Vogliamo richiamare l’attenzione di tutte le imprese del verde, GIARDINIERI e FLOROVIVAISTI sulla corretta gestione di sfalci e residui di potature.
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha imposto il sequestro di un veicolo che trasportava abusivamente rifiuti del tipo sfalci e potature, deducendo che i suddetti materiali non ricadessero tra le esclusioni previste dall`art.185 comma 1 lettera f, e quindi che tali materiali non fossero sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa.
Non essendoci elementi sufficienti per stabilire che tali sfalci e potature trasportati erano destinati a essere "riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per produzione di biomassa", sarebbe stato corretto inquadrarli come "rifiuti".
Pertanto, essendo identificabili come rifiuti, il Legale rappresentante dell’impresa è stato condannato perché li trasportava illecitamente, senza iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Per approfondimenti, si allega la sentenza della Cassazione n.4221 del 1.02.2023.
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