SOA, DAL PRIMO LUGLIO MOLTA INCERTEZZA

Costruzioni - Impianti

Dal 1° luglio 2023, ormai è cosa nota, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, l`esecuzione dei lavori di importo superiore a 516 mila euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso (al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto) della certificazione SOA, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 84.

Si elencano di seguito i provvedimenti e i documenti di prassi che prevedono tale obbligo:

·         l`art. 10-bis del DL 211/2022 (Decreto Ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 51/2022;

·         l`art. 2-ter del DL 11/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 38/2023.

·         il parere n. 1/2023 del febbraio 2023 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all`applicazione dell`articolo 10-bis del decreto-legge n. 21/2022 - qualificazione delle imprese per l`accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121…”

·         la circolare AdE n. 10/2023, avente ad oggetto la “Qualificazione delle imprese per l`accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Si sottolineano alcuni punti da chiarire sull’argomento, tra cui la necessità che l`appaltatore principale debba essere in possesso della SOA solo se il “valore complessivo” supera la soglia, mentre i subappaltatori possono non possederla, almeno fin quando i loro singoli contratti restano al di sotto della stessa – così come previsto dalla Circolare 10/2023 dell’Agenzia delle Entrate; pertanto, qualora si decida di frazionare l`appalto, mantenendo ciascun singolo contratto inferiore a 516mila euro, la SOA non pare necessaria.

Al contrario, nel caso in cui vi sia un`impresa “principale”, essendo il relativo contratto superiore alla soglia, solo quest`ultima dovrà risultare certificata.

Le spese sostenute prima del 30 giugno, indipendentemente dai lavori eseguiti, potranno essere oggetto di detrazione fiscale purchè l`impresa abbia sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione SOA – anche senza averla conseguita, mentre quelle decorrenti dal 1° luglio risulteranno escluse da qualunque forma di beneficio, in caso di carenza dell`attestazione dovuta al diniego del rilascio.

Considerate le numerose casistiche che si possono presentare in merito all`obbligo di SOA, in tutti i casi dubbi è sicuramente opportuno proporre un interpello all`Agenzia delle Entrate.

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