L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, ha fornito chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Innanzitutto la disposizione ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.
Inoltre, ha previsto una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre, fino al 31 dicembre 2019, per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020.
In particolare:
- a) i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:
- continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
- annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi;
- trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento;
- liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.
- b) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:
- devono memorizzare il corrispettivo mediante il Registratore Telematico e rilasciare il documento commerciale;
- possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.
Si fa presente che l’Agenzia delle entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel comunicato stampa, emanato a commento della Circolare n. 15/2019, viene precisato che:
- il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
- potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso;
- con la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).
Il documento commerciale potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.
Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, ha fornito chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Innanzitutto la disposizione ha introdotto a regime un maggior arco temporale (12 giorni) entro cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, fermo restando l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.
Inoltre, ha previsto una “moratoria dalle sanzioni” nel primo semestre, fino al 31 dicembre 2019, per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° luglio 2019; fino al 30 giugno 2020 per i soggetti tenuti all’avvio dal 1° gennaio 2020.
In particolare:
a) i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:
continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi;
trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento;
liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.
b) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:
devono memorizzare il corrispettivo mediante il Registratore Telematico e rilasciare il documento commerciale;
possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.
Si fa presente che l’Agenzia delle entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel comunicato stampa, emanato a commento della Circolare n. 15/2019, viene precisato che:
il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso;
con la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).
Il documento commerciale potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.
Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.