IMPIANTO FOTOVOLTAICO: QUALE AUTORIZZAZIONE SERVE?

Costruzioni - Impianti

Nonostante la volontà del legislatore nazionale di ricondurre tali interventi alla manutenzione ordinaria in edilizia libera, nel rispetto delle diverse discipline di livello territoriale, potrebbe essere necessario un idoneo titolo edilizio, in regime di SCIA e CILA.

La costruzione di un impianto fotovoltaico può prevedere la necessaria richiesta e l’ottenimento di permessi edilizi, tuttavia nel corso del periodo 2020-2022 il legislatore italiano è intervenuto continuamente sulle normative aventi incidenza urbanistica ed edilizia (in particolare con modifiche al Testo Unico dell’Edilizia finalizzate a garantire la rigenerazione urbana e l’efficientamento energetico degli edifici).

Anche la disciplina edilizia relativa all’installazione dei pannelli solari fotovoltaici e termici è stata quindi interessata da un processo di riforma con l’obiettivo di semplificare le procedure edilizie, qualora tali impianti vengano collocati su costruzioni e manufatti esistenti. classificando tali interventi come manutenzione ordinaria e in parte esonerandoli dalle autorizzazioni paesaggistiche.

Si dispone quindi che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici:

  • è considerata intervento di manutenzione ordinaria;
  • non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dall’art. 142 d.lgs. 42/2004 (c.d. vincoli ex legge Galasso) e art. 136, commi 1, lettera a);
  • il rilascio dell’autorizzazione da parte delle Soprintendenze è necessaria solo per gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), dello stesso d.lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141 del medesimo Codice;
  • non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie.

Tale innovazione legislativa va però incrociata e verificata rispetto al Regolamento comunale del luogo specifico in cui deve essere realizzato l’impianto. È quindi sempre consigliabile una verifica da parte di un tecnico abilitato rispetto alla corretta modalità di installazione di impianti fotovoltaici per ogni edificio. Occorre poi ricordare che l’installazione (e la successiva manutenzione e pulizia) dei pannelli fotovoltaici sui tetti deve essere realizzata nel rispetto delle normative in materia di sicurezza. In particolare, la normativa nazionale di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri (d.lgs. 81/2008), le eventuali integrazioni regionali e gli ulteriori obblighi previsti dalle regolamentazioni comunali (facoltà prevista ex art. 4 d.P.R. 380/2001).

          Condividi su WhatsApp

Print Friendly and PDF

Potrebbe interessarti anche

Iscriviti alla nostra newsletter

È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento nel piè di pagina delle nostre e-mail. Leggi le condizioni per il trattamento dei dati personali

Usiamo Mailchimp come nostra piattaforma di newsletter. Cliccando sotto per iscriverti, riconosci che le tue informazioni saranno trasferite a Mailchimp per l'elaborazione.
Scopri di più sulle pratiche sulla privacy di Mailchimp qui.


inquadra il QrCode per iscriverti al nostro canale

Contattaci

 Confartigianato Imprese Como
  Viale Roosevelt, 15
  22100 Como (CO) - Italy

C.F. 80014380135
+39 031-3161
info@confartigianatocomo.it
PEC: confartigianatocomo@legalmail.it
D. Lgs 231/01 Codice Etico

Copyright @ 2024 Confartigianato Imprese Como | Policy - Privacy