Da oggi, lunedì 12 aprile la Lombardia torna nella fascia arancione, che permette la riapertura delle attività del benessere, con particolare attenzione ad acconciatori ed estetiste.
Il DPCM 2 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”.
Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 9 aprile l`Ordinanza regionale n. 738 con la quale dare avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali 'Covid-Tested' sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo).
Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza.
In base al monitoraggio della sperimentazione si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.
L’Ordinanza n. 733 del 1° aprile in merito ad attività agricole, di controllo faunistico e attività di caccia e pesca rimane in vigore per i periodi in cui la Regione Lombardia è classificata in zona arancione oppure in zona rossa.
Infine, è ancora vigente l`Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.
SPOSTAMENTI:
Ricordiamo che in fascia arancio sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione tranne che per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22.
In questa fascia oraria è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno dello stesso Comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell`abitazione di destinazione (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro).
Chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti può inoltre spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dai confini comunali, anche per le visite verso un’altra abitazione privata. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (come indicato da specifica FAQ del Governo).
ATTIVITA` AL DETTAGLIO E SERVIZI:
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all`interno dei locali più del tempo necessario all`acquisto dei beni.
Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all`interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e in coerenza con i criteri riportati all`Allegato 10 del DPCM del 2 marzo.
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
MISURE DI PROTEZIONE:
Sull`intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi all`aperto.
Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.
Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l`uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l`uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all`interno delle abitazioni private.
Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.

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