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Pubblicata il: 23-04-2024
Fattura elettronica cessione autovettura acquistata con detrazione IVA limitata
Un ingegnere deve fatturare la cessione della propria autovettura acquistata nel 2017 con detrazione dell’IVA nella misura del 40%. L’importo concordato per la cessione va assoggettato ad IVA (22%) limitatamente al 40%, come prescritto dall’art. 13, DPR n. 633/72. La quota senza IVA va identificata con il codice natura operazione N2.2?
La risposta è positiva. La quota non soggetta ad IVA relativa alla cessione dell’autovettura acquistata con detrazione dell’imposta limitata, pari al 60% dell’importo concordato, va identificata in fattura dal codice natura N2.2.
Il predetto codice è utilizzabile in presenza di operazioni non soggette ad IVA (altri casi), diverse dalle operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, identificate dal codice N2.1.
Completamento capannone categoria catastale F3
Una srl a fine febbraio 2024 ha acquistato da un’impresa edile un capannone in corso di costruzione accatastato nella categoria F3. Nel mese di aprile 2024 la società intende affidare i lavori di completamento della costruzione a singole imprese specializzate (nel rispetto di quanto previsto dal permesso di costruire rilasciato all’impresa edile). É possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%?
Come previsto dal n. 127-undecies) al n. 127-quinquiesdecies), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% è riservata all’acquisto / costruzione / fornitura di beni destinati alla costruzione di edifici abitativi nonché agli interventi di ristrutturazione.
Conseguentemente, per i lavori di completamento di un capannone (edificio non abitativo), che ricadono nell’ambito della costruzione ex novo dell’edificio (non nella relativa ristrutturazione), va applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Detrazione spese installazione montascale su scala condominiale
Un condomino (disabile) intende installare (a proprie spese) sulla scala esterna del condominio un montascale dallo stesso utilizzato per accedere / uscire dal proprio appartamento. A tal fine il condomino chiederà specifica autorizzazione all’assemblea condominiale. È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 75% relativa alle spese finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche?
L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 definisce i criteri per poter fruire della detrazione IRPEF del 75% per interventi di superamento / eliminazione di barriere architettoniche, disponendo che la detrazione:
– è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2025, pagate con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis, TUIR (con “bonifico dedicato”), per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
– spetta a condizione che l’intervento soddisfi i requisiti tecnici fissati dal DM n. 236/89 e ciò sia attestato da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Il citato art. 119-ter prevede inoltre che, per gli interventi effettuati nei condomini, l’esecuzione dei lavori sulle parti comuni deve essere approvata con delibera da parte dell’assemblea condominiale ed il limite massimo di spesa agevolabile è pari a € 40.000 / € 30.000 per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio, se sono presenti, rispettivamente, da 2 a 8 unità ovvero più di 8 unità. In merito l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, in ambito condominiale:
– ciascun condomino può calcolare la detrazione spettante in base alla spesa a lui imputata ed effettivamente pagata, anche in misura superiore all’ammontare commisurato all’unità immobiliare posseduta / detenuta (Circolare 26.6.2023, n. 17/E);
– se la spesa per l’installazione del montascale / elevatore esterno sulle parti comuni è interamente sostenuta da un condomino che ne ha l’utilizzo esclusivo, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo (Risposta 23.5.2022, n. 291).
Nel caso in esame, pertanto, rispettando i requisiti tecnici e gli adempimenti fiscali richiesti, il contribuente può fruire della detrazione IRPEF del 75% delle spese sostenute dallo stesso, in 5 quote annuali di pari importo.
Cittadino straniero residente in Italia con partecipazioni estere e applicazione del regime forfetario
Una cittadina russa residente in Italia intende aprire la partita IVA per esercitare l’attività di parrucchiera. La stessa detiene due partecipazioni in società con sede legale in Russia. Può adottare il regime forfetario?
Il regime forfetario, come disposto dalla Legge Finanziaria 2015 è riservato ai soggetti residenti:
– in Italia;
– in uno Stato UE / aderente al SEE, che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
Pertanto il soggetto che acquisisce la residenza in Italia, ancorchè di nazionalità estera, può adottare il regime forfetario.
In merito al possesso di partecipazioni non possono adottare il regime in esame i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
– partecipano a società di persone / associazioni professionali, imprese familiari (residenti in Italia);
– controllano, direttamente o indirettamente, srl / associazioni in partecipazione esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
Non costituisce, quindi, causa ostativa all’applicazione del regime forfetario (in quanto non espressamente richiamate) il possesso di partecipazioni in spa / sapa residenti in Italia ovvero in società residenti all’estero.
Nel caso di specie, la cittadina russa residente in Italia può applicare il regime forfetario ancorchè detenga partecipazioni in società estere.
Detrazione spese bonifica amianto immobile uso abitativo
Una persona fisica ha acquistato nel mese di gennaio 2024 un fabbricato ad uso abitativo (villino) da destinare ad abitazione principale. Avendo riscontrato di dover effettuare uno specifico intervento finalizzato alla rimozione dell’amianto, si chiede se per tali spese è ancora possibile beneficiare
della detrazione IRPEF del 50%.
Gli interventi di bonifica dell’amianto (art. 16-bis, comma 1, lett. l), TUIR) rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 96.000 (fino al 31.12.2024).
A tal fine, nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi di bonifica dall’amianto sono agevolabili se effettuati sia su una singola unità immobiliare sia sulle parti comuni di edifici residenziali, indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio posto in essere (manutenzione / ristrutturazione / restauro / ecc.). Inoltre, nella spesa agevolata rientrano tutte le spese sostenute per la bonifica, tra le quali, ad esempio, il trasporto dell’amianto in discarica da parte dell’azienda specializzata.
Nel caso di specie, pertanto, per le spese inerenti l’intervento di bonifica dell’amianto sostenute entro il 31.12.2024 il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% nel limite di spesa di € 96.000. Per le eventuali spese sostenute dall’1.1.2025, a seguito del venir meno dell’operatività dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione “tornerà” ad essere riconosciuta nella misura del 36%, nel limite massimo di spesa di € 48.000.
