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Pubblicata il: 04-01-2024
Affitto stanza abitazione principale e agevolazione IMU
Dal mese di settembre 2023 una persona fisica (vedova) ha locato, ad una studentessa universitaria, una stanza del proprio appartamento in cui abita. Entro il 18.12.2023 doveva pagare l’IMU per il periodo settembre - dicembre?
L’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale (immobile non di lusso che costituisce la dimora abituale e in cui risulta la residenza anagrafica) non viene meno se il soggetto passivo IMU (nel caso di specie, la proprietaria dell’appartamento) concede in locazione una parte dell’abitazione e
quest’ultima continua a rappresentare l’abitazione principale.
Nel caso di specie, pertanto, anche per il periodo settembre - dicembre 2023 opera l’esenzione IMU prevista per l’“immobile abitazione principale”, in quanto la proprietaria ha mantenuto la dimora abituale e la residenza anagrafica nell’appartamento.
Cessione beni intraUE e addebito spese trasporto
Una ditta italiana ha venduto un macchinario ad un cliente spagnolo (soggetto IVA) fatturato quale cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93. Dovendo addebitare al cliente anche le spese relative al trasporto tale somma va fatturata senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 ovvero non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 in quanto considerato accessorio alla cessione del bene?
La disciplina delle operazioni intraUE è contenuta nel Titolo II del DL n. 331/93. In base all’art. 56, DL n. 331/93 “per quanto non diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del DPR n. 633/72".
In particolare, l’art. 12, DPR n. 633/72, trattando le c.d. “spese accessorie”, specifica che il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, ecc. accessorie ad una cessione di beni effettuati direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese non sono soggette autonomamente
all’IVA nei rapporti tra le parti dell’operazione principale.
Di conseguenza, ai fini IVA, in presenza di un nesso funzionale con la cessione del bene (in quanto prestazione accessoria), al trasporto è applicabile il medesimo trattamento dell’operazione principale e pertanto risulta non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93.
Ai fini della compilazione dei mod. Intra, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E il valore del trasporto accessorio alla cessione di beni intraUE va riepilogato complessivamente con quello della cessione nel mod. Intra-1 bis.
Acconto acquisto box auto e detrazione IRPEF 50%
Una persona fisica ha concordato l’acquisto di un box auto pertinenziale al proprio appartamento. Il rogito della cessione sarà effettuato nel mese di gennaio 2024. Entro il 31.12.2023 dovrà essere pagato all’impresa un acconto pari a € 20.000 (il saldo sarà pagato all’atto del rogito).
Con riferimento a quanto pagato nel 2023 (acconto) è possibile beneficiare della specifica detrazione IRPEF del 50%?
È necessario attendere il pagamento del saldo e beneficiare della detrazione sull’intera somma (acconto + saldo) nel 2024?
La detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2024) prevista per l’acquisto del box auto dall’art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR è fruibile a condizione che:
– l’acquisto riguardi un box auto “di nuova costruzione” e pertinenziale ad un immobile abitativo;
– il cedente sia l’impresa / cooperativa edilizia che lo ha realizzato.
La detrazione va calcolata sull’ammontare della spesa sostenuta per la costruzione dello stesso, così come risultante dall’apposita attestazione rilasciata dal cedente (non sul prezzo d’acquisto).
In merito alle spese sostenute / pagate prima del rogito, nella Circolare 18.11.2016, n. 43/E richiamata dalla più recente Circolare 26.6.2023, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la detrazione è riconosciuta anche per i versamenti (acconti) effettuati prima dell’atto notarile,
in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione:
– sia stato registrato il compromesso di vendita ovvero sia stato fatto il rogito;
– dal compromesso registrato o dal rogito risulti il vincolo pertinenziale tra edificio abitativo e box.
Servizio di traduzione reso da professionista svizzero
Una srl italiana si è avvalsa di un professionista svizzero per un servizio di traduzione dall’italiano all’inglese di una proposta commerciale, per il quale il professionista ha emesso una fattura senza IVA. Considerato che il servizio è stato effettuato in Svizzera, come va rilevata tale operazione ai
fini IVA? È necessario comunque inviare l’esterometro?
Con riguardo alla prestazione di servizi in esame, nell’ambito delle disposizioni contenute nel DPR n. 633/72 in materia di territorialità ai fini IVA, non si rinviene alcuna previsione specifica (deroga).
Pertanto, il servizio reso alla società italiana va inquadrato quale “servizio generico” ex art. 7-ter ai sensi del quale, ai fini della territorialità IVA, va fatto riferimento allo Stato di stabilimento del committente (Italia).
Nel caso di specie la società italiana dovrà quindi assoggettare ad IVA il servizio di traduzione in Italia previa emissione di un’autofattura, da annotare nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti. Per tale operazione dovrà anche inviare all’Agenzia delle Entrate il c.d. “esterometro”.
A tal fine tramite il tipo documento “TD17” è possibile assolvere con un unico invio sia l’obbligo di assolvimento dell’IVA che quello di comunicazione delle operazioni con l’estero (c.d. “esterometro”).
In merito alla compilazione del tipo documento “TD17” la stessa Agenzia nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” specifica che:
– nel campo “cedente / prestatore” va indicato il prestatore estero con il relativo Stato di residenza;
– nel campo “cessionario / committente” va indicato il committente che emette l’autofattura;
– nel campo “Data” va riportata la data di effettuazione dell’operazione.
Regolarizzazione saldo IMU 2022
Un contribuente non ha pagato il saldo IMU 2022. Intendendo regolarizzare la violazione entro il prossimo 18.12.2023 (termine per il versamento del saldo 2023) è corretto applicare la riduzione della sanzione pari a 1/8, considerando il termine di un anno dall’omissione?
Per individuare la misura della riduzione applicabile, in caso di ravvedimento, alla sanzione del 30% per l’omesso versamento IMU rileva, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.4.2013, n. 1/DF, il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30.6). Quest’ultima, infatti, ancorché presentata soltanto al sussistere di variazioni rilevanti ai fini dell’imposta è considerata, ai fini della regolarizzazione, quale “dichiarazione periodica”.
Pertanto, con riferimento al ravvedimento dell’omesso versamento del saldo IMU 2022, se lo stesso è effettuato:
– entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU dell’anno nel corso del quale è commessa la violazione (ossia, 30.6.2023 con riferimento al 2022), è applicabile la riduzione pari a 1/8 e pertanto la sanzione risulta dovuta nella misura del 3,75%;
– entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU dell’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione (ossia, dall’1.7.2023 al 30.6.2024 con riferimento al 2022), è applicabile la riduzione pari a 1/7 e pertanto la sanzione risulta dovuta nella misura del 4,29%.
Nel caso di specie, posto che la regolarizzazione sarà effettuata entro il 18.12.2023, opera la riduzione della sanzione pari a 1/7.