F-GAS: LE MODIFICHE AI TERMINI DI CERTIFICAZIONE

Impianti

La Legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29-4-2020,  ha modificato, tra l’altro, il comma 2 dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevedendo in particolare che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validita? per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Per effetto di questa modifica:

1) le certificazioni F-Gas prese in considerazione sono quelle in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio, non più 31 gennaio – 15 aprile;

2) I certificati conservano la validità non più fino al 15 giugno, ma per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 31 luglio 2020;

3) Il periodo di validità di 90 giorni sarà efficace in ogni caso, anche qualora la data di cessazione dello stato di emergenza dovesse subire variazioni.

Gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvedono all’estensione della validità dei certificati da loro rilasciati (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati), secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020.

La circolare del Ministero dell’Ambiente n. 33170 dell’8 maggio 2020


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