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DECRETO 22 GENNAIO 2008 N.37 - REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11-QUATERDECIES, COMMA 13, LETTERA A) DELLA DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ' DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI.

Pubblicata il: 01-08-2013

Sono soggetti all`applicazione del decreto interministeriale gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d`uso, collocati all`interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Con la pubblicazione del regolamento si è conclusa, finalmente, la lunga fase transitoria delle proroghe della data di entrata in vigore del Capo V (artt. 107 - 121), dedicato alle "Norme per la sicurezza degli impianti" del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

Dalla data di entrata in vigore del DM n. 37 del 22 gennaio 2008 (il 27 marzo) vengono abrogate diverse disposizioni come, peraltro, illustrato nel commento del settore legislativo di Confartigianato.

Secondo quanto previsto dal nuovo regolamento gli impianti, a prescindere se in immobili ad uso civile o industriale, sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione,  trasporto, distribuzione, utilizzazione dell`energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l`automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l`utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del decreto interministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

L`installatore al termine dei lavori,dopo aver controllato l`impianto ai fini della sicurezza e funzionalità ed eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge, rilascia la dichiarazione di conformità completa degli allegati riviste.

La norma stabilisce che le imprese realizzano gli gli impianti a regola d`arte in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e delle norme dell`UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell`Unione Europea o che sono parti contraenti dell`accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell`arte.

Inoltre, viene anche previsto, all`art. 13, quali sono i documenti da conservare e consegnare in caso di cessione dell`immobile. 

ALLEGATI

 del decreto interministeriale     regolamento     abrogate     commento del settore legislativo     i documenti