Vogliamo richiamare l’attenzione di tutte le imprese del verde, GIARDINIERI e FLOROVIVAISTI sulla corretta gestione di sfalci e residui di potature.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha imposto il sequestro di un veicolo che trasportava abusivamente rifiuti del tipo sfalci e potature, deducendo che i suddetti materiali non ricadessero tra le esclusioni previste dall`art.185 comma 1 lettera f, e quindi che tali materiali non fossero sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa.
Non essendoci elementi sufficienti per stabilire che tali sfalci e potature trasportati erano destinati a essere "riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa", sarebbe stato corretto inquadrarli come "rifiuti".
Pertanto, essendo identificabili come rifiuti, il Legale rappresentante dell’impresa è stato condannato perché li trasportava illecitamente, senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Per approfondimenti, si allega la sentenza della Cassazione n.4221 del 1.02.2023.
Vogliamo richiamare l’attenzione di tutte le imprese del verde, GIARDINIERI e FLOROVIVAISTI sulla corretta gestione di sfalci e residui di potature.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha imposto il sequestro di un veicolo che trasportava abusivamente rifiuti del tipo sfalci e potature, deducendo che i suddetti materiali non ricadessero tra le esclusioni previste dall`art.185 comma 1 lettera f, e quindi che tali materiali non fossero sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa.
Non essendoci elementi sufficienti per stabilire che tali sfalci e potature trasportati erano destinati a essere "riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa", sarebbe stato corretto inquadrarli come "rifiuti".
Pertanto, essendo identificabili come rifiuti, il Legale rappresentante dell’impresa è stato condannato perché li trasportava illecitamente, senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Per approfondimenti, si allega la sentenza della Cassazione n.4221 del 1.02.2023.