A decorrere dal 1° luglio 2026 sono applicabili le nuove disposizioni relative all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni nell’Unione Europea di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America, previste dal Regolamento (UE) 2026/1455.
Al fine di supportare gli operatori nella corretta applicazione della disciplina, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le FAQ predisposte dalla DG TAXUD della Commissione Europea, che forniscono importanti chiarimenti in merito alla documentazione e ai requisiti necessari per beneficiare dei dazi adeguati previsti per le merci di origine statunitense.
In particolare, per accedere al trattamento daziario previsto è necessario dimostrare l’origine non preferenziale statunitense delle merci secondo le regole di origine dell’Unione Europea. Non è previsto uno specifico documento standardizzato quale prova dell’origine e continua pertanto ad applicarsi il principio della libertà della prova.
Le FAQ chiariscono tuttavia che indicazioni quali “Made in USA”, dichiarazioni di origine riportate in fattura, certificati di origine o altri documenti rilasciati da soggetti terzi NON sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale statunitense. L’importatore deve essere in possesso di elementi probatori adeguati a dimostrare che la merce è stata interamente ottenuta negli Stati Uniti oppure, nel caso di merci alla cui produzione abbiano contribuito più Paesi, che negli USA sia avvenuta la trasformazione o lavorazione sostanziale che ne determina l’origine secondo la normativa doganale europea.
Particolare attenzione deve essere riservata anche al trasporto delle merci verso l’Unione Europea. Il nuovo articolo 59-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 richiede infatti, ai fini dell’applicazione dei dazi adeguati, che sia fornita prova del trasporto diretto dal Paese di origine verso l’UE. In caso di transito attraverso Paesi terzi, le merci devono essere rimaste sotto vigilanza doganale e, qualora siano state immagazzinate o frazionate, non devono aver subito alterazioni diverse da quelle necessarie a conservarle in buono stato o a garantire il rispetto di specifici requisiti.
Gli importatori sono pertanto tenuti a conservare un’adeguata documentazione a supporto sia dell’origine statunitense sia delle modalità di trasporto delle merci, in quanto le autorità doganali possono richiederne l’esibizione nell’ambito delle attività di controllo.
Le FAQ precisano infine che possono beneficiare dei dazi adeguati anche le merci entrate nel territorio doganale dell’Unione prima del 1° luglio 2026, a condizione che siano rimaste sotto vigilanza doganale e che la loro immissione in libera pratica avvenga a decorrere da tale data, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Le imprese che importano merci di origine statunitense sono quindi invitate a verificare preventivamente l’origine dei prodotti e ad acquisire dai propri fornitori la documentazione necessaria a comprovarla, prestando particolare attenzione anche alla tracciabilità del percorso seguito dalle merci fino al loro ingresso nell’Unione Europea.
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