Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-04-2023

    Oggetto

    Rilevanza fiscale contributo erogato dal GSE in conto scambio sul posto

    Domanda

    Una persona fisica è proprietaria di un impianto fotovoltaico installato sulla propria abitazione principale di potenza pari a 4,5 kW. Nel 2022 il GSE gli ha accreditato una somma complessiva pari a € 280 quale contributo per lo scambio sul posto dell’energia prodotta. Tale contributo va dichiarato nel modello REDDITI 2023 quale reddito diverso?

    Risposta

    Come previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (AEEG) con la Deliberazione 3.6.2008, n. 74, a decorrere dall’1.1.2009 l’immissione in rete dell’energia prodotta mediante impianti fotovoltaici nell’ambito del Servizio di Scambio sul Posto (SSP) è così regolata:
    – l’utente conferisce l’energia prodotta nel sistema elettrico gestito da GSE;
    – GSE riceve l’energia e la vende sul mercato;
    – l’utente acquista l’energia necessaria presso l’impresa fornitrice (Enel, Acea, ecc.) pagando il relativo corrispettivo;
    – GSE corrisponde all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello per l’acquisto dell’energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell’energia autoprodotta.
    In merito alla rilevanza fiscale del contributo in conto scambio l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della Risoluzione 20.1.2009, n. 13/E, ha specificato che:
    – con riferimento agli impianti posti al servizio dell’abitazione di una persona fisica fino a 20 kW di potenza, installati essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione, l’immissione di energia in rete per effetto del SSP non concretizza lo svolgimento di un’attività commerciale abituale;
    – il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale.

    Pubblicata il: 26-04-2023

    Oggetto

    Destinazione utile 2022 in presenza di perdita 2021

    Domanda

    Una srl è stata costituita a fine 2020 (capitale sociale € 40.000), con chiusura del primo esercizio il 31.12.2021. Per tale esercizio la società ha conseguito una perdita di € 12.000. Dal bilancio 2022 emerge un risultato positivo di € 18.000, che la società intende destinare alla copertura della perdita. La quota destinata alla riserva legale deve essere calcolata sull’utile al lordo o al netto della copertura della perdita 2021?

    Risposta

    L’art. 2430, C.c. dispone che “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”.
    Tale previsione impone, quindi, l’accantonamento di una parte degli utili a salvaguardia dell’integrità del capitale sociale, al fine di evitare che quest’ultimo possa essere facilmente eroso da eventuali perdite di esercizi futuri.
    Ancorché la norma non preveda esplicitamente unordine” di destinazione dell’utile dell’esercizio, considerata la finalità dell’accantonamento a tutela dei terzi la dottrina prevalente propende per ritenere che la quota destinata a riserva legale debba essere determinata sull’utile al lordo delle perdite pregresse. Così, nel caso di specie, la società dopo aver destinato l’utile 2022 a riserva legale per un importo di € 900 (18.000 x 5%), utilizza lo stesso per € 12.000 a copertura della perdita dell’esercizio precedente e accantona la somma rimanente (€ 5.100) a riserva straordinaria.

    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Uscita / entrata nel regime forfetario e rettifica della detrazione

    Domanda

    Un sarto in regime forfetario nel 2021, dal 2022 è passato in contabilità semplificata. Lo stesso dal 2023 adotta il regime forfetario. Considerato che negli ultimi 5 anni il contribuente non ha acquistato nuovi beni strumentali, nel mod. IVA 2023 quale rettifica della detrazione va effettuata? Quella dal forfetario alla semplificata o quella dalla semplificata al forfetario? O entrambe?

    Risposta

    Con riferimento allo specifico caso sopra illustrato, il soggetto potrà / dovrà effettuare la rettifica della detrazione IVA:
    sia per l’entrata nel regime ordinario dal 2022;
    sia per l’adozione del regime forfetario dal 2023.
    In particolare:
    l’entrata nel regime forfetario dal 2022 consente di operare la rettifica “a favore” della detrazione dell’IVA a credito relativamente a tutti i beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati, esistenti al 31.12.2021. In particolare la rettifica va effettuata relativamente alle rimanenze di magazzino risultanti al 31.12.2021;
    avendo adottato dal 2023 il regime forfetario, in considerazione del mutato regime di detrazione dell’IVA a credito, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72 va effettuata anche la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata in precedenza con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2022.
    La rettifica riguarda le rimanenze di beni risultanti al 31.12.2022.
    A tal fine nel modello IVA 2023 la rettifica dovrà essere evidenziata a rigo VF70 (segno +/-). In particolare dovrà essere esposta la somma algebrica della rettifica a sfavore / favore. 

    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Prestazione di servizi a condominio e applicazione ritenuta 4%

    Domanda

    Un’impresa esercente l’attività di pitture edili ha effettuato un lavoro nei confronti di un condominio, per il quale quest’ultimo beneficia della detrazione del 50%. L’amministratore di condominio ha pagato la fattura con bonifico parlante e di conseguenza la banca ha trattenuto la ritenuta dell’8% a carico dell’impresa. Il condominio era comunque obbligato a trattenere anche la ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 4% prevista per i contratti di appalto?

    Risposta

    La risposta è negativa. In base all’art. 25-ter, DPR n. 600/73 i condomini, in qualità di sostituti d’imposta, devono operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere / servizi. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.7.2010, n. 40/E, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25, DL n. 78/2010 (che ha istituito la ritenuta alla fonte da parte di banche / Poste sui bonifici per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico di edifici), al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi / cessioni di beni per interventi di ristrutturazione / risparmio energetico subiscano sullo stesso
    corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta dell’8% prevista dal predetto Decreto.
    Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie in capo al condominio non sussiste l’obbligo di operare la ritenuta del 4% di cui al citato art. 25-ter.

    Pubblicata il: 11-04-2023

    Oggetto

    Contribuente forfetario e pagamento prestazione occasionale

    Domanda

    Un contribuente in regime forfetario nel 2022 ha corrisposto € 2.500 a titolo di prestazione occasionale ad un soggetto privato, senza versare la ritenuta d’acconto.
    È necessario inviare all’Agenzia delle Entrate e rilasciare al percettore la CU 2023 al fine della compilazione della propria dichiarazione dei redditi?

    Risposta

    Come previsto dall’art. 1, comma 69, Legge n. 190/2014 e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 4.4.2016, n. 10/E e 10.4.2019, n. 9/E, i soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte in qualità di sostituti d’imposta, ad eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati.
    I soggetti in esame devono, tuttavia, indicare nella propria dichiarazione dei redditi:
    – il codice fiscale del percettore delle somme non assoggettate a ritenuta;
    – l’ammontare del reddito.
    A tal fine, nel modello REDDITI 2023 PF sono presenti i righi RS371, RS372 e RS373, riservati all’indicazione:
    – a campo 1, del codice fiscale del percettore;
    – a campo 2, dell’ammontare del reddito.
    Nel caso di specie, pertanto, considerato l’obbligo, in capo al soggetto forfetario, di compilazione dei predetti righi del mod. REDDITI, non sussiste l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica.