Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-06-2024

    Oggetto

    Cessione bene strumentale e verifica superamento limite € 85.000 regime forfetario

    Domanda

    Un lavoratore autonomo nel 2023 ha applicato il regime forfetario. Nel 2024 ha proseguito con l’applicazione di tale regime. Dalla verifica delle fatture emesse nel 2023 si riscontra anche la cessione di un bene strumentale. Considerando l’importo fatturato per tale cessione il professionista avrebbe superato il limite di € 85.000 previsto per l’applicazione del regime forfetario. È corretto sostenere che tale cessione non rileva per la verifica del limite in quanto non costituisce un compenso professionale?

    Risposta

    La risposta è positiva. In base alla Finanziaria 2015 l’accesso al regime forfetario (o la permanenza, in caso di adozione) è riservata alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che, nell’anno precedente, hanno percepito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000. La nozione di compenso è rappresentata dai valori / utilità corrisposte dal committente per remunerare la prestazione resa dal lavoratore autonomo.
    Di conseguenza, considerato l’espresso riferimento normativo ai lavoratori autonomi che “hanno percepito compensi”, le cessioni di beni strumentali, non concorrono alla determinazione del predetto limite poiché non rientrano nella nozione di compenso professionale.
    Si rammenta infine che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, per i contribuenti forfetari non sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito, le plusvalenze / minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’applicazione del regime forfetario.

    Pubblicata il: 04-06-2024

    Oggetto

    Appartamento concesso in comodato dal nonno al nipote

    Domanda

    Ad inizio 2024 un nonno ha concesso in comodato d’uso un immobile al nipote. Il nonno (comodante) può usufruire della riduzione del 50% dell’IMU?

    Risposta

    Per gli immobili “non di lusso” (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato, l’art. 1, comma 747, lett. c), Legge n. 160/2019 subordina la riduzione del 50% della base imponibile IMU ad una serie di condizioni, sia oggettive che soggettive. Una delle condizioni da rispettare
    dispone che il contratto di comodato deve intercorrere tra parenti in linea diretta entro il primo grado ed essere registrato. Nel caso di specie, essendo nonno e nipote parenti in linea diretta di secondo grado, non è possibile fruire della riduzione in esame.

    Pubblicata il: 04-06-2024

    Oggetto

    Appartamento concesso in comodato dal genitore al figlio

    Domanda

    Due genitori sono comproprietari, oltre che dell’appartamento utilizzato quale abitazione principale, di due appartamenti locati. Un genitore è anche proprietario di un altro appartamento, concesso in comodato ad un figlio dall’1.3.2024. Considerato che tale ultimo immobile è sito nel Comune limitrofo a quello di residenza, è possibile beneficiare della riduzione del 50% dell’IMU?

    Risposta

    Per gli immobili “non di lusso” (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato, l’art. 1, comma 747, lett. c), Legge n. 160/2019 subordina la riduzione del 50% della base imponibile IMU ad una serie di condizioni, sia oggettive che soggettive.
    Con particolare riferimento al comodante, è richiesto che lo stesso risieda nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato e non possieda, su tutto il territorio nazionale, altri immobili abitativi oltre a quello concesso in comodato e all’abitazione principale “non di lusso”.
    Nel caso di specie, pertanto, il genitore non può fruire della riduzione al 50% dell’imponibile IMU.

    Pubblicata il: 21-05-2024

    Oggetto

    Sostituzione vetri e detrazione 50%

    Domanda

    In caso di sostituzione soltanto dei vetri degli infissi della propria abitazione principale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% relativa ai lavori edilizi?

    Risposta

    Tra le fattispecie per le quali spetta la detrazione IRPEF connessa con le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono ricompresi gli interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Gli interventi possono riguardare non solo parti comuni di edifici ma anche singole unità immobiliari.
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E le opere in esame:
    – possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette come, ad esempio, la sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso, il contribuente deve essere in possesso della scheda tecnica del produttore attestante l’abbattimento delle fonti sonore interne / esterne
    all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa;
    – anche se corrispondenti ad interventi di manutenzione ordinaria, rientrano tra quelle agevolate e quindi le relative spese sono detraibili a condizione che la predetta scheda prodotto certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla Legge n. 447/95.
    Inoltre se il vetro installato è:
    antisfondamento, l’opera può essere ricompresa tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
    antinfortunio, l’opera può essere ricompresa tra gli interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.

    Pubblicata il: 21-05-2024

    Oggetto

    Cessione quote di partecipazione e incasso acconto nel 2023

    Domanda

    Un socio (persona fisica) di una snc ha rivalutato nel 2020 la propria partecipazione pari al 30% del capitale della società. A fine 2023 ha incassato un acconto della cessione della partecipazione per la quale l’atto di cessione è stato formalizzato nel 2024 (alla sottoscrizione dell’atto l’acquirente ha
    pagato il saldo). Pur avendo realizzato una modesta plusvalenza, è corretto ripartire la tassazione nel 2023 e nel 2024 in base all’importo percepito?

    Risposta

    La plusvalenza risultante dalla cessione di una partecipazione ( Circolare 24.6.98, n. 165/E) si considera realizzata nel momento di perfezionamento della cessione, ossia di trasferimento della partecipazione stessa. L’incasso del corrispettivo può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che successivamente al trasferimento (pagamento di un acconto / dilazione del pagamento).
    In particolare, se nel periodo d’imposta precedente a quello in cui interviene la cessione il contribuente ha percepito somme a titolo di acconto, le stesse non sono soggette a tassazione nell’anno in cui sono percepite bensì in quello in cui la cessione si è perfezionata. Nel caso in cui il contribuente non ha percepito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento l’intero corrispettivo pattuito, in quanto il pagamento avviene in forma rateale, ai fini del calcolo della plusvalenza si deve tenere conto del costo di acquisto della partecipazione ceduta proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nell’anno.
    Nel caso di specie il socio, pur avendo incassato un acconto nel 2023, dovrà dichiarare l’intera plusvalenza nel 2024 (modello REDDITI 2025), posto che la cessione è intervenuta in tale anno.