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																			Pubblicata il: 05-11-2024
                              
										
 Detrazione IRPEF riparazione autovettura soggetto disabile
 
 Una persona fisica con disabilità motoria ha acquistato nel 2022 un’autovettura. Ora, a seguito di un incidente, deve riparare il veicolo sostenendo una spesa di circa € 8.000. È possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% e beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione IRPEF come all’atto dell’acquisto?
L’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR prevede la detrazione IRPEF del 19% per le spese di acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità, su una spesa massima di € 18.075,99. In merito l’Agenzia delle Entrate, confermando l’orientamento espresso in passato:
– nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie”, precisa che tale detrazione è fruibile anche per le spese sostenute per le riparazioni degli adattamenti (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture;
– nella Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, specifica che la detrazione, oltre che per le spese di acquisto, spetta anche per le spese di riparazione del mezzo classificabili di manutenzione straordinaria (sono escluse le spese di manutenzione ordinaria / utilizzo). Tale orientamento è confermato anche nelle Istruzioni del mod. REDDITI.
Inoltre le spese in esame concorrono, con il costo di acquisto del veicolo, al limite massimo di spesa agevolata (€ 18.075,99), devono essere sostenute nei 4 anni dall’acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (vanno indicate interamente nel mod. REDDITI dell’anno di sostenimento). 
L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4%, prevista dal n. 31, Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72, è riservata alle cessioni di autoveicoli, compresi i relativi accessori / strumenti per l’adattamento, e alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli. Sul punto la stessa Agenzia:
– nella citata Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” precisa che l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile anche alla riparazione degli adattamenti e alla cessione dei ricambi relativi a tali adattamenti;
– nella Risoluzione 17.9.2002, n. 306/E, come già nella Circolare 11.5.2001, n. 46/E, ha ribadito che l’aliquota IVA ridotta del 4% non spetta per le manutenzioni e riparazioni in genere, ma solo per gli adattamenti del veicolo e le cessioni di parti staccate utilizzate per l’adattamento.
										
 Bonus agevolativi e accesso al Concordato Preventivo Biennale
 
 Una srl nel 2023 ha usufruito di alcuni bonus relativi ad acquisti (effettuati anche in anni precedenti) di beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, non tassati ai fini IRES / IRAP. Tali bonus devono essere considerati per il calcolo del 40% di reddito escluso da tassazione, previsto quale causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale?
Secondo quanto disposto dalla lett. b-bis) dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, introdotta ad opera del D.Lgs. n. 108/2024, non possono accedere al Concordato Preventivo Biennale i soggetti che, “con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta”, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, “redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito” derivante dall’esercizio dell’attività. 
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 8 dell’8.10.2024, la ratio della previsione di cui alla citata lett. b-bis) “risiede nell’esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto”. 
In merito la stessa Agenzia richiama quali regimi agevolativi da considerare ai fini della determinazione del 40% del reddito esente / escluso / non concorrente alla base imponibile:
– il regime di esenzione del 90% riservato ai docenti / ricercatori ex art. 44, DL n. 78/2010;
– il regime riservato alle imprese esercenti la pesca costiera ex art. 2, comma 2, Legge n. 203/2008 (non concorrenza del reddito alla base imponibile nella misura del 64%). 
Stante il riferimento della predetta disposizione ai “redditi o quote di redditi” non dovrebbe rilevare, ai fini della verifica della causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale in esame, la sussistenza di singole componenti positive di reddito non tassate, quali i crediti d’imposta “Industria 4.0”.
										
 Impresa familiare con effetto dal 2024 e esclusione dal Concordato Preventivo Biennale
 
 Nel mese di dicembre 2023 è stata enunciata un’impresa familiare per una ditta individuale già esistente dal 2019. Gli effetti fiscali di tale operazione si producono dall’1.1.2024. 
Nella FAQ n. 10 dell’8.10.2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la modifica della compagine di un’impresa familiare non costituisce causa di esclusione dal Concordato Preventivo Biennale. È possibile applicare tale chiarimento anche al caso prospettato?
La risposta è positiva. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 10 dell’8.10.2024, la causa di esclusione prevista dall’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024 (modifica della compagine sociale) non è applicabile alle imprese familiari, in quanto hanno “natura individuale e non collettiva (associativa)”. 
Tale chiarimento dovrebbe trovare applicazione non solo in caso di modifica di un’impresa familiare già esistente ma anche in caso di rilevanza fiscale dell’impresa familiare a decorrere dal 2024.
										
 Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario e accesso al Concordato Preventivo Biennale
 
 Un contribuente forfetario 2023 con ricavi pari a € 60.000 che nel 2024 ha optato per la semplificata per cassa può accedere al concordato? In caso di risposta affermativa applica il concordato soltanto per il 2024?
La risposta è positiva. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 1 del 15.10.2024, l’unica condizione ostativa all’accesso al concordato per i forfetari è rappresentata dal superamento del limite di ricavi / compensi (€ 85.000) prevista espressamente dall’art. 2, comma 1, DM 15.7.2024. 
Di conseguenza, possono accedere al concordato i contribuenti forfetari che hanno adottato dal 2024 il regime ordinario per un “motivo” diverso dal superamento del predetto limite.
										
 Trasformazione società di persone in srl e applicazione del Concordato Preventivo Biennale
 
 Una società di persone si è trasformata in srl nel mese di dicembre 2023. Nel mod. REDDITI 2024 SC deve indicare ai fini ISA la causa di esclusione “1” applicabile in caso di inizio dell’attività, anche se sostanzialmente si tratta di una trasformazione progressiva in continuità aziendale. In tal caso, la società è comunque esclusa dal Concordato Preventivo Biennale?
La risposta è positiva. L’elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 per i soggetti ISA richiede 
l’applicazione degli Indici e quindi la necessità di disporre di un risultato in termini di punteggio di affidabilità. La mancata applicazione dell’Indice a seguito della presenza di una causa di esclusione non consente di poter elaborare la proposta di Concordato Preventivo Biennale.
Nel caso di specie, l’indicazione per il periodo d’imposta post trasformazione della causa di esclusione “1” collegata all’inizio dell’attività non consente l’applicazione degli ISA e pertanto la srl non può elaborare / ottenere la proposta di Concordato Preventivo Biennale (la motivazione può essere collegata al fatto che l’applicazione dell’Indice sarebbe basata su dati riferiti ad un periodo limitato del 2023 mentre quanto proposto ai fini del Concordato Preventivo Biennale avrebbe avuto riflessi sul reddito di un anno intero).

