AIUTI DI STATO: CON UNA NUOVA FAQ L’AGENZIA PRECISA CHE I CREDITI D’IMPOSTA BOTTEGHE E SANIFICAZIONE NON SONO AIUTI DI STATO

Notizia generale

Con l’ulteriore precisazione dell’Agenzia sgombra il campo da possibili dubbi sulla natura dei due crediti d’imposta

Di seguito il contenuto della FAQ che, peraltro, afferma il principio che sono da considerarsi aiuti di Stato solo quei benefici che la norma istitutiva ha qualificato come tali.

  1. D) Dalla lettura delle istruzioni del quadro RU sembra emergere un diverso trattamento, dal punto di vista della nozione di “aiuto di Stato”, del “credito d’imposta botteghe e negozi” e del “credito d’imposta locazioni”. Per il primo, infatti, nel modello Redditi Persone Fisiche non vi è alcun cenno alla compilazione del prospetto aiuti di Stato del quadro RS. Viceversa, per il “credito d’imposta locazioni(art. 28 D.L. 34/2020), nelle istruzioni si legge che “il credito d’imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401”. In base a quanto sopra riportato è pertanto corretto concludere che il “credito d’imposta botteghe e negozi” non deve essere incluso nel prospetto aiuti di Stato (in cui non è peraltro prevista alcuna codifica dedicata a tale credito), contrariamente al “credito d’imposta locazioni”? Medesime questioni si pongono per altri crediti d’imposta. Ad esempio, per il “credito d’imposta per le spese di sanificazione” (art. 125 D.L. n. 34/2020) le istruzioni al quadro RU non rimandano alla compilazione del prospetto aiuti di Stato, mentre tale rinvio è presente per il “credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” (art. 120 D.L. n. 34/2020).

R): Il “credito d’imposta botteghe e negozi” (art. 65 del D.L. n. 18 del 2020) e il “credito d’imposta spese di sanificazione” (art. 125 del D.L. n. 34 del 2020) non sono stati qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva, non ravvisandosene gli estremi, e, pertanto, non vanno riportati nel relativo prospetto presente nel quadro RS.


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