SEMPLIFICAZIONI PER L`INSTALLAZIONE DEL FOTOVOLTAICO SU COPERTURE DI STRUTTURE TURISTICHE

Costruzioni - Impianti

Secondo quanto previsto dalla legge di conversione del c.d. “Decreto Bollette”, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile installare impianti fotovoltaici su coperture piane o falde di strutture turistiche e termali, di potenza fino a 1 MW e destinati all’autoconsumo, semplicemente presentando una Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA), ai sensi dell’articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011.

La procedura semplificata è applicabile anche alle aree vincolate, purchè sussistano le seguenti condizioni:

  • gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni e da punti panoramici;
  • i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che abbiano l`aspetto dei materiali della tradizione locale.

La dichiarazione va presentata al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, insieme alla relazione di un progettista abilitato e ai relativi elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Nel caso di impianti da realizzarsi in centri storici o in aree soggette a tutela paesaggistica, è richiesta anche una dichiarazione del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

In accordo con quanto disposto dall’articolo 6-bis, comma 2-septies del D.L. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti", convertito con legge n. 91/2022), in base al quale l`installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sugli edifici, strutture e manufatti fuori terra, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono quindi soggetti all`acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti installati in ville, giardini, parchi e complessi di cose immobili di interesse paesaggistico quali i centri storici.

In presenza di questi vincoli, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell`autorizzazione (semplificata) da parte dell`amministrazione competente entro quarantacinque giorni. Decorso questo termine senza alcun riscontro, l`autorizzazione si intende rilasciata per silenzio assenso.

Nei contesti di centro storico l’installazione può essere realizzata in regime di edilizia libera purché i pannelli nelle coperture non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad esclusione delle coperture la cui finitura sia realizzata con materiali locali tradizionali e caratteristici.

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