Ricordiamo che, a partire dal 1° luglio 2026, in base al Regolamento (CE) n. 561/2006, anche i veicoli commerciali leggeri (VCL) con massa massima autorizzata compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate, se impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio nell`UE, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera o Regno Unito, sono soggetti alle norme sui tempi di guida e di riposo e devono pertanto essere dotati di tachigrafo.
Chi è interessato dal nuovo obbligo
L`obbligo scatta solo se il veicolo soddisfa contemporaneamente tutti e 6 i seguenti criteri:
• massa massima autorizzata (compreso rimorchio/semirimorchio) superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t;
• veicolo immatricolato in uno Stato membro UE, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera o Regno Unito;
• impiego per il trasporto di merci;
• attività svolta a titolo oneroso (per conto terzi) oppure in conto proprio, purché la guida costituisca l`attività principale del conducente;
• operazione di trasporto internazionale (carico e scarico in due Paesi diversi dell`area indicata) oppure cabotaggio;
• operazione rientrante nell`ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 (nessun coinvolgimento di Paesi extra-UE/SEE/CH/UK).
Se anche uno solo di questi criteri non è soddisfatto, il veicolo NON è soggetto all`obbligo di tachigrafo.
Casi che restano ESCLUSI dall`obbligo
• veicoli impiegati esclusivamente in trasporto nazionale (partenza e arrivo nello stesso Paese di immatricolazione), anche con transito in un altro Stato UE/SEE/CH (attenzione: il transito nel Regno Unito fa invece scattare l`obbligo, per effetto dell`accordo UE-UK);
• veicoli immatricolati fuori da UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito;
• trasporto "in conto proprio" quando la guida non è l`attività principale del conducente (di norma quando la guida impegna meno del 30% dell`orario di lavoro mensile, salvo diverse regole nazionali);
• trasporto esclusivamente non commerciale (nessun compenso, nessuna attività professionale collegata);
• operazioni internazionali che coinvolgono, all`inizio, alla fine o in transito, Paesi extra UE/SEE/CH/UK (es. Turchia, Andorra), se il veicolo svolge solo questo tipo di viaggi.
Attenzione alle attività miste
Se lo stesso veicolo svolge sia trasporti nazionali sia internazionali/cabotaggio rientranti nel Regolamento, deve comunque essere dotato di tachigrafo. Per i viaggi "fuori ambito" si consiglia di inserire comunque la carta del conducente selezionando la modalità "fuori ambito", per facilitare i controlli.
Caratteristiche tecniche del tachigrafo
Il dispositivo da installare deve essere un tachigrafo di seconda generazione, versione 2 (G2V2) con funzionalità OSNMA. La versione G2V2 senza OSNMA è ammessa solo per veicoli immatricolati prima del 24 dicembre 2025.
Adempimenti per le imprese e i conducenti
• i conducenti di VCL non necessitano della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), ma le imprese devono garantire una formazione adeguata sull`uso del tachigrafo;
• in caso di controllo, va esibita la documentazione delle attività relative al giorno del controllo e ai 56 giorni precedenti (con applicazione progressiva a partire dal 1° luglio 2026: fino al 26 agosto 2026 sarà richiesta solo la documentazione dal 1° luglio in poi);
• si raccomanda di dotare i veicoli di un documento di trasporto (es. CMR) che attesti la natura nazionale del viaggio, utile in caso di controllo
Sanzioni in caso di inadempienza
I controlli sono di competenza degli organi di polizia stradale (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Motorizzazione Civile), sia su strada sia presso la sede aziendale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le indicazioni operative con la circolare n. 0009674 del 16 aprile 2026. Le violazioni riscontrate ai conducenti possono ricadere anche sulla responsabilità dell`impresa.

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