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Pubblicata il: 04-07-2023
Detrazione figlio a carico diventato 21enne nel 2022
A seguito delle nuove regole utilizzabili per la quantificazione delle detrazioni per i figli a carico, come va compilato il Prospetto del mod. REDDITI 2023 PF per un figlio nato il 9.7.2001, a carico dei due genitori al 50% ciascuno?
A fini della compilazione del Prospetto “Familiari a carico” del mod. REDDITI 2023 PF va considerato quanto segue:
– la “vecchia” disciplina è applicabile ai mesi di gennaio e febbraio 2022, ai quali è riservata la colonna 9 del Prospetto;
– come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.2.2022, n. 4/E le detrazioni per figli a carico “competono dal mese in cui si sono verificate” le condizioni richieste e pertanto, nel caso di specie, per i mesi da luglio a dicembre 2022 per il figlio 21enne spettano le detrazioni per figli a carico con 21 anni o più, ai quali è riservata la colonna 10 del Prospetto.
In particolare poiché il figlio è a carico dei genitori per tutto l’anno:
– a colonna 5 “Mesi a carico” va indicato “12”;
– a colonna 7 “%” ogni genitore indica “50%”;
– a colonna 9 “N. mesi detrazione figli - gennaio febbraio” va indicato “2”;
– a colonna 10 “N. mesi detrazione figli - da marzo 2022 se 21 anni o più” va riportato “6”.
Sostituzione porta basculante garage motorizzata
Nel 2022 una persona fisica ha sostituito la porta basculante “manuale” del garage (pertinenza dell’abitazione principale) con una nuova porta motorizzata. L’impresa esecutrice dei lavori ha emesso fattura con applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%. Per l’intera spesa sostenuta (nuova porta + motorizzazione) spetta la detrazione del 50%?
In base all’art. 16-bis, TUIR la detrazione IRPEF del 50% spetta, tra l’altro, per le spese relative agli interventi di cui alle lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 (in particolare la lett. b riguarda le manutenzioni straordinarie). Come desumibile dalla “Guida Ristrutturazioni edilizie” (aggiornamento ottobre 2022) predisposta dall’Agenzia delle Entrate “sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso”.
Con riferimento ai garages la detrazione spetta per le “riparazioni varie e sostituzioni di porte con caratteristiche diverse da quelle preesistenti”. Nel caso di specie, quindi, per l’intera spesa sostenuta al contribuente spetta la detrazione IRPEF del 50%, da ripartire in 10 rate.
Il beneficio è subordinato al pagamento della fattura con bonifico bancario / postale “parlante” (all’atto dell’accredito la banca / Poste deve operare al prestatore la ritenuta d’acconto nella misura dell’8%).
Credito IRAP 2022 ditta individuale e esonero dichiarazione
Una ditta individuale presenta un credito IRAP 2021 richiesto in compensazione risultante dal modello IRAP 2022. Considerato che dal 2022 per tale soggetto l’IRAP non è più dovuta, con conseguente insussistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione, dove va indicato tale credito?
Dal 2022, come stabilito dalla Finanziaria 2022, sono escluse dall’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali (ditte individuali / imprese familiari e aziende coniugali) e di lavoro autonomo. Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29.7.2011, n. 79/E tali soggetti, non essendo più tenuti alla presentazione del mod. IRAP, devono riportare il credito IRAP 2021, richiesto in compensazione, nella Sezione II del quadro RX del modello REDDITI 2023 con l’indicazione del codice tributo “3800” a campo 1 dei righi “Altre imposte”.
Pubblicata il: 23-05-2023
Deducibilità oneri finanziari da cessione crediti d’imposta edilizi
Una srl ha effettuato nel 2022 lavori sul proprio immobile strumentale per i quali poteva beneficiare della detrazione del 65%. La società ha ceduto il credito corrispondente alla detrazione spettante ad un fornitore dei beni utilizzati per la realizzazione dell’intervento. La differenza tra il corrispettivo pattuito per la cessione ed il valore contabile risultante dal bilancio è stata rilevata tra gli oneri finanziari. Tali oneri sono soggetti alle limitazioni di deducibilità di cui all’art. 96, TUIR (30% del ROL)?
La cessione a terzi delle detrazioni connesse agli interventi edilizi in luogo dell’utilizzo diretto comporta, come evidenziato dall’OIC nella “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali” del 3.8.2021, la rilevazione a Conto economico della differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione.
In particolare, secondo l’OIC, il fatto che il credito tributario sia cedibile a terzi “fa propendere per una classificazione dell’onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa”, con conseguente iscrizione dello stesso:
– nei proventi finanziari (voce C16d) se la differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione è positiva;
– negli oneri finanziari (voce C17) se la differenza tra il corrispettivo ricevuto ed il valore contabile del credito alla data di cessione è negativa.
Stante la qualificazione dei predetti componenti quali proventi / oneri finanziari ed il collegamento degli stessi ad un’operazione avente causa finanziaria e considerato il principio di derivazione rafforzata, in base al quale ai fini fiscali è recepita la rappresentazione del bilancio secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, gli stessi rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 96, TUIR.
Nel caso di specie, pertanto, gli oneri finanziari sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nei limiti del 30% del ROL “fiscale”.
Specularmente, l’impresa acquirente il credito d’imposta potrà conteggiare il provento finanziario aumentando il plafond di interessi attivi per la deduzione degli interessi passivi.
Decesso usufruttuario e trasferimento detrazioni all’erede (ex nudo proprietario)
Una persona fisica (lavoratore dipendente) risulta nudo proprietario di 2 immobili sui quali un genitore (padre) ha il diritto di usufrutto. Su tali immobili nel 2020 il genitore ha sostenuto spese di ristrutturazione usufruendo della relativa detrazione del 50%. A gennaio 2023 il genitore è deceduto e pertanto il figlio è divenuto pieno proprietario dei predetti immobili. Le quote residue non fruite dal genitore possono essere trasferite al figlio già dal 2022?
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito (da ultimo nella Circolare 25.7.2022, n. 28/E) che il trasferimento all’erede delle rate residue delle detrazioni non fruite dal de cuius è possibile soltanto a condizione che l’erede mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori dai quali è scaturita la detrazione. Pertanto, l’erede può detrarre le rate della detrazione sorta in capo al de cuius se l’immobile è utilizzato / a disposizione dello stesso, ossia non è locato o concesso in comodato a terzi. Tale condizione deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nella citata Circolare n. 28/E è altresì specificato che quanto sopra trova applicazione anche nel caso di “passaggio” della detrazione tra usufruttuario e nudo proprietario che a seguito del decesso diviene pieno proprietario, come nel caso in esame. Per quanto riguarda l’anno a decorrere dal quale l’erede può fruire della “prima” rata di detrazione, la stessa Agenzia ha precisato che “in applicazione del criterio generale in base al quale per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31.12 di quell’anno, si trasferisce all’erede, in presenza dei requisiti richiesti, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso”.
Nel caso di specie, pertanto, essendo il decesso avvenuto a gennaio 2023, la prima rata residua di detrazione trasferita è quella relativa al 2023 da esporre nel mod. REDDITI 2024. La rata relativa al 2022 va riportata nel mod. REDDITI 2023 del “de cuius” (titolare dell’immobile al 31.12.2022).