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Pubblicata il: 23-04-2024
Investimento 4.0 “prenotato” nel 2022
Una srl ha firmato a fine 2022 un ordine / preventivo per l’acquisto di un macchinario “Industria 4.0” versando contestualmente un acconto del 20%. Il bene è stato consegnato a novembre 2023 e sarà interconnesso nel corso del 2024. La società può usufruire del credito nella misura del 40% prevista per gli investimenti effettuati nel 2022?
La Finanziaria 2021, ha previsto che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016, ossia
beni materiali “Industria 4.0”:
– a decorrere dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022;
ovvero
– entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni.
Di conseguenza, considerato che nel caso in oggetto il bene è stato “prenotato” (con la sottoscrizione dell’ordine e il versamento dell’acconto del 20%) entro il 31.12.2022, l’agevolazione spetta in tale misura. Infatti, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 3.2.2022, n. 71, il diritto al credito d’imposta e la relativa misura sono collegati all’effettuazione dell’investimento / “prenotazione” del bene.
L’utilizzo del credito d’imposta è invece collegato con l’entrata in funzione del bene, a condizione che nello stesso periodo d’imposta intervenga anche l’interconnessione dello stesso al sistema aziendale.
Qualora l’interconnessione sia avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione del credito d’imposta può iniziare solo da tale successivo momento.
Infatti, la tardiva interconnessione non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina (soltanto) lo slittamento in avanti della fruizione del beneficio.
Fattura elettronica cessione autovettura acquistata con detrazione IVA limitata
Un ingegnere deve fatturare la cessione della propria autovettura acquistata nel 2017 con detrazione dell’IVA nella misura del 40%. L’importo concordato per la cessione va assoggettato ad IVA (22%) limitatamente al 40%, come prescritto dall’art. 13, DPR n. 633/72. La quota senza IVA va identificata con il codice natura operazione N2.2?
La risposta è positiva. La quota non soggetta ad IVA relativa alla cessione dell’autovettura acquistata con detrazione dell’imposta limitata, pari al 60% dell’importo concordato, va identificata in fattura dal codice natura N2.2.
Il predetto codice è utilizzabile in presenza di operazioni non soggette ad IVA (altri casi), diverse dalle operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, identificate dal codice N2.1.
Completamento capannone categoria catastale F3
Una srl a fine febbraio 2024 ha acquistato da un’impresa edile un capannone in corso di costruzione accatastato nella categoria F3. Nel mese di aprile 2024 la società intende affidare i lavori di completamento della costruzione a singole imprese specializzate (nel rispetto di quanto previsto dal permesso di costruire rilasciato all’impresa edile). É possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%?
Come previsto dal n. 127-undecies) al n. 127-quinquiesdecies), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% è riservata all’acquisto / costruzione / fornitura di beni destinati alla costruzione di edifici abitativi nonché agli interventi di ristrutturazione.
Conseguentemente, per i lavori di completamento di un capannone (edificio non abitativo), che ricadono nell’ambito della costruzione ex novo dell’edificio (non nella relativa ristrutturazione), va applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Detrazione spese installazione montascale su scala condominiale
Un condomino (disabile) intende installare (a proprie spese) sulla scala esterna del condominio un montascale dallo stesso utilizzato per accedere / uscire dal proprio appartamento. A tal fine il condomino chiederà specifica autorizzazione all’assemblea condominiale. È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 75% relativa alle spese finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche?
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 definisce i criteri per poter fruire della detrazione IRPEF del 75% per interventi di superamento / eliminazione di barriere architettoniche, disponendo che la detrazione:
– è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2025, pagate con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis, TUIR (con “bonifico dedicato”), per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
– spetta a condizione che l’intervento soddisfi i requisiti tecnici fissati dal DM n. 236/89 e ciò sia attestato da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Il citato art. 119-ter prevede inoltre che, per gli interventi effettuati nei condomini, l’esecuzione dei lavori sulle parti comuni deve essere approvata con delibera da parte dell’assemblea condominiale ed il limite massimo di spesa agevolabile è pari a € 40.000 / € 30.000 per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio, se sono presenti, rispettivamente, da 2 a 8 unità ovvero più di 8 unità. In merito l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, in ambito condominiale:
– ciascun condomino può calcolare la detrazione spettante in base alla spesa a lui imputata ed effettivamente pagata, anche in misura superiore all’ammontare commisurato all’unità immobiliare posseduta / detenuta (Circolare 26.6.2023, n. 17/E);
– se la spesa per l’installazione del montascale / elevatore esterno sulle parti comuni è interamente sostenuta da un condomino che ne ha l’utilizzo esclusivo, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo (Risposta 23.5.2022, n. 291).
Nel caso in esame, pertanto, rispettando i requisiti tecnici e gli adempimenti fiscali richiesti, il contribuente può fruire della detrazione IRPEF del 75% delle spese sostenute dallo stesso, in 5 quote annuali di pari importo.
Cittadino straniero residente in Italia con partecipazioni estere e applicazione del regime forfetario
Una cittadina russa residente in Italia intende aprire la partita IVA per esercitare l’attività di parrucchiera. La stessa detiene due partecipazioni in società con sede legale in Russia. Può adottare il regime forfetario?
Il regime forfetario, come disposto dalla Legge Finanziaria 2015 è riservato ai soggetti residenti:
– in Italia;
– in uno Stato UE / aderente al SEE, che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Pertanto il soggetto che acquisisce la residenza in Italia, ancorchè di nazionalità estera, può adottare il regime forfetario.
In merito al possesso di partecipazioni non possono adottare il regime in esame i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
– partecipano a società di persone / associazioni professionali, imprese familiari (residenti in Italia);
– controllano, direttamente o indirettamente, srl / associazioni in partecipazione esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
Non costituisce, quindi, causa ostativa all’applicazione del regime forfetario (in quanto non espressamente richiamate) il possesso di partecipazioni in spa / sapa residenti in Italia ovvero in società residenti all’estero.
Nel caso di specie, la cittadina russa residente in Italia può applicare il regime forfetario ancorchè detenga partecipazioni in società estere.
