MANUTENTORI E TERMOIDRAULICI: NUOVE MODALITÀ ISPETTIVE SUGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

Costruzioni - Impianti

Si comunica che, con la Giunta del 31 luglio u.s., è stata adottata la Delibera n. 816 che modifica le modalità di ispezione da parte delle Autorità competenti degli impianti termici civili aventi almeno un generatore installato da oltre 15 anni e di potenza complessiva superiore a 116,3 kW.

 Questi impianti sono sottoposti a 2 fasi ispettive:

 - la prima avviene in modalità standard, con la normale effettuazione dell’ispezione in situ da parte dell’ispettore. Tale fase non è stata oggetto di modifica;

 - la seconda, nella precedente versione, richiedeva la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico abilitato che indicasse il raggiungimento del valore minimo di 65 + 3 Log Pn dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico.

La DGR XII/816 del 31/07/2023 ha modificato questa seconda fase, richiedendo ai responsabili degli impianti termici ispezionati ricadenti in questa categoria di presentare una diagnosi energetica entro 180 giorni dalla richiesta da parte dell`Autorità competente.

La diagnosi presentata dovrà indicare gli interventi di efficientamento energetico realizzabili ed il desumibile miglioramento di classe energetica dell’edificio attraverso la realizzazione degli stessi.

I responsabili degli impianti che hanno in corso la procedura di presentazione della relazione sull’efficienza globale media stagionale possono richiedere all’Autorità competente di avvalersi della nuova procedura entro 90 giorni a partire dalla pubblicazione della DGR.

 La DGR XII/816 del 31/07/2023 interviene anche in modifica di due aspetti della DGR 5360/2021, in particolare:

 - eliminando, al punto 11.3, il requisito dell’alimentazione automatica, previsto per gli impianti con potenza al focolare superiore a 15 kW; 

- sostituendo al punto 18.5 il riferimento al codice 06.13.05, per il prodotto della pulizia dei condotti fumari, con il codice 200141, in quanto l’ambito di applicazione della suddetta deliberazione riguarda la combustione della sola biomassa legnosa.

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