Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1085 faq

    Pubblicata il: 12-03-2024

    Oggetto

    Detrazione spese bonifica amianto immobile uso abitativo

    Domanda

    Una persona fisica ha acquistato nel mese di gennaio 2024 un fabbricato ad uso abitativo (villino) da destinare ad abitazione principale. Avendo riscontrato di dover effettuare uno specifico intervento finalizzato alla rimozione dell’amianto, si chiede se per tali spese è ancora possibile beneficiare
    della detrazione IRPEF del 50%.

    Risposta

    Gli interventi di bonifica dell’amianto (art. 16-bis, comma 1, lett. l), TUIR) rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 96.000 (fino al 31.12.2024).
    A tal fine, nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi di bonifica dall’amianto sono agevolabili se effettuati sia su una singola unità immobiliare sia sulle parti comuni di edifici residenziali, indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio posto in essere (manutenzione / ristrutturazione / restauro / ecc.). Inoltre, nella spesa agevolata rientrano tutte le spese sostenute per la bonifica, tra le quali, ad esempio, il trasporto dell’amianto in discarica da parte dell’azienda specializzata.
    Nel caso di specie, pertanto, per le spese inerenti l’intervento di bonifica dell’amianto sostenute entro il 31.12.2024 il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% nel limite di spesa di € 96.000. Per le eventuali spese sostenute dall’1.1.2025, a seguito del venir meno dell’operatività dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione “tornerà” ad essere riconosciuta nella misura del 36%, nel limite massimo di spesa di € 48.000.

    Pubblicata il: 27-02-2024

    Oggetto

    Interventi Superbonus 110% e “Bonus arredo”

    Domanda

    Un contribuente è proprietario di un appartamento facente parte di un condominio sul quale nel 2023 sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ha beneficiato, tramite lo sconto in fattura, della detrazione del 110%. Acquistando nel 2024 la cucina ed alcuni elettrodomestici, può fruire del “Bonus arredo”?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte (da ultimo nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E) che:
    – tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3, DPR n. 380/2001, che consentono di fruire della detrazione  IRPEF del 50%, c.d. “Bonus arredo”, sono compresi anche gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, qualora il contribuente fruisca del Sisma bonus ovvero del Superbonus per interventi antisismici di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020;
    – il “Bonus arredo” spetta anche nel caso in cui il contribuente titolare delle detrazioni di cui all’art. 16-bis, TUIR, o delle detrazioni spettanti per il Sisma bonus o Superbonus per interventi antisismici, opta, in luogo della fruizione diretta nella dichiarazione dei redditi, dello sconto in fattura / cessione del credito, ai sensi dell’art. 121, DL n. 34/2020.
    La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 17/E ribadisce che il “Bonus arredo” spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
    Nel caso di specie, considerato che l’arredo è destinato alla propria unità immobiliare, al contribuente non spetta il “Bonus arredo”.

    Pubblicata il: 27-02-2024

    Oggetto

    Regime forfetario e vendite di beni a distanza intraUE

    Domanda

    Un commerciante al minuto in regime forfetario nel mese di gennaio 2024 ha venduto beni tramite il proprio sito Internet a consumatori privati austriaci e sloveni per un importo pari a € 700. Per tali cessioni deve applicare l’IVA dello Stato di destinazione dei beni e quindi iscriversi all’OSS?

    Risposta

    La disciplina IVA delle vendite di beni a distanza intraUE, introdotta dal D.Lgs. n. 83/2021, prevede l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le cessioni “entro soglia” (€ 10.000).
    Per le cessioni “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi. Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi, ovvero utilizzare il regime speciale OSS (One Stop Shop).
    Per i soggetti forfetari le cessioni “entro soglia” risultano assoggettate al regime IVA previsto dalla Finanziaria 2015. Di conseguenza, le vendite di beni a distanza intraUE a privati:
    fino al raggiungimento della soglia di € 10.000 risultano non soggette ad IVA;
    al superamento della predetta soglia devono essere assoggettate ad IVA nello Stato di destinazione dei beni. A tal fine, il cedente, per l’assolvimento / versamento dell’IVA, può iscriversi all’OSS.

    Pubblicata il: 13-02-2024

    Oggetto

    Detrazione spese installazione fotocamera e vigilanza privata

    Domanda

    Un privato intende acquistare due fotocamere da installare nel proprio appartamento, collegate
    con una società di vigilanza privata. Per tale spesa è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% quale manutenzione straordinaria dell’immobile?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 1, TUIR prevede la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa pari a € 96.000, per gli interventi:
    – di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001 effettuati sulla singola unità immobiliare (lett. b), ossia opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell’edificio, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    – relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lett. f).
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, tra gli interventi di cui alla citata lett. f) rientra anche l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati. In merito va tuttavia considerato che “poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza”.
    Nel caso di specie, pertanto, è possibile fruire della detrazione per le spese di acquisto ed installazione delle fotocamere, mentre non sono detraibili le spese relative al servizio di vigilanza.

    Pubblicata il: 30-01-2024

    Oggetto

    Assegnazione agevolata immobile riscattato e rettifica della detrazione

    Domanda

    Nel mese di novembre 2023 una srl ha assegnato un capannone riscattato nel 2016, concesso in locazione dal 2020. L’assegnazione è stata effettuata in regime di esenzione IVA. La rettifica della detrazione da effettuare nel mod. IVA 2024, oltre all’IVA connessa al riscatto, deve riguardare anche l’IVA dei canoni di locazione fino al riscatto?

    Risposta

    In caso di assegnazione esente IVA è prevista la rettifica della detrazione dell’IVA a credito in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio
    dall’acquisto. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 1.6.2016, n. 26/E), in presenza di assegnazione di immobili in leasing oggetto di riscatto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione va fatto riferimento alla data di esercizio dell’opzione di acquisto (riscatto) da parte dell’utilizzatore. Sul punto l’Agenzia specifica che “è da tale momento ... che ... decorre il periodo decennale di «tutela fiscale»”. La stessa Agenzia (Risposta 17.9.2018, n. 3), evidenzia comunque la necessità di “valutare se, in presenza di particolari circostanze, i beni immobili possano considerarsi sostanzialmente acquistati prima della data di esercizio del diritto di acquisto in sede di riscatto finale. Tali circostanze possono configurarsi nel caso in cui il maxi canone iniziale risulti di importo eccessivamente elevato rispetto all’ammontare totale della locazione finanziaria e in altri casi similari”.
    Considerato quanto sopra, si ritiene possibile sostenere che la rettifica della detrazione non interessi l’IVA relativa ai canoni di leasing. Nel caso di specie la società dovrà pertanto effettuare la rettifica in misura pari a 2/10 dell’IVA detratta in sede di riscatto del capannone.