Con il D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, è stato introdotto l’obbligo, a partire dal 1° luglio 2023 del rilascio dell’attestazione SOA da parte delle imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516.000,00 euro per l’accesso ai benefici fiscali.
- un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;
Durante il periodo transitorio l’esecuzione dei lavori potrà essere affidata alle imprese:
La disposizione non si applica ai lavori in corso di esecuzione alla data del 20 maggio 2022 e ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla suddetta data di conversione del decreto.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento nei giorni scorsi secondo cui per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione del Superbonus, possono acquisire la certificazione Soa necessaria entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Agenzia precisa inoltre che “Secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto”. Evidenzia infine che dal 1° luglio 2023, per usufruire del Superbonus, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della suddetta certificazione Soa.
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