Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-01-2022

    Oggetto

    Indennità di maternità e commerciante  al minuto forfetario

    Domanda

    Una commerciante al minuto in regime forfetario nel 2021 ha incassato dall’INPS l’indennità di maternità. Tale somma concorre alla formazione del reddito forfetario? Se sì, va applicata la medesima percentuale prevista per i corrispettivi dell’attività? La stessa va conteggiata per la verifica del superamento del limite dei ricavi di € 65.000?

    Risposta

    L’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero”. Come previsto dal TUIR (art. 6, comma 2) le indennità conseguite in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento danni per la perdita degli stessi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.9.99, n. 189/E ha chiarito che “quando un’indennità va a sostituire un reddito o risarcisce un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell’indennità di maternità, l’artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d’impresa, che a causa della maternità non
    é stato possibile conseguire”. Di conseguenza nel quadro LM del mod. REDDITI 2022 dovrà essere ricompreso a rigo LM22 l’ammontare dell’indennità incassata nel 2021 al fine di determinare il reddito di tale anno. Con specifico riferimento al regime “forfetario” la stessa Agenzia nel corso del consueto incontro con la stampa specializzata di inizio 2020 ha precisato che l’indennità di maternità non rileva ai fini del calcolo del superamento del limite di € 65.000 di ricavi dell’anno precedente.

    Pubblicata il: 11-01-2022

    Oggetto

    Rimborso spese sanitarie detratte nel 2020

    Domanda

    Un contribuente, dopo aver presentato il modello REDDITI 2021, ha ricevuto il rimborso parziale di una spesa sanitaria detratta nel 2020. È necessario presentare un modello REDDITI 2021 integrativo correttivo o è possibile dichiarare il rimborso ottenuto nel mod. REDDITI 2022, relativo al 2021?

    Risposta

    Le spese per le quali è prevista la detrazione IRPEF del 19%, tra le quali quelle sanitarie, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi dell’anno di pagamento. Per le spese oggetto di rimborso la detrazione spetta per la (residua) quota rimasta a carico del contribuente. Così, in presenza di una spesa sostenuta pari a € 5.000 e un rimborso ottenuto per € 1.600, nel quadro RP del modello REDDITI va riportata la somma di € 3.400. Come evidenziato nelle istruzioni del modello REDDITI 2021 “le spese sanitarie sostenute nel 2020 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo RM8 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E, ha specificato che è possibile “detrarre l’intero ammontare delle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente, salvo poi dichiarare, nell’anno successivo, tra i redditi soggetti a tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR l’importo ricevuto a rimborso”. L’importo ricevuto a titolo di rimborso delle spese sanitarie già detratte va indicato nel quadro RM a rigo RM8.

    Pubblicata il: 11-01-2022

    Oggetto

    Spese di "ricognizione universitarie" e detrazione nel modello REDDITI 2022

    Domanda

    Nel corso del 2021 il figlio, a carico dei propri genitori, ha ripreso gli studi universitari interrotti alcuni anni fa. Il padre ha dovuto pagare una somma “di ricognizione”. Tale somma può essere detratta quale spesa di istruzione nel modello REDDITI 2022?

    Risposta

    L’art. 15, comma 1, lett. e), TUIR per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria riconosce una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese medesime. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 25.6.2021, n. 7/E rammenta che la detrazione e? calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’Università e? statale mentre se l’Università non e? statale l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca ...”. Nella citata Circolare n. 7/E la stessa Agenzia specifica che tra le spese che danno diritto alla detrazione in esame sono ricomprese anche le spese sostenute per la c.d. “ricognizione”. Sul punto nella Risposta 28.10.2019, n. 434 l’Agenzia ha chiarito che per “ricognizione” si intende “il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, puo? utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfetaria che viene richiesta in luogo dell’intero importo delle tasse d’iscrizione degli anni gia? trascorsi”. Il padre potrà fruire nel modello REDDITI 2022 della detrazione in esame indicando nel quadro RP, righi RP8/RP13, codice 13, “Spese per istruzione universitaria” quanto sostenuto nel 2021 per il figlio a carico.

    Pubblicata il: 28-12-2021

    Oggetto

    Acquisto appartamento in Italia da soggetto iscritto all’AIRE

    Domanda

    Un soggetto italiano è residente in Francia da alcuni anni ed è iscritto all’AIRE. Lo stesso intende acquistare un nuovo appartamento in Italia direttamente dall’impresa costruttrice. Può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4% non avendo alcun immobile in Italia?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risposta 27.9.2021, n. 627, che richiama quanto indicato nelle Circolari 1.3.2001, n. 19/E e 12.8.2005, n. 38/E, il soggetto italiano residente all’estero può acquistare un immobile ubicato in Italia usufruendo dell’aliquota IVA ridotta del 4% senza l’obbligo di trasferire la residenza in Italia / nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto. Nel caso in cui l’acquirente non sia iscritto all’AIRE è comunque possibile autocertificare lo stato di residenza estera dichiarandolo in forma scritta nell’atto d’acquisto. Per poter accedere al beneficio in esame devono comunque essere rispettati gli altri requisiti previsti per l’acquisto della “prima casa” dalle lett. b) e c), Nota II-bis) dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86. Pertanto l’acquirente nell’atto di acquisto deve dichiarare di:
    – non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune in cui è ubicato l’immobile da acquistare come “prima casa”;
    – non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
    Resta fermo che per usufruire delle agevolazioni in esame l’immobile oggetto della compravendita non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).

    Pubblicata il: 23-12-2021

    Oggetto

    Appartamento in comodato e spettanza del c.d. “bonus idrico”

    Domanda

    Un genitore ha concesso in comodato, non registrato all’Agenzia delle Entrate, un appartamento alla figlia nel quale risiede con la famiglia. Poiché la figlia non può beneficiare dell’agevolazione c.d. “bonus idrico”, può sostenere le spese il padre (proprietario) e quindi richiedere il bonus?

    Risposta

    Il c.d. “bonus idrico”, previsto dall’art. 1, commi da 61 a 65, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è riconosciuto, per un importo massimo di € 1.000 per ciascun beneficiario, per le spese sostenute nel 2021 relativamente ai seguenti interventi:
    – fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio / dismissione dei sistemi preesistenti;
    – fornitura e installazione di:
    – rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto;
    – soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio / dismissione dei sistemi preesistenti.
    L’agevolazione spetta alle persone fisiche titolari di diritto di proprietà / diritto reale ovvero di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione della domanda su edifici esistenti / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Nel caso di specie, considerato che il contratto di comodato non è stato registrato, il beneficio può essere usufruito soltanto dal proprietario dell’immobile, ossia dal padre, che può quindi sostenere le spese e presentare la domanda, tramite la specifica Piattaforma presente sul sito Internet del Ministero della Transizione Ecologica (MiTe), per ottenere il bonus in esame.