Lavorare in Svizzera

LE REGOLE PER EFFETTUARE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN SVIZZERA

I lavoratori autonomi e le aziende con dipendenti, le cui attività hanno sede in Italia, possono effettuare prestazioni di servizi nella Confederazione Elvetica nel limite di 90 giorni di calendario per anno civile e rispettando quanto previsto dall`Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), sottoscritto tra Unione Europea e Svizzera.
L`ALC, regolamentando anche la libera circolazione delle persone che tra la Svizzera e l`UE esercitano un`attività lavorativa (dipendenti o autonomi), ha introdotto delle disposizioni relative alle cosiddette "misure di accompagnamento", che si sostanziano in una serie di adempimenti obbligatori da porre in essere e rispettare (rispetto dei salai svizzeri, notifica, cauzione, etc..), pena l`elevazione di pesanti sanzioni.

La fornitura di una prestazione di servizi in Svizzera, sia in forma autonoma ed indipendente che avvalendosi di proprio personale dipendente, può avere durata massima di 90 giorni per anno civile, previo invio obbligatorio di una notifica telematica di attività lucrativa dal seguente link

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

L`invio della notifica (contenente i dati aziendali, il luogo di impiego e la durata dei lavori,...) deve essere effettuato almeno 8 giorni prima dell`inizio della prestazione di servizi in Svizzera, pena l`elevazione di sanzioni.
Se si comunica in via preventiva un periodo più lungo di quello che effettivamente si effettua in Svizzera (ad esempio si comunica dieci giorni, ma se ne fanno solo quattro), è consigliabile mandare una comunicazione via mail subito al termine dei lavori informando dell`effettivo periodo utilizzato, tale comunicazione diviene obbligatorio in presenza di lavoratori dipendenti.
Per le sole prestazioni di servizi effettuate in Canton Ticino, maggiori chiarimenti in merito alla notifica possono essere richiesti al seguente ufficio:

Ufficio per la Sorveglianza del Mercato del Lavoro
Bellinzona Quartiere Piazza Via Lugano 4
6501 Bellinzona
Tel.: 0041 (0)91 814 73 91
Fax: 0041 (0)91 814 73 99
Mail: dfe-usml@ti.ch
sito internet: www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro

Scarica qui il manuale per una corretta notifica di attività lucrativa al seguente link:

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/eu/fza/meldeverfahren/mv-benuhb-i.pdf

In base agli accordi bilaterali UE-Confederazione Elvetica, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai lavoratori dipendenti comandati in trasferta in territorio svizzero un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dalla "contrattazione svizzera" per i "lavoratori svizzeri".
In termini pratici, a tali lavoratori l'azienda deve applicare (se più favorevoli al lavoratore e per le sole ore di effettiva prestazione in Svizzera) le tabelle salariali previste dal CCL elvetico.
Gli ispettori svizzeri chiedono che venga riconosciuta la retribuzione svizzera, maggiorata anche di ferie, festività e tredicesima.
Per il calcolo della retribuzione da corrispondere, si può consultare il sito https://entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/lohn_it.
La maggiorazione retributiva comporta anche il riconoscimento dell`indennità di trasferta (se spettante), di vitto (se non viene pagato un pasto/cena caldo dalla ditta - con possibilità di esibire scontrini/ricevute) e l`eventuale rimborso indennità chilometrica (se il lavoratore dipendente si sposta con il proprio mezzo), cosi come stabilito dal ccl svizzero di riferimento.
In diversi settori il pagamento dello stipendio è previsto entro la fine del mese di competenza, al fine di evitare sanzioni, è consigliabile effettuare acconti di stipendio (di importo congruo rispetto al salario svizzero spettante) prima della fine del mese di riferimento.

Per ogni ingresso in territorio elvetico serve produrre copia originale del certificato A1 vidimato dall`INPS. Scarica il modello A1: Modello A1

Nella maggior parte dei Cantoni ed ormai in quasi tutti i settori, prima dell`ingresso ed inizio dei lavori in Svizzera, è previsto l`obbligo di versare una cauzione che verrà trattenuta fino al termine dell`iter di controllo da parte degli enti ispettivi.
La cauzione può essere fornita in contanti o tramite una garanzia irrevocabile di una banca sottoposta all`Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).
Per verificare se esiste l`obbligo di versare una cauzione, conoscerne l`entità e la modalità di versamento, si consulti il sito https://www.zkvs.org/it.

