterometro, per il quale,  è prevista una sanzione di € 2.
    Diversamente, ossia se l’IVA non è stata inclusa nella liquidazione periodica in quanto non è stata effettuata l’integrazione (nè cartacea nè elettronica), si configura il mancato assolvimento dell’imposta per omessa applicazione del reverse charge. Per tale fattispecie va fatto riferimento all’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/97 che prevede la sanzione in misura fissa da € 500 a € 10.000, se la fattura risulta annotata in contabilità ai fini delle imposte dirette, ovvero, in misura pari al 5% dell’imponibile con un minimo di € 1.000, se è stata omessa anche l’annotazione nelle scritture contabili. In ogni caso è possibile fruire del ravvedimento .

    Pubblicata il: 02-09-2026

    Oggetto

    Detrazione spese assistenza in RSA

    Domanda

    Ad un soggetto invalido, residente in una RSA, nel 2025 sono state addebitate dalla struttura spese per l’assistenza personale da parte di personale qualificato pari a € 8.000. In quale misura tali spese sono detraibili nel modello REDDITI 2026?

    Risposta

    In base all’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR sono interamente deducibili le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dalle / per le persone con disabilità con necessità di sostegno elevato / molto elevato. A tal fine si rammenta che:
    –sono tali i soggetti con il predetto stato di disabilità riconosciuto da una Commissione medica di cui all’art. 4, Legge n. 104/92 / Commissioni mediche che riconoscono l’invalidità civile / di guerra;
    –in caso di disabilità ex Legge n. 104/92, per la grave e permanente invalidità o menomazione richiesta dalla citata lett. b) del comma 1 non è necessaria la disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, essendo sufficiente la disabilità di cui al comma 1 del citato art. 3;
    –per gli invalidi civili va accertata la grave e permanente invalidità, fermo restando che la stessa sussiste sempre in caso di invalidità totale e riconoscimento dell’indennità di accompagnamento;
    rientrano nell’assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (ad esempio, infermieri professionali) o autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, prelievi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, attività riabilitativa);
    le spese in esame sono deducibili dal soggetto disabile / invalido ovvero dal familiare che le ha sostenute, anche se il destinatario delle prestazioni non è a carico.
    Come rammentato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026 - Spese sanitarie”, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili, indicando il relativo ammontare a rigo RP25 del modello REDDITI 2026, anche se sostenute
    da / per un soggetto rientrante in uno dei predetti casi ricoverato in un istituto di assistenza o cura / RSA. Al ricorrere di tale fattispecie, la deduzione riguarda solo la parte di retta imputabile alle spese mediche e di assistenza specifica (non l’intera retta pagata), anche determinata forfetariamente, evidenziata distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto / RSA.

    Pubblicata il: 04-08-2026

    Oggetto

    Plusvalenza 2025 rateizzata e determinazione acconto 2026

    Domanda

    Una srl immobiliare ha conseguito nel 2025 un’importante plusvalenza (circa € 130.000) derivante dalla cessione di un immobile. La plusvalenza è stata rateizzata in 5 quote.
    La società, dopo aver ricalcolato l’acconto 2026 come previsto dalle nuove disposizioni, ha versato un minor acconto ragguagliato al reddito previsto per il 2026. Tale comportamento potrà essere oggetto di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate?

    Risposta

    La Finanziaria 2026 ha soppresso la possibilità di rateizzazione (fino a 5 quote) delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali.
    La decorrenza della nuova disposizione è disposta a decorrere dal 2026 ed ha stabilito che “nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 42”.
    Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP sussiste l’obbligo di versamento dell’acconto in misura pari all’imposta dovuta per il periodo precedente (metodo storico). Il citato comma 43 impone quindi ai soggetti interessati di ricalcolare l’acconto 2026 sulla base dell’imposta ottenuta senza applicare la rateizzazione delle plusvalenze realizzate nel 2025.
    È tuttavia sempre facoltà del contribuente calcolare l’acconto in misura inferiore sulla base delle previsioni di reddito / VAP del periodo per il quale è dovuto l’acconto (metodo previsionale).
    L’Agenzia delle Entrate, nell’effettuare i controlli, verificherà, nella fattispecie in esame, che l’acconto versato (generalmente in 2 rate) per il 2026 sia almeno pari al 100% dell’imposta dovuta nel modello REDDITI 2027 SC e IRAP 2027 relativi al 2026, irrogando la sanzione solo per l’eventuale
    differenza tra imposta dovuta per il 2026 e acconto versato con il metodo previsionale.