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Pubblicata il: 24-09-2024
Concordato Preventivo Biennale e applicazione della c.d. “Flat tax incrementale”
La c.d. “Flat tax incrementale” (10% - 12% - 15%) applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023 ha rilevanza anche ai fini IRES e IRAP?
La c.d. “Flat tax incrementale” è applicabile dai soggetti ISA ed è sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese.
La stessa, quindi, può essere applicata anche dai soggetti IRES (srl, spa, ecc.). Essendo sostitutiva delle imposte sul reddito (IRES, IRPEF, addizionale regionale / comunale) non rileva ai fini IRAP.
Cessione appartamento ristrutturato con detrazione 110% ereditato nel 2018
Una persona fisica a fine 2022 ha ristrutturato un immobile (casa unifamiliare), pervenuto per successione del padre nel 2018, beneficiando della detrazione del 110% tramite lo sconto in fattura. Una parte dei lavori non è stata oggetto del Superbonus in quanto eccedente i massimali ministeriali. A breve l’immobile sarà ceduto a terzi. Come va determinata la plusvalenza derivante dalla cessione alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2024?
La Finanziaria 2024 ha modificato, a decorrere dall’1.1.2024, l’art. 67, comma 1, TUIR introducendo la nuova lett. b-bis), nell’ambito dei redditi diversi, che individua una nuova fattispecie di plusvalenza tassabile a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi rientranti nel c.d. “Superbonus”, conclusi da non più di 10 anni.
Nella Circolare 13.6.2024, n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– sono assoggettati alla nuova fattispecie di plusvalenza tutti gli immobili (residenziali e non) oggetto di intervento Superbonus 110%;
– non ha rilevanza la modalità di utilizzo alla detrazione (cessione del credito / sconto in fattura / utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi);
– non ha rilevanza il soggetto che realizza i lavori (proprietario cedente, familiare convivente, locatore, comodatario).
Per espressa previsione normativa le nuove disposizioni non sono applicabili agli immobili acquisiti per successione ovvero adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.
Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di immobile derivante da successione, dalla cessione dello stesso non deriva una plusvalenza tassabile in base alle sopra accennate nuove disposizioni.
Manutenzione straordinaria appartamento e acquisto materiali
Una persona fisica ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria del proprio appartamento ad una ditta individuale edile. Lo stesso vorrebbe acquistare direttamente le piastrelle da rivenditore con pagamento in contanti. Rispettando il limite dell’utilizzo del contante, per tali spese può beneficiare della detrazione?
La risposta è negativa. Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16- bis, TUIR come più volte specificato dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo nella Giuda “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 – 10. Recupero patrimonio edilizio”) è necessario che le spese siano pagate utilizzando l’apposito bonifico bancario c.d. “parlante” dal quale risulti:
– la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
– il numero di partita IVA / codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
La stessa Agenzia ha riconosciuto la validità del bonifico postale, considerata l’assimilazione a quello bancario, nonchè il bonifico effettuato on-line.
L’utilizzo delle predette modalità di pagamento è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di applicare la ritenuta alla fonte (nell’attuale misura dell’11%) nei confronti del destinatario del pagamento.
Presenza di debiti tributari / contributivi superiori a € 5.000 e accesso al Concordato Preventivo Biennale
Una snc intenderebbe accettare la proposta di CPB 2024 - 2025 elaborata dall’Agenzia delle Entrate nel quadro P del mod. ISA. Un socio (con una partecipazione del 55%) ha un debito tributario / contributivo superiore a € 5.000. La società può comunque accettare la proposta o sussiste la specifica causa di esclusione?
Con il D.Lgs n. 13/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale, il Legislatore ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), riservato ai soggetti ISA e ai contribuenti forfetari. Tra i requisiti necessari per accedere al Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, prevede l’assenza di debiti tributari / contributivi con riferimento al 2023. Tali debiti rilevano, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo”, se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Il citato comma 2, consente comunque di accedere al concordato ai soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i debiti tributari / contributivi se l’ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.
Dal tenore letterale della disposizione in esame si potrebbe desumere che l’assenza di debiti va verificata con riferimento al “soggetto” destinatario della proposta di concordato. Quindi, nel caso di specie, la società può accedere al Concordato Preventivo B 2024 - 2025 in quanto per il 2023 non ha debiti tributariiennale / contributivi. Sul punto, è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia.
Passaggio da contabilità ordinaria a semplificata e rateizzazione plusvalenze
Una snc, in contabilità ordinaria, nel 2023 ha conseguito una plusvalenza che ha deciso di rateizzare in 5 quote.
Nel 2024 la società è passata in contabilità semplificata “per cassa”. Dal 2024 potrà continuare a rateizzare la plusvalenza imputando la relativa quota nel quadro RG del modello REDDITI?
Le plusvalenze realizzate dall’impresa concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo ovvero, per i beni posseduti da almeno 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E dedicata all’esame del regime di contabilità semplificata “per cassa”, in vigore dal 2017, disciplinato dall’art. 66, TUIR e dall’art. 18, DPR n. 600/73, alcuni componenti positivi, tra cui le plusvalenze di cui al citato art. 86, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.
Dalle citate disposizioni / chiarimenti è possibile desumere che il trattamento riservato alle plusvalenze non è influenzato dal tipo di contabilità adottata dall’impresa.
Nel caso di specie, pertanto, la società dal 2024 continuerà ad imputare ogni anno (nel quadro RG del modello REDDITI) la quota di competenza della plusvalenza realizzata nel 2023 per la quale ha scelto la rateizzazione.