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Pubblicata il: 19-02-2025
Detrazione IRPEF spese gita scolastica
Un genitore ha sostenuto nel 2024 le spese della gita scolastica (in Italia) del proprio figlio (iscritto ad un Liceo scientifico statale), per un importo pari a circa € 600. Il pagamento è stato effettuato tramite bonifico bancario.
Nel mod. REDDITI 2025 è prevista la possibilità di usufruire della detrazione del 19% riferita alle spese scolastiche?
Per il 2024 non risultano modifiche alla detraibilità dell’onere in esame rispetto al passato e pertanto anche la spesa sostenuta nel 2024 per la gita scolastica / viaggio d’istruzione del figlio rientra tra gli oneri per i quali è possibile fruire della detrazione nell’ambito del modello REDDITI 2025 PF relativo al 2024 da parte del genitore che ha sostenuto la spesa. La stessa rientra infatti tra le spese di istruzione detraibili nel rispetto del limite massimo di spesa € 800 per alunno / studente.
A tal fine si rammenta che se la spesa è stata pagata alla scuola, non è necessaria la copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento, mentre, se la spesa è stata pagata a soggetti terzi (ad esempio, ad un’agenzia viaggi) la predetta delibera scolastica rappresenta un presupposto necessario per il riconoscimento della detrazione.
Va inoltre rammentato che la detrazione in esame spetta:
– a condizione che la spesa sia sostenuta utilizzando sistemi di pagamento tracciabili;
– per intero (fermo restando il rispetto del predetto limite di € 800), in presenza di un reddito complessivo non superiore a € 120.000. Al superamento di tale soglia l’ammontare della detrazione fruibile dal contribuente decresce progressivamente, fino ad azzerarsi se il reddito complessivo risulta pari o superiore a € 240.000.
Modalità di sostenimento delle spese acquisto occhiali
L’acquisto di occhiali presso un negozio di ottica, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, deve essere effettuato utilizzando una modalità di pagamento tracciata?
Come previsto dalla Legge Finanziaria 2020 e come ribadito anche dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida alle agevolazioni fiscali 2024 - 2. Spese sanitarie”, dal 2020 la detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, fatta eccezione per le spese relative a:
– acquisto di medicinali e dispositivi medici;
– prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
Considerato che gli occhiali da vista e le lenti a contatto, così come il liquido indispensabile per l’utilizzo delle stesse, rientrano tra i dispositivi medici, per le spese di acquisto degli occhiali (con esclusione di quelle riferite a montature realizzate con metalli preziosi quali oro / argento / platino nella montatura) la detrazione è riconosciuta anche se il pagamento è effettuato in contanti.
Fattura a esportatore abituale e applicazione imposta di bollo
Un cliente ha ricevuto a dicembre 2024 una dichiarazione d’intento, da un suo nuovo cliente, utilizzabile dall’1.1.2025. Considerato che la fattura sarà emessa in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72 è corretto NON applicare l’imposta di bollo di € 2 come previsto per le esportazioni?
La risposta è negativa. Le fatture relative a cessioni ad esportatori abituali, non imponibili IVA per utilizzo del plafond ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, rientrano tra quelle per le quali è dovuta l’imposta di bollo quando l’importo non imponibile è superiore a € 77,47.
Ciò trova conferma nelle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”, da ultimo aggiornata a novembre 2024, in cui è specificato che tra le operazioni per le quali è dovuta l’imposta di bollo sono ricomprese quelle identificate con il codice natura “N3.5”, riservato alle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento.
Versamento somme sanatoria Concordato Preventivo Biennale da parte della società per i soci
Una SNC ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2024-2025. La stessa intende definire le annualità 2018-2022 tramite la sanatoria provvedendo al versamento anche delle somme dovute dai soci. Nel modello F24 quali codici tributo devono essere utilizzati?
I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale2024-2025 possono beneficiare della sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022. A tal fine è necessario effettuare il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
Come disposto dall’Agenzia delle Entrate l’opzione per l’adesione alla sanatoria va esercitata, per ogni “annualità”, tramite l’invio del modello F24, entro il 31.3.2025, relativo al versamento della prima rata / unica soluzione delle predette imposte sostitutive. La stessa Agenzia con la Risoluzione 17.10.2024, n. 50/E ha istituito i seguenti codici tributo:
– 4074, CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali;
– 4075, CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali;
– 4076, CPB - Imposta sostitutiva dell’IRAP.
Si rammenta che in caso di pagamento rateale l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata (società di persone / associazioni professionali e società di capitali trasparenti), imputati ai singoli soci / associati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi / addizionali può essere effettuato dalla società / associazione in luogo dei singoli soci / associati.
Considerato quanto sopra, si ritiene che, nel caso di specie, nel modello F24 predisposto dalla SNC deve essere utilizzato il codice tributo 4076 per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP dovuta dalla società e il codice 4074 per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta dai soci.
Collaboratore impresa familiare / lavoratore dipendente a tempo pieno
Il collaboratore di un’impresa familiare nel mese di ottobre 2024 è stato assunto quale lavoratore dipendente a tempo pieno. Avendo una copertura previdenziale potrebbe chiedere all’INPS la cancellazione dalla Gestione IVS.
Ai fini fiscali ci sono problemi considerando che la partecipazione nell’impresa familiare deve avere carattere di continuità e prevalenza?
L’imputazione del reddito al collaboratore, in base al principio di “trasparenza”, richiede che:
– il collaboratore risulti da atto pubblico / scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. Non è necessario specificare nell’atto le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, considerato che le stesse sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente);
– nel modello REDDITI il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta;
– ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. REDDITI, di aver prestato l’attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
Considerato quanto sopra, per il 2024 può ritenersi soddisfatta la condizione prevista (continuità e prevalenza dell’attività nell’impresa) e pertanto il titolare potrà attribuire al collaboratore una quota di reddito proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Dal 2025 non sussisterebbe più la predetta condizione, continuità e prevalenza dell’attività nell’impresa, con conseguente impossibilità di attribuzione da parte del titolare di una quota di reddito al collaboratore.
