Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-06-2024

    Oggetto

    Coniuge convivente e acquisto garage pertinenziale

    Domanda

    Può beneficiare della detrazione del 50% il coniuge convivente per l’acquisto di un garage di nuova costruzione utilizzato quale pertinenza dell’appartamento interamente di proprietà dell’altro coniuge?

    Risposta

    Come precisato più volte dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo Circolare 26.6.2023, n. 17/E) le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR spettano anche al familiare convivente con il possessore / detentore dell’immobile a condizione che:
    – lo status di convivenza sussista già al momento di inizio dei lavori / di sostenimento delle spese detraibili se antecedenti l’inizio dei lavori;
    il familiare convivente sia il soggetto che sostiene effettivamente le spese per gli interventi agevolati aventi ad oggetto una delle abitazioni (a disposizione) in cui si esplica la convivenza.
    Con particolare riferimento all’acquisto di un box auto, l’acquirente può fruire della detrazione (sulle spese di realizzazione attestate dal venditore) a condizione che si tratti di un box di nuova costruzione, pertinenziale ad un’abitazione e ceduto dall’impresa che lo ha realizzato. In merito,
    nella citata Circolare n. 17/E, dopo aver rammentato che il pagamento va effettuato con bonifico dedicato” da cui risulta il beneficiario della detrazione, l’Agenzia specifica che, fermo restando il vincolo pertinenziale risultante dall’atto di acquisto, il beneficiario della detrazione può essere anche il familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa e nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta.

    Pubblicata il: 18-06-2024

    Oggetto

    Cessione bene strumentale e verifica superamento limite € 85.000 regime forfetario

    Domanda

    Un lavoratore autonomo nel 2023 ha applicato il regime forfetario. Nel 2024 ha proseguito con l’applicazione di tale regime. Dalla verifica delle fatture emesse nel 2023 si riscontra anche la cessione di un bene strumentale. Considerando l’importo fatturato per tale cessione il professionista avrebbe superato il limite di € 85.000 previsto per l’applicazione del regime forfetario. È corretto sostenere che tale cessione non rileva per la verifica del limite in quanto non costituisce un compenso professionale?

    Risposta

    La risposta è positiva. In base alla Finanziaria 2015 l’accesso al regime forfetario (o la permanenza, in caso di adozione) è riservata alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che, nell’anno precedente, hanno percepito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 85.000. La nozione di compenso è rappresentata dai valori / utilità corrisposte dal committente per remunerare la prestazione resa dal lavoratore autonomo.
    Di conseguenza, considerato l’espresso riferimento normativo ai lavoratori autonomi che “hanno percepito compensi”, le cessioni di beni strumentali, non concorrono alla determinazione del predetto limite poiché non rientrano nella nozione di compenso professionale.
    Si rammenta infine che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, per i contribuenti forfetari non sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito, le plusvalenze / minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, anche se relative a beni acquistati in anni precedenti l’applicazione del regime forfetario.

    Pubblicata il: 04-06-2024

    Oggetto

    Appartamento concesso in comodato dal nonno al nipote

    Domanda

    Ad inizio 2024 un nonno ha concesso in comodato d’uso un immobile al nipote. Il nonno (comodante) può usufruire della riduzione del 50% dell’IMU?

    Risposta

    Per gli immobili “non di lusso” (categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato, l’art. 1, comma 747, lett. c), Legge n. 160/2019 subordina la riduzione del 50% della base imponibile IMU ad una serie di condizioni, sia oggettive che soggettive. Una delle condizioni da rispettare
    dispone che il contratto di comodato deve intercorrere tra parenti in linea diretta entro il primo grado ed essere registrato. Nel caso di specie, essendo nonno e nipote parenti in linea diretta di secondo grado, non è possibile fruire della riduzione in esame.

    Pubblicata il: 04-06-2024

    Oggetto

    Appartamento concesso in comodato dal genitore al figlio

    Domanda

    Due genitori sono comproprietari, oltre che dell’appartamento utilizzato quale abitazione principale, di due appartamenti locati. Un genitore è anche proprietario di un altro appartamento, concesso in comodato ad un figlio dall’1.3.2024. Considerato che tale ultimo immobile è sito nel Comune limitrofo a quello di residenza, è possibile beneficiare della riduzione del 50% dell’IMU?

    Risposta

    Per gli immobili “non di lusso” (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9) concessi in comodato, l’art. 1, comma 747, lett. c), Legge n. 160/2019 subordina la riduzione del 50% della base imponibile IMU ad una serie di condizioni, sia oggettive che soggettive.
    Con particolare riferimento al comodante, è richiesto che lo stesso risieda nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato e non possieda, su tutto il territorio nazionale, altri immobili abitativi oltre a quello concesso in comodato e all’abitazione principale “non di lusso”.
    Nel caso di specie, pertanto, il genitore non può fruire della riduzione al 50% dell’imponibile IMU.

    Pubblicata il: 21-05-2024

    Oggetto

    Sostituzione vetri e detrazione 50%

    Domanda

    In caso di sostituzione soltanto dei vetri degli infissi della propria abitazione principale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 50% relativa ai lavori edilizi?

    Risposta

    Tra le fattispecie per le quali spetta la detrazione IRPEF connessa con le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono ricompresi gli interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Gli interventi possono riguardare non solo parti comuni di edifici ma anche singole unità immobiliari.
    Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E le opere in esame:
    – possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette come, ad esempio, la sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso, il contribuente deve essere in possesso della scheda tecnica del produttore attestante l’abbattimento delle fonti sonore interne / esterne
    all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa;
    – anche se corrispondenti ad interventi di manutenzione ordinaria, rientrano tra quelle agevolate e quindi le relative spese sono detraibili a condizione che la predetta scheda prodotto certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla Legge n. 447/95.
    Inoltre se il vetro installato è:
    antisfondamento, l’opera può essere ricompresa tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
    antinfortunio, l’opera può essere ricompresa tra gli interventi finalizzati alla prevenzione degli infortuni domestici.