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Pubblicata il: 30-07-2024
Presentazione modello REDDITI 2024 per utilizzo credito IRPEF in compensazione e successiva adesione al Concordato Preventivo Biennale
Un professionista ha presentato nei primi giorni di luglio il mod. REDDITI 2024 al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF 2023. Non avendo valutato la proposta di adesione al Concordato Preventivo Biennale per il 2024-2025 non ha compilato / inviato il quadro P del mod. ISA. È possibile, se ritiene di accettare la proposta, presentare entro il 31.10.2024 una dichiarazione “correttiva” con il quadro P?
I soggetti ISA che intendono accettare la proposta di Concordato Preventivo Bienaale 2024-2025 formulata dall’Agenzia delle Entrate devono compilare ed inviare il quadro P, parte integrante del modello ISA, entro il 31.10.2024 (nuovo termine previsto nell’ambito del Decreto correttivo della Riforma fiscale).
L’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 esclude l’applicazione della c.d. “remissione in bonis” al Concordato Preventivo Biennale. Come desumibile dalla Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 13/2024 “tenuto conto dell’estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità”.
Nel caso di specie si ritiene possibile presentare entro il 31.10.2024 un modello REDDITI 2024 “correttivo nei termini” al fine di aderire al Concoirdato Preventivo Biennale, in quanto il comportamento tenuto dal contribuente non può essere equiparato ad un “ripensamento” (l’invio del modello REDDITI 2024 è collegato alla necessità di utilizzare il credito IRPEF 2023 in compensazione nel mod. F24 - situazione questa verificabile da parte dell’Agenzia).
Scaduto il termine ordinario di presentazione del modello REDDITI 2024 (e quindi dall’1.11.2024) tale soluzione non troverà più applicazione considerato il venir meno della possibilità di presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”. Si ritiene opportuno che l’Agenzia fornisca il proprio orientamento in merito alla fattispecie prospettata.
Proposta Concordato Preventivo Biennale per contribuente forfetario 2023, ordinario 2024
Un contribuente forfetario 2023 può richiedere la proposta di concordato per il 2024 essendo uscito dal 2024 da tale regime avendo superato il limite di € 85.000?
L’art. 6, D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, la possibilità di accedere al CPB da parte dei contribuenti di minori dimensioni, ossia soggetti ISA e contribuenti forfetari.
In base all’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 nei confronti dei contribuenti forfetari, per il 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Come disposto dall’art. 2, comma 1, DM 15.7.2024 (contenente la Metodologia relativa al concordato preventivo destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario) l’elaborazione della proposta di concordato è riservata ai contribuenti forfetari che, nel 2023, non hanno superato il limite di ricavi / compensi di cui all’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015). In applicazione di tale ultima disposizione, il contribuente in esame non può richiedere la proposta di concordato per il 2024.
Detrazione spese mediche (dentista) sostenute all’estero
Nel 2023 una persona fisica ha sostenuto spese mediche per cure dentali all’estero per circa € 15.000. Al fine della detrazione nel quadro RP del modello REDDITI 2024 va rispettato un tetto massimo della spesa detraibile? Le spese devono essere state pagate con modalità tracciabili?
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, “le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia”. A tal fine va evidenziato che:
– non è previsto un massimale di spesa detraibile e trova applicazione la franchigia di € 129,11;
– non sono detraibili le spese relative al trasferimento / soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute;
– è possibile ripartire la detrazione in 4 quote annuali in presenza di spese superiori a € 15.493,71;
– la spesa deve essere sostenuta utilizzando sistemi di pagamento “tracciabili”;
– è necessaria adeguata documentazione comprovante la prestazione resa da cui emerga il professionista abilitato, la struttura sanitaria ovvero le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione (in caso di documentazione in lingue diverse da inglese, francese, tedesco e spagnolo è richiesta una traduzione giurata). Non è richiesta la traduzione della documentazione presentata in lingua tedesca per i contribuenti residenti nella Provincia di Bolzano / in lingua francese per i contribuenti residenti in Valle d’Aosta / in lingua slovena per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia e appartenenti alla minoranza slovena.
Detrazione acquisto parrucca
Una persona fisica nel 2023 si è dovuta sottoporre ad un ciclo di chemioterapia. Al fine di sopperire alla perdita di capelli ha acquistato una parrucca (a tal fine la signora dispone di una specifica prescrizione medica). Quanto sostenuto può essere considerato come detraibile nel modello REDDITI 2024 in quanto equiparato alle spese mediche / sanitarie?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2010, n. 9/E, quanto sostenuto per l’acquisto di una parrucca rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% se la stessa è volta a sopperire ad un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta un supporto in una condizione di grave disagio della paziente. Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, le spese in esame sono detraibili in presenza di una prescrizione del medico specialista e se la parrucca:
– non è su misura, deve essere immessa in commercio con la destinazione d’uso di “dispositivo medico” secondo i principi di cui al Regolamento UE n. 2017/745, quindi con marcatura CE;
– è su misura, non è obbligatoria la marcatura CE, ma è necessaria l’attestazione della conformità del prodotto al citato Regolamento UE n. 2017/745.
Si rammenta che per usufruire della detrazione dei dispositivi medici non è necessario effettuare il pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” ed è necessario essere in possesso:
– della documentazione comprovante l’acquisto del dispositivo medico (documento commerciale / fattura) riportante il codice fiscale del contribuente;
– della documentazione da cui si evince la marcatura CE / conformità del prodotto acquistato;
– della certificazione medica / autocertificazione attestante il possesso di certificazione medica.
Concordato preventivo biennale e variazione regime contabile
Con riferimento al concordato preventivo biennale, la variazione del regime contabile adottato dal contribuente come incide sulla possibilità di aderire alla proposta? Si pensi alla seguente situazione: 2022 regime forfetario; 2023 contabilità semplificata; 2024 regime forfetario e 2025 contabilità semplificata.
Nell’ambito della disciplina del concordato preventivo biennale non è prevista alcuna disposizione utile per verificare i riflessi della fattispecie in esame sull’accettazione della proposta concordataria.
Tuttavia, va considerato che in data 20.6.2024 è stato approvato, in via preliminare, un Decreto contenente una serie di correttivi alla Riforma fiscale ed in particolare al CPB. Il Legislatore aggiunge una nuova causa di esclusione dal concordato, applicabile in caso di adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024. Non solo, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente aderisce al regime forfetario.
Tenendo presente le predette novità di prossima emanazione, nel caso di specie, il contribuente essendo passato nel 2024 al regime forfetario è escluso dal CPB per il 2024-2025.