Dal 1.11.2014 le Autorità Svizzere hanno stabilito che, ad eccezione del titolare di una ditta individuale, tutti i soci che eseguono delle prestazioni transfrontaliere di servizio in Svizzera per conto di società del tipo S.N.C., S.R.L., S.A.S., Cooperative, S.p.A., ecc. sono da notificare in qualità di dipendenti distaccati.
Il sistema informatico della procedura di notifica segnala tale obbligo, pertanto tutte le notifiche che rientrano nelle casistiche di cui sopra devono essere effettuate come "dipendenti distaccati".
Tale procedura è obbligatoria e comporta il rispetto dei salari minimi (rispetto al compenso orario da lavoro autonomo), similarmente a quanto già è previsto per i veri lavoratori dipendenti in trasferta in territorio elvetico. I soci di snc, sas ed srl devono:

  • notificarsi come "dipendenti";

  • non potendo esibire buste paga a loro riferite, i soci devono esser in grado di produrre la fattura che si riferisce ai lavori svolti, con indicazione del costo della merce/materiale distinta e separata dall`indicazione del costo della "prestazione professionale" apportata dal singolo socio (indicazione dell`importo totale e specifica delle ore di lavoro prestate dal socio).



Essendo, per gli ispettori elvetici, equiparati a "lavoratori dipendenti", anche per tali soggetti vige l`obbligo del versamento della cauzione e degli altri oneri collegati al lavoro subordinato (contributo alle spese di controllo, registrazione ore di lavoro, ....).

Gli ispettori chiedono di dimostrare quante ore sono state lavorate in Svizzera (in particolare dei lavoratori dipendenti); è quindi opportuno registrare le ore di lavoro, avendo cura di ricordare che per gli ispettori svizzeri è considerato lavoro "prestato in Svizzera" anche il tempo del tragitto dalla dogana al cantiere.

E` sempre consigliabile informare preventivamente INAIL rispetto all`esecuzione di prestazioni di lavoro in territorio Svizzero.
E` altresì consigliabile recarsi in Svizzera essendo sempre muniti del tesserino sanitario di Regione Lombardia.

Le imprese straniere che effettuano prestazioni di lavoro in territorio elvetico, con presenza di lavoratori dipendenti, sono obbligate a versare i contributi professionali e i contributi alle spese di esecuzione.
Tali contributi vengono richiesti direttamente dagli Enti preposti, successivamente all`effettuazione delle prestazioni di servizio in territorio elvetico.

Quando si realizzano dei preventivi per lavori in Svizzera si deve assolutamente tenere in conto il maggior costo del salario (poichè adeguato a quello svizzero).

I prestatori di servizi/opere indipendenti (artigiani, lavoratori autonomi) provenienti dall`estero (Italia) che forniscono prestazioni di servizio in Svizzera, non essendo considerati lavoratori dipendenti, non sono soggetti alle condizioni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera, ma sottostanno comunque all`obbligo di notifica ed all`obbligo di presentare il modello A1.
Se però tali prestatori di servizi/opere indipendenti non sono in grado di dimostrare agli ispettori la loro indipendenza, sono considerati falsi indipendenti o pseudo-indipendenti, vengono quindi elevate pesanti sanzioni.
A tali artigiani/lavoratori autonomi le autorità svizzere richiedono di dimostrare la propria autonomia imprenditoriale (esistenza di un preventivo al committente, fatturazione diretta al committente, organizzazione di impresa, beni strumentali, rischio di impresa, ....), questo in particolar modo in presenza di sub-appalti o pseudo sub-appalti.
L`esercizio di un`attività lucrativa indipendente in Svizzera viene valutato dagli enti di controllo secondo il diritto svizzero, che è molto stringente.

I piccoli utensili da lavoro (minuteria, trapani, cacciaviti, ....), impiegati temporaneamente in Svizzera possono essere portati al seguito senza formalità doganali e in esenzione da tributi, è però necessario presentare una dettagliata lista di tale attrezzatura.

Per il materiale diverso esiste la possibilità di fare un`importazione temporanea tramite il Carnet ATA, rivolgendosi alla CCIAA di riferimento.

Entrando in Svizzera per effettuare delle prestazioni di servizio, è consigliabile possedere i seguenti documenti:

  • copia della conferma della notifica di attività lucrativa,

  • certificato A1(E412) vidimato dall`Inps,

  • registro ore di lavoro effettuate, dettagliato per lavoratore,

  • visura camerale,

  • lista piccolo attrezzature e minuteria;

  • una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera. I documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.

