Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici liberalizza il principio di rotazione, limitandolo unicamente agli affidamenti (e non anche agli inviti).
Il principio di rotazione nasce per garantire la libera concorrenza nelle procedure di gara e per evitare che un operatore economico possa monopolizzare gli affidamenti, innescando così un rapporto esclusivo con l’ente. Consente sostanzialmente l’alternanza dell’aggiudicazione degli appalti a diverse imprese.
Con il D. Lgs. 50/2016 il principio di rotazione era legato ad adeguata motivazione in caso di reinvito del soggetto economico aggiudicatario.
Oggi, l’art. 49 del D. Lgs. 36/2023 norma il principio di rotazione di appalti sottosoglia, riportando il divieto di affidamento diretto di un appalto al contraente uscente nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:
La stazione appaltante può decidere di dividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico e in questo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
Esistono tuttora deroghe all’applicazione del principio di rotazione, già precedentemente introdotte dall’ANAC nelle Linee Guida n.4:
Infine le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione per gli affidamenti inferiori a 5.000 euro oppure quando l’indagine di mercato sia effettuata senza limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nei seguenti casi:
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