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Pubblicata il: 07-05-2024
Detrazione spese acquisto integratori alimentari
Nel 2023 una persona fisica ha sostenuto spese per l’acquisto di integratori alimentari. Le spese risultano certificate da documenti commerciali sui quali è stato riportato il codice fiscale del contribuente. È possibile beneficiare della detrazione IRPEF al 19% prevista per le spese mediche?
In base a quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% dell’importo sostenuto oltre la franchigia annua di € 129,11 per le spese mediche e di assistenza specifica certificate da documento commerciale / fattura.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2023, n. 14/E, la detrazione per le spese mediche generiche spetta relativamente all’acquisto di:
– farmaci;
– specialità medicinali;
– medicinali omeopatici;
effettuati presso farmacie / altri soggetti autorizzati (ad esempio, farmacie online) in presenza di “scontrino parlante”, ossia con evidenza della dicitura “farmaco” e del relativo codice, nonchè del codice fiscale dell’acquirente.
Nella Risoluzione 22.10.2008, n. 396/E, richiamata anche nell’ambito dalla Circolare 19.6.2023, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di usufruire della detrazione per le spese relative all’acquisto di “parafarmaci” / alimenti particolari anche se assunti a scopo terapeutico in base ad una prescrizione medica, tra i quali rientrano gli integratori alimentari, in quanto appartenenti all’area alimentare.
Detrazione spesa certificato medico per usi sportivi
Un genitore, nel 2023, ha sostenuto una spesa pari a € 60 per il certificato medico per usi sportivi del proprio figlio. È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese mediche?
La detrazione IRPEF relativa alle spese mediche spetta:
– come previsto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, nella misura del 19% dell’importo sostenuto oltre la franchigia annua di € 129,11;
– in base a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 15, anche per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2023, n. 14/E, il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per la spesa in esame a condizione che il pagamento
del certificato medico ad uso sportivo sia effettuato mediante sistemi di pagamento “tracciabili”, con deroga per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN detraibili anche con pagamento in contanti.
Detrazione spese c.d. “Bonus verde”
Una persona fisica nel 2021 ha sostenuto spese (€ 1.800) per la piantumazione delle siepi e del manto erboso per le quali ha beneficiato del c.d. “Bonus verde”. Ora nel 2024 vorrebbe sostituire l’impianto d’irrigazione del giardino. L’ammontare della spesa (preventivo) sarà pari a € 4.500. Tali spese saranno interamente deducibili nel mod. REDDITI 2025 oppure soltanto per un importo pari a € 3.200 (pari al limite massimo di spesa di € 5.000 al netto delle spese dedotte nel 2021)?
L’agevolazione c.d. “Bonus verde”, introdotta dalla Finanziaria 2018 e da ultimo prorogata fino al 31.12.2024 dalla Finanziaria 2022, prevede la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute mediante sistemi di pagamento tracciabili per “interventi relativi alla:
– «sistemazione verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.”
La detrazione, calcolata su un importo massimo di € 5.000 per immobile, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, sono agevolabili le opere di sistemazione ex novo o che comportano il radicale rinnovamento dell’esistente, mentre non sono agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria (da ultimo Circolare 26.6.2023, n. 17/E).
Nella fattispecie in esame l’intervento rientra tra quelli agevolabili solo se rappresenta un intervento di radicale rinnovamento rispetto all’impianto esistente che viene sostituito.
La disciplina sopra richiamata non fa alcun espresso riferimento all’esecuzione di lavori che si protraggono per più anni / eseguiti in annualità diverse.
Considerata la modalità con la quale la disciplina è stata di anno in anno prorogata si ritiene che il massimale di spesa di € 5.000 sia riferito al singolo anno di sostenimento delle spese semprechè relative ad autonomi interventi.
Detrazione provvigione acquisto abitazione principale
Una persona fisica ha pagato nel mese di dicembre 2023 ad una agenzia immobiliare una provvigione pari a € 7.000 (IVA compresa) per l’attività di intermediazione per l’acquisto di un appartamento. Il rogito dell’appartamento è stato effettuato nei primi giorni del 2024 e da tale data l’immobile è stato utilizzato quale abitazione principale. Considerato che l’acquisto dell’appartamento è avvenuto nel 2024, la detrazione relativa alla provvigione può essere fruita nel mod. REDDITI 2024 relativo al 2023 o è necessario imputarla nel mod. REDDITI 2025 relativa al 2024?
Con riferimento ai compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità da adibire ad abitazione principale, spetta una detrazione IRPEF del 19%, per un importo non superiore a € 1.000 per ciascuna annualità. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2023, n. 14/E, la detrazione in esame spetta a condizione che l’importo pagato sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile. Inoltre, è richiesto alle parti, all’atto della cessione, ancorché assoggettata ad IVA, di rendere un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla presenza o meno di un mediatore (in caso positivo, riportandone i dati identificativi nonché l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa). La detrazione spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario / postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Le spese devono essere riportate nel quadro RP del mod. REDDITI relativo all’anno in cui sono state effettivamente sostenute, nei righi da RP8 a RP13, utilizzando il codice “17”.
Nel caso in esame, nel rispetto di quanto sopra evidenziato, la provvigione pagata all’agenzia immobiliare nel mese di dicembre 2023, va riportata nel quadro RP del mod. REDDITI 2024 relativo al 2023 (anno di sostenimento) per un importo massimo di € 1.000.
Investimento 4.0 “prenotato” nel 2022
Una srl ha firmato a fine 2022 un ordine / preventivo per l’acquisto di un macchinario “Industria 4.0” versando contestualmente un acconto del 20%. Il bene è stato consegnato a novembre 2023 e sarà interconnesso nel corso del 2024. La società può usufruire del credito nella misura del 40% prevista per gli investimenti effettuati nel 2022?
La Finanziaria 2021, ha previsto che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016, ossia
beni materiali “Industria 4.0”:
– a decorrere dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022;
ovvero
– entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni.
Di conseguenza, considerato che nel caso in oggetto il bene è stato “prenotato” (con la sottoscrizione dell’ordine e il versamento dell’acconto del 20%) entro il 31.12.2022, l’agevolazione spetta in tale misura. Infatti, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 3.2.2022, n. 71, il diritto al credito d’imposta e la relativa misura sono collegati all’effettuazione dell’investimento / “prenotazione” del bene.
L’utilizzo del credito d’imposta è invece collegato con l’entrata in funzione del bene, a condizione che nello stesso periodo d’imposta intervenga anche l’interconnessione dello stesso al sistema aziendale.
Qualora l’interconnessione sia avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione del credito d’imposta può iniziare solo da tale successivo momento.
Infatti, la tardiva interconnessione non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina (soltanto) lo slittamento in avanti della fruizione del beneficio.