    Se tali documenti non possono essere forniti, anche a seguito di formale richiesta, può essere elevata una multa fino a 5000 franchi svizzeri, nonchè il divieto di continuare i lavori.

  • ASPETTI FISCALI

    Dal 1 gennaio 2018 le imprese che effettuano prestazioni sul territorio elvetico e che realizzano un volume d`affari di almeno 100.000 CHF (Italia+Svizzera+resto del mondo anche se la percentuale realizzata in Svizzera è molto bassa) sono obbligate a registrarsi come contribuenti, richiedere una partita IVA svizzera e a versare la relativa IVA.

    Le imprese hanno l`obbligo di nominare un rappresentante fiscale elvetico e depositare una garanzia bancaria (minimo 2000 CHF).

    La nomina del rappresentante fiscale va fatta prima della fornitura del servizio.

    L`aliquota IVA svizzera ordinaria dal primo gennaio è passata dall`8% al 7,7%.

    L`obbligo è per tutte le imprese estere, non solo italiane: prima riguardava solo le imprese con un fatturato superiore ai 100.000 CHF.

    Come si ottiene la Partita Iva

    Per ottenere la Partita Iva occorre:

    • nominare un rappresentante fiscale per la Svizzera, questi presenta il modulo di richiesta sulla base dei dati ricevuti l`autorità federale determina l`importo del DEPOSITO CAUZIONALE tra un minimo di 2.000 CHF ed un massimo di 250.000 CHF. Tale somma verrà restituita all`atto della cessazione dell`attività;
    • dopo il versamento del deposito cauzionale il rappresentante fiscale riceve la comunicazione della partita iva svizzera e la comunica all`impresa italiana .


    Operatività

    Le liquidazioni sono trimestrali con relativi versamenti da parte del contribuente e rimborsi da parte dello stato.

    Esempio: se vendo un bene e lo consegno in Svizzera eseguo un`esportazione dall`Italia.

    Se tale bene PER ESSERE UTILIZZATO necessita del montaggio e/o del collaudo poichè il potere di utilizzarlo viene trasferito a seguito del suo collaudo (eseguito sul territorio svizzero) per l`Iva svizzera eseguo una prestazione sul territorio svizzero. Sono soggetto ad Iva svizzera.

    NORMATIVE SPECIFICHE DI SETTORE

    I prestatori di servizi/opere indipendenti e le aziende con dipendenti che svolgono la propria attività in determinati settori sottostanno, tra l`altro a specifiche norme di settore:

  • esecuzione di attività di impianti elettrici - è obbligatorio ottenere l'autorizzazione ad installare da parte dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI (www.esti.admin.ch/it/);

  • esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione, per la quale è obbligatorio ottenere l`iscrizione alla LEPICOSC (http://www4.ti.ch/dt/temi/albo-delle-imprese/tema/tema/);

  • SETTORE EDILE
    Legge sull`esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione
    LEPICOSC

    La Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) disciplina l'esecuzione dei lavori edili anche nel settore privato.
    E` prevista l`iscrizione all`albo cantonale:
  • le imprese di costruzione che intendono eseguire lavori edili i cui costi preventivabili siano superiori ai Fr. 30'000.-,

  • gli operatori specialisti che intendono eseguire lavori nei settori: della posa d'acciaio d'armatura, dell'esecuzione di casserature, dell'esecuzione di murature in cotto e in pietra, dell'esecuzione di cappe di sottofondo (betoncini); per opere del valore superiore ai fr. 10.000.

    L'iscrizione è immediatamente obbligatoria per l'esecuzione di tutti i lavori sopra menzionati ed è subordinata all'esistenza di determinati requisiti professionali e personali (art. 5 e art. 5a LEPICOSC).
    Il testo della legge, i moduli per l`iscrizione e l`elenco delle imprese iscritte all`albo è disponibile sul sito internet www.ti.ch/albo

    Per ulteriori informazioni:
    Commissione di vigilanza della LEPICOSC Viale Portone 4 6500 Bellinzona CH
    Tel 0041 91 825 42 49
    www.ti.ch/albo

  • RICHIESTA INFORMAZIONI E ASSISTENZA

    Per avere maggiori informazioni o richiedere assistenza, prendere contatto con l`ufficio zonale competente per territorio (in base alla sede della vostra azienda). Per conoscere l`ufficio di Confartigianato più vicino clicca qui.