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Pubblicata il: 02-07-2024
Applicazione “Flat tax incrementale” ditta individuale con partita IVA aperta nel 2021 e inizio attività nel 2022
Una ditta individuale in data 29.11.2021 ha aperto la partita IVA iscrivendosi il giorno stesso al Registro Imprese come “inattiva”. In data 11.1.2022 ha acquistato un’azienda iniziando ad effettuare operazioni attive. Non avendo maturato le 3 annualità richieste, può usufruire comunque della c.d. “Flat tax incrementale” per il 2023?
La Finanziaria 2023 ha previsto, a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%, c.d. “Flat tax incrementale”. Si tratta di una “tassa piatta” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2023, n. 18/E, possono accedere al beneficio fiscale della “Flat tax incrementale” anche i contribuenti per i quali sia possibile rilevare l’incremento reddituale rispetto almeno ad un periodo d’imposta nel triennio 2020 - 2022. Secondo
l’Agenzia è necessario che l’attività d’impresa sia stata svolta per almeno un’intera annualità tra quelle di riferimento.
Si rammenta, inoltre, che per l’Agenzia ha rilevanza la data di richiesta / attribuzione della partita IVA per determinare l’inizio dell’attività d’impresa.
Ne consegue che, nel caso in esame, il contribuente, avendo aperto la partita IVA nel 2021 soddisfa il requisito della piena annualità relativamente all’attivià d’impresa esercitata nel 2022, potendo applicare la “Flat tax incrementale” per il 2023.
Contribuente forfetario e deducibilità riscatto laurea
Un architetto, in regime forfetario, iscritto a INARCASSA, nel 2023 ha pagato due rate del riscatto degli anni di laurea. Tali contributi sono deducibili, a rigo LM35 del modello REDDITI 2024, dal reddito 2023?
Come disposto dalla Legge Finanziaria 2015 dal reddito determinato forfetariamente sono deducibili “i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge” l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
I contributi in esame non essendo “obbligatori” non risultano deducibili dal reddito forfetario. Tuttavia, come specificato nella Risposta all’Interrogazione parlamentare 25.6.2020, n. 5-04241, “se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall’attività in regime forfetario, risulti
titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione o della detrazione dell’onere sostenuto dall’imposta lorda”.
Inizio attività 1.1.2023 e richiesta proposta concordato 2024-2025
Una persona fisica ha aperto la partita IVA con data inizio attività l’1.1.2023. Avendo quindi un reddito riferito ad un intero anno di attività, può richiedere la proposta di concordato 2024-2025?
Possono accedere al CPB i contribuenti che applicano gli ISA. Tuttavia, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, compreso il caso di
inizio in data 1.1.2023, sono esclusi dall’applicazione degli Indici. Quindi, non potendo applicare per il 2023 gli ISA il contribuente in esame non può accedere al CPB per il 2024-2025.
Coniuge convivente e acquisto garage pertinenziale
Può beneficiare della detrazione del 50% il coniuge convivente per l’acquisto di un garage di nuova costruzione utilizzato quale pertinenza dell’appartamento interamente di proprietà dell’altro coniuge?
Come precisato più volte dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo Circolare 26.6.2023, n. 17/E) le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR spettano anche al familiare convivente con il possessore / detentore dell’immobile a condizione che:
– lo status di convivenza sussista già al momento di inizio dei lavori / di sostenimento delle spese detraibili se antecedenti l’inizio dei lavori;
– il familiare convivente sia il soggetto che sostiene effettivamente le spese per gli interventi agevolati aventi ad oggetto una delle abitazioni (a disposizione) in cui si esplica la convivenza.
Con particolare riferimento all’acquisto di un box auto, l’acquirente può fruire della detrazione (sulle spese di realizzazione attestate dal venditore) a condizione che si tratti di un box di nuova costruzione, pertinenziale ad un’abitazione e ceduto dall’impresa che lo ha realizzato. In merito,
nella citata Circolare n. 17/E, dopo aver rammentato che il pagamento va effettuato con bonifico “dedicato” da cui risulta il beneficiario della detrazione, l’Agenzia specifica che, fermo restando il vincolo pertinenziale risultante dall’atto di acquisto, il beneficiario della detrazione può essere anche il familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa e nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.
Cessione bene strumentale e verifica superamento limite € 85.000 regime forfetario
Un lavoratore autonomo nel 2023 ha applicato il regime forfetario. Nel 2024 ha proseguito con l’applicazione di tale regime. Dalla verifica delle fatture emesse nel 2023 si riscontra anche la cessione di un bene strumentale. Considerando l’importo fatturato per tale cessione il professionista avrebbe superato il limite di € 85.000 previsto per l’applicazione del regime forfetario. È corretto sostenere che tale cessione non rileva per la verifica del limite in quanto non costituisce un compenso professionale?
La risposta è positiva. In base alla Finanziaria 2015 l’accesso al regime forfetario (o la permanenza, in caso di adozione) è riservata alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che, nell’anno precedente, hanno percepito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000. La nozione di compenso è rappresentata dai valori / utilità corrisposte dal committente per remunerare la prestazione resa dal lavoratore autonomo.
Di conseguenza, considerato l’espresso riferimento normativo ai lavoratori autonomi che “hanno percepito compensi”, le cessioni di beni strumentali, non concorrono alla determinazione del predetto limite poiché non rientrano nella nozione di compenso professionale.
Si rammenta infine che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, per i contribuenti forfetari non sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito, le plusvalenze / minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’applicazione del regime forfetario.
