Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-03-2024

    Oggetto

    Cittadino straniero residente in Italia con partecipazioni estere e applicazione del regime forfetario

    Domanda

    Una cittadina russa residente in Italia intende aprire la partita IVA per esercitare l’attività di parrucchiera. La stessa detiene due partecipazioni in società con sede legale in Russia. Può adottare il regime forfetario?

    Risposta

    Il regime forfetario, come disposto dalla Legge Finanziaria 2015 è riservato ai soggetti residenti:
    – in Italia;
    – in uno Stato UE / aderente al SEE, che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
    Pertanto il soggetto che acquisisce la residenza in Italia, ancorchè di nazionalità estera, può adottare il regime forfetario.
    In merito al possesso di partecipazioni non possono adottare il regime in esame i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    – partecipano a società di persone / associazioni professionali, imprese familiari (residenti in Italia);
    – controllano, direttamente o indirettamente, srl / associazioni in partecipazione esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a     quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
    Non costituisce, quindi, causa ostativa all’applicazione del regime forfetario (in quanto non espressamente richiamate) il possesso di partecipazioni in spa / sapa residenti in Italia ovvero in società residenti all’estero.
    Nel caso di specie, la cittadina russa residente in Italia può applicare il regime forfetario ancorchè detenga partecipazioni in società estere.

    Pubblicata il: 12-03-2024

    Oggetto

    Detrazione spese bonifica amianto immobile uso abitativo

    Domanda

    Una persona fisica ha acquistato nel mese di gennaio 2024 un fabbricato ad uso abitativo (villino) da destinare ad abitazione principale. Avendo riscontrato di dover effettuare uno specifico intervento finalizzato alla rimozione dell’amianto, si chiede se per tali spese è ancora possibile beneficiare
    della detrazione IRPEF del 50%.

    Risposta

    Gli interventi di bonifica dell’amianto (art. 16-bis, comma 1, lett. l), TUIR) rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 96.000 (fino al 31.12.2024).
    A tal fine, nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi di bonifica dall’amianto sono agevolabili se effettuati sia su una singola unità immobiliare sia sulle parti comuni di edifici residenziali, indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio posto in essere (manutenzione / ristrutturazione / restauro / ecc.). Inoltre, nella spesa agevolata rientrano tutte le spese sostenute per la bonifica, tra le quali, ad esempio, il trasporto dell’amianto in discarica da parte dell’azienda specializzata.
    Nel caso di specie, pertanto, per le spese inerenti l’intervento di bonifica dell’amianto sostenute entro il 31.12.2024 il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% nel limite di spesa di € 96.000. Per le eventuali spese sostenute dall’1.1.2025, a seguito del venir meno dell’operatività dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione “tornerà” ad essere riconosciuta nella misura del 36%, nel limite massimo di spesa di € 48.000.

    Pubblicata il: 27-02-2024

    Oggetto

    Interventi Superbonus 110% e “Bonus arredo”

    Domanda

    Un contribuente è proprietario di un appartamento facente parte di un condominio sul quale nel 2023 sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ha beneficiato, tramite lo sconto in fattura, della detrazione del 110%. Acquistando nel 2024 la cucina ed alcuni elettrodomestici, può fruire del “Bonus arredo”?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte (da ultimo nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E) che:
    – tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3, DPR n. 380/2001, che consentono di fruire della detrazione  IRPEF del 50%, c.d. “Bonus arredo”, sono compresi anche gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, qualora il contribuente fruisca del Sisma bonus ovvero del Superbonus per interventi antisismici di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020;
    – il “Bonus arredo” spetta anche nel caso in cui il contribuente titolare delle detrazioni di cui all’art. 16-bis, TUIR, o delle detrazioni spettanti per il Sisma bonus o Superbonus per interventi antisismici, opta, in luogo della fruizione diretta nella dichiarazione dei redditi, dello sconto in fattura / cessione del credito, ai sensi dell’art. 121, DL n. 34/2020.
    La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 17/E ribadisce che il “Bonus arredo” spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
    Nel caso di specie, considerato che l’arredo è destinato alla propria unità immobiliare, al contribuente non spetta il “Bonus arredo”.

    Pubblicata il: 27-02-2024

    Oggetto

    Regime forfetario e vendite di beni a distanza intraUE

    Domanda

    Un commerciante al minuto in regime forfetario nel mese di gennaio 2024 ha venduto beni tramite il proprio sito Internet a consumatori privati austriaci e sloveni per un importo pari a € 700. Per tali cessioni deve applicare l’IVA dello Stato di destinazione dei beni e quindi iscriversi all’OSS?

    Risposta

    La disciplina IVA delle vendite di beni a distanza intraUE, introdotta dal D.Lgs. n. 83/2021, prevede l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le cessioni “entro soglia” (€ 10.000).
    Per le cessioni “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi. Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi, ovvero utilizzare il regime speciale OSS (One Stop Shop).
    Per i soggetti forfetari le cessioni “entro soglia” risultano assoggettate al regime IVA previsto dalla Finanziaria 2015. Di conseguenza, le vendite di beni a distanza intraUE a privati:
    fino al raggiungimento della soglia di € 10.000 risultano non soggette ad IVA;
    al superamento della predetta soglia devono essere assoggettate ad IVA nello Stato di destinazione dei beni. A tal fine, il cedente, per l’assolvimento / versamento dell’IVA, può iscriversi all’OSS.

    Pubblicata il: 13-02-2024

    Oggetto

    Detrazione spese installazione fotocamera e vigilanza privata

    Domanda

    Un privato intende acquistare due fotocamere da installare nel proprio appartamento, collegate
    con una società di vigilanza privata. Per tale spesa è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% quale manutenzione straordinaria dell’immobile?

    Risposta

    L’art. 16-bis, comma 1, TUIR prevede la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 50%, nel limite massimo di spesa pari a € 96.000, per gli interventi:
    – di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR n. 380/2001 effettuati sulla singola unità immobiliare (lett. b), ossia opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell’edificio, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;
    – relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lett. f).
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, tra gli interventi di cui alla citata lett. f) rientra anche l’installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati. In merito va tuttavia considerato che “poiché la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non vi rientra il contratto stipulato con un istituto di vigilanza”.
    Nel caso di specie, pertanto, è possibile fruire della detrazione per le spese di acquisto ed installazione delle fotocamere, mentre non sono detraibili le spese relative al servizio di vigilanza.