IL DESTINO DEI BONUS EDILIZI, AGGIORNAMENTO SULL`ITER DI CONVERSIONE

Costruzioni - Impianti

Prosegue l’iter di conversione del c.d. “Decreto Blocca Cessioni” – 11/2023 del 16 febbraio scorso: dopo la fiducia al Governo, il disegno di legge dovrà formalmente essere approvato alla Camera (la seduta è prevista per lunedì 03 aprile) per poi passare all`approvazione del Senato che avrà tempo fino al 17 aprile 2023. Dopo tale approvazione, la legge di conversione approderà in Gazzetta Ufficiale e sarà operativa dal giorno successivo.

 

Di seguito le novità previste dopo i correttivi approvati a seguito delle proposte di emendamento:

  • Per gli interventi su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, la possibilità di utilizzare il Superbonus 110% sulle spese sostenute è prorogata dal 31 marzo al 30 settembre 2023, sempre a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dei lavori complessivi.
  • Resta fermo il divieto per le pubbliche amministrazioni di porsi come cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura; viene però inserita la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d’imposta, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di Superbonus, già utilizzati in compensazione, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. E’ previsto che con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, saranno individuate le modalità applicative di questa nuova disposizione.
  • Relativamente al concorso nella violazione, viene integrato l`elenco di documenti atti ad escludere la responsabilità solidale dei cessionari.
  • Sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; gli interventi effettuati dagli IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del terzo settore; gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  • Per tutti gli interventi, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.
  • Per le spese sostenute nell’anno 2022 relativamente agli interventi in Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

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