Nel 2020 il Regolamento (UE) 2020/1149 ha ristretto l’impiego degli Isocianati nella Comunità aggiungendo all’allegato XVII del REACH (Regolamento CE n° 1907/2006), la Restrizione n° 74 per l’impiego dei di-isocianati.
Con la Restrizione 74 dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i di-isocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di di-isocianati, considerati singolarmente e in una combinazione
a. sia inferiore allo 0,1 % in peso,
b. che il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b) che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Pertanto, per l’eventuale utilizzo di prodotti contenenti DI-ISOCIANATI in percentuale in peso superiore al limite è necessario che gli utilizzatori industriali e professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei di-isocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele (da alcuni identificato come Patentino di Isocianati).
Fermo restando l’invito a dismettere l’impiego di sostanze la cui produzione è ormai vietata dal 24 febbraio 2022, proprio perché pericolose per la salute in maniera irreversibile,
si ricorda che l’obbligo di specifica formazione e relativa certificazione delle competenze per gli utilizzatori dei prodotti contenenti “diisocianati” è da assolversi entro il 24 agosto 2023.
DOVE SONO CONTENUTI I DI-ISOCIANATI?
Tra i molti prodotti che possono contenere di isocianati si annoverano i composti poliuretanici, in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture, utilizzati in carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, e altri prodotti a base poliuretanica), settore del mobile (imbottiture), automotive, packaging, etc.
CHI E’ COINVOLTO NELL’OBBLIGO?
Chiunque operi con sostanze il cui contenuto di di-isocianato supera lo 0,1%. Quindi si evidenzia una particolare attenzione alle attività dei Settori: COSTRUZIONI, IMPIANTI, LEGNO-AREDO, AUTORIPARAZIONE, …
COME PROCEDERE?
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